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Tessili - Tintorie - Aziende industriali. 1° aprile 2011

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Tessili - Tintorie - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Dal 1 aprile 2011

Quadri - Impiegati - Intermedi - Operai

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Minimo

Ind.funzione

€/mese

8

1.893,78

51,65

1.945,43

7

1.791,37

---

1.791,37

6

1.677,59

---

1.677,59

5

1.569,76

---

1.569,76

4

1.488,38

---

1.488,38

3S

1.455,80

---

1.455,80

3

1.423,93

---

1.423,93

2S

1.385,33

---

1.385,33

2

1.354,02

---

1.354,02

1

1.104,31

---

1.104,31

Aziende del Mezzogiorno

Per le imprese industriali contoterziste site nelle aree di cui all'Obiettivo 1 ed ex 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 (aree svantaggiate del Mezzogiorno), gli aumenti retributivi previsti in via ordinaria alle date del 1° giugno 2010, 1° aprile 2011 e 1° aprile 2012 sono differiti, rispettivamente, al 1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011 e 1° ottobre 2012.

Ip.acc. 21 maggio 2010

Tessili - Tintorie - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Operatori di vendita (ex viaggiatori e piazzisti)

Categoria

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Minimo

€/mese

1

1.605,37

1.605,37

2

1.514,47

1.514,47

Aziende del Mezzogiorno

Per le imprese industriali contoterziste site nelle aree di cui all'Obiettivo 1 ed ex 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 (aree svantaggiate del Mezzogiorno), gli aumenti retributivi previsti in via ordinaria alle date del 1° giugno 2010, 1° aprile 2011 e 1° aprile 2012 sono differiti, rispettivamente, al 1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011 e 1° ottobre 2012.

Ip.acc. 21 maggio 2010

Tessili - Tintorie - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Apprendisti - Regime generale

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

€/mese

8

0 - 16

1.515,02

1.515,02

 

17 - 32

1.704,40

1.704,40

 

33 - 48

1.893,78

1.893,78

7

0 - 16

1.433,10

1.433,10

 

17 - 32

1.612,23

1.612,23

 

33 - 48

1.791,37

1.791,37

6

0 - 16

1.342,07

1.342,07

 

17 - 32

1.509,83

1.509,83

 

33 - 48

1.677,59

1.677,59

5

0 - 16

1.255,81

1.255,81

 

17 - 32

1.412,78

1.412,78

 

33 - 48

1.569,76

1.569,76

4

0 - 16

1.190,70

1.190,70

 

17 - 32

1.339,54

1.339,54

 

33 - 48

1.488,38

1.488,38

3

0 - 16

1.139,14

1.139,14

 

17 - 32

1.281,54

1.281,54

 

33 - 48

1.423,93

1.423,93

2

0 - 10

1.083,22

1.083,22

 

11 - 20

1.218,62

1.218,62

 

21 - 30

1.354,02

1.354,02

Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula del Verb.acc. 24 aprile 2004. Tale accordo, in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposito paragrafo.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

In ogni caso la retribuzione dell'apprendista non può essere superiore alla retribuzione netta di un lavoratore qualificato di analogo livello.

C.C.N.L. 19 maggio 2000, art. 32; Acc. 11 aprile 2006; Ip.acc. 21 maggio 2010.

Tessili - Tintorie - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Apprendisti - Aree svantaggiate del Mezzogiorno (*)

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

€/mese

8

0 - 16

1.325,65

1.325,65

 

17 - 32

1.515,02

1.515,02

 

33 - 48

1.704,40

1.704,40

7

0 - 16

1.253,96

1.253,96

 

17 - 32

1.433,10

1.433,10

 

33 - 48

1.612,23

1.612,23

6

0 - 16

1.174,31

1.174,31

 

17 - 32

1.342,07

1.342,07

 

33 - 48

1.509,83

1.509,83

5

0 - 16

1.098,83

1.098,83

 

17 - 32

1.255,81

1.255,81

 

33 - 48

1.412,78

1.412,78

4

0 - 16

1.041,87

1.041,87

 

17 - 32

1.190,70

1.190,70

 

33 - 48

1.339,54

1.339,54

3

0 - 16

996,75

996,75

 

17 - 32

1.139,14

1.139,14

 

33 - 48

1.281,54

1.281,54

2

0 - 10

947,81

947,81

 

11 - 20

1.083,22

1.083,22

 

21 - 30

1.218,62

1.218,62

Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula del verbale di accordo 24 aprile 2004. Tale accordo, in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposito paragrafo.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

In ogni caso la retribuzione dell'apprendista non può essere superiore alla retribuzione netta di un lavoratore qualificato di analogo livello.

Aziende del Mezzogiorno

Per le imprese industriali contoterziste site nelle aree di cui all'Obiettivo 1 ed ex 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 (aree svantaggiate del Mezzogiorno), gli aumenti retributivi previsti in via ordinaria alle date del 1° giugno 2010, 1° aprile 2011 e 1° aprile 2012 sono differiti, rispettivamente, al 1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011 e 1° ottobre 2012.

C.C.N.L. 19 maggio 2000, art. 32; Acc. 11 aprile 2006; Ip.acc. 21 maggio 2010.

Tessili - Tintorie - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 276/2003, "durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto".

In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha così definito la progressione di inquadramento applicabile al lavoratore con qualifica di apprendista.

La retribuzione, pertanto, è quella corrispondente al livello di inquadramento progressivamente raggiunto.

Apprendistato professionalizzante

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

8

0 - 20

6

 

21 - 40

7

 

41 - 72

8

7

0 - 20

5

 

21 - 40

6

 

41 - 72

7

6

0 - 20

4

 

21 - 40

5

 

41 - 72

6

5

0 - 20

3

21 - 40

4

41 - 66

5

4

0 - 18

2

19 - 36

3

37 - 60

4

3S

0 - 16

1

17 - 32

2

33 - 54

3S

3

0 - 16

1

17 - 32

2

33 - 54

3

2S

0 - 14

1

 

15 - 42

2S

2

0 - 14

1

 

15 - 42

2

Verb.acc. 24 aprile 2004