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1. Sentenza IVRI Multiservizi. Congelamento Nullo!

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1345/2014 R.G. promossa da:

GUGLIELMO ……………., con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE e con elezione di domicilio in VIA B. CELLINI 5 MILANO presso e nello studio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE

contro:

IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA, con il patrocinio dell'avv. FOSSATI CARLO , con elezione di domicilio in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ……….CARLO

Oggetto: retribuzione Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto

Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2014, il ricorrente …………….. Guglielmo conveniva la società IVRI SERVIZI INTEGRATI s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro deducendo, in sintesi:

- di essere stato assunto dalla IVRI SPA a far data dal 28.9.2005;

- di essere passato alle dipendenze della società convenuta in seguito all'intervenuta parziale cessione del ramo d'azienda in favore di IVRI SERVIZI INTEGRATI s.p.a. con decorrenza dal 1.1.2010;

- che ai sensi del 2112 c.c. le due società confermavano il passaggio senza soluzione di continuità, da IVRI SPA a IVRI SERVIZI INTEGRATI s.p.a., dei dipendenti ceduti, applicando agli stessi, quale trattamento economico di maggior favore, il CCNL Multiservizi;

- che con lettera del 6.12.2012 la società datrice di lavoro gli comunicava l'avvio della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 Legge 223/1991;

- che in data 28/29.3.2013 la società convenuta concludeva un accordo sindacale con le OO.SS. SINAL CISAL, UGL, Filcams CGIL e Fisascat CISL che prevedeva la conservazione di tutti posti di lavoro dichiarati in esubero a fronte dell'applicazione, a tutto il personale, a far data dal 1° marzo 2003, del solo C.C.N.L. Vigilanza Privata — Sezione Servizi Fiduciari (sia parte normativa che parte economica), in luogo dei C.C.N.L. Multiservizi, Commercio e Portierato;

 

- che le condizioni descritte nel suddetto accordo, oltre a risultare lesive dei diritti del ricorrente, in quanto contrastanti con l'art. 2103 c.c., ovvero dettate in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, risultano altresì prive di efficacia nei confronti del ricorrente atteso che lo stesso accordo, al punto 6 prevede testualmente che " In applicazione al presente accordo, sarà sottoscritto, in una delle sedi privilegiate di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. un accordo individuale nell'ambito del quale:..."

 

- di non aderire alle OO.SS. Firmatarie dell'accordo sindacale del 29. 3. 2013, né di aver prestato il proprio consenso in qualsiasi forma a tale accordo, né di aver sottoscritto l'accordo individuale di cui al punto che precede.

Tanto premesso ha chiesto a questo giudice di accertare l'illegittimità degli accordi sindacali sottoscritti tra la società convenuta e le OO.SS in data 28/29. 3. 2013, in relazione alle trattenute operate sulla retribuzione così come risultanti dalle buste paga prodotte e, per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare al ricorrente l'importo pari ad euro 2513,50 al titolo di differenze retributive maturate per il periodo dall' aprile 2013 a dicembre 2013.

Ordinare, altresì, alla società convenuta di non operare ulteriori trattenute sulla retribuzione dei ricorrenti, disapplicando nei suoi confronti gli accordi sindacali del 28/29. 3.2013 a decorrere dalla retribuzione di gennaio 2014. Con vittoria di spese e competenze di causa.

Si costituiva IVRI SERVIZI INTEGRATI s.p.a., rimarcando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva posta in decisione.

In diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito indicati.

Correttamente il ricorrente ha evidenziato l'inefficacia, nei propri confronti, degli accordi sindacali conclusi in data 28/29.3.2013 tra la società convenuta e le OO.SS. SINAL CISAL, UGL, Filcams CGIL e Fisascat CISL atteso che, per espressa volontà delle parti contraenti, l'efficacia dello stesso è stata subordinata alla sottoscrizione, in una delle sedi privilegiate di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c, di un accordo individuale da parte di ciascun dipendente.

La clausola contenuta nell'accordo sindacale del 28/3/2013 al punto 6 deve essere considerata a tutti gli effetti di legge come condizione sospensiva di validità dell'accordo suddetto rispetto a ciascun dipendente, ai sensi dell' articolo 1353 c.c..

Infatti, si tratta di una clausola che rimette alla volontà del singolo lavoratore la decisione circa l'opportunità di sottoscrivere in sede privilegiata un accordo individuale cui è subordinata l'applicazione di quanto concordato nel verbale del 28/3/2013

È circostanza pacifica fra le parti che il ricorrente non abbia sottoscritto alcun accordo individuale. Sul punto sono irrilevanti le eccezioni sollevate dalla resistente circa la condotta del ricorrente che, mediante la ricezione mensile del proprio trattamento retributivo, avrebbe tacitamente accettato il contenuto dell'accordo sindacale: infatti, non può considerarsi sicuramente comportamento in grado di far presumere la rinuncia a diritti inderogabili, quali quelli previsti anche ai sensi dell'articolo 2103 c.c., la percezione delle somme dovute a titolo di retribuzione, così come indicante nelle relative buste paga, trattandosi peraltro di somme destinate al mantenimento del lavoratore e della propria famiglia. Inoltre, è bene notare che nell'accordo del 28/3/2013 è stata espressamente prevista la necessità di sottoscrizione di appositi accordi individuali in sedi protette che, pertanto, sicuramente non possono essere surrogati da una accettazione tacita.

Quanto precede basterebbe per l'accertamento dell'inapplicabilità dell'accordo al ricorrente in carenza dei presupposti nello stesso contenuti, comportando un notevole decremento della retribuzione del ricorrente, mediante l'applicazione del C.C.N.L. Vigilanza Privata — Sezione Servizi Fiduciari (sia parte normativa che parte economica), in luogo dei C.C.N.L. Multiservizi, Commercio e Portierato. Sul punto, peraltro, le deduzioni di parte convenuta non consentono una diversa ricostruzione della disciplina normativa applicabile al caso concreto.

È opportuno notare che L'art. 4, comma 11, della Legge n. 223 del 1991, "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato de/lavoro", articolo rubricato "Procedura per la dichiarazione di mobilità",stabilisce che "Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103

del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte", nel testo della norma non si evince la possibilità per il datore di lavoro di una modificazione unilaterale del contratto collettivo applicato che, come nel caso in esame, per di più, comporti l'applicazione di un trattamento economico meno vantaggioso per i dipendenti.

Ancora, l'art. 8 della legge n. 148 del 2011, prevede che: "1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. (...)

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. "

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2012 del 3/7/2012, ha chiarito che "Va premesso che, come emerge dal dettato della norma de qua, le «specifiche intese» previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione de/lavoro e della produzione», con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni de/lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore (<» alle specifiche materie indicate), sia - ed ancor più chiaramente - dal dettato dell'art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale <

Pertanto, in assenza di una norma che preveda la facoltà per il datore di lavoro di ridurre la retribuzione del lavoratore, il menzionato art. 8 non può essere invocato a sostegno della tesi avallata dalla società resistente, per violazione degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost..

Deve, pertanto, ritenersi l'illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione del ricorrente in applicazione degli accordi sindacali del 28-29/3/2013 e per l'effetto la società convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo di euro 2513,50 a titolo di differenze retributive per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2013, nonché i ratei successivamente trattenuti sulla retribuzione fino alla data della sentenza - non potendo essere accolta la domanda per il periodo successivo alla pronuncia - oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il giudice definitivamente pronunciando così decide:

1. Previa declaratoria d'illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione del ricorrente in applicazione degli accordi sindacali del 28-29/3/2013, condanna la società convenuta a pagare al ricorrente l'importo di euro 2.513,50 a titolo di differenze retributive per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2013, nonché i ratei successivamente trattenuti fino alla data della sentenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

2. Respinge per il resto il ricorso

3. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.200,00 , oltre IVA, CPA

Fissa il termine di 5 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 17/06/2014

il Giudice

Dott. Silvia Ravazzoni