Contributi enti bilaterali. Non è obbligatorio o automatico.
Il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali
Alla Direzione generale per l'attività ispettiva
Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
Alla Direzione generale per le politiche previdenziali
Alla Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione
Alla Direzione Generale del mercato del lavoro
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro All'INPS
— Direzione Generale All'INAIL
— Direzione Generale All'ENPALS
— Direzione Generale All'INPDAP
— Direzione Generale
LORO SEDI
Oggetto: versamento contributi enti bilaterali
Con la presente circolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali. Ciò in relazione a numerose istanze di interpello ex articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 — due pervenute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, una da Confartigianato e Cna, una da Confapi — a cui si dà risposta cumulativa e unitaria attraverso questa nota interpretativa.
Un primo ordine di problemi attiene alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.
Sul punto il Ministero si è più volte pronunciato — a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in merito alla interpretazione dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003 (ma vedi altresì le circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) — nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all'ente bilaterale.
È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano — come nel settore dell'artigianato — sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.
In questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela — ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità — va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa — o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) — e ciascuno dei propri dipendenti. Ciò del resto in coerenza con la funzione social-tipica della parte economico/normativa del contratto collettivo di realizzare — ex articoli 3 e 36 della Costituzione — una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.
Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva — alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa — nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Maurizio Sacconi