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L. 22-2-1934 n. 370. Riposo domenicale e settimanale.

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L. 22-2-1934 n. 370
Riposo domenicale e settimanale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65

Epigrafe   

Capo I
Disposizioni generali
1.
2. Soci di Cooperative.
3. Giorno e decorrenza del riposo.
4. Riposo delle donne e dei fanciulli.

Capo II
Regimi particolari di riposo - Attività a regime continuo e attività stagionali o di pubblica utilità
5.
6.
7. Vendita al minuto ed attività affini.
8. Lavori agricoli.
9. Industrie all'aperto.
10. Industrie con periodi di eccezionale attività.
11. Opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua.
12. Alberghi.
13. Aziende giornalistiche e diffusione di notizie.
14.
15. Personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile, e personale addetto a pubblici spettacolo.
16. Lavori occasionali e di vigilanza.
17. Forza maggiore.
18.
19. Spostamento del giorno di riposo.

Capo III
Divieti e limitazioni di esercizio. Chiusura delle aziende
20.
21. Commercio ambulante.
22. Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.
23.
24.
25.
26.

Capo IV
Sanzioni
27. Sanzioni amministrative.
28.
29.
30.

L. 22 febbraio 1934, n. 370 (1).
Riposo domenicale e settimanale (2).
(1)    Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65.


(2) Si tenga presente che l’abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 e del n. 509 dell’allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 509 ai sensi dell’art. 3 e dell’allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

Capo I
Disposizioni generali
(giurisprudenza di legittimità)
(giurisprudenza di merito)

1.  Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge (3).

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
2) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
3) ai lavoranti al proprio domicilio;
4) al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di una azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;
5) al personale navigante (4);
6) al personale addetto alla pastorizia brada (5);
7) ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

8) al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;
9) al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
10) al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
11) al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Province, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
12) al personale addetto agli istituti d'istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli Istituti di Istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Province e dai Comuni;
13) al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici quando provvedano speciali disposizioni legislative;
14) salvo il disposto degli artt. 4 e 5, n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno (6).

Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni (7), intese le Corporazioni competenti (8).

(3)  Vedi i successivi artt. 8, 10, 11, 12 e 15.

(4)  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 gennaio-4 febbraio 1982, n. 23 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5, nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive. Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.

(5)  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1962, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, L. 22 febbraio 1934, n. 370, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

(6)  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 gennaio-4 febbraio 1982, n. 23 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5, nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive. Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.

(7)  Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(8)  Le corporazioni sono state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Le attribuzioni loro devolute spettano, ora, al Ministro del lavoro e previdenza sociale.

2. Soci di Cooperative.
I soci di cooperative che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.

(giurisprudenza di legittimità)

3. Giorno e decorrenza del riposo.
Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti (9).

Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato corporativo.

Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.
Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.

(9)  Vedi gli artt. 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 della presente legge.


4. Riposo delle donne e dei fanciulli.
Qualora per le attività soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvo i casi previsti dagli artt. 6, 8, 12 e 15.

Uguale riposo deve essere dato:

a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell'azienda;

b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'azienda superi i tre mesi all'anno.


Capo II
Regimi particolari di riposo - Attività a regime continuo e attività stagionali o di pubblica utilità
(giurisprudenza di legittimità)

5.  Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2) operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

4) altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le Corporazioni (10), intese le Corporazioni competenti (11).

(10)  Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(11)  Vedi il D.M. 22 giugno 1935. Per le corporazioni vedi nota 4 all'art. 1.

6.  [Quando nelle attività indicate nell'articolo precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, l'Ispettorato corporativo (12) su domanda del datore di lavoro ed intese, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana (13)] (14).

Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori è consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.

(12)  Ora del lavoro.

(13)  Gli atti e provvedimenti emessi dall'Ispettorato del lavoro hanno carattere definitivo ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

(14)  Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339.

(giurisprudenza di legittimità)

7. Vendita al minuto ed attività affini.

Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il Prefetto, intesi il Podestà e le organizzazioni sindacali interessate:

a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anziché per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;

b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;

c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.

I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attività cui sono applicabili.

Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal Prefetto sentite le organizzazioni interessate.

In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.

8. Lavori agricoli.
Fermo restando il disposto dell'art. 1, n. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro.

Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonché le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscono un accessorio di tale azienda.

9. Industrie all'aperto.

Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive può essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.

10. Industrie con periodi di eccezionale attività.
Per le industrie con periodi di eccezionale attività, le quali saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni (15), intese le corporazioni competenti (16), è sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo.

Il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione è obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato corporativo (17), salvo il caso che il decreto Ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione può essere applicata.

(15)  Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(16)  Le corporazioni sono state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Le attribuzioni loro devolute spettano, ora, al Ministro del lavoro e previdenza sociale.

(17)  Ora del lavoro.

11. Opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua.
Negli opifici, la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo può essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale, per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane.

I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.

12. Alberghi.
Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, è dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonché un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.

Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attività disimpegnata da detto personale è stabilito per le altre aziende.

13. Aziende giornalistiche e diffusione di notizie.
Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedì.

È fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per il personale dell'«Agenzia Stefani» (18), delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto al trasmissione di notizie, ai sensi dell'art. 26, comma 2° della presente legge per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana può essere dato per turno.

È dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedì, ove ciò sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto.

La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sarà determinata a norma dell'art. 3 (19).

(18)  L'Agenzia Stefani ha cessato ogni attività.
(19)  Con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 105 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n. 158), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della presente legge.

14.  Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedì (20).
Al personale addetto alla vendita di giornali è dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.

(20)  Con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 105 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n. 158), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della presente legge.

(giurisprudenza di legittimità)

15. Personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile, e personale addetto a pubblici spettacoli.

Al personale viaggiante addetto ai vagoni-letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.
Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo (21), qualora ricorrano esigenze tecniche, può autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza (22).

(21)  Ora, del lavoro.

(22)  Gli atti e provvedimenti emessi dall'Ispettorato del lavoro hanno carattere definitivo ai sensi dell'articolo 31, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

16. Lavori occasionali e di vigilanza.
Può essere compiuto in domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;

b) di vigilanza delle aziende e degli impianti;

c) di compilazione dell'inventario o del bilancio annuale.
Al personale occupato per tutta o parte della domenica nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.

17. Forza maggiore.
Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:

a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti o delle materie destinate alla lavorazione;

b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal Prefetto, il quale sentirà il parere dell'Ispettorato corporativo (23) sui limiti e le cautele da adottare.
Nei casi indicati alla lettera a) l'Ispettorato corporativo (24) può dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e può altresì ordinare la cessazione del lavoro.

Al personale addetto al lavoro domenicale è dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma dell'art. 16. Tuttavia, ove si oppongano difficoltà alla attuazione di esso, l'Ispettorato corporativo (25), intese le organizzazioni sindacali interessate, può esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti (26).

(23)  Ora, del lavoro.

(24)  Ora, del lavoro.

(25)  Ora, del lavoro.

(26)  Gli atti e provvedimenti emessi dall'Ispettorato del lavoro hanno carattere definitivo ai sensi dell'articolo 31, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

18.  Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, deve darne avviso all'Ispettorato corporativo (27) entro 24 ore del loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per età.


(27)  Ora, del lavoro.

19. Spostamento del giorno di riposo.
Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festività previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione può essere computata come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del Podestà, ne sia data autorizzazione dal Prefetto. Questi potrà stabilire all'uopo le opportune cautele.

Capo III
Divieti e limitazioni di esercizio. Chiusura delle aziende

20.  Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attività, le aziende, nelle quali queste attività si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico.

Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attività che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attività per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge.

21. Commercio ambulante.
Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate darà disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'art. 20 e darà inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.

22. Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.
Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedì, restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedì.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno o al pomeriggio del lunedì.

Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedì, quelle della domenica, nel qual caso è consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedì.

Resta però vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva (28).

(28)  Con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 105 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n. 158), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della presente L. 22 febbraio 1934, n. 370.

23.  Nessuna tipografia può iniziare il lavoro per i giornali di qualunque natura dopo terminato il lavoro della domenica e fino alle ore 4 del lunedì (29).
(29)  Con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 105 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n. 158), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della presente L. 22 febbraio 1934, n. 370.

24.  È vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie (30).

(30)  Con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 105 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n. 158), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della presente L. 22 febbraio 1934, n. 370.

25.  Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedì è vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi (31) (32).

(31)  Con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 105 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n. 158), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della presente L. 22 febbraio 1934, n. 370.

(32)  Così sostituito dal R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2114.

26.  Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'«Agenzia Stefani» (33) ed alle imprese di trasmissione radiofoniche.

È consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedì, non più di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purché tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe (34).

(33)  L'Agenzia Stefani ha cessato ogni attività.

(34)  Con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 105 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n. 158), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della presente L. 22 febbraio 1934, n. 370.

Capo IV
Sanzioni

27. Sanzioni amministrative.
Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni (35).

(35)  Così sostituito, da ultimo, dall'art. 6, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

28.Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni (36).
Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie è sequestrato.

Ferme restando le disposizioni del Codice penale, in caso di recidiva il magistrato può ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato (37).

(36)  Comma così sostituito da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

(37)  Con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 105 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n. 158), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della presente L. 22 febbraio 1934, n. 370.

29.  Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) la L. 17 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

2) il regolamento per l'applicazione della L. 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con R.D. 7 novembre 1907, n. 807;

3) il regolamento approvato con R.D. 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della L. 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;

4) il R.D.L. 28 settembre 1919 n. 1933, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

5) il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche approvato con R.D. 23 giugno 1923, n. 1393, e modificato dal R.D. 7 ottobre 1923, n. 2236;

6) l'art. 2 della L. 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'«Agenzia Stefani» dall'osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;

7) l'art. 1 del R.D.L. 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;

8) gli artt. 1 e 2, lettera a) della L. 16 giugno 1932, n. 973 , sul riposo settimanale e festivo del commercio.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

30.  La presente legge entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.