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Sede Milano

Via Ricciarelli, n° 37.

20148 Milano. (Zona Rebrandt/Aretusa/Osoppo)

Telefono - 02 54 10 70 87.

Tel./Fax  - 02 54 10 70 95.

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Come arrivare:

Filobus: 90; 91. Fermata Piazzale Brescia.

Autobus: 98. Fermata Aretusa/Rembrad.

BUS: 80/63. Fermata Rembradt/Aretusa.

Tram n° 16: Fermata P.zza Brescia/Ricciarelli

MM 2: Uscita Romolo Filobus 90. 1° fermata dopo p.zzale Brescia.

MM 1: Uscita Gambara (MM direzione Bisceglie).

MM 5: Uscita Lotto, Autobus 98, fermata Aretusa.


Verifica e controllo buste paga dei CCNL.

Calcolo TFR

CAAF

  • C/O l’Unione Sindacale Italiana di via Ricciarelli n.37.

Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:

730 - congiunto - pensionati.

E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).


INOLTRE.

E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:

  • Diritto di Famiglia;
  • Diritto Minorile;
  • Diritto penale;
  • Diritto dell'immigrazione;
  • Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).

 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

Tel. 02.87.18.80.48

Tel. 02.87.18.40.49

Tel. 02 54 10 70 95 (operativo tutti i giorni)

Tel. 02.54.10.70.87 (operativo tutti i giorni)

Oppure potete scrivere a:

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Arrestato mentre riceve una 'mazzetta'

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Arrestato mentre riceve una 'mazzetta'

Giovanni Bossini sindacalista fit cisl arrestato a Trento, 26 novembre 2011 -

A finire in carcere è stato Giovanni Bossini, 46 anni, membro della direzione della categoria trasporti ed ex segretario responsabile della Fit Cisl del Trentino, attualmente membro della segreteria. I militari l'hanno bloccato mentre riceveva una mazzetta da 1.500 dal capo del personale di un'azienda del posto, che aveva denunciato le richieste di denaro.

La trappola. Il suo arresto è stato effettuato dai carabinieri in flagranza di reato. Subito dopo aver raccolto la denuncia, i militari del Nucleo investigativo di Trento hanno suggerito al titolare della ditta di incontrare il sindacalista per consegnargli 1.500 euro da lui richiesti. Avvenuta la consegna, i carabinieri hanno bloccato Bossini trovandogli addosso le banconote, che in precedenza erano state fotocopiate. L'ammissione. In un primo tempo l’uomo avrebbe detto che la somma era destinata a operai in cassa integrazione, poi avrebbe ammesso che i soldi erano per sè. Bossini è stato sospeso, in attesa che la magistratura chiarisca la sua posizione. Grave per il sindacato.

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Prevenzione nelle case di riposo.

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Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo.

In caso di appalto di servizi, il conteggio del numero dei dipendenti per l'applicazione del TU 81/08 in materia di SPP nelle case di riposo, non deve tener conto dei dipendenti della ditta appaltatrice ma solo di quelli della ditta appaltante.

Esiste l’obbligo, da parte del datore di lavoro di “strutture di ricovero, cure pubbliche e private” (art. 31, c. 6 del TU 81/08) di istituire il servizio di prevenzione e protezione purché vi operi oltre 50 lavoratori. Poiché è molto diffusa fra questi soggetti  la pratica,  per motivi organizzativi e di spesa, di affidare in appalto a terzi alcuni lavori (es. le pulizia dei locali), ci si domanda se il  limite di 50 lavoratori imposto come condizione per l’obbligatorietà dell’istituzione del  SPP,  sia raggiunto con la somma del numero dei lavoratori dipendenti  più quello degli operatori della ditta appaltatrice.

È opinione largamente diffusa che detto limite è rappresentato dal  solo numero dei dipendenti della ditta appaltante ed è in relazione a questa situazione che corre l’obbligo del datore di lavoro della struttura di istituire il  SPP interno, con tutti i diritti e doveri previsti dall’art. 33 del TU citato.

Da parte sua, la ditta appaltatrice deve autonomamente provvedere all’istituzione di un proprio SPP ai cui addetti deve fornire, oltretutto, la necessaria informazione e formazione sui rischi specifici per la salute e la sicurezza connesse all’attività  svolta nell’ambiente di  lavoro della ditta appaltante e ciò per effetto di quanto prescritto dall’art. 26 del TU (obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).

Il comma 8 del  successivo art. 31 considera l’ipotesi di strutture di ricovero e cura composte da più unità produttive e in questo caso prevede la possibilità che venga istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

 

D.g.r.IX/1534. Regolamenti REACH e CPL. D- Lgs 133/2009.

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Controlli REACH e CLP, linee guida Regione Lombardia

MILANO – La Direzione generale sanità della Regione Lombardia con decreto n. 10009 ha approvato le “Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia”.

Le linee guida sono pubblicate in attuazione di quanto stabilito con accordo Stato regioni 181/CSR del 29/10/2009 per l’applicazione del regolamento CE 1907/2006, recepiti dalla Regione stessa con D.g.r.IX/1534. Regolamenti in base ai quali la regione:

  • Individua nella Direzione generale sanità della regione l’autorità preposta ai controlli REACH con funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con il ministero della salute, Autorità competente a livello nazionale;
  • individua nelle ASL le articolazioni territoriali cui è attribuito il compito, tramite il Dipartimento di prevenzione medico di effettuare il controllo sull’applicazione del regolamento REACH e CLP;
  • conferma alle ASL le competenze amministrative di irrogare sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo;
  • sancisce che i proventi delle sanzioni siano destinati ai DPM e alle ASL per implementare le attività di vigilanza atutela della popolazione e dei lavoratoti dau rischi chimici.

    Leggi tutto: D.g.r.IX/1534. Regolamenti REACH e CPL. D- Lgs 133/2009.

   

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