Lavoratore irregolare: ... sospensione dell'attività e maxi sanzione.
Lavoratore irregolare: provvedimento di sospensione dell'attività e maxi-sanzione.
Durante un controllo ispettivo della DPL viene trovato, su quattro lavoratori, uno in nero e viene adottato il provvedimento di sospensione con possibilità di revoca mediante regolarizzazione del lavoratore e pagamento di 1.500 euro. Se si provvede al pagamento della somma e a regolarizzare la posizione del lavoratore in sede della successiva notifica della maxisanzione è possibile fare ricorso per contestare il lavoro nero?
L'Esperto risponde ...
In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoratori in "nero", il datore di lavoro che vuole ottenere la revoca della stessa è tenuto ad ottemperare alla prescrizione impartita attraverso la regolarizzazione dei lavoratori irregolari ed a versare la somma aggiuntiva pari ad euro 1.500.
Al di là della sospensione, al datore di lavoro che ha in forza personale per il quale non è stata fatta la comunicazione obbligatoria preventiva saranno contestate, a seconda dei casi, ulteriori sanzioni amministrative fra cui sicuramente:
• la cosiddetta "maxisanzione per il lavoro nero" ammontante ad euro 3000 per ciascun lavoratore in nero , maggiorata di euro 150 per ogni giornata di lavoro effettivo, oltre alle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi che non può essere inferiore ad euro 3000 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata;
• la sanzione per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro che va da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore;
• la sanzione per la mancata consegna della dichiarazione di assunzione, punita con la sanzione amministrativa che va da euro 250 ad euro 1500.
Nel caso prospettato, se l'azienda regolarizza il lavoratore in nero e paga euro 1500 si vedrà revocata la sospensione ma nulla gli vieta di opporsi alla successiva contestazione/notificazione di illecito relativa alla maxisanzione, evidenziando che la regolarizzazione è stata effettuata solo per ottenere la revoca della sospensione e non è acquiescenza all'accertamento delle responsabilità.
Logicamente se l'azienda vuole fare opposizione contestando il lavoro nero non dovrà neanche pagare le altre sanzioni minime a seguito di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 (come la mancata comunicazione di assunzione e la consegna della dichiarazione di assunzione) ma, nel particolare, con riferimento alle sanzioni oggetto di diffida dovrà attendere la successiva notificazione di illecito ex lege n. 689/1981 e dovrà contestare anche queste sanzioni.
A cura di Rossella Schiavone