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Ferie non godute, sos dell'Inps

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Ferie non godute, sos dell'Inps

Imprese in allerta per il compenso virtuale da aggiungere alla retribuzione di giugno.

Sul periodo maturato del 2007 ma ancora non fruito dai lavoratori alla fine del mese di giugno deve essere comunque versata la contribuzione all'istituto previdenziale. I datori di lavoro, a tal fine, devono sommare alla retribuzione del corrente mese di luglio un virtuale compenso ferie non godute, virtuale perché non effettivamente liquidato ai propri lavoratori. Quindi procedere alla determinazione e al versamento dei contributi previdenziali entro il 16 agosto 2009 (salvo proroga per il periodo estivo).

IL PIANO FERIE ANNUALE

Le ferie 2007

•    2 settimane andavano fruite durante l’anno 2007 (maturazione);
•    2 settimane andavano fruite entro il 30 giugno 2009;
•    l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; in ogni caso la contribuzione va assolta, per tutte le ferie arretrate, entro il 16 agosto 2009 con la denuncia contributiva relativa al corrente mese di luglio 2009

Le ferie 2008

•    2 settimane andavano fruite durante l’anno 2008 (maturazione);
•    2 settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2010;
•    l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; in ogni caso la contribuzione va assolta, per tutte le ferie arretrate, entro il 16 agosto 2010 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2010

Le ferie 2009

•   2 settimane vanno fruite durante l’anno 2009 (maturazione);
•    2 settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2011;
•    l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; in ogni caso la contribuzione va assolta, per tutte le ferie arretrate, entro il 16 agosto 2011 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2011

Ferie, tra fruizione e contribuzioneLa separazione dei due momenti, quello di effettiva fruizione delle ferie e quello di contribuzione (per le ferie arretrate e non godute) risale al 1999.

Epoca a partire dalla quale l'Inps, sulla base delle disposizioni della convenzione Oil n. 132/1970, ha cominciato a pretendere l'anticipo dei contributi, decorsi 18 mesi dalla maturazione delle ferie, rispetto all'effettivo momento di fruizione. Una prima disciplina l'ha delineata nella circolare n. 186/1999, seguita successivamente da parziali modifiche, per illustrare le procedure per l'assolvimento a regime dell'imposizione contributiva sulle ferie non godute e le modalità operative per il successivo recupero dei contributi così versati, nell'ipotesi di successiva fruizione delle ferie. Contributi obbligatori dopo 18 mesi. L'istituto ha spiegato che in presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi dovrà coincidere con il termine indicato nella normativa di riferimento. Tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore entro i limiti fissati dalla citata convezione Oil (18 mesi dal termine dell'anno di riferimento/maturazione). Invece, in assenza di disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi devono inevitabilmente fissarsi al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie. Gli arretrati ferie solo a fine rapportoIl quadro di disciplina delineato dall'Inps ha trovato indiretta conferma nella riforma dell'orario di lavoro, operata dal dlgs n. 66/2003 (entrato in vigore il 29 aprile 2003). Tra le altre novità, infatti, la vigente disciplina in materia di organizzazione dei tempi di lavoro, a proposito delle ferie, dispone che: il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane; tale periodo minimo di ferie (quattro settimane) va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; tale periodo minimo di ferie (pari a quattro settimane) non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Appello contributivo sulle ferie del 2007. L'attuale appello dell'Inps, dunque, riguarda le ferie maturate nell'anno 2007, il cui termine per la fruizione è scaduto il 30 giugno. L'obbligazione contributiva deve essere assolta nel corrente mese di luglio, il cui termine di versamento è fissato al 16 agosto 2009, salvo che come consueto non intervenga una breve proroga dei termini per il periodo estivo. Ciò perché l'Inps ha disposto che essa può essere assolta nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di fruizione delle ferie, con la denuncia contributiva relativa a tale periodo, rendendo applicabili al compenso ferie non godute le disposizioni della deliberazione n. 5/1993 del consiglio di amministrazione in base alla quale gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Come si versano i contributi.

Ai fini del versamento dei contributi, in particolare, i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto. Nell'operazione, può tenersi conto di quanto recentemente precisato dall'Inps nel messaggio n. 18850/2006 in relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilità di prorogare il termine (di 18 mesi successivi al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie) per il pagamento della contribuzione sulle ferie arretrate e non godute nei casi in cui intervengano delle cause legali di sospensione del rapporto di lavoro. A risposta, l'istituto ha precisato che nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (per esempio malattia, maternità ecc.), che si siano verificate nel corso dei 18 mesi di tempo a disposizione del datore di lavoro per adempiere all'obbligazione contributiva, il termine resta sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.

Carla De LellisFonte: ItaliaOggi Sette - 13 Luglio 2009