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Codice della privacy: 1° Parte

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Codice della privacy: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORIPARTE IIDISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORITITOLO ITRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIOCAPO IPROFILI GENERALI

Art. 46 (Titolari dei trattamenti)

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore  della  magistratura,  gli altri organi di autogoverno e il Ministero  della  giustizia  sono  titolari  dei  trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con  decreto  del  Ministro  della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui  al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche  di  dati  centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari.  I  provvedimenti con cui il Consiglio superiore della  magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi  trattamenti  da  essi  effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici  giudiziari  di  ogni  ordine  e  grado,  presso  il Consiglio superiore  della  magistratura,  gli altri organi di autogoverno e il Ministero  della  giustizia,  non  si applicano, se il trattamento è effettuato  per  ragioni  di  giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli  effetti  del presente codice si intendono effettuati per ragioni  di  giustizia  i  trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che,  in  materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una  diretta  incidenza  sulla  funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari.Le  medesime  ragioni  di  giustizia  non  ricorrono  per l'ordinaria attività  amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando  non  è  pregiudicata  la  segretezza  di  atti  direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48  (Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può  acquisire  in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati,   informazioni,   atti   e   documenti  da  soggetti  pubblici, l'acquisizione  può  essere  effettuata  anche per via telematica. A tale   fine   gli   uffici   giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici,  mediante  reti  di  comunicazione  elettronica,  di pubblici registri,  elenchi,  schedari  e  banche  di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

1. Con  decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad  integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

CAPO II  MINORI

Art. 50  (Notizie o immagini relative a minori)

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n. 448,  di pubblicazione e divulgazione  con  qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del  minore  in  procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

CAPO III INFORMATICA GIURIDICA

Art. 51 (Principi generali)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti,  i  dati  identificativi  delle questioni pendenti dinanzi all'autorità  giudiziaria   di   ogni ordine e grado sono resi accessibili  a chi vi abbia interesse anche  mediante  reti  di comunicazione  elettronica,  ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni  ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili  anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della   medesima   autorità   nella  rete  Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52  (Dati identificativi degli interessati)

1. Fermo  restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la  redazione e il  contenuto  di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali  dell'autorità  giudiziaria  di ogni ordine e grado, l'interessato può  chiedere  per motivi legittimi, con richiesta depositata nella  cancelleria  o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a  cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso  di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti  elettronici  o  mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1  provvede in calce con decreto,  senza  ulteriori  formalità,  l'autorità che pronuncia la sentenza  o  adotta  il  provvedimento.  La  medesima  autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi  di  cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza  o  provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive  anche  con  timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del  presente articolo:  "In  caso di diffusione  omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri  provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative   massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale   relativamente alle persone  offese  da  atti  di  violenza sessuale,   chiunque   diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto  ad  omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di  cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi  a terzi  dai  quali  può  desumersi anche indirettamente l'identità di minori,  oppure  delle  parti  nei procedimenti  in  materia  di  rapporti  di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura  civile.  La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima  della  pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11  febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.   7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

TITOLO II

TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIACAPO  I

PROFILI GENERALI

Art. 53  (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione  dati  del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o  altri  soggetti  pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in basead  espressa  disposizione  di  legge  che  preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a)  articoli  9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.   2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1  effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)

1.  Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge  o di  regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri  soggetti,  l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal  fine  gli  organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei  medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici  registri,  elenchi,  schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le  modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine d’assicurare l'accesso selettivo  ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo art. 53 sono  conservati separatamente da  quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo 11, il Centro elaborazioni  dati di cui  all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e  del  casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi,  uffici e  comandi  di  polizia  verificano periodicamente  i  requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati  trattati  anche  senza  l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento  anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti  effettuati  senza  l'ausilio  di  strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 55 (Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un  danno  all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o   biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e  all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato  nel  rispetto  delle  misure e degli accorgimenti a garanzia  dell'interessato  prescritti  ai  sensidell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 56  (Tutela dell'interessato)

1. Le  disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre   che   ai  dati  destinati  a  confluire  nel Centro elaborazione  dati  di  cui  all'articolo  53,  a  dati  trattati con l'ausilio  di  strumenti  elettronici  da organi, uffici o comandi di polizia.

Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto  del Presidente della  Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della giustizia, sono individuate  le modalità di attuazione  dei principi del presente codice relativamente al trattamento  dei  dati effettuato per le finalità di cui all'art. 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in  attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del  17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica  finalità  perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo  concreto  o  alla  repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all'aggiornamento   periodico  dei  dati,  anche  relativi  a valutazioni  effettuate  in  base  alla legge, alle diverse modalità relative  ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle  modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti  per effettuare trattamenti per esigenze temporanee  o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei   requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle   categorie di interessati  e della conservazione  separata da  altri  dati  che  non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione  di  specifici termini di conservazione dei dati  in  relazione  alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per  il  loro  trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali  essi  sono  trattati  o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione  ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio  di  un  diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso  di  particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III   DIFESA E SICUREZZA DELLO STATOCAPO IPROFILI GENERALI

Art. 58 (Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da  segreto  di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni  del  presente  codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa  o  di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi  di  cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate   le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice  in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento   e alla conservazione.

TITOLO IV

TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICOCAPO IACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 59  (Accesso a documenti amministrativi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità,  i limiti per l'esercizio del diritto  di  accesso  a documenti  amministrativi  contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano  disciplinati  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di  legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in  esecuzione  di  una richiesta  di  accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60  (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute  o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione  giuridicamente  rilevante che si intende tutelare con la richiesta d’accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità  o  in  un  altro  diritto  o  libertà  fondamentale  e inviolabile.

CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)

1. Il  Garante  promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati  personali  provenienti  da archivi, registri, elenchi, atti o documenti  tenuti  da soggetti pubblici, anche individuando i casi in  cui  deve  essere  indicata  la fonte di acquisizione  dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto  previsto dalla  Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.

2.  Agli  effetti  dell'applicazione  del  presente  codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti  in  un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,  possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi  dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione  elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza  di  provvedimenti  che  dispongono  la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

3. L'ordine  o  collegio  professionale  può,  a richiesta della persona  iscritta  nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui  al  comma  2  con  ulteriori  dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì  fornire  a  terzi notizie o informazioni relative, in particolare,  a  speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,  ovvero  alla  disponibilità  ad  assumere  incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

Art. 62  (Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli  20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri   dello  stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle  liste elettorali,  nonché  al  rilascio  di  documenti  di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Art. 63 (Consultazione di atti)

1.  Gli  atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono  consultabili  nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

CAPO IV FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 64  (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli  20  e  21, le finalità di applicazione della disciplina in materia  di  cittadinanza,  di  immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell'ambito  delle  finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare,   il   trattamento   dei  dati  sensibili  e  giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al  riconoscimento  del  diritto di asilo o  dello stato di rifugiato,  o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti  o  misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione  agli obblighi dei datori  di  lavoro  e  dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3.  Il  presente  articolo  non  si applica ai trattamenti di dati sensibili  e  giudiziari  effettuati  in  esecuzione  degli accordi e convenzioni  di  cui  all'articolo  154,  comma 2, lettere a) e b), o comunque  effettuati  per  finalità  di  difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad  espressa  disposizione  di  legge  che  prevede specificamente il trattamento.

Art. 65  (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)

1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli  20  e  21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a)  elettorato  attivo  e  passivo e di esercizio di altri diritti politici,   nel  rispetto  della  segretezza  del  voto,  nonché  di esercizio  del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di  cui  al  comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi  o  da  regolamenti  fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a)  lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b)  le  richieste  di  referendum,  le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o  di  decadenza,  o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d)  l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge  di   iniziativa   popolare,  l'attività  di  commissioni  di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3.  Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati  sensibili  e  giudiziari  per  le  finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione    delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a)  per  la  redazione  di  verbali  e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b)  per  l'esclusivo  svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo  politico  o  di  sindacato  ispettivo e per l'accesso a documenti  riconosciuto  dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive   finalità   direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma  1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi   ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione  dei  dati  sensibili  e  giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare   il   rispetto  del  principio  di pubblicità  dell'attività  istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 66 (Materia tributaria e doganale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli art. 20 e  21, le  attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche  tramite i loro  concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta,  nonché in  materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre  di  rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli  art. 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte,  alla  prevenzione  e  repressione delle violazioni degli obblighi e alla  adozione  dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa  comunitaria, nonché al controllo e alla  esecuzione forzata dell'esatto  adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)

1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della  legittimità,   del   buon   andamento, dell'imparzialità   dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di  detta   attività  a  requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento  a  dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad  atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Art. 68  (Benefici economici ed abilitazioni)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli art. 20  e  21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,    elargizioni,  altri  emolumenti  e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b)  alle elargizioni  di  contributi  previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione  delle  pensioni di guerra  o  al riconoscimento  di  benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in  materia  di  formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri   benefici previsti dalla legge, dai regolamenti  o  dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al  riconoscimento  di  esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche  radiotelevisive,  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3.  Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò  è  indispensabile  per  la  trasparenza  delle  attività indicate  nel  presente  articolo,  in  conformità alle leggi, e per finalità  di  vigilanza  e  di  controllo conseguenti alle attività medesime,  fermo  restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli art. 20 e  21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento   di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della  personalità giuridica   di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e  di  professionalità per le nomine, per i profili di competenza  del  soggetto  pubblico,  ad  uffici  anche  di culto e a cariche  direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non   statali, nonché di   rilascio  e  revoca  di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e  premi di rappresentanza, di  adesione  a  comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato,in particolare per  quanto riguarda l'elargizione di contributi  finalizzati  al  loro sostegno,  la  tenuta  di registri generali    delle   medesime   organizzazioni   e   la   cooperazione internazionale.

2. Si considerano,  altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità  di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 71  (Attività sanzionatorie e di tutela)

1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli art. 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o   giudiziaria, anche da  parte  di  un  terzo,  anche  ai  sensi dell'art.   391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del  termine  ragionevole  del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di  salute  o  la vita  sessuale, il trattamento è consentito se il diritto  da  far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in  un  diritto  della  personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 72 (Rapporti con enti di culto)

1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali  con  enti  di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 73  (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli art. 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un  soggetto   pubblico,   le   finalità  socio-assistenziali,  con particolare riferimento a:

a)  interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di  giovani  o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b)  interventi  anche  di  rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza  economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c)  assistenza  nei  confronti  di  minori,  anche  in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;   f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli  art. 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b)  concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o  di  promozione della cultura e dello sport, con particolare  riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e  manifestazioni  sportive  o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale,salvo quanto previsto dall'art. 53,  con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia  mortuaria  e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto  al  collocamento  e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Art. 74  (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la  sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero  per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere  esposti   su   veicoli,   contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione  rilasciata e senza l'apposizione  di  simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono  riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.

3. La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione  a  qualunque  titolo  di  un  obbligo  di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

TITOLO V

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 75  (Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personaliin ambito sanitario.

Art. 76   (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,  anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del   Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;

b)anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del  Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei  casi  di  cui  al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

CAPO II

MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

Art. 77 (Casi di semplificazione)

1.  Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti  presso il  medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;

b)  per  manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;                                                                                                               c) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dagli organismi sanitari pubblici;

b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;

c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

Art. 78  (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

1.  Il  medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano   l'interessato relativamente  al  trattamento  dei  dati personali, in forma   chiara e tale  da  rendere  agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

2. L'informativa può essere  fornita  per  il  complessivo trattamento   dei dati personali  necessario  per  attività  di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra  a tutela   della   salute   o   dell'incolumità  fisica dell'interessato,  su  richiesta  dello  stesso  o  di  cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L'informativa  può  riguardare,  altresì,  dati  personali  eventualmente  raccolti  presso  terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,  includendo  almeno  gli elementi indicati dal Garante ai sensi  dell'articolo  13,  comma  3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4.L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal  pediatra,  riguarda  anche  il  trattamento  di dati correlato a quello  effettuato  dal medico di medicina pediatra di libera  scelta,  effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5.L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici  per  i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità  dell'interessato,  in  particolare  in  caso  di trattamenti effettuati:

a) per scopi scientifici, anche di ricerca  scientifica e di sperimentazione  clinica controllata di medicinali, in conformità alle  leggi  e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;

b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)

1. Gli  organismi  sanitari  pubblici e privati possono avvalersi delle  modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli art.  78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture   ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere  una  verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità  che,  anche  in  tempi  diversi,  trattano  dati  relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere  utilizzate  in  modo  omogeneo  e  coordinato  in riferimento all'insieme   dei   trattamenti  di  dati  personali  effettuati  nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.   4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'art. 80.

Art. 80  (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 79, possono avvalersi della  facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti  di  dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati  raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

2.  L'informativa  di  cui  al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi  anche  nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività  amministrative  di  rilevante interesse  pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Art. 81  (Prestazione del consenso)

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di  altra  disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione,  anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto  scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o  più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di  più  professionisti ai sensi  dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto  previsto  dal  comma 1, il  consenso è reso conoscibile ai medesimi  professionisti  con  adeguate  modalità,  anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle  eventuali  diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

Art. 82     (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono  intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai  sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'informativa  e il consenso al trattamento dei dati personali possono  altresì intervenire senza ritardo,successivamente alla prestazione, in caso di:

a) impossibilità  fisica,  incapacità di agire o incapacità di intendere  o  di  volere  dell'interessato,  quando non è possibile acquisire  il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da  un  prossimo  congiunto,  da un familiare, da un convivente o, in loro  assenza,  dal  responsabile  della  struttura presso cui dimora l'interessato;

b)rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.

3.  L'informativa  e il consenso al trattamento dei dati personali possono  intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in  caso  di  prestazione  medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione  preventiva   del consenso, in  termini  di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Art. 83 (3)    Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

1. I soggetti di cui  agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure  per  garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità  degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando  quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità  di  trattamento  dei  dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di  strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati   prescindendo  dalla   loro   individuazione nominativa;

b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto  dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele  volte  ad  evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa   l'eventuale  documentazione  di anamnesi, avvenga in situazioni  di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali  prescelti;

e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la  previsione  di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle  strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per  informare  i  terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli   interessati   nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione  tra  l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione  degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

( 2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma  1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.)

Art. 84   (Comunicazione di dati all'interessato)

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere  resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lettera  a), da  parte  di  esercenti le professioni sanitarie  ed  organismi  sanitari,  solo per il tramite di un medico designato  dall'interessato  o dal titolare. Il presente comma non si applica  in  riferimento  ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio  dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i  pazienti  e  sono  incaricati  di trattare dati personali idonei a rivelare  lo  stato  di  salute,  a  rendere  noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'art. 82, comma 2,lettera a). L'atto  di  incarico  individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

CAPO III FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE

Art. 85   (Compiti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità che rientrano  nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività  amministrative  correlate  a quelle di prevenzione, diagnosi,  cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario  nazionale,  ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e  dei  cittadini  italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d)attività certificatorie;

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di  tessuti,  nonché  alle  trasfusioni  di  sangue  umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g)   instaurazione,  gestione, pianificazione e controllo dei rapporti   tra   l'amministrazione  ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2.  Il comma 1 non  si  applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare  lo  stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitario o da  organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della  salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività,  per  i  quali  si osservano le disposizioni relative   al  consenso  dell'interessato  o  all'autorizzazione  del Garante ai sensi dell'articolo 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di  salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità,  anche  tramite  affissione  di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da  parte  dei  soli  soggetti che perseguono direttamente le finalità  di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati preposti, caso per caso, alle  specifiche  fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo  il  principio  dell'indispensabilità  dei  dati di volta in volta trattati.

Art. 86   (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

1.  Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante  interesse  pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità,  perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative  alle  attività  amministrative  correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

a)  tutela  sociale  della maternità e di interruzione volontaria della  gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione  di   consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a  quelle  svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni  senza  fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria  ai  tossicodipendenti,  gli interventi anche  di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale  e  diritti  delle  persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi    terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2)  curare  l'integrazione  sociale, l'educazione, l'istruzione e    l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il    collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;

4)  curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed    organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.2. Ai trattamenti di cui al presente  articolo  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

CAPO IVPRESCRIZIONI MEDICHE

Art. 87   (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

1.Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità  dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini  di verifiche amministrative  o  per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo  per le ricette di medicinali relative a prescrizioni  di  medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio  1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando  di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta,  e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una  effettiva necessità connessa al controllo della  correttezza  della  prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa  sulla  correttezza  della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricercain  conformità  alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere  individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata  nel  comma  1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Art. 88     (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione  ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,   le  generalità  dell'interessato  non  sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante  dalle  particolari  condizioni  del  medesimo interessato o da una  speciale  modalità di preparazione  o  di utilizzazione.

Art. 89 (3)   Casi particolari

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non  identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute   anche   nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai  sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti  e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,  le  ricette  sono conservateseparatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

(2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni  di cui all'art. 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato).

CAPO VDATI GENETICI

Art. 90     (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito   nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante  sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori   elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'art. 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità  perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle  notizie  inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento  dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.   3.Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91  (Dati trattati mediante carte)

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante  le  medesime  carte è consentito  se necessario ai sensi dell'art. 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.

Art. 92 (Cartelle cliniche)

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile,  sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità  dei  dati e per  distinguere  i  dati relativi al paziente  da  quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della  cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in  parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti  amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a  quella  dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità  o  in  un  altro  diritto  o  libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93  (Certificato di assistenza al parto)

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i  soli  dati  richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'art. 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della  facoltà  di  cui  all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia  integrale  a  chi  vi  abbia  interesse,  in conformità  alla  legge,  decorsi  cento  anni  dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi  alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata,   osservando   le   opportune  cautele  per  evitare  che quest'ultima sia identificabile.

Art. 94   (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti  in  banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito  sanitario,  è  effettuato nel rispetto dell'art. 3 anche presso  banche  di  dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad  accessi  di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob  o  delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui  al  decreto  del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministro  della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri  dei  donatori  di  midollo  osseo  istituiti  in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto   del  Ministro  della sanità in  data  26  gennaio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

TITOLO V ISTRUZIONECAPO IPROFILI GENERALI

Art. 95  (Dati sensibili e giudiziari)

1.Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli art. 20 e  21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,  professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 96    (Trattamento di dati relativi a studenti)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento  professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di  istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via  telematica,  dati  relativi  agli  esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri  dati  personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme  le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

TITOLO VI TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICICAPO IPROFILI GENERALI

Art. 97  (Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:   a)  per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e  la  comunicazione  dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli  archivi  storici  degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico  in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali,  come modificato dal presente codice;   b)  che  fanno  parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;   c) per scopi scientifici.

Art. 99   (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici  o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i  dati  sono  stati  in  precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o  scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario  per  conseguire  i  diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.   3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere  conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Art. 100  (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in   campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con  autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via  telematica,  dati  relativi  ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologici, ricercatori,  docenti,  esperti  e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2.  Resta  fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).

3.  I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.   4. I dati di   cui   al  presente  articolo  possono  essere successivamente  trattati  per  i  soli  scopi  in base ai quali sono comunicati o diffusi.

CAPO II TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

Art. 101  (Modalità di trattamento)

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati   per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,  salvo che  siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'art. 11.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,  possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo  se  pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3.  I  dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Art. 102  (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un  codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati,  ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,  interessati al trattamento dei dati per scopi storici.

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati   per finalità giornalistiche o di pubblicazione  di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione  di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando  casi  in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina  dettata  in  materia  di  trattamento  dei  dati  a scopi storici,  anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per  la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 103  (Consultazione di documenti conservati in archivi)

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi diStato in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata  dal  decreto  legislativo  29  ottobre 1999, n. 490, di approvazione   del  testo  unico  in  materia di  beni  culturali  e ambientali, come modificato dal presente codice.

CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

Art. 104  (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati  per  scopi  statistici  o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.

2.  Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai  dati  identificativi  si  tiene  conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare  l'interessato,  anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105 (Modalità di trattamento)

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente  all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13  anche  in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera  b),  del  presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'art. 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e  per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa  all'interessato  può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici  rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non  è   dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto  tutelato,  se sono adottate le idonee  forme di  pubblicità  individuate dai codici di  cui all'articolo 106.

Art. 106  (Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia  e  di buona condotta per i soggetti  pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni  professionali,  interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata   della conservazione dei dati, alle informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati raccolti  anche  presso  terzi,  alla  comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare   per  il  trattamento  di  datiidentificativi,  alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per  la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei diritti dell'interessato,   tenendo   conto   dei  principi  contenuti  nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati  dal  titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato,  anche  in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;                                                                                                                 d) le garanzie da  osservare  ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che   permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;

e) modalità  semplificate  per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza  e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'art. 31, anche  in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso  da  parte  di  persone  fisiche  che  non  sono incaricati  e l'identificazione  non  autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico  nazionale  e  all'interscambio di dati per scopi statistici  o scientifici  da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricatiche non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,  tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 107  (Trattamento di dati sensibili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 e fuori dei casi di  particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è  richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106  e  l'autorizzazione  del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.

Art. 108  (Sistema statistico nazionale)

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice  di  deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'art. 106,  comma  2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo  6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma   statistico   nazionale,   l'informativaall'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati  dal  segreto  statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,  compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai  nati  morti,  nonché per i flussi di  dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto  del  Ministro  della  sanità  16  luglio  2001,  n. 349, le modalità tecniche   determinate   dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute,  dell'interno e il Garante.

Art. 110  (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a  rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica  in  campo  medico,  biomedico  o  epidemiologico, non è necessario  quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un  programma  di  ricerca  biomedica  o  sanitaria previsto ai sensi dell'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il  quale  sono  decorsi quarantacinque giorni dalla  comunicazione al  Garante  ai  sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa   di particolari ragioni non  è possibile informare gli interessati  e  il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.   2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7  nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la  rettificazione  e  l'integrazione dei dati sono annotati  senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni  non  produce  effetti  significativi  sul risultato della ricerca.

TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALECAPO IPROFILI GENERALI

Art. 111  (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante   promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione  di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti  pubblici  e  privati  interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto  di  lavoro,  prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa  all'interessato  e  per  l'eventuale  prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di  occupazione  di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

Art. 112  (Finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20  e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici  di  rapporti  di  lavoro  di  qualunque tipo, dipendente  o  autonomo,  anche  non  retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2.  Tra  i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a)  applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c)  accertare  il  possesso  di particolari requisiti previsti per l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche  in materia di tutela delle minoranze  linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione   o   la  cessazione  dall'impiego  o  dal  servizio,  il trasferimento  di  sede  per  incompatibilità  e  il conferimento di speciali abilitazioni;

d)  adempiere  ad  obblighi  connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o  dell'equo  indennizzo,  nonché ad obblighi retributivi, fiscali  o  contabili,  relativamente  al  personale in servizio o in quiescenza,  ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e benefici assistenziali;

e)  adempiere  a  specifici  obblighi  o svolgere compiti previsti dalla  normativa  in  materia  di  igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche  da   parte   di  enti  previdenziali  ed assistenziali,  la  normativa  in materia di previdenza ed assistenza ivi  compresa  quella  integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati,  anche  mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle  associazioni di categoria e agli ordini professionaliche abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23   in   relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g)  svolgere  attività dirette all'accertamento della responsabilità civile,  disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi  amministrativi  in  conformità  alle  norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in  giudizio  a  mezzo  di  propri rappresentanti o partecipare  alle  procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l)  gestire  l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e applicare la normativa   in  materia  di  assunzione  di  incarichi  da  parte  di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m)  applicare  la  normativa  in  materia  di  incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n)  svolgere  l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o)  valutare  la  qualità dei  servizi  resi  e  dei  risultati conseguiti.

3. La diffusione  dei  dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma  2  è  consentita in  forma  anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

CAPO II

ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Art. 113  (Raccolta di dati e pertinenza)

1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

CAPO IIIDIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Art. 114  (Controllo a distanza)

1. Resta fermo  quanto  disposto  dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 115    (Telelavoro e lavoro a domicilio)

1.  Nell'ambito  del rapporto di lavoro domestico e del telelavoroil  datore  di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispettodella sua personalita' e della sua liberta' morale.   2.  Il  lavoratore  domestico  e' tenuto a mantenere la necessariariservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 116  (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato  e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato,  possono  accedere  alle  banche di dati degli enti eroganti  le  prestazioni,  in  relazione  a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio  decreto  le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra  gli  istituti  di  patronato  e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

TITOLO IX SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVOCAPO ISISTEMI INFORMATIVI

Art. 117   (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento  dei  dati  personali  effettuato  nell'ambito di sistemi informativi  di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di  crediti  al  consumo  o  comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte  degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire lacomunicazione  di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.

Art. 118 (Informazioni commerciali)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a fini di informazione commerciale,  prevedendo  anche,  in correlazione con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato  e  idonei  meccanismi  per  garantire  la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Art. 119  (Dati relativi al comportamento debitorio)

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 118  sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da  quelli  disciplinati  nel codice di cui all'art. 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Art. 120  Sinistri

1. L'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse  collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le  modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti  nel  settore  delle  assicurazioni  obbligatorie  per  i veicoli  a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso  alle  informazioni  raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di  prevenzione  e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settoredelle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2.  Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei  dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni (dall'art. 135 del codice delle assicurazioni private).

TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHECAPO ISERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 121  (Servizi interessati)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei   dati   personali   connesso   alla   fornitura  di  servizi  di comunicazione  elettronica  accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

Art. 122  (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di  comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale  di  un  abbonato  o  di  un  utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.

2. Il codice  di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al  comma 1, per   determinati  scopi  legittimi  relativi  alla memorizzazione  tecnica  per  il  tempo  strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del servizio  di  comunicazione  elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa  ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.

Art. 123 (Dati relativi al traffico)

1.  I  dati  relativi  al  traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati  dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico sono cancellati  o  resi  anonimi  quando  non sono più necessari ai fini della  trasmissione  della  comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2.  Il  trattamento  dei  dati  relativi  al traffico strettamente necessari  a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in  caso  di  interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione  in  caso  di  contestazione  della  fattura  o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore  specifica  conservazione  necessaria  per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica accessibile  al pubblico pù trattare i dati di cui al comma 2 nella misura  e  per  la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi  di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore  aggiunto,  solo  se  l'abbonato  o  l'utente  cui  i  dati si riferiscono  hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

4.  Nel  fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del  servizio  informa  l'abbonato  o  l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5.  Il  trattamento  dei  dati  personali  relativi al traffico è consentito  unicamente  ad  incaricati del trattamento che operano ai sensi  dell'articolo  30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico o, a seconda  dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e  che  si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di  analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione  dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento di tali attività  e  deve  assicurare  l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati  anche  mediante  un'operazione  di  interrogazione automatizzata.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione    di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

Art. 124   (Fatturazione dettagliata)

1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun  aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono  la  fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di  inizio  della  conversazione,  al  numero selezionato, al tipo di numerazione,  alla  località, alla durata  e  al  numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il   fornitore  del  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a  richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed  in  modo  agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3.  Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni   effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre  cifre  dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione  dell'esattezza  di  addebiti  determinati o riferiti a periodi  limitati,  l'abbonato  può  richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5.  Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può  autorizzare  il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Art. 125  (Identificazione della linea)

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione dellalinea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica  accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di  impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,   la   presentazione   dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per  chiamata.  L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità  di  impedire,  gratuitamente  e  mediante  una funzione semplice,   la   presentazione  dell'identificazione  delle  chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al   pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se  la  presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano anche alle chiamate  dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea  chiamante  o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione   elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti  dell'esistenza  di  tale  servizio  e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 126  (Dati relativi all'ubicazione)

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione  o  di servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in  ogni  momento,  e  nella  misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2.  Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa  gli  utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione  diversi  dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli   scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L'utente e  l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento  dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico,   conservano il diritto  di richiedere, gratuitamente  e  mediante  una  funzione  semplice,  l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il  trattamento  dei  dati relativi all'ubicazione diversi daidati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito  unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'art. 30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico o, a seconda  dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il  servizio  a  valore  aggiunto. Il trattamento è limitato  a quanto è strettamente necessario per lafornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione  dell'incaricato  che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)

1.  L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il  fornitore  della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione    elettronica accessibile  al  pubblico renda temporaneamente   inefficace   la  soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.  L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano  le  chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2.  La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità  di  ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia   preceduta  da  una  richiesta  telefonica è inoltrata  entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi  del comma 1 possono essere comunicati  all'abbonato  che  dichiari  di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1  il  fornitore  assicura  procedure trasparenti nei confronti  degli abbonati  e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4.  Il  fornitore  di  una  rete pubblica di comunicazioni o di un servizio   di comunicazione elettronica  accessibile al pubblico predispone  procedure  trasparenti  per  garantire,  linea per linea, l'inefficacia  della  soppressione  dell'identificazione  della linea chiamante,  nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione,   nonostante   il   rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da  parte  dei servizi abilitati  in  base  alla  legge  a  ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con  decreto   del   Ministro   delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 128  (Trasferimento automatico della chiamata)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile  al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il  trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Art. 129  (Elenchi di abbonati)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con   l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 154, comma  3, e in  conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi  agli  abbonati  negli  elenchi  cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2.  Il  provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per  la  manifestazione  del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,  all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera  b),  in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini  di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e  del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Art. 130 (18)  (Comunicazioni indesiderate)

1. L'uso  di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di  un  operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il consenso dell'interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante   posta   elettronica,   telefax,   messaggi  del  tipo  Mms (Multimedia  Messaging  Service)  o  Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3.  Fuori  dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per  le  finalità  di  cui  ai  medesimi  commi effettuate con mezzi diversi  da  quelli  ivi  indicati, sono consentite ai sensi degli artt. 23 e 24 (nonché  ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo).

(3-bis. In  deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento  dei  dati  di  cui  all'articolo  129, comma 1, mediante l'impiego  del telefono per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera  b), è consentito  nei  confronti  di  chi  non  abbia esercitato  il  diritto  di opposizione, con modalità semplificate e anche  in  via  telematica,  mediante  l'iscrizione della numerazione della   quale è  intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.) ((18))

(3-ter. Il  registro  di  cui  al comma 3-bis è istituito con decreto   del  Presidente  della  Repubblica  da  adottare  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, acquisito il parere del Consiglio  di  Stato  e  delle Commissioni parlamentari competenti in materia,  che  si  pronunciano  entro  trenta giorni dalla richiesta, nonché,   per   i   relativi   profili   di  competenza,  il  parere dell'Autorità  per  le  garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un  ente  o  organismo  pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione  che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione  del  registro  vi  provveda  con  le  risorse umane e strumentali  di  cui  dispone  o  affidandone  la  realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e  organizzativi,  mediante  contratto  di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le  comunicazioni corrispondono  tariffe  di  accesso  basate  sugli effettivi costi di funzionamento   e   di   manutenzione.  Il  Ministro  dello  sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c)  previsione  che  le  modalità  tecniche di funzionamento del registro  consentano  ad  ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione   della   quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al  registro  mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento  del  dati  presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento  delle  operazioni  compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica,  e  del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo  massimo  di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile   in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di  facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la  presentazione  dell'identificazione  della  linea chiamante e di fornire   all'utente   idonee   informative,   in  particolare  sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento  del  registro  di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.)

4. Fatto salvo  quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento  utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi,  le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere  il  consenso  dell'interessato,  sempre  che si tratti di servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  della vendita e l'interessato, adeguatamente  informato,  non  rifiuti  tale  uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.  L'interessato,  al momento della  raccolta  e  in  occasione  dell'invio  di  ogni comunicazione effettuata  per  le  finalità di cui al presente comma, e' informato della  possibilità  di  opporsi  in  ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5.  E'  vietato  in  ogni  caso l'invio di comunicazioni per le finalità  di  cui al  comma  1  o,  comunque, a scopo promozionale, effettuato  camuffando  o  celando  l'identità  del mittente o senza fornire  un  idoneo  recapito  presso  il  quale  l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.

6.  In  caso  di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione  elettronica  di adottare procedure di filtraggio o altre  misure  praticabili  relativamente  alle  coordinate  di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

---------------AGGIORNAMENTO (18)

Il  D.L.  25  settembre  2009,  n.135, convertito con modificazioni dalla  L.  20  novembre  2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 20-bis comma  2) che Il registro previsto comma 3-bis del presente articolo, è  istituito  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del suddetto presente decreto. Fino al suddetto termine,  restano  in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la  protezione  dei  dati  personali  ai  sensi dell'articolo 154 del citato  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 196 del 2003, e successive   modificazioni,  in attuazione  dell'articolo  129  del medesimo codice.

Art. 131   (Informazioni ad abbonati e utenti)

1. Il fornitore  di un servizio di  comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza  di situazioni che permettono di apprendere in modo  non  intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. L'abbonato informa l'utente quando  il  contenuto  delle comunicazioni  o  conversazioni  può essere appreso da altri a causa del tipo  di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.

3. L'utente informa l'altro utente quando,  nel  corso  della conversazione,  sono  utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art. 132   Conservazione di dati di traffico per altre finalità

1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati  relativi  al  traffico  telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro  mesi  dalla  data della comunicazione, per finalità di accertamento  e  repressione  dei  reati,  mentre,  per  le  medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti  delle  comunicazioni,  sono  conservati  dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente  da  parte  dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (14) ((15a))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il  fornitore  con  decreto  motivato del pubblico ministero anche su istanza  del  difensore  dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini,  della  persona  offesa  e  delle  altre  parti private. Ildifensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,  direttamente  al  fornitore  i dati relativi alle utenze intestate   al   proprio   assistito   con   le   modalità  indicate dall'articolo  391-quater  del  codice  di  procedura  penale,  ferme restando  le  condizioni  di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.

4-ter.  Il  Ministro  dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli   uffici   centrali  specialistici  in  materia  informatica  o telematica  della  Polizia  di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo  della  guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art.  226  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in   relazione   alle   eventuali  richieste  avanzate  da  autorità investigative  straniere,  ai  fornitori  e agli operatori di servizi informatici  o  telematici  di  conservare  e  proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati  relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle  comunicazioni,  ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive  previste  dal  citato  articolo 226 delle norme di cui al decreto  legislativo  n.  271  del  1989,  ovvero  per  finalità  di accertamento  e  repressione  di  specifici  reati. Il provvedimento, prorogabile,  per  motivate  esigenze, per una durata complessiva non superiore  a  sei  mesi,  può  prevedere  particolari  modalità  di custodia  dei  dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte  dei  fornitori  e  degli  operatori  di  servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il  fornitore  o  l'operatore  di  servizi informatici o telematici  cui  è  rivolto  l'ordine  previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi  senza  ritardo,  fornendo  immediatamente all'autorità richiedente   l'assicurazione   dell'adempimento.   Il   fornitore  o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il   segreto  relativamente  all'ordine  ricevuto  e  alle  attività conseguentemente  svolte  per  il periodo indicato dall'autorità. In caso  di  violazione  dell'obbligo  si  applicano, salvo che il fatto costituisca  più  grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 delcodice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati  per  iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore  dalla  notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di  esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida.In caso  di  mancata  convalida,  i  provvedimenti  assunti  perdono efficacia.

5.  Il  trattamento  dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato  nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato  prescritti  ai  sensi  dell'articolo  17,  volti  a garantire  che  i  dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a:

a)  prevedere  in  ogni  caso specifici sistemi di autenticazione informatica  e  di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109;

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109;

d)  indicare  le  modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 .

---------------AGGIORNAMENTO (14)                                                                                          Il  D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 ha stabilito che "la disposizione del  comma  1-bis  del presente articolo, ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. 109/08".

---------------AGGIORNAMENTO (15a)                                                                                        Il  D.Lgs.  30  maggio  2008,  n.  109,  come modificato dal D.L. 2 ottobre  2008,  n.  151,  convertito  con  modificazioni  dalla L. 28 novembre  2008,  n.  186,  ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la disposizione  del  comma  1-bis  del  presente  articolo ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.

CAPO II INTERNET E RETI TELEMATICHE

Art. 133  (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante  promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento  dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione  e  informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica,  con  particolare  riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare  una  più  adeguata  informazione  e consapevolezza degli utenti  delle  reti  di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia  trasparenza  e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il  pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale  rilascio  di  certificazioni  attestanti  la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 134   (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento  dei  dati personali effettuato con strumenti elettronici di  rilevamento  di  immagini,  prevedendo  specifiche  modalità di trattamento  e  forme semplificate di informativa all'interessato per garantire  la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

TITOLO XI

LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATACAPO IPROFILI GENERALI

Art. 135  (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento  dei  dati  personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in  sede giudiziaria, in particolare  da  liberi  professionisti  o da soggetti che esercitano un'attività  di  investigazione  privata  autorizzata in conformità alla legge.

TITOLO XII  GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICACAPO IPROFILI GENERALI

Art. 136   (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le  disposizioni   del   presente  titolo  si  applicano  al trattamento:

a)  effettuato  nell'esercizio  della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b)  effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel  registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo  finalizzato  esclusivamente  alla  pubblicazione o diffusione  occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137  (Disposizioni applicabili)

1.  Ai  trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;

b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;

c)  al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2.  Il  trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.   3.  In  caso  di  diffusione  o  di  comunicazione dei dati per le finalità  di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di  cronaca  a  tutela  dei  diritti  di  cui  all'articolo  2  e, in particolare,  quello  dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze  o  fatti  resi  noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138  (Segreto professionale)

1.  In  caso  di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei  dati  personali  ai  sensi  dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano  ferme  le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II CODICE DI DEONTOLOGIA

Art. 139    (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

1.  Il  Garante  promuove  ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte  del  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti di un codice  di  deontologia  relativo  al  trattamento  dei  dati  di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  Il  codice  può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e  accorgimenti  a  garanzia  degli  interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice  o  le  modificazioni  od integrazioni al codice di deontologia  che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta  del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono  efficaci  sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4.  Il  codice  e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono  efficaci  quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.

5.  In  caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice .di  deontologia,  il  Garante  può  vietare  il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).

TITOLO XIII MARKETING DIRETTOCAPO IPROFILI GENERALI

Art. 140  (Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante  promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini  di  invio  di materiale   pubblicitario   o  di  vendita  diretta,  ovvero  per  il compimento  di  ricerche  di  mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo  anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso  dell'interessato,  forme  semplificate  per  manifestare  e rendere  meglio  conoscibile  l'eventuale  dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.