Lavoro sommerso. DL. 25.9.2002. n° 210
D.L. 25-9-2002 n. 210
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. Pubblicato nella Gazzetta Uff. 25 settembre 2002, n. 225 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266 (Gazzetta Uff. 23 novembre 2002, n. 275), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Epigrafe
Premessa
1. Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383.
1-bis. Ambito di applicazione delle disposizioni.
2. Norme in materia di appalti pubblici.
3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.
4. Entrata in vigore.
D.L. 25 settembre 2002, n. 210 (1).
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (2).
(1) Pubblicato nella Gazzetta Uff. 25 settembre 2002, n. 225 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266 (Gazzetta Uff. 23 novembre 2002, n. 275), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 30 dicembre 2002, n. 64/2002; Nota 4 febbraio 2003.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incentivare l'emersione del lavoro sommerso, introducendo le opportune modifiche ed integrazioni alla specifica normativa di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, anche al fine di dare attuazione a quanto convenuto in materia tra Governo e organizzazioni sindacali nel luglio scorso, nonché prorogando il termine di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
1. Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383.
1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «atto di conciliazione» sono inserite le seguenti: «nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini» e sono aggiunte, in fine, le parole: «sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori» (3).
2. ... (4).
2-bis. I piani di emersione individuale già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti (5).
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «redditi di lavoro autonomo» sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa».
(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
(4) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 sostituisce l'art. 1-bis, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
1-bis. Ambito di applicazione delle disposizioni.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (6).
(6) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
2. Norme in materia di appalti pubblici (7).
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento (8).
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa (9).
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (10).
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» (11) (12).
(7) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266. Vedi, anche, il comma 553 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
(12) L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con Comunicato 12 novembre 2002 (Gazzetta Uff. 2 dicembre 2002, n. 282), ha reso noto che le stazioni appaltanti provvederanno alla comunicazione all'Autorità stessa dei casi di revoca degli affidamenti dovuta alla mancanza di certificazioni attestanti la regolarità contributiva di cui al presente articolo, entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di revoca.
3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.
1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: «continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003» (13).
(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
4. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.