Appalti e Sub Appalti L. 123 del 3 08.2007
Versione Testo
Legge n. 123 del 3 agosto 2007
Appalti e subbappalti “sorvegliati speciali” dopo la manovra d’estate
Sotto il profilo della sicurezza Matteo Mazzon
L’art. 1655 c.c. definisce il contratto di appalto come quel contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un' opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro mentre l’articolo 1656 c.c. dispone che “l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.
Dunque, nel contratto di appalto operano più figure : il committente (o appaltante), l’appaltatore ed eventualmente il subappaltatore. Tutte le norme introdotte in materia di appalti e subappalti, dal 2003 ad oggi, sono da un lato volte a migliorare la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dall’altro ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali.
Con la Manovra d’estate (legge n. 123 del 3 agosto 2007 in vigore dal 25 agosto 2007) si sono voluti mettere sotto stretta sorveglianza gli appalti e i subappalti sotto il profilo della sicurezza ma non solo.
Unico documento di valutazione dei rischi
L’articolo 7 del D.lgs 626/94 titolato “Contratto di appalto o contratto d'opera” così come modificato dalla legge n. 123/2007 dispone che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima deve :
a) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Inoltre, i datori di lavoro hanno obbligo di:
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
La novità consiste nel fatto che il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera. Le presenti disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Costi della sicurezza nel contratto di appalto
Nei contratti di appalto e subappalto dovranno essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro ai quali potranno accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Tesserino obbligatorio
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Le sanzioni previste sono le seguenti :
Il datore di lavoro che non ottempera alle disposizioni
- sanzione amministrativa da € 100 a € 500;
Il lavoratore che non espone la tessera
- sanzione amministrativa da € 50 a e 300.
Appalti pubblici : congruità dei costi del lavoro e della sicurezza
Per ciò che concerne gli appalti pubblici la nuova norma stabilisce che nella predisposizione delle gare di appalto pubblico, per la valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture. Il costo del lavoro verrà determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
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