Ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009. Circolare 26 Maggio 2009 n. 75
Ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009
INPS
Circolare 26 Maggio 2009 n. 75
Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2009
1.Premessa - Quadro normativo
2.Disciplina ammortizzatori sociali in deroga
2.1 Anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali
2.2 Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità
2.3 Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga
2.4 Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009
2.5 Istruzioni contabili
1. Premessa - Quadro normativo.
L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 nell’art. 19 della L. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L. 33/2009.
L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, stabilisce che “nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (…) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”.
L’articolo 19, comma 9-bis, della L. 2/2009 ha previsto che, in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008, “nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle province”.
In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010.
A tal fine lo Stato ha stanziato risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.
Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.
2. Disciplina ammortizzatori sociali in deroga
In base all’articolo 19, comma 8, della L.2/2009, “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.Contrariamente agli anni scorsi, non è previsto alcun termine per la stipula degli intese territoriali e per il loro recepimento in sede governativa: il termine inizialmente previsto dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 è stato infatti eliminato dall'articolo 7-ter, comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
Il comma 9 del medesimo articolo prevede che possano essere finanziate proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori in deroga già concessi a valere
sulle risorse dell’anno 2008, con l’osservanza di “abbattimenti” delle prestazioni e con l’obbligo di frequenza di programmi di reimpiego.
Il comma 10-bis dell’articolo 19 prevede che, “ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”. Il trattamento, erogabile in caso di licenziamento, si applica ai soli lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità concesso per le vie ordinarie, è pari all’indennità di mobilità e la relativa durata è fissata con il provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa – prevista nei soli casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria – avrà la durata e la valenza (ai fini della misura del trattamento di pensione) di quella prevista per l’indennità di disoccupazione ordinaria.
Il comma 10 del medesimo articolo 19, sancisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, “è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”. Le modalità di applicazione di tale comma saranno precisate con il decreto interministeriale previsto dal comma 3 dello stesso art. 19 in corso di registrazione.
Pertanto, l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.
In attuazione del comma 3 dell’articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all’INPS, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell’indicazione dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.
Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l’INPS procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese devono inviare tali dati all’INPS esclusivamente in via telematica sulla base dell’apposita procedura INPS.
Ai sensi del comma 10 dell’art.19 della legge 2/2009 e succ. modifiche, il pagamento della prestazione può avvenire solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità -sulla base di una modulistica definita dall’INPS -, a partecipare a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un’offerta lavorativa congrua.
Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai lavoratori con la modulistica che le aziende inviano all’INPS con le informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (All. 3 SR41).
2.1 Anticipazione in via sperimentale, per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali.
L’articolo 7-ter prevede, al comma 3, che, “in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata
all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.”
Due le importanti novità:
- il pagamento anticipato che Inps può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all’Istituto;
- l’invio telematico da parte delle Regioni dei provvedimenti di autorizzazione.
L’arco temporale di applicazione della normativa sopra citata è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.
La norma si riferisce alle domande relative a trattamenti di integrazione salariale in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori interessati.
L’impresa interessata dovrà quindi:
- presentare telematicamente domanda all’Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale) e dall’elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo www.inps.it à Servizi OnLine à Per tipologia di utente à aziende consulenti e professionisti à servizi per le aziende e consulenti à invio domande CIGS.
L’applicazione sarà accessibile mediante PIN agli utenti Aziende e consulenti.
- presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra.
La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i seguenti requisiti:
- requisiti formali della domanda ;
- esistenza di adeguata capienza nell’ambito dello stanziamento assegnato alla Regione ai sensi dei decreti interministeriali;
- per le domande relative a sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell’articolo 7-ter (venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro).
- i requisiti soggettivi.
Verificato quanto sopra la sede darà luogo all’anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l’Istituto effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio, o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla regione, al recupero delle prestazioni anticipate, presso l’azienda, mancando i prescritti requisiti.
Così come dispone il comma 3 della norma citata le Regioni devono trasmettere all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei lavoratori. Tale trasmissione deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità definite in apposita convenzione tra INPS e singola Regione.
A tal riguardo si richiama l’accordo stipulato fra Stato e Regioni il 12.2.2009 che ha rinviato ad apposita convenzione le modalità attuative, gestionali e dei flussi informativi tra l’INPS e le Regioni ai fini e con l’obiettivo di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.
Alla ricezione dei provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede competente provvederà a mutare la natura dell’autorizzazione, da provvisoria in definitiva.
Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto la sede muterà le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del suddetto provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall’impresa e successivamente conguagliata in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.
2.2. Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità.
Il comma 6 del medesimo articolo 7-ter prevede che “al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito”, si applichino anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, le norme relative ai requisiti soggettivi di accesso già previste per le medesime prestazioni concesse in via ordinaria.
Si applicherà dunque anche alle integrazioni salariali concesse in deroga alla normativa vigente l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo cui “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento” (circolare n. 171 del 4 agosto 1988, punto n. 4).
Si applicherà, invece, alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, il requisito relativo all’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.
Si ritiene che non si estenda alle indennità di mobilità in deroga, l’altro requisito previsto nell’articolo 16, comma 1, riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine; tale interpretazione si impone in quanto, con riferimento agli stessi ammortizzatori sociali in deroga, vale il principio speciale – contenuto nell’articolo 19, comma 8 del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 – secondo cui “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.
Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, in entrambi i casi sopra descritti, il secondo periodo della norma prevede che, con esclusivo riferimento ai lavoratori che fruiscono di prestazioni “in deroga”, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operi in regime di monocommittenza; che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).
I suddetti criteri si applicano a decorrere dal 11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma, facendo riferimento:
- per l’indennità di mobilità, alla data del licenziamento;
- per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda.
2.3. Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga
Il comma 9 dell’articolo 7 ter, integrando e modificando l’articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 dispone:
- la lettera a) elimina la possibilità – prevista dal testo previgente fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del comma 3 – di concedere gli interventi di tutela previsti dal citato articolo 19, comma 1, lettere a) e b) (indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione dell’attività lavorativa) in assenza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.
- il nuovo comma 1bis dell’articolo 19 -modificato dal comma 9, lett. b) dell’articolo 7 ter - stabilisce che in assenza dell’intervento integrativo degli Enti Bilaterali i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Quindi, laddove non vi sia intervento degli enti bilaterali, è consentito un provvedimento in deroga, in forza del quale i lavoratori potranno fruire dell’integrazione salariale (ovvero, in caso di licenziamento, di mobilità).
- il comma 9 lettera c) dell’art. 7 ter, infine, prevede – in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010 – la possibilità che ai lavoratori interessati da sospensione ex art. 19, comma 1 (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati), possa essere concesso, a valere sulle medesime risorse previste dal comma 1, un trattamento equivalente a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
2.4. Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009.
L’art. 7-ter, comma 12, lettera b), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro
accessorio».
La suddetta norma – con efficacia limitata al solo anno 2009 – ha una duplice portata:
da una parte amplia l’ambito soggettivo di applicabilità del “lavoro accessorio”, che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
dall’altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare,
Quindi la norma consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003.
Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda ad istruzioni impartite in precedenza (per le integrazioni salariali si vedano le circolari n. 171 del 4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.07; per la disoccupazione ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del 03.10.1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997).
Destinatari della disposizione sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.
Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.
Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l’istituto della sospensione dell’indennità di cui all’articolo 8, comma 7, della legge n. 223/1991.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.
2.5 ISTRUZIONI CONTABILI
Con apposito messaggio saranno date, a cura della Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali, istruzioni relative al recupero di indebiti sia per il caso di mancata concessione del trattamento sia per quello di decadenza per mancato rispetto della dichiarazione di disponibilità.
Il Direttore generale
Crecco