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Comunicati Milano

Ferie e riposi non goduti. Prescrizione decennale.

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Cassazione: per l'indennità sostitutiva di ferie e riposi settimanali non goduti la prescrizione è decennale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, ha ribadito che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro".

Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha riconosciuto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria e ciò in quanto "è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (...) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.".

Non condivisa, quindi, la giurisprudenza alla quale si è adeguata la Corte d'Appello secondo la quale, essendo l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo di riposo, essa ha carattere retributivo.
(Autore: L.S.)

 

Maggiorazioni. Sempre!

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Cassazione:

Si alle maggiorazioni retributive di turno per giorni feriali, domeniche e festività.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9612 del 2 maggio 2011, respingendo il ricorso di una società, ha affermato la legittimità dell'attribuzione della maggiorazione di turno variamente articolata (50% per le assenza domenicali, 60% per quelle festive, 15% per malattia, infortuni e ferie) sul presupposto che dette indennità "vanno computate come sarebbero state percepite in ipotesi di effettiva erogazione della prestazione".

Nel caso di specie, constatata l'assenza di regole pattizie sul punto delle assenze retribuite, è stato ritenuto, facendo ricorso a principi desumibili dall'art.31 della L. 41 del 1986 e dell'art. 12 della L. 153 del 1969, in tema di modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, che le maggiorazioni costituissero una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l'indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.

La Suprema Corte non condivide, quindi, i rilievi esposti dalla società secondo cui "la maggiorazione di turno non può essere considerata un compenso abituale ovvero non accidentale e quindi tale da incidere sulla retribuzione di fatto per il periodo feriale" mentre ritiene adeguata e logica la motivazione del giudice di merito circa l'attribuzione della maggiorazione di turno.
(Data: 03/05/2011 - Autore: L.S.)

 

Assemblea retribuita. MEDEOR Coop Sociale.

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Milano li, 06.05.2011

Spettabile
MEDEOR Coop Sociale
Via Volta, n° 3
27058 Voghera (PV).

Oggetto: assemblea retribuita.

La Cooperativa MEDEOR impedisce alle Lavoratrici e ai lavoratori il corretto svolgimento dell’Assemblea retribuita c/o la RSA Parco delle CAVE, la scrivente effettuerà, in ogni caso, la stessa con astensione dal lavoro per tutti i Lavoratori che alla stessa assemblea, vorranno partecipare.

Fateci Sapere, se la Società ci metterà a disposizione un luogo idoneo per l’Assemblea o provvederemo ad effettuare l’assemblea nei pressi della stessa RSA, dalle  alle ore comunicatovi.

Nell’attesa Distinti saluti.
P. la Segreteria
USI – C.T. & S.
B. Sandro

   

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