Lavoro. Agevolazioni (INPS)
Agevolazioni (INPS) Epigrafe Schema generale
Lavoratori ex apprendisti o allievi di corsi professionali
Contratti di solidarietà espansivi
Contratti di solidarietà difensivi
Assunzione di disoccupati ed ex dipendenti in cassa integrazione
Assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi del settore dei servizi pubblici essenziali
Assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo
Contratti di reinserimento di lavoratori disoccupati
Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: condizioni
Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: agevolazioni
Assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e meno di 24
Assunzione di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (LSU)
Sostituzione di dipendenti in maternità
Riduzioni contributive per le imprese del Mezzogiorno
Benefici contributivi contratto di inserimento
Lavoratori anziani
Lavoratori soci di cooperative
Previdenza complementare
Contratti di secondo livello
Lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in deroga
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 1
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 2
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3
L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 21
L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 22
L. 29 dicembre 1990, n. 407,art. 8
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 20
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 25
D.L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 3
D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 4
D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 5
D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 7
D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 8
D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 7
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 4
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1157-1158
D.M. 24 ottobre 2007
D.M. 2 ottobre 2009
Circ. 2 gennaio 1987, n. 1, INPS
Circ. 17 giugno 1992, n. 161, INPS
Circ. 25 gennaio 1994, n. 6/94, Ministero del lavoro
Circ. 9 febbraio 1994, n. 41, INPS
Circ. 8 marzo 1995, n. 70, INPS
Circ. 15 giugno 1999, n. 134, INPS
Circ. 20 giugno 2000, n. 117, INPS
Circ. 15 novembre 2000, n. 188, INPS
Circ. 9 aprile 2001, n. 85, INPS
Circ. 7 gennaio 2003, n. 2, INPS
Circ. 11 febbraio 2003, n. 33, INPS
Circ. 24 giugno 2003, n. 109, INPS
Circ. 30 giugno 2003, n. 117, INPS
Msg. 7 luglio 2003, n. 84, INPS
Circ. 15 gennaio 2004, n. 4/2004, Ministero del lavoro
Circ. 16 marzo 2004, n. 51, INPS
Circ. 2 febbraio 2006, n. 12, INPS
Circ. 25 maggio 2006, n. 77, INPS
Msg. 5 luglio 2006, n. 19269, INPS
Nota 14 settembre 2006, n. 25/I/0003509, Ministero del lavoro
Circ. 5 ottobre 2006, n. 104, INPS
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 764
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 766
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1175-1176
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 67 e 68
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1, comma 6
D.M. 7 maggio 2008
Circ. 23 gennaio 2007, n. 22, INPS
Nota 17 luglio 2007, prot. n. 25/I/9503, Ministero del lavoro
Circ. 2 agosto 2007, n. 11, ENPALS
Circ. 14 gennaio 2008, n. 4, INPS
Nota 25 gennaio 2008, INAIL
Circ. 28 marzo 2008, n. 38, INPS
Nota 3 ottobre 2008, n. 25/I/0013425, Ministero del lavoro
Nota 3 ottobre 2008, n. 25/I/0013418, Ministero del lavoro
Circ. 12 dicembre 2008, n. 110, INPS
Circ. 15 dicembre 2008, n. 34/2008, Ministero del lavoro
Nota 23 dicembre 2008, n. 25/I/0018607, Ministero del lavoro
Msg. 21 gennaio 2009, n. 1394, INPS
Circ. 20 febbraio 2009, n. 6, ENPALS
Nota 20 marzo 2009, n. 25/I/0003905, Ministero del lavoro
Circ. 31 marzo 2009, n. 48, INPS
Lett.Circ. 31 marzo 2009, n. 25/I/0004549, Ministero del lavoro
D.L. 28 agosto 2008, n. 134
D.L. 5 ottobre 2004, n. 249
Circ. 26 marzo 2009, n. 46, INPS
Nota 15 maggio 2009, n. 25/I/0007178, Ministero del lavoro
Msg. 27 aprile 2009, n. 9402, INPS
Nota 7 maggio 2009, n. 25/I/0006689, Ministero del lavoro
Nota 7 maggio 2009, n. 25/I/0006690, Ministero del lavoro
Circ. 22 febbraio 2008, n. 23, INPS
Msg. 29 aprile 2009, n. 9502, INPS
Circ. 14 ottobre 2009, n. 111, INPS
Circ. 5 novembre 2009, n. 115, INPS
Circ. 13 gennaio 2010 n. 6, INPS
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter, comma 7
D.M. 17 dicembre 2009
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 134-135
Circ. 13 gennaio 2010, n. 5, INPS
Circ. 18 marzo 2010, n. 39, INPS
Msg. 22 aprile 2010, n. 11052, INPS
Msg. 31 maggio 2010, n. 14586, INPS
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 53
Msg. 9 giugno 2010, n. 15238, INPS
Msg. 18 giugno 2010, n. 16214, INPS
D.M. 26 luglio 2010, n. 53343
D.M. 26 luglio 2010, n. 53344
Msg. 17 agosto 2010, n. 21389, INPS
Circ. 16 settembre 2010, n. PC/07/CV, INPGI
Circ. 27 settembre 2010, n. 48/E, Agenzia delle entrate
Circ. 15 ottobre 2010, n. 39, INAIL
Nota 15 ottobre 2010, n. 25/I/0017281, Ministero del lavoro
Circ. 19 novembre 2010, n. 39/2010, Ministero del lavoro
Msg. 26 novembre 2010, n. 29897, INPS
Msg. 3 dicembre 2010, n. 30703, INPS
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 31-33
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 47
Msg. 27 dicembre 2010, n. 32661, INPS
Circ. 31 gennaio 2011, n. 22, INPS
Agevolazioni (INPS)
Schema generale
Lo strumento delle agevolazioni contributive viene usato dal legislatore per incentivare l'occupazione giovanile ovvero l'occupazione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate e pertanto meritevoli di tutela.
Un particolare beneficio contributivo (sgravio totale) è riconosciuto alle aziende che operano nel Mezzogiorno per le assunzioni che determinano un incremento della base occupazionale.
Per le imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e del turismo il riconoscimento dei benefici contributivi è subordinato al rispetto delle clausole di carattere economico e normativo contenute nei contratti collettivi stipulati ai diversi livelli (nazionale, territoriale, aziendale). Non sono invece richieste dalla legge - come ha precisato il Ministero del lavoro - né l'iscrizione né la contribuzione agli Enti bilaterali di settore.
L'art. 1, commi 1175-1176 L. n. 296 del 2006, (Finanziaria 2007) ha previsto che, dal 1° luglio 2007, tutti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, oltre che al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è chiamato a definire, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge, le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento e le tipologie di irregolarità (previdenziali o in materia di tutela delle condizioni di lavoro) da non considerare ostative al rilascio del DURC; in attesa dell'emanazione del regolamento medesimo sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di certificazione della regolarità contributiva in edilizia e agricoltura.
Con la Nota 17 luglio 2007, n. 25/I/0009503 il Ministero del lavoro è intervenuto a chiarire che, in attesa della emanazione del citato decreto e nelle more di ulteriori approfondimenti sulle modalità applicative della disciplina, gli obblighi relativi al DURC, come previsti dal comma 1176 ultimo periodo, trovano applicazione medio tempore soltanto "nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura", mentre è di immediata applicazione la previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al rispetto delle "altre condizioni di legge" e degli "accordi e contratti collettivi".
Il D.M. 24 ottobre 2007, dando attuazione all'art. 1, commi 1175-1176 L. n. 296 del 2006, ha subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente al possesso, da parte delle aziende, dei seguenti requisiti: applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito, da dichiararsi tramite autocertificazione; possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
Con riferimento a tale ultimo requisito, trattandosi di benefici erogati dall'INAIL, ai sensi dello stesso decreto ministeriale, non dovrà essere presentato il DURC, in quanto l'Istituto provvederà d'ufficio alla verifica della regolarità.
Con la Circ. 15 dicembre 2008, n. 34/2008 il Ministero del lavoro ha introdotto ulteriori modifiche alla procedura per la concessione del DURC, stabilendo che, alla luce di quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007, i datori di lavoro sono tenuti a fornire l'autocertificazione di inesistenza a proprio carico di "provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'Allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso Allegato relativo a ciascun illecito". Tale autocertificazione dovrà essere fornita una sola volta alla DPL territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa, tramite raccomandata A/R o fax, entro il 30 aprile 2009. In prossimità di tale scadenza il Ministero del lavoro è intervenuto a fornire ulteriori indicazioni con Lett.Circ. 31 marzo 2009, n. 25/I/0004549.
La Circ. 13 gennaio 2010 n. 6 dell'INPS specifica la disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal vigente C.C.N.L. del settore edilizia-industria, alla luce di quanto contenuto nell'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296 del 2006.
Fonti:
- condizione concernente il rispetto della contrattazione collettiva:
- D.L. n. 71 del 1993, art. 3
- Circ. n. 4/2004 del 2004, Ministero del lavoro
- L. n. 296 del 2006 art. 1, commi 1175-1176;
- Nota 17 luglio 2007, n. 25/I/0009503, Ministero del lavoro
- D.M. 24 ottobre 2007
- Nota 25 gennaio 2008, INAIL
- Circ. 15 dicembre 2008, n. 34/2008, Ministero del lavoro
- Lett.Circ. 31 marzo 2009, n. 25/I/0004549, Ministero del lavoro
- Circ. 5 novembre 2009, n. 115, INPS
- Circ. 13 gennaio 2010 n. 6, INPS
Lavoratori ex apprendisti o allievi di corsi professionali
Il regime delle agevolazioni contributive previsto per gli apprendisti (v. in proposito la voce Imponibile contributivo INPS, anche per quanto riguarda la nuova misura della contribuzione stabilita dalla Finanziaria 2007) si applica anche agli ex apprendisti il cui contratto è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato; il beneficio si applica per un anno dalla trasformazione del rapporto.
La stessa disciplina trova applicazione ai giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, o attestato di qualifica; in tal caso il beneficio si applica per 6 mesi dalla data di assunzione a condizione che il giovane non abbia superato il 32° anno di età.
Se i lavoratori in questione sono assunti da imprese che possono beneficiarie degli interventi di integrazione salariale straordinaria, la quota a carico degli stessi lavoratori è pari a 6,24% (anziché 5,84%).
Per l'esposizione sul DM 10-2 si opera come segue:
- nei quadri B/C con il cod. R e la dizione "IMP. L. n. 56/1987" per gli impiegati ed il cod. W e la dizione "OP. L. n. 56/1987" per gli operai si espongono i dati retributivi e di presenza relativi, nonché i contributi totali (quota datore + quota lavoratore) calcolati sull'imponibile applicando la stessa percentuale usata per la generalità dei dipendenti;
- sempre nei quadri B/C si espone l'importo del contributo apprendisti dovuto per ciascun lavoratore;
- nel quadro D con il cod. L156 e la dizione "artt. 21 e 22 L. n. 56/1987" una riduzione pari alla differenza tra la contribuzione piena e la quota di contributi a carico del datore di lavoro.
Fonti:
- L. n. 56 del 1987, artt. 21 e 22
- Circ. n. 22 del 23 gennaio 2007, INPS
- Circ. 2 agosto 2007, n. 11, ENPALS
Contratti di solidarietà espansivi
Laddove i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, a fronte di una riduzione dell'orario di lavoro e quindi anche della retribuzione dei lavoratori già occupati dall'azienda, prevedano la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuova forza lavoro, sono concessi al datore di lavoro due diversi tipi di riduzioni contributive tra loro alternative.
Per i detti contratti di solidarietà l'azienda può fruire di un contributo, calcolato sulla retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento dei lavoratori interessati, pari al 15% per i primi 12 mesi, al 10% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese e al 5% dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese. Tale contributo verrà portato in diminuzione dei contributi dovuti con esposizione sul DM 10-2 nel quadro D nel primo rigo in bianco utile con il cod. S120 e la dizione "L. n. 863/1984 art. 2".
Il Ministero del lavoro ha precisato che nella fattispecie di retribuzione lorda rientrano, oltre alla paga base e alla contingenza, anche il terzo elemento distinto dalla retribuzione (EDR), nonché gli scatti di anzianità e la tredicesima o la quattordicesima mensilità, in quanto rappresentano emolumenti corrisposti al lavoratore con cadenza periodica in conseguenza dello svolgimento del rapporto di lavoro e risultano, pertanto, caratterizzati dalla stabilità dell'erogazione.
Per le aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno il contributo è pari al 30% della retribuzione lorda prevista dal CCNL per il livello di inquadramento e verrà indicato sempre nel quadro D del mod. DM 10-2 con il cod. S130.
In alternativa il datore di lavoro per i giovani neo-assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni per la durata di 3 anni (e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno da parte del lavoratore interessato) può fruire di una riduzione dei contributi a suo carico essendo tenuto a pagare per tali lavoratori la contribuzione prevista per gli apprendisti. Al lavoratore vengono trattenuti i contributi a suo carico in misura piena. Dal punto di vista operativo l'azienda esporrà nei quadri B/C del mod. DM 10-2 con il cod. 152 e la dizione "OP. C. SOLID." se operaio e con il cod. 252 e la dizione "IMP. C. SOLID." se impiegato i dati retributivi ed i contributi dovuti applicando l'aliquota per intero (sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore). Sempre nel quadro B, poi, dovrà essere esposto il contributo complessivamente dovuto per gli apprendisti e per le assunzioni agevolate (10% a carico dl datore di lavoro e quota a carico del dipendente). Infine nel quadro D nel primo rigo in bianco disponibile con il cod. S170 e la dizione "CTR. DAT. LAV." si dovrà esporre la contribuzione a carico del datore di lavoro.
In ogni caso l'azienda nei 12 mesi antecedenti non deve aver operato riduzioni di personale o fatto ricorso alla CIGS.
Fonti:
- D.L. n. 726 del 1984, art. 2
- Circ. n. 1 del 2 gennaio 1987, INPS
- Circ. n. 22 del 23 gennaio 2007, INPS
- Nota 3 ottobre 2008, n. 25/I/0013425, Ministero del lavoro
Contratti di solidarietà difensivi
Qualora invece l'azienda abbia stipulato un accordo che stabilisca una riduzione temporanea dell'orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale vengono attuati i contratti di solidarietà difensivi.
Peraltro non tutti i datori di lavoro possono far ricorso a tale tipo di contratti ed in ogni caso occorre operare una distinzione in due gruppi.
I Gruppo
Possono usufruire di tali contratti le aziende ammesse alla CIGS.
Le aziende indipendentemente da una preventiva riduzione dei lavoratori occupati possono ugualmente stipulare contratti di solidarietà con le organizzazioni sindacali. Raggiunto l'accordo l'impresa presenterà la richiesta all'Ufficio Regionale del Lavoro.
Le agevolazioni sono diverse in relazione alla data di stipula del contratto.
Per i contratti stipulati fino al 15 giugno 1995, è prevista per i datori di lavoro una riduzione dei contributi relativi ai lavoratori interessati (fino al 31 dicembre 1995) pari al 25% se la riduzione di orario è superiore al 20% e del 35% se la riduzione di orario è superiore al 30% (nelle aree a declino industriale tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%).
Le riduzioni vengono esposte sul quadro D del modello DM10-2 nel primo rigo in bianco utile con il cod. L500 e la dizione "RID. 25% D.L. n. 148/1993" per il recupero pari al 25%, con il cod. L501 e la dizione "RID. 30% D.L. n. 148/1993" per il recupero pari al 30%, con il cod. L502 e la dizione "RID. 35% D.L. n. 148/1993" per il recupero pari al 35%, con il cod. L503 e la dizione "RID. 40% D.L. n. 148/1993" per il recupero pari al 40%.
Per i lavoratori è previsto un trattamento di integrazione salariale pari al 75% del monte retributivo non dovuto; il datore di lavoro anticipa i suddetti trattamenti mensilmente ai dipendenti conguagliando l'importo con i contributi dovuti all'INPS (sempre dopo l'emanazione del decreto ministeriale) sul mod. DM10-2 esponendo nel quadro D separatamente con il codice G601 e dizione "art. 2 L. n. 863/1984" l'importo dell'integrazione normalmente spettante (50% per le aziende del Centro Nord e 60% per le aziende del mezzogiorno) e con il codice G602 e la dizione "Magg. art. 4 L. n. 236/1993" l'integrazione salariale aggiuntiva (25% per le aziende del Centro Nord e 15% per le aziende del Mezzogiorno).
Per i contratti stipulati dopo il 15 giugno 1995 è prevista per i datori di lavoro una riduzione dei contributi dovuti per i lavoratori interessati pari al 25% se la riduzione di orario è superiore al 20% e del 35% se la riduzione di orario è superiore al 30% (nelle aree a declino industriale tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%).
Le riduzioni dovranno essere esposte sul quadro D del modello DM10-2 nel primo rigo in bianco utile con il cod. L504 e la dizione "RID. 25% D.L. n. 148/1993" per il recupero pari al 25%, con il cod. L505 e la dizione "RID. 30% D.L. n. 148/1993" per il recupero pari al 30%, con il cod. L506 e la dizione "RID. 35% D.L. n. 148/1993" per il recupero pari al 35%, con il cod. L507 e la dizione "RID. 40% D.L. n. 148/1993" per il recupero pari al 40%.
Per i lavoratori sempre con riferimento ai contratti stipulati dopo il 15 giugno 1995 è previsto un trattamento di integrazione salariale pari al 60% in luogo del 75% della retribuzione di riferimento.
L'Inps, con la Circ. 5 ottobre 2006, n. 104, ha precisato che si sono verificate, rispetto alla concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 15 giugno 1995 (che consentono l'ammissione alla misura agevolativa per i destinatari di provvedimenti di concessione del trattamento Cigs, a seguito di contratti di solidarietà difensivi stipulati in data successiva al 31 ottobre 1997, i quali non contengano nelle premesse il preciso riferimento all'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie impegnate per tale finalità e per i quali siano state inoltrate le istanze alle competenti strutture entro il 31 dicembre 2002), le seguenti situazioni: l'esclusione dall'agevolazione delle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2002 sulla base di contratti di solidarietà comunque stipulati entro la medesima data; data l'assenza di un termine per la presentazione delle istanze di solidarietà, per motivi connessi con gli adempimenti istruttori, talvolta la decretazione non ha potuto seguire uno stretto ordine cronologico e di conseguenza alcune istanze, anche se presentate entro il 31 dicembre 2002 sono state oggetto di decretazione in un momento successivo, con relativa esclusione dai benefici.
Con la circolare suddetta l'INPS stabilisce le istruzioni operative attraverso le quali è possibile sanare le anomalie e che quindi i benefici in parola spettano per i contratti di solidarietà successivi al 31 ottobre 1997, comunque stipulati entro il 31 dicembre 2002.
La successiva Circ. 28 marzo 2008, n. 38 detta le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà successivi al 31 dicembre 2002, stipulati entro il 31 dicembre 2003. Per le agevolazioni contributive relative ai contratti di solidarietà successivi al 31 dicembre 2003, stipulati entro il 31 dicembre 2005, si veda la Circ. 31 marzo 2009, n. 48.
L'art. 1, comma 6, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 stabilisce, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 che l'ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto per i contratti di solidarietà difensivi è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. Pertanto, sulla quota di retribuzione persa, l'indennità passa dal 60% all'80%. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione ed il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga, come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS ha il compito di provvedere al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.
II Gruppo
Sono interessate da questo tipo di contratti:
1) tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGS e che abbiano avviato procedure di riduzione della forza lavoro;
2) le aziende termali e le aziende alberghiere site in località interessate da grave crisi occupazionale e che abbiano meno di 16 dipendenti;
3) le imprese artigiane con meno di 16 occupati e con dipendenti ad orario ridotto che percepiscono a carico dei fondi bilaterali istituiti dai contratti collettivi nazionali o territoriali una prestazione di importo non inferiore al 50% del contributo destinato ai lavoratori.
Le imprese che possono stipulare i contratti del II gruppo, detti anche contratti di riduzione del lavoro, godono di un beneficio consistente in un contributo pari alla metà della retribuzione persa a causa dell'accordo da dividersi in parti uguali tra datore di lavoro e lavoratori, da erogarsi trimestralmente a cura del Ministero del lavoro. L'importo corrisposto al lavoratore non è di natura retributiva. Tuttavia ai fini pensionistici si considera la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito per il periodo di prestazione ridotta.
Le imprese interessate, raggiunto l'accordo, dovranno presentare istanza in bollo allegando originale o copia autentica dell'accordo sindacale, scheda informativa, dettaglio dell'orario ordinario e di quello ridotto, nonché elenco nominativo del personale interessato.
Fonti:
- I gruppo: D.L. n. 726 del 1984, art. 1; Circ. n. 6/94 del 25 gennaio 1994, Ministero del lavoro; Circ. 5 ottobre 2006, n. 104, INPS; Circ. 28 marzo 2008, n. 38, INPS; Circ. 31 marzo 2009, n. 48, INPS; D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1, comma 6; Circ. 19 novembre 2010, n. 39/2010, Ministero del lavoro; L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 33
- II gruppo: D.L. n. 148 del 1993, artt. 5, 7 e 8; Circ. n. 6/94 del 25 gennaio 1994, Ministero del lavoro
Assunzione di disoccupati ed ex dipendenti in cassa integrazione
I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e come tali iscritti nelle liste del collocamento, oppure lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi, fruiscono di particolari agevolazioni contributive:
- i datori di lavoro del Centro Nord (escluse le imprese artigiane) e i datori di lavoro del Mezzogiorno non imprenditori, godono di una riduzione dei contributi pari al 50% per 36 mesi;
- le imprese operanti nel Mezzogiorno e le imprese artigiane su tutto il territorio nazionale godono di una riduzione totale dei contributi per 36 mesi.
L'assunzione dei lavoratori in parola non può essere effettuata per sostituire dipendenti precedentemente licenziati o sospesi. Inoltre, nella comunicazione dell'avvenuta assunzione inviata alla competente sezione di collocamento deve essere espressamente indicato che l'assunzione del lavoratore è effettuata ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 8.
Il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi di cui all' art. 8, comma 9 della Legge n. 407 del 1990 qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova (Nota 15 ottobre 2010, n. 25/I/0017281, Ministero del lavoro).
L'INPS, con il Messaggio 5 luglio 2006, n. 19269, ha precisato che l'accesso ai benefici contributivi deve intendersi subordinato al rispetto delle specifiche disposizioni di legge. Conseguentemente: 1) per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, della Legge n. 407 del 1990 resta confermata la necessità che i lavoratori da assumere siano sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi, ovvero versino in stato di disoccupazione da uguale periodo (con conferma della necessità della relativa attestazione da parte dei centri per l'impiego); 2) per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 19 luglio 1993, n. 236, è sufficiente il rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima norma (il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione; l'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare, all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno 6 mesi continuativi). In tal senso vengono integrate le precedenti disposizioni di cui alla Circ. n. 12 del 2006.
Secondo il Ministero del lavoro, per accedere alle agevolazioni contributive in parola e provare la condizione di disoccupazione è necessaria la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego, corredata dall'attestazione di permanenza nello stato di disoccupazione da parte del Centro stesso. Per stabilire il momento dal quale decorre lo status di disoccupazione/inoccupazione e per fruire dei benefici contributivi previsti dalla Legge n. 407 del 1990, occorre avere riguardo esclusivamente alla data di presentazione da parte dell'interessato della dichiarazione di disoccupazione ex art. 3, D.Lgs. n. 297 del 2002 al competente Centro per l'impiego.
Lo stesso Ministero del lavoro ha chiarito che le agevolazioni contributive previste dalla normativa in esame non sono applicabili ai lavoratori disoccupati cui, in sede di assunzione, venga attribuita la qualifica di dirigente, in quanto l'art. 20 della Legge n. 266 del 1997 contiene una disciplina di incentivo al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale, che si pone come norma speciale rispetto alla regolamentazione generale contenuta nella Legge n. 407 del 1990.
Si riportano di seguito le modalità di compilazione del mod. DM10/2 che devono essere osservate a decorrere dal periodo di paga gennaio 2006 dai datori di lavoro che beneficiano delle agevolazioni contributive previste in caso di assunzione di lavoratori in C.i.g.s. o disoccupati (Circ. n. 115 del 2005, INPS; Circ. n. 12 del 2006, INPS; Mgs. n. 3558 del 2006, INPS).
QUADRO B/C (Dati da indicare; Dizione; Codice)
Lavoratori assunti dopo un periodo di almeno 24 mesi di disoccupazione o di C.i.g. straordinaria
A) Imprese artigiane (su tutto il territorio nazionale) e imprese operanti nel Mezzogiorno.
Il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato, assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990; Op. L. n. 407/1990 ovvero Imp. L. n. 407/90; 159 259.
Il numero dei dipendenti, il numero delle ore retribuite, l'importo delle retribuzioni ed i contributi, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato, assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990; Op. P.T. L. n. 407/1990 ovvero Imp. P.T. L. n. 407/1990; O59, Y59
B) Aziende minerarie - Lavoratori adibiti in sotterraneo- Imprese operanti nel Centro Nord.
Il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. L. n. 407/1990 ovvero Imp. L. n. 407/1990; K258 ovvero K158.
Imprese operanti nel Mezzogiorno
Il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. L. n. 407/1990, ovvero Imp. L. n. 407/1990; K159 ovvero K259.
C) Altri datori di lavoro.
Il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. L. n. 407/1990 ovvero Imp. L. n. 407/1990; 158, 258. Il numero dei dipendenti, il numero delle ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato a tempo parziale; Op. P.T. L. n. 407/1990 ovvero Imp. P.T. L. n. 407/1990; O58, Y58.
Lavoratori ex cassaintegrati già dipendenti da imprese fruenti della C.i.g. straordinaria da almeno 6 mesi assunti con contratto a tempo indeterminato (art. 2, comma 4, D.L. n. 148/1993.)
Il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. D.L. 148/93 ovvero Imp. D.L. n. 148/1993; 186, 286.
QUADRO D (Dati da indicare; Dizione; Codice)
Lavoratori ex cassaintegrati già dipendenti da imprese fruenti della C.i.g. straordinaria da almeno 6 mesi assunti con contratto a tempo indeterminato (art. 2, comma 4, D.L. n. 31/1993.)
Importo corrispondente alle somme spettanti per periodi successivi al rilascio dell'autorizzazione; Cong. art. 4, c. 3 L. n. 236/1993; L600.
Importo corrispondente alle somme spettanti per periodi antecedenti al rilascio dell'autorizzazione; Arr. Cong. art. 4, c. 3 L. n. 236/1993; L601.
Fonti:
- L. n. 407 del 1990, art. 8;
- Circ. n. 117 del 30 giugno 2003, INPS;
- Msg. n. 84 del 7 luglio 2003, INPS;
- Msg. n. 19269 del 5 luglio 2006, INPS
- Circ. n. 22 del 23 gennaio 2007, INPS
- Nota 3 ottobre 2008, n. 25/I/0013418, Ministero del lavoro
- Nota 15 maggio 2009, n. 25/I/0007178, Ministero del lavoro
- Nota 15 ottobre 2010, n. 25/I/0017281, Ministero del lavoro
- Circ. 19 novembre 2010, n. 39/2010, Ministero del lavoro
Assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi del settore dei servizi pubblici essenziali
Le agevolazioni spettano per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori per cui sussistano, congiuntamente, i seguenti requisiti: siano provenienti da un'impresa operante nel settore dei servizi pubblici essenziali, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 347 del 2003. Al momento dell'ammissione alla procedura, l'impresa di provenienza deve, singolarmente o come gruppo, avere almeno 500 lavoratori alle proprie dipendenze ed essere gravata da debiti per un importo complessivo non inferiore a 300 milioni di euro; siano stati collocati dalla suddetta impresa in Cigs o in mobilità.
Modalità di compilazione del Mod. DM 10-2
Quadro B-C
Nell'esporre i dati sul DM10 i datori di lavoro devono riportare:
- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi complessivamente dovuti (10% a carico del datore di lavoro e 9,19% o 9,49% a carico del lavoratore).
Quadro D
le aziende autorizzate devono:
- indicare l'importo delle somme spettanti per i periodi correnti in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM10, preceduto dal codice importo di nuova istituzione "L404", avente il significato "rec. beneficio 50% indennità mobilità ex lege n. 39/2004 e legge n. 166/2008";
- indicare l'importo delle somme spettanti per i periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM10, preceduto dal codice importo di nuova istituzione "L405" avente il significato "rec. arretrati beneficio 50% indennità mobilità ex lege n. 39/2004 e legge n. 166/2008".
Fonti:
- D.L. 28 agosto 2008, n. 134 (convertito con modifiche in Legge 27 ottobre 2008, n. 166; Circ. 26 marzo 2009, n. 46, INPS
Assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo
Le agevolazioni (stabilite dall'art. 8, commi 2 e seguenti, della Legge n. 223 del 1991) spettano per l'assunzione di lavoratori, per cui sussistano, congiuntamente, i seguenti requisiti: provenienti da un vettore aereo o da una società da questo derivata a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie; collocati in Cigs o in mobilità dal vettore aereo o dalla società derivata.
Modalità di compilazione del Mod. DM 10-2
Quadro B-C
Ai fini della compilazione del DM10, i datori di lavoro devono esporre i dati relativi ai lavoratori interessati nel quadro "B-C" del DM10 utilizzando il codice tipo contribuzione "V7" ("Lavoratori in Cigs o mobilità art. 1-bis legge 291/2004"), preceduto dai codici qualifica 1, 2, O, Y e seguito dal quarto carattere "0" (leggasi "zero") o "M", ed indicare:
- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" i contributi complessivamente dovuti (10% a carico del datore di lavoro e 9,19% o 9,49% a carico del lavoratore).
Quadro D
Per le operazioni di conguaglio del contributo di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 le aziende autorizzate devono:
- indicare l'importo delle somme spettanti per i periodi correnti in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM10/2, preceduto dal codice importo di nuova istituzione "L406" avente il significato "rec. beneficio 50% indennità mobilità ex lege n. 291/2004";
- indicare l'importo delle somme spettanti per i periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM10/2, preceduto dal codice importo di nuova istituzione "L407" avente il significato "rec. arretrati beneficio 50% indennità mobilità ex lege n. 291/2004".
Fonti:
- D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modifiche in Legge 3 dicembre 2004, n. 291; Circ. 26 marzo 2009, n. 46, INPS
Contratti di reinserimento di lavoratori disoccupati
Il datore di lavoro, che assuma lavoratori che percepiscono da almeno 12 mesi il trattamento speciale di disoccupazione e che al momento dell'assunzione non abbia in atto in azienda sospensioni dal lavoro, fruisce della riduzione dei contributi a suo carico nella misura del 75%:
- per i primi 12 mesi in caso di disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a 2 anni;
- per i primi 24 mesi nell'ipotesi di disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a 2 anni e inferiore a 3;
- per i primi 36 mesi nell'ipotesi di disoccupazione superiore a 3.
In alternativa il datore di lavoro può optare per una riduzione contributiva del 37,50% per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione, ma non superiore a 72 mesi.
Per la compilazione del mod. DM 10-2 si opererà come segue:
QUADRO B/C (Dati da indicare; Dizione; Codice)
A) Datori di lavoro che hanno titolo alla riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico
Il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (75% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. L. 223/91 ovvero Imp. L. n. 223/1991; 184, 284.
Il numero dei dipendenti, il numero delle ore retribuite, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (75% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato a tempo parziale; Op. P.T. L. n. 223/1991 ovvero Imp. P.T. L. n. 223/1991; O84, Y84.
B) Datori di lavoro che hanno optato per la riduzione del 37,50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.
Il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. L. n. 223/1991 ovvero Imp. L. n. 223/1991; 185, 285.
Il numero dei dipendenti, il numero delle ore retribuite, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato a tempo parziale; Op. P.T. L. n. 223/1991 ovvero Imp. P.T. L. n. 223/1991; O85, Y85.
Fonti:
- L. n. 223 del 1991, art. 20
Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: condizioni
Particolari agevolazioni contributive sono riconosciute per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Il datore di lavoro che opera l'assunzione deve essere soggetto diverso da quello che ha licenziato il lavoratore.
In particolare i benefici sono esclusi nel caso di trasferimento d'azienda (in quanto per il godimento dei benefici in esame è necessaria l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro) e nel caso in cui l'azienda che assume abbia un assetto societario sostanzialmente coincidente con quello dell'azienda che ha collocato in mobilità il lavoratore negli ultimi sei mesi ed abbia con quest'ultima rapporti di collegamento o controllo. Ciò al fine di garantire che le agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise.
I benefici contributivi possono, comunque, essere riconosciuti alle aziende che assumono, a seguito di specifico accordo sindacale teso alla salvaguardia dei livelli occupazionali, lavoratori licenziati in conseguenza di operazioni societarie. Quanto detto vale anche se le aziende che assumono costituiscono una trasformazione o derivazione di quelle che hanno licenziato (ferma la condizione che le aziende in parola non presentino assetti della proprietà sostanzialmente coincidenti e non sussistano rapporti di controllo o collegamento).
In caso, poi, di assunzione a tempo indeterminato il datore di lavoro subentrante deve garantire la continuità dell'attività produttiva almeno nei dodici mesi successivi al termine previsto dalla legge per chiedere i benefici contributivi in questione.
Per poter accedere alle agevolazioni contributive i datori di lavoro che assumono lavoratori collocati in mobilità non devono aver effettuato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi.
Copia della comunicazione di assunzione dei lavoratori già collocati in mobilità, attestante la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dei benefici in esame, deve essere inviata alla competente sede INPS.
Fonti:
- L. n. 223 del 1991, art. 8; Circ. n. 109 del 24 giugno 2003, INPS
- Nota 20 marzo 2009, n. 25/I/0003905, Ministero del lavoro
- Circ. 19 novembre 2010, n. 39/2010, Ministero del lavoro
Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: agevolazioni
Con riferimento alle agevolazioni contributive occorre distinguere a seconda del tipo di contratto stipulato: contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato.
Assunzione a tempo indeterminato
Quando l'assunzione del lavoratore collocato in mobilità si configuri sin dall'inizio come a tempo indeterminato, il datore di lavoro avrà diritto ad una riduzione dei contributi a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane. E' appena il caso di precisare che la provvidenza riguarda il solo datore di lavoro e pertanto l'aliquota a carico del dipendente resterà la medesima prevista per la generalità dei lavoratori.
Inoltre il datore di lavoro può beneficiare per non più di dodici mesi di un incentivo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assunto. Nel caso in cui il lavoratore abbia più di 50 anni la durata dell'agevolazione è aumentata a 24 mesi (36 mesi se il lavoratore è residente nel Mezzogiorno o in circoscrizione ad alto tasso di disoccupazione).
L'art. 1, c. 1157-1158 della L. n. 296 del 2006, (Finanziaria 2007) ha esteso, in via sperimentale per il 2007, il beneficio sopra descritto ai datori di lavoro cessionari di aziende con procedure concorsuali in svolgimento, con riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero (dipendenti delle medesime aziende) beneficiari di trattamenti di integrazione salariale. L'agevolazione è concessa nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro e la sua durata non potrà andare oltre il 2007.Per le cessioni intervenute nel corso del 2007 il beneficio contributivo si applica a decorrere dalla data di effettiva vendita dell'azienda o del suo ramo. Con D.M. 2 ottobre 2009 il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la prosecuzione degli incentivi, nei limiti delle residue disponibilità di euro 2.275.145,00.
Assunzione a tempo determinato
Il datore di lavoro che assume lavoratori collocati in mobilità con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi può beneficiare per la durata del contratto medesimo della riduzione dei contributi a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane.
Se il contratto a tempo determinato viene trasformato, prima della scadenza, in contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà fruire per altri dodici mesi (a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della trasformazione; quindi 11 + 12 = 23 mesi complessivi al massimo) della riduzione dei contributi a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti delle imprese non artigiane e dell'incentivo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo non superiore a dodici mesi. Anche in questo caso se il lavoratore ha più di 50 anni la durata dell'agevolazione è aumentata a 24 mesi (36 mesi se il lavoratore è residente nel Mezzogiorno o in circoscrizione ad alto tasso di disoccupazione).
L'art. 2, commi 134 e 135 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) ha stabilito che ai datori di lavoro che assumono disoccupati beneficiari dell'indennità con requisiti ordinari e che abbiano almeno 50 anni d'età è riconosciuta, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, la riduzione contributiva prevista dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223. La durata dell'agevolazione è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o con indennità di disoccupazione ordinaria che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
I benefici sono riconosciuti, su domanda, entro il limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010; un apposito decreto interministeriale è chiamato a stabilirne le modalità di utilizzo: si vedano in proposito il D.M. 26 luglio 2010, n. 53343 e il D.M. 26 luglio 2010, n. 53344.
Istruzioni operative
Si riportano di seguito le modalità di compilazione del mod. DM10/2 che devono essere osservate a decorrere dal periodo di paga gennaio 2006 (Circ. n. 115 del 2005 INPS).
Per le istruzioni sulla compilazione del mod. DM10/2 in caso di assunzione di lavoratori in mobilità da parte di un'agenzia di somministrazione si vedano Circ. n. 12 del 2006, INPS ed Msg. n. 3558 del 2006, INPS.
QUADRO B/C (Dati da indicare; Dizione; Codice)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, L. n. 223/91).
A) Tempo pieno: il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni imponibili ed i contributi, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. L. n. 223/1991 ovvero Imp. L. n. 223/1991; 175, 275.
Il numero dei dipendenti, il numero delle settimane e l'importo dei contributi settimanali dovuti ex lege n. 25/1955, non comprensivi della quota INAIL (*); Ctr. Appr. 20; S165.
B) Tempo parziale: il numero dei dipendenti, il numero delle ore, l'importo delle retribuzioni imponibili ed i contributi, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. P.T. L. n. 223/1991 ovvero Imp. P.T. L. n. 223/1991; O75, Y75.
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato (art. 8, comma 2, L. n. 223/91.)
A) Tempo pieno: il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi calcolati, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. L. n. 223/1991 ovvero Imp. L. n. 223/1991; 176, 276.
B) Tempo parziale: il numero dei dipendenti, il numero delle ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi calcolati, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. P.T. L. n. 223/1991 ovvero Imp. P.T. L. n. 223/1991; O76, Y76.
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato (art. 8, comma 2, L. n. 223/91) trasformato in corso di svolgimento in rapporto a tempo indeterminato.
A) Tempo pieno: il numero dei dipendenti, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi calcolati, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. L. n. 223/1991 ovvero Imp. L. n. 223/1991; 177 277.
B) Tempo parziale: il numero dei dipendenti, il numero delle ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente, relativi ai dipendenti con qualifica di operaio ovvero impiegato; Op. P.T. L. n. 223/1991 ovvero Imp. P.T. L. n. 223/1991; O77, Y77.
QUADRO D (Dati da indicare; Dizione; Codice)
Lavoratori in mobilità
Contributo ex art. 8, comma 4, L. n. 223/91 (anche in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).
Importo corrispondente alle somme spettanti, relativo ai periodi successivi al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'INPS; Cong. art. 8, c. 4 L. n. 223/1991; L400.
Importo corrispondente alle somme spettanti, relativo ai periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'INPS; Arr. cong. art. 8, c. 4 L. n. 223/1991; L401.
Dal periodo di paga gennaio 2006, a seguito della "nettizzazione dei contributi", sono stati istituiti nuovi codici tipo contribuzione da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 (v. in proposito la Circ. 2 febbraio 2006, n. 12 INPS)
Fonti:
- assunzione a tempo indeterminato: L. n. 223 del 1991, artt. 8, comma 4 e 25, comma 9
- assunzione a tempo determinato: L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2; Circ. n. 134 del 15 giugno 1999, INPS; Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 134-135, comma 151; D.M. 26 luglio 2010, n. 53343; D.M. 26 luglio 2010, n. 53344; L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 33; Msg. 27 dicembre 2010, n. 32661, INPS; Circ. 31 gennaio 2011, n. 22, INPS
- agevolazioni contributive: Circ. n. 115 del 2005, INPS; Circ. n. 12 del 2006 e Msg.. n. 3558 del 2006, INPS; Circ. n. 22 del 23 gennaio 2007, INPS; Msg. 26 novembre 2010, n. 29897, INPS
- cessione di azienda in CIGS: L. n. 296 del 2006 art. 1, c. 1157-1158; D.M. 2 ottobre 2009.
Assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e meno di 24
Per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in CIGS da almeno tre mesi anche non continuativi dipendenti da imprese che fruiscono del trattamento da almeno sei mesi, è stabilita la riduzione per dodici mesi dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane. Rimane comunque ferma a carico del lavoratore l'aliquota contributiva prevista per la generalità dei dipendenti.
Nel modello DM10-2 si dovrà procedere all'esposizione nei quadri B/C dei normali dati retributivi e dei contributi come normalmente dovuti per la generalità dei dipendenti preceduti dal cod. 186 e dalla dizione "OP. D.L. 398/92" per gli operai, dal cod. 286 e dalla dizione "IMP. D.L. 398/92" per gli impiegati; sempre nei quadri B/C si dovrà indicare il contributo previsto per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane per ciascun lavoratore preceduto dal codice S164 e dalla dizione "CTR APP/20" per i lavoratori soggetti ad INAIL e dal codice S165 e dalla dizione "CTR APP/21" per i lavoratori non soggetti ad INAIL; mentre nel quadro D verrà esposto il recupero dei contributi a carico del datore di lavoro con il cod. L180 e la dizione "RID. art. 2 c. 4 D.L. n. 398/1992".
Inoltre per un periodo di nove mesi (21 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni ed è assunto nel Mezzogiorno o in aree ad alto tasso di disoccupazione) l'azienda avrà diritto ad un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Tale contributo dovrà essere richiesto su apposito modello alla competente sede INPS.
Fonti:
- D.L. n. 148 del 1993, art. 4, comma 3
- Circ. n. 22 del 23 gennaio 2007, INPS
Assunzione di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (LSU)
Sono previsti benefici nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori impegnati in lavori cosiddetti socialmente utili.
Condizioni di ammissibilità
- Le agevolazioni spettano a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici;
- il beneficio spetta per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato di lavoratori che alla data del 31 dicembre 1999 siano stati impegnati permanentemente per almeno 12 mesi in progetti di lavori socialmente utili o che già impegnati in progetti di lavori socialmente utili al 31 dicembre 1997 raggiungano una anzianità di almeno 12 mesi nel corso del 1999;
- il beneficio è pari a 9.296,22 euro per ogni lavoratore interessato assunto a tempo pieno o part-time (con un orario settimanale pari o superiore alle 30 ore) e indeterminato; in caso di part-time con orario inferiore alle 30 ore settimanali il beneficio di cui sopra è ridotto in misura proporzionale; l'erogazione avverrà a cura dell'INPS previa verifica delle condizioni previste dal legislatore in tre rate annuali posticipate, mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro, purché i lavoratori cessino dalla partecipazione ai progetti di lavori socialmente utili e non percepiscano più il relativo assegno;
- i datori di lavoro dovranno presentare domanda alla sede INPS competente allegandovi copia del contratto individuale di lavoro e documentazione attestante il periodo prestato in LSU e copia della comunicazione di assunzione, indicante l'agevolazione contributiva prescelta.
L'art. 1, c. 1156 della L. n. 296 del 2006, (Finanziaria 2007) ha stabilito che il Ministero del lavoro può stipulare con i Comuni, nel limite massimo di un milione di euro per il 2007, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili che si trovino da almeno 7 anni nella disponibilità di Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
La stessa norma ha previsto che i Comuni con meno di 5.000 abitanti che abbiano vuoti in organico possono assumere, per le qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite complessivo di 2.450 unità, cui si estendono le agevolazioni previste per i LSU. Per gli anni dal 2008 in poi l'incentivo viene erogato per ciascuna assunzione (senza distinzione tra rapporti di lavoro a tempo pieno e rapporti a tempo parziale) dietro apposita richiesta dei Comuni corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nelle piante organiche.
Modalità di compilazione del Mod. DM 10-2
I datori di lavoro beneficiari dovranno attenersi alle seguenti modalità di compilazione:
- esporre i dati relativi ai dipendenti di cui trattarsi nel quadro B-C del modello, utilizzando i codici di tipo contribuzione normalmente in uso; in particolare "75" per beneficio ex L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9; "58" o "59" per beneficio ex L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9;
- indicare l'importo della riduzione contributiva nel quadro D del modello, preceduto dal codice relativa alla riduzione richiesta; in particolare "L180" ex L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9, "L174" o "L175" ex L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9;
- provvedere alla scadenza di ciascuna rata annuale a conguaglio della quota nel beneficio di cui al D.M. 21 maggio 1998, art. 4, riportandone il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro D del modello preceduto dal codice "L999".
Fonti:
- D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 7; Circ. n. 188 del 15 novembre 2000, INPS
- L. n. 296 del 2006 art. 1, c. 1156
- Nota 23 dicembre 2008, n. 25/I/0018607, Ministero del lavoro
Sostituzione di dipendenti in maternità
I datori di lavoro con meno di venti dipendenti, che assumono con contratto a termine od impiegano con contratto di lavoro interinale lavoratori assenti per congedo di maternità o paternità o parentale, usufruiscono per dette assunzioni di una riduzione del 50 % dei contributi a loro carico.
Il detto beneficio spetta fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore sostituito o se trattasi di minore adottato o in affidamento fino ad un anno dall'ingresso di questi nella nuova famiglia.
Istruzioni operative
Si riportano di seguito le modalità di compilazione del mod. DM10/2 che devono essere osservate a decorrere dal periodo di paga gennaio 2006 per la fruizione delle agevolazioni contributive in discorso (Circ. n. 115 del 2005, INPS ).
QUADRO B/C (Dati da indicare; Codice)
Lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori in maternità/congedo parentale.
Numero dei dipendenti, ammontare delle retribuzioni, numero delle giornate (ore, in caso di part-time), contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi a:
- operai assunti a tempo pieno; 182
- operai assunti a tempo parziale; O82
- impiegati assunti a tempo pieno; 282
- impiegati assunti a tempo parziale; Y82.
Lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori in maternità/congedo parentale forniti da agenzie di somministrazione di lavoro.
Numero dei dipendenti, ammontare delle retribuzioni, numero delle giornate (ore, in caso di part-time), contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell'eventuale riduzione contributiva Cuaf, relativi a:
- operai assunti a tempo pieno; 168
- operai assunti a tempo parziale; O68
- impiegati assunti a tempo pieno; 268
- impiegati assunti a tempo parziale; Y68
Fonti:
- D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 4, commi da 3 a 5; Circ. n. 117 del 20 giugno 2000, INPS
Riduzioni contributive per le imprese del Mezzogiorno
Tutti i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno possono beneficiare dello sgravio totale per tre anni dei contributi a carico dell'impresa (con esclusione quindi dei contributi a carico del dipendente) per gli incrementi della base occupazionale realizzati nel 2002, purché:
- rivestano la qualifica di imprenditori;
- l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;
- l'impresa di nuova costituzione svolga attività diverse da quelle di imprese giuridicamente preesistenti, eccetto il caso di attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
- il livello occupazionale raggiunto non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
- l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali di società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- siano osservati i contratti collettivi per i soggetti assunti;
- siano rispettate le norme sulla salute e la sicurezza.
Il Ministero del lavoro, in risposta ad un interpello, con la Nota 14 settembre 2006, n. 25/I/0003509 ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi riguardanti: 1) l'interpretazione da assegnare all'art. 3, comma 6, lett. b), della legge n. 448/1998 che subordina le agevolazioni in argomento a che "l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie" (in particolare, si chiedeva se tale previsione possa comprendere anche i piani commerciali e le limitazioni alle relative autorizzazioni "che attengono all'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita); 2) l'applicabilità dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 3 della legge n. 448/1998 anche in caso di trasferimento di azienda.
Riguardo al primo problema, è escluso che tra le attività sottoposte a limite numerico o di superficie possano essere ricompresi i piani commerciali in oggetto in considerazione, tra l'altro, della natura dei piani commerciali recanti contenuto di programmazione del commercio in generale, senza riferimento a singole specifiche attività.
Quanto al secondo problema, il Ministero ritiene, come sostenuto dall'Inps, che lo sgravio previsto dalla normativa in esame non possa essere applicato alle ipotesi di trasferimento di azienda, in quanto in esse non si ravvisano gli elementi tipici di una nuova costituzione di impresa che eserciti attività che non assorbono neppure in parte le attività di imprese giuridicamente preesistenti.
Tale soluzione appare maggiormente conforme allo spirito della norma, che è quello di attribuire il beneficio degli sgravi solo nei casi di reale nuova occupazione, aggiuntiva a quella preesistente. Non può quindi parlarsi di nuova costituzione di impresa laddove manchi la reale creazione di nuovi posti di lavoro, come avviene nel caso in cui l'azienda assume lavoratori in precedenza facenti parte del proprio organico.
Misura del beneficio
Il beneficio consiste, come detto, in uno sgravio totale per tre anni di tutti i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda, ad eccezione:
- del contributo dello 0,50% che i datori di lavoro anticipano e poi recuperano dall'accantonamento per il TFR (è un contributo a carico del lavoratore);
- dei contributi di solidarietà del 10%;
- della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario (5%, 10%, 15%);
- della contribuzione dovuta all'INAIL da parte delle imprese agricole.
Fonti:
- L. n. 448 del 2001, art. 44; Circ. n. 2 del 7 gennaio 2003, INPS; Nota 14 settembre 2006, n. 25/I/0003509, Ministero del lavoro
Benefici contributivi contratto di inserimento
I datori di lavoro che, in attuazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, assumono lavoratori utilizzando il nuovo istituto giuridico del contratto di inserimento, possono usufruire di benefici contributivi.
La misura della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro, risulta così determinata:
Natura del datore di lavoro
Ubicazione territoriale
Misura dell'agevolazione
Datori di lavoro non aventi natura di impresa
Centro - Nord
25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno
50% contribuzione a carico d.l.
Imprese
Centro - Nord
25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno
contribuzione dovuta per gli apprendisti
Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti
Centro - Nord 40% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno contribuzione dovuta per gli apprendisti
Imprese artigiane
Ovunque ubicate
contribuzione dovuta per gli apprendisti
Fonti:
- Circ. n. 51 del 16 marzo 2004, INPS
- Circ. n. 22 del 23 gennaio 2007, INPS
Lavoratori anziani
Con l'art. 1, comma 17, della L. n. 243/2004 di riforma del sistema pensionistico, è stato abrogato l'art. 75 della L. n. 388/2000 che aveva introdotto incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani stabilendo che, a decorrere dal 1° aprile 2001, i lavoratori dipendenti del settore privato che avessero maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla L. n. 335/1995 per l'accesso alla pensione di anzianità, potevano rinunciare agli ulteriori accrediti contributivi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'I.v.s. e rimanere in azienda.
I lavoratori potevano esercitare la predetta opzione fino al 6 ottobre 2004, data dalla quale l'art. 75, L. n. 388/2000 è stato soppresso.
Coloro per i quali è ancora vigente il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del predetto art. 75, possono esercitare il diritto di rinuncia all'accredito contributivo previsto dalla nuova normativa di seguito illustrata, alla scadenza del contratto stesso, previo rinnovo del contratto con il datore di lavoro ovvero se si rioccupino senza soluzione di continuità con altro datore di lavoro appartenente al settore privato (Msg. n. 30721 del 2004, INPS; delibera n. 16 del 2004; Msg. n. 20856 del 2005, INPS).
In sostituzione della disciplina dell'art. 75, L. n. 388/2000, la legge delega in materia previdenziale all' art. 1, commi da 12 a 16, in vigore dal 6 ottobre 2004, ha previsto un nuovo incentivo per il posticipo del pensionamento, cosiddetto "superbonus", per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato o matureranno i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.
A seguito di tale opzione:
- il lavoratore rinuncia all'accredito dei contributi I.v.s. ma ottiene in cambio un aumento in busta paga esentasse pari alla contribuzione previdenziale;
- il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi I.v.s. (D.M. 6 ottobre 2004).
Per le condizioni e le modalità operative di applicabilità dell'incentivo si veda la voce Incentivo per il posticipo del pensionamento.
Fonti:
- L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
Lavoratori soci di cooperative
Con la Circ. 25 maggio 2006, n. 77, l'Inps rende nota la risposta del Ministero del lavoro a due distinti interpelli in merito alla possibilità di ammettere i soci lavoratori di cooperative alle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, commi 2 e 4 della legge n. 223/1991 e all'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990, in materia di assunzione rispettivamente di lavoratori in mobilità e di lavoratori disoccupati o in Cigs da più di ventiquattro mesi.
In passato l'Istituto aveva tenuto un orientamento negativo al riguardo, sostenendo che le leggi sopra citate si riferiscono a benefici contributivi correlati ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato, mentre l'attività lavorativa del socio di cooperativa costituisce adempimento del patto sociale.
Tuttavia, sulla base delle novità introdotte dalla legge n. 142/2001 alla disciplina del socio di cooperativa e tenendo conto del parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro, secondo cui le agevolazioni di cui in precedenza sono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato con la stessa un rapporto di lavoro subordinato, l'Istituto ha cambiato orientamento: infatti, ex art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001, il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali e da cui derivano effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge.
Inoltre, in caso di soci lavoratori che instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovano applicazione anche le agevolazioni di cui agli artt. 25, comma 9 della legge n. 223/1991 e 1, comma 1 della legge n. 52/1998.
Con riferimento alle posizioni contributive riferite alle cooperative ammesse ai benefici in argomento, esse dovranno essere contraddistinte dai già previsti codici di autorizzazione "5Q" e/o "5N".
Per l'esposizione dei lavoratori nel mod. DM10/2, le cooperative dovranno indicare i nuovi codici indicati nella circolare, seguendo le specifiche modalità di applicazione.
Fonti:
- Circ. 25 maggio 2006, n. 77
Previdenza complementare
L'L. n. 296 del 2006 art. 1, c. 764 e L. n. 296 del 2006 art. 1, c. 766, (Finanziaria 2007), con una serie di modifiche al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ha disposto alcune agevolazioni a fronte del conferimento da parte dei lavoratori di somme ai Fondi pensione: accanto alla deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato ai Fondi (6% per le imprese con meno di 50 dipendenti), dal 1° gennaio 2007 il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alla previdenza complementare e al Fondo INPS.
E' inoltre prevista, sempre dal 1° gennaio 2008, una riduzione graduale delle aliquote contributive delle gestioni temporanee INPS in misura crescente (dallo 0,19 per il 2008 fino allo 0,28 per il 2014). La Circ. 14 gennaio 2008, n. 4 dell'INPS contiene le istruzioni per i datori di lavoro che intendono beneficiare dell'agevolazione.
La Circ. 22 febbraio 2008, n. 23 fornisce invece istruzioni operative in merito alla modalità di intervento del Fondo di Garanzia istituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1992: tale Fondo è chiamato a sostenere i lavoratori subordinati in caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da arte del datore di lavoro. Il Msg. 29 aprile 2009, n. 9502 rende disponibile la modulistica per l'intervento del Fondo.
Fonti:
- L. n. 296 del 2006 art. 1, c. 764
- L. n. 296 del 2006 art. 1, c. 766
- Circ. 14 gennaio 2008, n. 4, INPS
- Circ. 22 febbraio 2008, n. 23, INPS
- Msg. 29 aprile 2009, n. 9502, INPS
Contratti di secondo livello
L'art. 1; comma 67-68, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha istituito un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi allo scopo di incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. In via sperimentale per il triennio 2008-2010 è previsto, su domanda delle imprese e nel limite delle risorse del Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Lo sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri: a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse all'agevolazione è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita; b) con riferimento alla quota di erogazioni, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali; c) lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari alla contribuzione a loro carico sulla stessa quota.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 7 maggio 2008), sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina sopra descritta, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa.
Con la Circ. 20 febbraio 2009, n. 6 l'ENPALS ha fornito le istruzioni operative circa gli adempimenti cui devono attenersi i datori di lavoro del settore spettacolo autorizzati dall'INPS alla fruizione del beneficio.
La Circ. 14 ottobre 2009, n. 111 dell'INPS illustra gli adempimenti che, a seguito dell'ammissione all'incentivo, i datori di lavoro del settore agricolo devono osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo di cui alla Legge n. 247 del 2007.
Per l'anno 2009 il D.M. 17 dicembre 2009 ha stabilito che sulla retribuzione imponibile è concesso ai datori di lavoro, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, uno sgravio contributivo nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita (nel 2008 era del 3%) ed in conformità a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lett. b) e c), della Legge n. 247 del 2007. Entro il 30 settembre 2010 la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita può essere rideterminata, limitatamente all'anno 2009, sulla base dei risultati del monitoraggio, effettuato dall'INPS, delle domande pervenute.
Il D.M. 17 dicembre 2009 prevede che l'ammissione al beneficio riguarda tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall'INPS e affida allo stesso Istituto la definizione delle relative modalità. A tal fine l'INPS, con la Circ. 18 marzo 2010, n. 39 ha precisato che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l'invio delle istanze, si provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
In previsione del rilascio della procedura per l'invio delle domande di sgravio sia singolarmente (tramite acquisizione on-line delle singole domande) che tramite flussi contenenti molteplici domande, l'INPS (Msg. 31 maggio 2010, n. 14586) ha trasmesso la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML.
Il Msg. 9 giugno 2010, n. 15238 ha fornito il manuale utente della procedura e ha avviato una fase sperimentale per l'acquisizione e l'invio delle domande di sgravio; il successivo Msg. 18 giugno 2010, n. 16214 ha comunicato il rilascio della procedura di acquisizione e trasmissione delle domande: dalle ore 15,00 del 21 giugno alle 23,00 dell'11 luglio 2010 è possibile trasmettere via internet (singolarmente o tramite flussi XML) le domande utili a richiedere lo sgravio per l'anno 2009. Sono autorizzati all'utilizzo dell'applicazione gli utenti abilitati alla trasmissione dei flussi DM/UNIEMENS o dei DMAG.
Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l'INPS ha comunicato alle aziende e agli intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio; con il Msg. 17 agosto 2010, n. 21389 vengono illustrate le misure modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo.
Qualora le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l'INPS provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente ed il tetto di spesa annualmente stabilito. La concreta fruizione del beneficio è inoltre subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
Con riferimento allo sgravio per il 2008 l'INPS (Msg. 22 aprile 2010, n. 11052) ha reso nota la disponibilità residua di risorse ancora assegnabili, fornendo le istruzioni operative in merito alle modalità di recupero dello sgravio a seguito dello scorrimento della graduatoria delle domande.
L'art. 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, dall'anno 2011, una disciplina unificata per i benefici fiscali e contributivi spettanti sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 tali somme sono soggette a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali: l'agevolazione si applica entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 le somme di cui sopra beneficiano, altresì, di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della Legge n. 247 del 2007, pari a 650 milioni annui. L'art. 1, comma 47 della L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha stabilito che lo sgravio dei contributi previsto dal D.L. n. 78 del 2010 sarà concesso, per il 2011, con i criteri e le modalità di cui all'art. 1, commi 67 e 68 della L. n. 247 del 2007 ed entro i limiti previsti dalla medesima disciplina.
Modalità di compilazione del Mod. DM 10-2
Alle posizioni contributive riferite ad aziende autorizzate allo sgravio in esame sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2008 e fino a febbraio 2009 il codice di autorizzazione 9D, che assume il nuovo significato di datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247 del 2007.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i datori di lavoro ammessi allo sgravio: determineranno l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate; riporteranno il relativo importo nel quadro D del DM10 utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione, diversi in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale Contrattazione territoriale
L934 Sgr. aziendale ex. L. n. 247/2007 quota a favore del datore di lavoro
L936 Sgr. territoriale ex. L. n. 247/2007 quota a favore del datore di lavoro
L935 Sgr. aziendale ex L. n. 247/2007 quota a favore del lavoratore
L937 Sgr. territoriale ex. L. n. 247/2007 quota a favore del lavoratore
Le modalità sopra indicate sono valide sia per il recupero dello sgravio riferito a periodi di paga già scaduti da gennaio 2008 e nel corso dei quali sia intervenuta la corresponsione dei premi, sia per quelli - fino a dicembre 2008 - in cui avverrà la corresponsione.
All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Per quanto riguarda le aziende sospese/cessate, il recupero dell'incentivo spettante dovrà essere richiesto con procedura recupero crediti, con la compilazione del mod. DM10/V avente periodo di riferimento l'ultimo mese di attività lavorativa con dipendenti utilizzando gli stessi codici della procedura DM10.
Fonti:
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 67 e 68;
- D.M. 7 maggio 2008;
- Circ. 12 dicembre 2008, n. 110 INPS
- Msg. 21 gennaio 2009, n. 1394, INPS
- Circ. 20 febbraio 2009, n. 6, ENPALS
- Circ. 14 ottobre 2009, n. 111, INPS
- D.M. 17 dicembre 2009
- Circ. 18 marzo 2010, n. 39, INPS
- Msg. 22 aprile 2010, n. 11052, INPS
- Msg. 31 maggio 2010, n. 14586, INPS
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 53
- Msg. 9 giugno 2010, n. 15238, INPS
- Msg. 18 giugno 2010, n. 16214, INPS
- Msg. 17 agosto 2010, n. 21389, INPS
- Circ. 16 settembre 2010, n. PC/07/CV, INPGI
- Circ. 27 settembre 2010, n. 48/E, Agenzia delle entrate
- Circ. 15 ottobre 2010, n. 39, INAIL
- L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 47
Lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in deroga
L'art. 7-ter, comma 7, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 prevede agevolazioni per i datori di lavoro che, a far data dal 12 aprile 2009, assumono (a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato) lavoratori destinatari per gli anni 2009, 2010 e 2011 di ammortizzatori sociali in deroga (trattamenti di cassa integrazione in deroga, l'indennità di mobilità in deroga ed i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga previsti, da ultimo, dall'art. 2, comma 36, della Legge n. 203 del 2008).
L'incentivo non spetta se l'assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale, o se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In tali casi, tuttavia, il beneficio spetta se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
L'incentivo non spetta, altresì, se il datore di lavoro che assume: abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 223 del 1991; abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008; abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione. In tutti questi casi l'incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
La fruizione dell'incentivo è, inoltre, soggetta alla condizione di regolarità di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296 del 2006 (si veda la voce DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).
L'agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore venga assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell'ammortizzatore sociale per il periodo rimanente.
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall' art. 26 della Legge n. 41 del 1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
L'incentivo spetta, in costanza di rapporto di lavoro, per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale, l'incentivo spetta solo per tale periodo inferiore.
L'importo dell'incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno. L'incentivo spetta, altresì, nel limite di spesa autorizzato ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.
Le istruzioni per i datori di lavoro sono state fornite dall'INPS con la Circ. 13 gennaio 2010, n. 5. Per i chiarimenti operativi del Ministero del lavoro si veda la Circ. 19 novembre 2010, n. 39/2010, Ministero del lavoro.
Fonti: D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter, comma 7; Circ. 13 gennaio 2010, n. 5, INPS;
Circ. 19 novembre 2010, n. 39/2010, Ministero del lavoro; Msg. 3 dicembre 2010, n. 30703, INPS; L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 31