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Malattia. Ai collaboratori ed anche alle cosidette partite IVA

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Collaboratori in malattia, quando l'Inps paga l'indennità


Il contributo versato alla gestione separata garantisce ai collaboratori anche un'indennità in caso di malattia. Gli importi giornalieri per le degenze ospedaliere e le malattie curabili a domicilio.

In caso di malattia anche i collaboratori hanno diritto a un'indennità sia pure a condizioni diverse da quelle garantite ai dipendenti. Si tratta infatti di una copertura differenziata legata all'entità dei versamenti effettuati alla gestione separata e al fatto che la malattia comporti o meno un ricovero ospedaliero. Oltre ai lavoratori a progetto, possono usufruire dell'indennità, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori occasionali, gli associati in partecipazione e i professionisti (cosiddette partite IVA) che non hanno una propria cassa di previdenza.Degenze ospedaliere. L'indennità spetta per un periodo massimo di 180 giornate di ricovero nell'arco dell'anno solare presso strutture pubbliche o private riconosciute dal servizio sanitario nazionale.

Se c'è il benestare preventivo della ASL, la copertura scatta anche per le degenze all'estero .

Vale inoltre per i ricoveri in day hospital.

Occorre dimostrare però che il tempo trascorso in ospedale ha impedito durante la giornata di svolgere qualsiasi attività.

L'indennità spetta a chi può far valere almeno tre mesi di versamenti Inps nella gestione separata nei 12 mesi precedenti all'inizio della malattia. Un mese di contributi si intende raggiunto quando si versa su un reddito non inferiore al limite minimo fissato per i commercianti (14.334 euro nel 2010).

Considerato che ora il contributo è pari al 26,72% per avere la copertura di tre mesi bisogna aver versato contributi per almeno 960 euro.

I periodi di contribuzione incidono anche sull 'importo dell'indennità .

Nel 2010 per ogni giorno di ricovero spettano 20,20 euro se si possono far Valere fino a 4 mesi di contributi, di 30,29 euro da 5 a 8 mesi e di 40,39 per periodi superiori ai 9 mesi.

Dall'indennità sono esclusi i collaboratori che hanno un reddito annuo superiore a un determinato tetto (64.051 euro nel 2010). Malattie a domicilio

Dal 2007 la copertura, prevista prima solo in caso di ricovero ospedaliero, è stata estesa sia pure in misura ridotta alle malattie curabili a domicilio. L'indennità è corrisposta alle stesse condizioni di quella prevista in caso di ricovero , spetta cioè se nei 12 mesi che precedono l'inizio della malattia risultano versati almeno tre mesi anche non continuativi di contributi . In caso di malattia curabile a domicilio , di durata superiore a 3 giorni, il collaboratore ha diritto ad un importo pari al 50% dell'indennità prevista per le giornate di degenza ospedaliera (vedi tabella ).

Il pagamento dell'indennità è garantito anche per soli 3 giorni di malattia per eventi che si possono considerare continuazione o ricaduta di una precedente malattia. La malattia curabile a domicilio è pagata fino a un massimo di 61 giornate nell'anno, ma se il rapporto ha una durata inferiore ai 12 mesi viene garantita una copertura di almeno 20 giorni, sempre chè la malattia abbia almeno tale durata.

Certificati e controlliPer il resto valgono le regole stabilite per i lavoratori dipendenti .

Il certificato del medico curante va recapitato entro due giorni dal rilascio personalmente o a mezzo raccomandata sia al datore di lavoro che all'Inps anche per le malattie non indennizzate di durata inferiore ai 4 giorni.

Chi non rispetta il termine senza un giustificato motivo perde l'indennità per le giornate di ritardo. Per consentire eventuali visite di controllo, i lavoratori ammalati dovranno essere reperibili presso il proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, compresi i festivi.

La domanda Per le richieste di indennità vanno utilizzati due distinti modelli, scaricabili dal sito www.inps a seconda che si tratti di degenza ospedaliera o malattia a domicilio.

Oltre alla documentazione sanitaria che prova la durata della malattia, l'Inps consiglia di allegare alla domanda copia della certificazione fiscale (CUD) e una dichiarazione del committente sui compensi percepiti. Ai professionisti e agli associati in partecipazione si raccomanda di presentare anche una copia dei versamenti effettuati nell'anno che precede l'inizio della malattia. Se la domanda di indennità viene presentata dopo un anno dal giorno successivo alla fine della malattia scatta la prescrizione e il collaboratore perde il diritto.

Le indennità di malattia per degenza ospedaliera e altre cause non danno diritto, diversamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, alla contribuzione figurativa per la pensione.Le indennità nel 2010 Contributi versati    Periodo    Importo giornaliero

A) Degenza ospedaliera    Fino a 4 mesi       20,20
da 5 a 8 mesi       30,29   
da 9 mesi in poi    40,39

B) Malattia a domicilio    Fino a 4 mesi           10,10
da 5 a 8 mesi            15,15   
da 9 mesi in poi         20,20

Maggio 2010 Autore: Sergio D'Onofrio