CCNL
Area Tessile. Settore Abbigliamento. CCNL 12. 01.10
Verbale di rettifica dell'ipotesi di accordo 3 dicembre 2010 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile abbigliamento e calzaturiero Verb.acc. 12 gennaio 2011
Epigrafe
Verbale di Stipula
Testo del Verbale
Parti stipulanti
tra le Associazioni artigiane:
Confartigianato Federazione nazionale della moda; CNA Federmoda ; CNA Servizi alla comunità
Casartigian; CLAAI.
e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL UILTA-UIL.
In relazione all'Ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. Area tessile-moda del 3 dicembre 2010 si è convenuto il seguente verbale di accordo per la rettifica della tabella retributiva del settore abbigliamento.
Settore abbigliamento
Livello |
Retribuzione tabellare all'1/01/2010 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
|
Euro |
Euro |
Euro |
6° s |
1.553,97 |
99,91 |
1.653,88 |
6° |
1.454,72 |
93,53 |
1.548,25 |
5° |
1.332,96 |
85,70 |
1.418,66 |
4° |
1.232,50 |
79,25 |
1.311,75 |
3° |
1.182,03 |
76,00 |
1.258,03 |
2° |
1.130,77 |
72,70 |
1.203,47 |
1° |
1.069,55 |
68,77 |
1.138,32 |
Livello |
Retribuzione tabellare |
Prima tranche di incremento |
Retribuzione tabellare |
|
al 30/11/2010 |
dall'1/12/2010 |
dall'1/12/2010 |
|
Euro |
Euro |
Euro |
6° s |
1.553,97 |
39,44 |
1.593,41 |
6° |
1.454,72 |
36,92 |
1.491,64 |
5° |
1.332,96 |
33,83 |
1.366,79 |
4° |
1.232,50 |
31,28 |
1.263,78 |
3° |
1.182,03 |
30,00 |
1.212,03 |
2° |
1.130,77 |
28,70 |
1.159,47 |
1° |
1.069,55 |
27,15 |
1.096,70 |
Livello |
Retribuzione tabellare |
Seconda tranche di incremento |
Retribuzione tabellare |
|
al 31/08/2011 |
dall'1/09/2011 |
dall'1/09/2011 |
|
Euro |
Euro |
Euro |
6° s |
1.593,41 |
26,29 |
1.619,70 |
6° |
1.491,64 |
24,61 |
1.516,25 |
5° |
1.366,79 |
22,55 |
1.389,34 |
4° |
1.263,78 |
20,85 |
1.284,63 |
3° |
1.212,03 |
20,00 |
1.232,03 |
2° |
1.159,47 |
19,13 |
1.178,60 |
1° |
1.096,70 |
18,10 |
1.114,80 |
Livello |
Retribuzione tabellare |
Terza tranche di incremento |
Retribuzione tabellare |
|
al 31/05/2012 |
dall'1/06/2012 |
dall'1/06/2012 |
|
Euro |
Euro |
Euro |
6° s |
1.619,70 |
34,18 |
1.653,88 |
6° |
1.516,25 |
32,00 |
1.548,25 |
5° |
1.389,34 |
29,32 |
1.418,66 |
4° |
1.284,63 |
27,12 |
1.311,75 |
3° |
1.232,03 |
26,00 |
1.258,03 |
2° |
1.178,60 |
24,87 |
1.203,47 |
1° |
1.114,80 |
23,52 |
1.138,32 |
Lavoratori dei Porti. CCNL 1° gennaio 09 - 31 dicembre 2012
Testo del C.C.N.L.
Art. 1 (Campo di applicazione)
Sezione 1 - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 2 (Assunzione e documenti)
Art. 4 (Classificazione del personale)
Art. 4.1 (Quadri delle imprese)
Art. 4.1.1 (Quadri delle imprese)
Art. 4.2 (Quadri delle autorità portuali)
Art. 6 (Orario di lavoro normale in regime di flessibilità)
Art. 7 (Lavoro a turni dipendenti imprese)
Art. 7.1 (Lavoro a turni personale delle autorità portuali)
Art. 8 (Lavoro supplementare, straordinario)
Art. 11 (Ferie dipendenti imprese)
Art. 11.1 (Ferie personale autorità portuali)
Art. 12 (Formazione professionale)
Art. 14 (Collocamento obbligatorio disabili)
Sezione 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO E T.F.R.
Art. 15 (Trattamento economico tabellare)
Art. 16 (Aumenti periodici di anzianità - Scatti d'anzianità)
Art. 17 (Tredicesima e quattordicesima mensilità)
Art. 18 (Divisori orario e giornaliero)
Art. 19 (Corresponsione della retribuzione)
Art. 20 (Trattamento di fine rapporto)
Sezione 3 - MALATTIE, INFORTUNI, ASSENZE E PERMESSI
Art. 21 (Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro)
Art. 22 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali)
Art. 23 (Congedo matrimoniale)
Art. 24 (Tutela della maternità e della paternità)
Art. 26 (Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali)
Art. 29 (Permessi per motivi di studio)
Art. 30 (Donatori sangue ed organi)
Art. 31 (Permessi ai volontari di protezione civile)
Sezione 4 - DOVERI DEL LAVORATORE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PREAVVISO
Art. 32 (Doveri del lavoratore)
Art. 33 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 34 (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni)
Art. 35 (Licenziamenti disciplinari)
Art. 36 (Sospensione cautelare non disciplinare)
Art. 37 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Art. 38 (Restituzione documenti di lavoro)
Sezione 5 - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 39 (Sistema di informazioni)
Art. 42 (Rappresentanza sindacale unitaria)
Art. 46 (Contributi sindacali)
Art. 47 (Procedure e sedi di composizione delle controversie)
Art. 48 (Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale)
Art. 50 (Commissione paritetica nazionale)
Art. 51 (Previdenza complementare)
Art. 51 bis (Assistenza sanitaria integrativa)
Sezione 6 - CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Art. 52 (Contrattazione aziendale o di secondo livello)
Art. 54 (Attività culturale, sociale e per il tempo libero)
Sezione 7 - TRASFERIMENTI, TRASFERTE, CESSAZIONE ATTIVITA'
Art. 56 (Trattamento di trasferta)
Art. 57 (Trasferimento, fallimento e cessazione dell'azienda)
Sezione 8 - AMBIENTE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
Art. 58 (Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro)
Art. 58 bis (Indumenti di lavoro)
Sezione 9 - NORMATIVE GENERALI
Art. 62 (Contratti di inserimento)
Art. 63 (Lavoro a tempo parziale)
Art. 64 (Lavoro temporaneo e somministrazione)
Art. 65 (Commissione per le pari opportunità)
Art. 67 (Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti)
Art. 68 (Tutela delle persone portatrici di handicap)
Art. 69 (Patrocinio legale dei dipendenti)
Art. 70 (Accordi di solidarietà per l'occupazione)
Art. 72 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali)
C.C.N.L. 22 dicembre 2008
Contratto collettivo nazionale di lavoro unico per i lavoratori dei porti
Decorrenza: 1 gennaio 2009 - Scadenza: 31 dicembre 2012
ASSOPORTI; ASSOLOGISTICA; ASSITERMINAL; FISE/UNIPORT
e
FILT-CGIL; FIT-CISL; UILTRASPORTI
Testo del C.C.N.L.
Verbale Il 22 dicembre 2008, in Roma, le Associazioni datoriali Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise-Uniport
e
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
1) sottoscrivono i contenuti delle intese tecniche, siglate il 16 u.s., riguardanti il rinnovo del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, quali risultano dagli allegati documenti costituenti parte integrante del presente verbale di accordo;
2) convengono che una ristretta Commissione paritetica si riunisca dal gennaio 2009 per procedere alla stesura delle modifiche ad articoli del C.C.N.L. in applicazione delle predette intese, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già pattuito.
Art. 1 (Campo di applicazione)
Il presente C.C.N.L. regola i rapporti di lavoro tra le imprese di cui agli artt 16 e 18 della legegge n. 84/1994. e successive modificazioni, le autorità portuali di cui all'art. 6, i soggetti di cui all'art. 17 comma 2 (imprese), comma 5 (agenzie) della predetta legge ed il personale da esse dipendente, ivi compresi i lavoratori e i soci lavoratori delle imprese di cui all'art. 21 della richiamata legge.
Sezione 1 - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 2 (Assunzione e documenti)
L'assunzione del lavoratore avviene in conformità alle norme di legge.
Per l'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti:
- il libretto di lavoro ove in possesso;
- la carta di identità o documento equivalente;
- il tesserino del codice fiscale;
- il certificato del casellario generale di data non anteriore a tre mesi;
- ogni altro documento previsto a livello aziendale.
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro comunicherà al lavoratore per iscritto:
- la data ed il luogo di assunzione;
- il luogo di lavoro;
- la qualifica ed il livello con cui viene assunto;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova previsto da questo contratto;
- il numero di iscrizione al libro matricola;
- l'informativa ai sensi degli artt.10 e 13 della legge n. 675 del 31 dicembre 1966 integrato dal D.Lgs. n. 196/2003.
Il datore di lavoro può inoltre richiedere al lavoratore ogni altro documento che ritenga opportuno in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro la propria residenza e tempestivamente gli eventuali mutamenti di essa. Dovrà inoltre presentare lo stato di famiglia, nonché gli altri documenti richiesti dalla legge per poter beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.
Il datore di lavoro può, per mezzo del proprio medico competente, previsto dal D.Lgs. n. 626, e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.
Nota aggiuntiva per le autorità portuali
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di impiego privato. Essa può aver luogo mediante selezione per titoli e/o per esami, ovvero per chiamata diretta in caso di particolari esigenze avuto riguardo alle caratteristiche professionali e specificità delle funzioni da coprire, con criteri aziendalmente stabiliti.
A tal fine, tenuto conto dei posti da coprire, l'ente fisserà di volta in volta le condizioni e le modalità delle assunzioni nonché, nel caso di assunzione mediante selezione di cui al comma precedente, la pubblicità da darsi all'avviso di ricerca del personale (*).
Sulle modalità e criteri anzidetti saranno preventivamente informate le R.S.U. o in mancanza le Rappresentanze sindacali aziendali e comunque le O.S.L. territoriali di categoria stipulanti il presente contratto.
Qualora l'ente decida di provvedere all'assunzione del personale mediante selezioni, queste potranno essere svolte direttamente dall'ente stesso, nel qual caso sarà nominata apposita Commissione, oppure utilizzando enti o strutture specializzate esterne. Le selezioni, da svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, saranno mirate all'accertamento dei requisiti previsti per la professionalità richiesta.
(*) La formulazione del presente comma, per la parte modificata, costituisce interpretazione autentica della nota aggiuntiva medesima al C.C.N.L. 2000-2004.
Art. 3 (Periodo di prova)
L'assunzione può avvenire per un periodo di prova che deve risultare da atto scritto.
La durata del periodo di prova non può superare:
- sei mesi per i lavoratori assunti nella categoria "quadri" e per quelli assunti al 1° livello;
- tre mesi per il personale inquadrato nei livelli 2° e 3°;
- due mesi per il personale inquadrato nel livello 4°;
- un mese per il personale inquadrato nei livelli dal 5° al 7°.
Saranno esentati dall'effettuare il periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
In caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro si considera sospeso fino a guarigione clinica.
In ogni caso i periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova.
Durante il periodo di prova la rescissione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento da ambo le parti senza reciproco obbligo di preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione in prova a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 4 (Classificazione del personale)
I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in una classificazione su livelli professionali, ferma restando la preesistente distinzione tra quadri, impiegati, ed operai agli effetti di tutte le norme legislative-regolamentari-contrattuali/sindacali, ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche
.L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali e le esemplificazioni dei profili professionali di seguito descritte.
I requisiti contenuti in tali declaratorie e le esemplificazioni dei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo.
Ai fini dell'inquadramento nel livello di appartenenza e del profilo professionale specifico ogni lavoratore dovrà possedere i requisiti stabiliti dalla declaratoria generale di livello.
La mobilità all'interno del livello di appartenenza e su più profili professionali dello stesso livello è determinata dalle necessità organizzative, tecniche, produttive e di servizio dell'azienda/A.P previa adeguata formazione/affiancamento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo sei mesi per i quadri e tre mesi per tutti gli altri lavoratori, fatta esclusione per i periodi di formazione/affiancamento predeterminati e propedeutici all'acquisizione delle nuove mansioni.
Anche nel caso di passaggio al livello superiore al lavoratore potranno essere affidati compiti riferiti a quelli precedentemente svolti purché non prevalenti.
All'interno di ciascun livello l'equivalenza dei contenuti professionali, di cui all’art. 2003 del codice civile così come modificato dall'art. 13 dello "Statuto dei lavoratori", deve intendersi garantita e rispettata, essendo stata preventivamente valutata dalle parti in relazione al contenuto professionale delle attività svolte nel livello.
Nota
Viene incaricato l'Ente bilaterale di condurre una analisi conoscitiva circa l'adeguatezza operativa del vigente piano classificatorio, riferendo alle parti stipulanti entro dicembre 2011.
7° livello
Livello di ingresso per i lavoratori neo assunti ai quali non si applicano le norme dei contratti di inserimento e dell'apprendistato.
Detti lavoratori:
- allorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività semplici, superato il periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di quattro mesi verranno inquadrati al 6° livello professionale;
- allorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività complesse, superato il periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di otto mesi verranno inquadrati al 5° livello professionale.
6° livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che svolgono attività semplici per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Fattorino
- Archivista, dattilografo/protocollista, addetto alla digitazione dati al terminale
- Telefonista e/o centralinista
- Facchini
- Guardiani e portinai con compiti di sorveglianza agli accessi degli impianti/immobili
- Addetti magazzinieri, addetto confezionamento e trasferimento merci con mansioni promiscue
- Addetti rizzaggio e derizzaggio
Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
5° livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con conoscenza delle procedure attività esecutiva di natura tecnico/amministrativa, operativa anche di una certa complessità, che richiedano definita preparazione e pratica d'ufficio e/o una adeguata esperienza di lavoro.
- I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e/o alla utilizzazione di macchine/impianti con particolari capacità ed abilità esecutive conseguite mediante diplomi e/o attestati di istituti e/o centri professionali specifici acquisite con la necessaria esperienza di lavoro.
Le attività pur se svolte generalmente sulla base di disposizioni o procedure predeterminate, comportano una definita autonomia di esecuzione, conseguente anche alla variabilità delle condizioni di lavoro ovvero alle concrete situazioni determinatesi.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore amministrativo/operativo/commerciale:
- es. impiegato amministrativo e/o contabile esecutivo, segretario esecutivo e/o addetto alla segreteria, ecc.;
- es. addetto alla documentazione doganale - polizze di carico - lettere di vettura e/o bollette di spedizione, addetto alle operazioni di ricevimento e rilascio di merci e/o contenitori con emissione di relativa documentazione anche con utilizzo di sistemi elettronici; ecc.
- Stenodattilografo
- Hostess/steward
- Centralinista con compiti polivalenti
- Bilancista addetto alle bilance automatiche
- Addetto approvvigionamento idrico con mansioni plurime
- Addetto polivalente alle operazioni di magazzino e/o piazzale
- Addetto alla sorveglianza, controllo delle merci e degli impianti
- Addetto alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio polivalente
- Operaio di manutenzione e di officina:
- es. meccanico, elettricista, installatore impianti elettrici, muratore, falegname/carpentiere, riparatore e manutentore containers, ecc.
- Addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici di sollevamento e/o traino
- Aiuto macchinista frigorista
- Operatore manovre carri ferroviari
Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
4° livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con buona conoscenza delle procedure, attività esecutive di particolare rilievo di natura amministrativa, tecnica, operativa che richiedono un'idonea preparazione, capacità, pratica d'ufficio e/o corrispondente esperienza di lavoro.
- I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione di macchine/impianti particolari, con capacità ed abilità conseguite mediante attestati e/o diplomi di istituti e/o centri professionali specifici e/o acquisite con la necessaria esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono compiere con perizia e buona autonomia i lavori loro affidati, che possono comportare anche la trasmissione di istruzioni ricevute di contenuto tecnico-operativo ad altri lavoratori.
Le attività comportano buona autonomia nell'esecuzione del lavoro conseguente anche alla variabilità delle condizioni e si manifesta nell'adattamento delle procedure alle concrete situazioni di lavoro e connesse esigenze.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Operatore polifunzionale dei servizi al settore amministrativo/operativo/commerciale:
- es. impiegato amministrativo e/o contabile, impiegato preposto al servizio di cassa e/o di esazione con autorizzazione a quietanze e versamenti, ecc.;
- es. commesso - misuratore - pesatore - smarcatore sottobordo/piazzale - deckman, ecc.
- Gestore e/o sorvegliante portuale
- Operatore CED addetto al sistema informativo/co
- Operaio di manutenzione, riparazione e trasformazione
- Operaio preposto alla conduzione di nastri trasportatori anche dei silos che compie lavori/operazioni di notevole difficoltà, delicatezza, complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche capacità tecnico-pratiche
- Operaio polivalente che svolge tutte le operazioni di magazzino
- Addetto al controllo qualità delle merci
- Segnalatore, verricellista
- Operatore di pompe di azionamento, di torrette e conduttore di pompe da aspirazione di silos
- Addetto alle operazioni di sbarco/imbarco: operai in grado di eseguire in maniera autonoma e professionale tutte le operazioni attinenti l'imbarco, sbarco e movimentazione delle merci compresa la guida esperta dei mezzi meccanici
- Bilancista addetto alle bilance automatiche dei silos portuali
- Macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi
- Operatore di mezzi meccanici complessi di sollevamento e/o traino
- Conduttore motrici ferroviarie
Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
3° livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di approfondite conoscenze teorico-pratiche attestate da diploma di scuola superiore specifica e/o acquisite attraverso corrispondenti esperienze di lavoro, svolgono con perizia attività di concetto anche complesse di carattere amministrativo, autoritativo, tecnico, operativo, promozionale/marketing/commerciale e/o assumendo compiti di guida, coordinamento e di controllo di altri lavoratori.
- I lavoratori che svolgono attività complesse, per l'esecuzione delle quali si richiedono una vasta esperienza, cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed all'utilizzazione di macchine e/o impianti complessi. Le capacità per svolgere dette attività devono essere conseguite mediante specifici diplomi di istituti e/o centri professionali e/o attraverso la necessaria e significativa esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono svolgere in autonomia il lavoro loro assegnato e/o assumere compiti di coordinamento e controllo di altri lavoratori.
Le attività previste da questo livello richiedono autonomia ed iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili e/o comportano la partecipazione a scelte del settore lavorativo di appartenenza.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Traduttore
- Addetto elaborazione statistiche e studi
- Analista programmatore
- Impiegato amministrativo e/o contabile di concetto:
- es. economo;
- addetto paghe e contributi;
- addetto contabilità generale e/o industriale, e/o controllo gestione;
- addetto servizio clienti;
- addetto al controllo e sicurezza
- Impiegato tecnico
- Operatore promozione/relazioni esterne/marketing
- Gestore magazzini scorte e ricambi
- Pianificatore di piazzale e ferrovia (yard planner e rail planner)
- Capo piazzale
- Magazziniere
- Capo squadra operai; Capo squadra operai manovre ferroviarie
- Tecnico specialista di officina o manutenzioni che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità
- Operatori di quadri sinottici per l'introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali
- Tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo
- Capo commesso
- Pesatore iscritto al ruolo pubblico e munito di apposito patentino
- Operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino ivi compreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e/o con funzioni inerenti il ciclo operativo (spuntatore, segnalatore, commesso); la funzione di istruttore è compresa nel presente profilo professionale ma non è da considerarsi requisito indispensabile per il riconoscimento di livello.
Nota interpretativa
Si conferma l'inquadramento al 3° livello del conduttore della gru di banchina che, dopo aver acquisito tutte le altre abilitazioni professionali richieste dal relativo profilo professionale esemplificativo, sia stato destinato dall'azienda esclusivamente alla manovra della gru di banchina a valle del conseguimento dell'abilitazione a quest'ultimo mezzo.
Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
2° livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori di concetto sia amministrativi sia tecnici ed operativi che, con specifica collaborazione, essendo in possesso di notevole esperienza e dei requisiti previsti nel 3° livello, svolgono con autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, nell'ambito di direttive generali, attività che richiedono particolari preparazione/competenza e capacità professionali.
- I lavoratori che sono preposti, con le connesse funzioni, ad attività organizzativamente articolate/strutturate ovvero esplicano compiti di programmazione, coordinamento e/o controllo di corrispondente rilevanza.
Le attività previste nel presente livello richiedono altresì, in relazione alle attività svolte, una responsabilità relativa al coordinamento, al controllo della correttezza amministrativa, tecnico-operativa, e della rispondenza giuridica del proprio lavoro e/o degli atti dell'area di appartenenza.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Impiegato specialista in sistemi amministrativi:
- es. impiegato con mansioni di concetto incaricato della gestione di procedure ed atti autoritativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) e relativi controlli;
- impiegato con mansioni di concetto incaricato di attività di promozione/relazioni esterne - marketing - sviluppo - studi/ricerche;
- impiegato con mansioni di concetto incaricato dell'amministrazione del personale;
- impiegato con mansioni di concetto incaricato alla gestione di tesoreria, contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, contabilità LL.PP. ed ai conseguenti adempimenti interni ed esterni, ecc.
- Segretario di direzione con uso corrente di lingue straniere
- Tecnico responsabile
- Analista responsabile di progetto/i dei sistemi informativi
- Tecnico alla sicurezza - Ispettore portuale
- Coordinatore operativo (capo banchina/terminal/depositi/piattaforme, ecc.)
- Procuratore doganale
- Cassiere con responsabilità ed oneri per errore
- Tecnico della comunicazione a mezzo media, tecnico della ciberunit
- Capo ufficio
- Coordinatore del servizio manutenzione
- Pianificatore, nave, stivatore - responsabile carico e scarico nave (ship planner)
- Gestore di magazzino
Altri profili di valore equivalente di impiegato di concetto con notevole esperienza non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
1° livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, nell'ambito delle direttive generali e con discrezionalità di poteri, facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, svolgono attività di rilievo che richiedono notevole preparazione, competenze interdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata nell'esercizio pluriennale delle relative funzioni. Agli stessi lavoratori sono assegnati incarichi di particolare importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali.
- I lavoratori con funzioni direttive che, con conseguente assunzione delle relative responsabilità siano preposti ad attività di coordinamento di uno o più servizi, uffici o rami produttivi dell'azienda/autorità portuale.
I lavoratori inseriti in questo livello sono preposti con carattere di continuità a funzioni caratterizzate da un consistente grado qualitativo e/o da alte specializzazioni da porsi in relazione ad una accertata capacità organizzativa-gestionale, derivante da elevato livello di conoscenze e/o da una corrispondente esperienza, per la risoluzione di problemi di notevole complessità e rilevanza.
Le scelte operative da parte dei lavoratori inquadrati nel presente livello non sono limitate da specifiche prescrizioni ma vengono effettuate nell'ambito di linee di indirizzo, piani e programmi.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Funzionario incaricato dell'autorità portuale
- Coordinatore di ispettori dell'autorità portuale
- Interprete in simultanea e consecutivo
- Responsabile di funzione amministrativa o tecnica dell'autorità portuale
- Capo servizio o funzione, capo movimento, capo contabile
- Responsabile di progetti significativi
- Impiegato munito di patente di spedizioniere doganale quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda
- Produttore e acquisitore di traffici internazionali in autonomia, con specifica conoscenza tecnica o con padronanza di lingue straniere
- Responsabile operativo con competenza tecnica ed amministrativa di terminal, deposito, piattaforma
- Responsabile dei servizi manutenzioni meccanica, elettrica ed elettronica di azienda di rilevanti dimensioni
Altri profili di lavoratori con funzioni direttive e di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
Nota
Al personale impiegatizio di 1° livello delle autorità portuali potranno essere affidati specifici incarichi, caratterizzati da particolare impegno, competenza, responsabilità ed autonomia, in relazione ai quali potranno essere erogati specifici riconoscimenti economici.
Art. 4.1 (Quadri delle imprese)
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativo, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.
A questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro" di cui alla legge 13 maggio 1995, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo art. 4.1.1.
Profilo 1
Lavoratori che nell'ambito delle direttive generali previste per la funzione di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con autonomia e capacità propositiva e conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, unità tecnico-produttive e/o di servizi;
ovvero lavoratori che, nell'ambito delle direttive tecnico generali previste per la funzione di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Profilo 2
Lavoratori che nell'ambito delle direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più rilevanti unità tecnico-produttive e/o di servizi.
Art. 4.1.1 (Quadri delle imprese)
Ai sensi e per gli effetti della L. 13 maggio 1995, n. 190 e della L. 2 aprile 1986, n.106, si concorda quanto segue:
L'azienda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art 5 della L. n. 190/ è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione mensile.
L'indennità di funzione quadri sono le seguenti:
- quadri profilo 2 euro 120,00; con decorrenza dal 1° luglio 2010 euro 150,00;
- quadri profilo 1 euro 80,00; con decorrenza dal 1° luglio 2010 euro 100,00.
Per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni del presente contratto.
Le parti si danno atto che con il presente articolato si è data piena attuazione al disposto della L. 13 maggio 1985, n. 190, recante "riconoscimento giuridico dei quadri intermedi".
Note a verbale
Nelle società cooperative i dirigenti con ampio potere di firma ed ampia rappresentatività esterna non possono essere inquadrati nella categoria "quadri" ma agli stessi verrà riconosciuta la qualifica di dirigente.
In seno alle aziende cooperative i consiglieri eletti, ai quali è stata assegnata una delega specifica nel periodo "pro-tempore" della carica, assumono le caratteristiche retributive e contrattuali previste per tali mansioni attribuite.
Art. 4.2 (Quadri delle autorità portuali)
A seguito del disposto della legge 13 maggio 1995, n. 190, integrata con la legge 2 aprile 1986, n. 160, viene riconosciuta la categoria "quadri". Per questi, ai sensi della legge n. 190 l'A.P. promuoverà un maggiore coinvolgimento nei processi decisionali dell'ente.
1. Definizione categoria quadri
Appartengono alla categoria "quadri" quei lavoratori che, in relazione al modello organizzativo adottato dalle singole autorità portuali (organigramma della segreteria tecnico-operativa):
- sono responsabili di strutture organizzative complesse di line o di staff, comprendenti generalmente più unità organizzative - quadro A;
- i lavoratori che, con qualifica di quadro, svolgendo funzioni direttive adempiono con continuità, in collaborazione con i suddetti responsabili ovvero autonomamente, a rilevanti compiti caratterizzati da un elevato livello qualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per la risoluzione di problematiche interdisciplinari di notevole complessità - quadro B.
Le attività, che comportano compiti di direzione, coordinamento, promozione e controllo, sono svolte con carattere di continuità, con ampia autonomia decisionale - nell'ambito di indirizzi a carattere generale - e con conseguente assunzione di piena responsabilità per il funzionamento, l'attuazione e lo sviluppo dei programmi della struttura e/o delle funzioni cui sono preposti.
Come tale il quadro ha la responsabilità di porzioni strategiche di attività dell'autorità portuale.
Il quadro fornisce contributi originali al segretario generale e/o al dirigente dell'A.P. dal quale dipende, anche in termini propositivi, per la definizione degli obiettivi ed in ordine all'attuazione dei fini istituzionali dell'autorità portuale.
Risponde, conseguentemente, del raggiungimento degli obiettivi di piano e del budget delle unità (centro di costo - profitto) ai quali è preposto ed alla cui definizione ha contribuito.
Assume, inoltre, poteri di rappresentanza esterna dell'A.P., sia per la trattazione degli affari di competenza, sia attraverso l'esercizio di funzioni delegate, di procure, relative anche ad incarichi diversi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza del lavoro o, comunque, previsti da normative particolari, conferiti dagli Organi dell'A.P.
All'interno della categoria, come sopra definita, dei quadri delle autorità portuali si individuano per le due fasce professionali (A e B) differenti trattamenti retributivi tabellari (vedasi art. 15).
2. Attribuzione della qualifica
La nomina dei quadri verrà effettuata dal competente Organo deliberante dell'ente su proposta del segretario generale.
3. Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto al successivo punto 4, i quadri sono tenuti comunque ad osservare un normale orario settimanale di lavoro, corrispondente all'effettiva prestazione, pari a quello previsto dall'art. 5 del C.C.N.L.
In relazione alla particolare posizione ricoperta dai quadri ed al carattere delle funzioni direttive espletate, per gli stessi possono prevedersi orari elastici compatibilmente con le esigenze di servizio.
Inoltre i quadri possono in qualsiasi momento essere chiamati a collaborare con la Direzione dell'ente nell'arco delle 24 ore per motivati e/o urgenti necessità inerenti alle funzioni svolte.
4. Trattamento economico
Al personale cui è conferita la nomina di "quadro", fermo restando che il trattamento economico è onnicomprensivo di ogni elemento accessorio della retribuzione contrattuale del restante personale (a scopo esemplificativo: indennità in genere, compenso turni, compensi per prestazioni straordinarie), spetterà in aggiunta "l'indennità di funzione" come meglio specificato all'art. 15 - "Norme e note relative ... A.P.", lett. B).
L'indennità di funzione quadri sono le seguenti:
- quadri A euro 120,00; con decorrenza dal 1° luglio 2010 euro 150,00;
- quadri B euro 70,00; con decorrenza dal 1° luglio 2010 euro 100,00.
Tale indennità verrà corrisposta per 14 mensilità e costituirà retribuzione ad ogni effetto.
5. Informazione e formazione
Sul piano informativo i quadri vengono sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni da parte dell'ente e saranno destinatari di selezionati flussi di informazioni riguardanti sia l'area di attività nella quale sono inseriti che i più generali problemi di gestione dell'ente.
Ai quadri si riconosce la necessità ed opportunità di interventi formativi atti a favorire l'adeguamento, il completamento ed ampliamento dei livelli di preparazione ed esperienze professionali, quale supporto alle responsabilità affidate.
6. Innovazioni ed invenzioni
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.
7. Svolgimento di mansioni superiori
Qualora, in sintonia con la propria struttura (segreteria tecnico-operativa), l'autorità portuale affidi in via continuativa e prevalente al lavoratore inquadrato nel livello sottordinato, rispetto alla categoria dei quadri, le mansioni proprie di quest'ultima categoria e sempreché non si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente con diritto di conservazione del posto, verrà disposta, in suo favore, l'attribuzione della qualifica di "quadro", trascorso un periodo continuativo di sei mesi di effettivo esercizio di dette superiori mansioni.
8. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione responsabilità civile
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale, con relativa anticipazione delle stesse, in caso di procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'ente assicurerà il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a fatto colposo nello svolgimento delle funzioni proprie o incarichi attribuiti.
9. Premio per raggiungimento degli obiettivi
In caso di accertato raggiungimento degli obiettivi prefissati e quantificati, l'ente ha facoltà di assegnare al quadro, al termine di ogni esercizio, un premio "una tantum", il cui ammontare sarà determinato dal proprio Organo deliberativo tenuto conto delle risultanze di bilancio, degli indici significativi di andamento aziendale ed altresì considerati eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di legge/regolamentari (vedi art. 92, D.Lgs. n. 163/2006 ex art 18, L. 11 febbraio 1994 ,n. 109, e successive modificazioni).
Tale premio sarà comprensivo del premio o erogazione di cui all'art. 52 del presente C.C.N.L. attribuito a tutto il personale dipendente.
10. "Ad personam"
L'A.P. per particolari posizioni, incarichi ricoperti stabilmente e/o per consolidati meriti specifici o traguardi significativi conseguiti dal quadro, potrà autonomamente riconoscere allo stesso eventuali premi "ad personam" e/o superminimi onnicomprensivi, tenuto conto della situazione strutturale-organizzativa e dell'andamento economico-finanziario dell'ente. Gli importi riconosciuti a tale titolo sono pensionabili e utili ai fini del trattamento di fine rapporto.
11. Norme generali di rinvio
Al quadro, salvo le specifiche disposizioni di cui al presente articolato, si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di 1° livello.
Nota a verbale
I quadri dell'A.P. possono assumere, con il consenso della stessa l'incarico di componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale in società, enti, Consorzi, cui partecipi l'autorità portuale.
Nota a verbale
Per la copertura dei posti di dirigente portuale disponibili o resisi vacanti o determinati da particolari esigenze organizzative e previsti dalla segreteria tecnico-operativa delle autorità portuali, l'ente medesimo, prima di procedere ad assunzioni, valuterà se all'interno dell'organico della categoria quadri esistano esperienze, con particolare riguardo a quelle maturate nel settore in oggetto, professionalità e requisiti adeguati che possano essere presi in considerazione a tal fine.
Art. 5 (Orario di lavoro)
La durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il personale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale non turnista h 24.
La durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 36 ore per il solo personale turnista; h 24 e per il personale addetto al ciclo delle operazioni portuali appartenente ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo portuale ai sensi dell'art. 17 o, in via transitoria, dell'art. 21/b della legge n. 84/1994 e successive modificazioni.
L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6 giorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle norme sulla flessibilità.
La distribuzione/articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'azienda/ente, previa comunicazione alla R.S.U./R.S.A., e terrà conto dell'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività.
L'azienda/ente dovrà, inoltre, provvedere all'indicazione degli orari convenzionali riferiti all'inizio e fine turno, e all'orario spezzato, dandone comunicazione ai lavoratori e alle R.S.U./R.S.A.
Gli orari di lavoro ed i turni non programmati sono predisposti dal datore di lavoro in modo che il personale ne abbia conoscenza con ragionevole preavviso.
E' rimandata agli usi localmente in essere, ovvero alla contrattazione aziendale laddove gli stessi non risultassero evidenti da consolidata tradizione, la definizione del tempo di preavviso. Tutti gli accordi in essere alla data della sottoscrizione del presente contratto restano in vigore.
Laddove a livello locale dovesse rilevarsi l'esigenza di una codificazione degli usi in essere, senza modifica degli stessi, le parti, a livello territoriale o aziendale, si incontreranno per procedere in tal senso.
La prestazione ordinaria giornaliera non a turni (orario spezzato) può essere compresa in un arco di 10 ore decorrenti dall'inizio della prestazione, comprensive di pausa pasto (pausa che non rientra nell'orario effettivo di lavoro).
L'orario di lavoro settimanale potrà inoltre distribuirsi con l'utilizzo alternato di lavoro a turni e di lavoro ordinario giornaliero, come specificato nel comma precedente; tale articolazione sarà denominata "orario promiscuo".
Gli orari normali di lavoro e i turni di lavoro possono essere predisposti in maniera differenziata per singoli reparti o posizioni di lavoro a seconda delle esigenze dell'azienda/A.P., anche per periodi predeterminati.
Il lavoratore deve prestare la sua opera negli orari e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti per singoli reparti.
Previa informativa alle R.S.U./R.S.A./OO.SS., per i soli lavoratori che hanno la turnistica programmata su base annua e l'orario di lavoro settimanale di 36 ore effettive, le aziende possono riferire tale orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo di quattro settimane.
Nella predisposizione annuale della turnistica, il datore di lavoro potrà programmare, secondo quanto stabilito al punto 1.4 della circolare del Ministero del lavoro n. 10/2000, un orario di lavoro settimanale non inferiore a 30 ore e non superiore a 42; le ore di lavoro in eccedenza alle 42 ore settimanali o alle 36 ore medie nelle quattro settimane saranno retribuite e considerate in regime di straordinario.
Nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda/ente, i turni stessi siano programmati e coordinati in modo che le domeniche e quelli notturni siano equamente ripartiti tra il personale stesso.
Nel caso di più turni che richiedono continuità di presenza, i lavoratori del turno cessante potranno lasciare il posto di lavoro solo quando siano stati sostituiti.
In caso di mancato arrivo dei lavoratori subentranti sarà cura dell'azienda/ente provvedere al rimpiazzo entro due ore da inizio turno, salvo casi eccezionali.
Al lavoratore che abbia prolungato il proprio orario di lavoro nel turno successivo, verrà corrisposto, per le relative ore di prestazione aggiuntiva, quanto previsto per lavoro straordinario.
In base all'art.1, comma 2, lettera A) del D.Lgs. n. 66/2003, costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Laddove non diversamente pattuito, non rientrano nell'orario di lavoro le eventuali pause e riposi prestabiliti per la fruizione della mensa, consumazione pasto/refezione di durata superiore a 10 minuti, nonché il tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro, esclusa la vestizione dei D.P.I. individuati nel D.V.R.
Ferma restando la validità di eventuali accordi migliorativi di secondo livello in vigore, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore effettive e continuative il lavoratore beneficerà di una pausa, retribuita e computata nell'orario di lavoro, di almeno 15 minuti, le cui modalità di fruizione saranno stabilite dall'azienda/ente previa informativa alle R.S.U./R.S.A.
Resta in vigore il regime di eventuali pause a qualsiasi titolo stabilite a livello aziendale tramite accordi o consuetudini.
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, compreso l'orario normale, l'orario straordinario nonché l'orario di cui alla norma transitoria, è di 52 ore sino al 31 dicembre 2006; a partire dal 1° gennaio 2007 tale durata sarà pari a 50 ore. Detti limiti valgono anche in caso di ricorso all'orario di lavoro normale in regime di flessibilità di cui ai punti 1 e 2, art. 6 del C.C.N.L.
La durata media dell'orario di lavoro di cui ai commi 2 e 3, art. 4, D.Lgs. n. 66/2003 non potrà superare le 48 ore settimanali, comprensive di orario straordinario, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di 6 mesi. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini del computo della suddetta media.
Ferma restando la durata normale e massima dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.
Norma integrativa
Per personale turnista h 24 si intende il lavoratore impiegato con alternanza regolare e non, tra turni di lavoro giornalieri e notturni (con orario compreso tra la 18ª e la 24ª ora).
I lavoratori impiegati presso aziende che non adottano la programmazione della turnistica h 24, fermo restando che a loro deve essere comunque comunicato il turno di lavoro con ragionevole preavviso, dovranno essere considerati turnisti h 24 qualora l'organico del reparto/unità funzionale operativa sia stato avviato nell'anno precedente per un numero medio di turni notturni, con orario compreso tra la 18ª e la 24ª ora, superiore a 12, siano essi turni in orario di lavoro normale in regime di flessibilità, o di straordinario. L'azienda fornirà alla R.S.U./R.S.A. trimestralmente tutti i dati relativi ai turni effettuati al fine della verifica; in difetto di tale comunicazione si applicherà l'orario normale settimanale di 36 ore. Situazioni di sforamento di turni precedenti o successivi entro il 50% totale della forbice contenuta nell'ambito 18-24 (3 ore), siano tali sforamenti in regime straordinario (fine lavoro) o ordinario (realizzazione dell'orario settimanale), non possono essere computati per la determinazione del regime h 24 e di conseguenza dell'orario normale settimanale di 36 ore.
Previa informativa con le R.S.U./R.S.A. o OO.SS. stipulanti il C.C.N.L., per una sola volta, è data la facoltà al datore di lavoro, in alternativa all'applicazione dell'orario di lavoro a 36 ore, di diminuire il numero dei turni notturni compresi tra la 18ª e la 24ª ora procedendo a nuove assunzioni che, qualora non a tempo indeterminato, non potranno avere durata inferiore a 18 mesi, fermo restando che, superato nuovamente il numero medio di 12 turni di cui sopra, i lavoratori di quel reparto/unità funzionale operativa dovranno essere considerati in regime di h 24.
Una volta effettuata tale verifica a livello aziendale l'orario di lavoro a 36 ore non potrà essere ulteriormente modificato, fatta eccezione per il caso di modifiche dell'organizzazione aziendale che comportino la totale cessazione dell'utilizzo del personale sul turno in questione; nel caso venga ripreso l'utilizzo di tale turno notturno, i lavoratori addetti osserveranno immediatamente l'orario di 36 ore settimanali.
Ferma restando la validità degli accordi aziendali e di ogni condizione di miglior favore, ai lavoratori ai quali non sia stato applicato l'orario settimanale di 36 ore, la verifica sarà fatta sull'anno 2004 e tale orario sarà applicato a far data dal 1° gennaio 2005.
Norme aggiuntive
Gli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione dell'orario settimanale partendo dall'orario legale di 40 ore settimanali ed utilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali (permessi).
Le giornate o le ore di ROL, così determinate eventualmente non fruite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario diurno.
Si conferma che eventuali ROL non matureranno nei periodi di astensione facoltativa "post-partum", aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre matureranno "pro-quota" annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario, sono escluse dall'ambito di applicazione della durata settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 3 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt.8 e 10 del regio decreto 10 settermbre 1923, n. 1955.
Per memoria
Riduzione dell'orario di lavoro (ex art. 5 C.C.N.L. 2000-2004)
La riduzione dell'orario di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali si attua: o attraverso riconoscimento di ROL annuale (permessi) o attraverso orari effettivi settimanali ridotti o attraverso il mix delle due ipotesi. La scelta della modalità è determinata dall'azienda/A.P. preventivamente informate le R.S.U.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2003 si perviene alle 38 ore settimanali di lavoro effettivo per il personale non turnista h 24 e per il personale ad orario spezzato o similare, con assorbimento di eventuale ROL residuo attualmente in essere nel C.C.N.L. di provenienza.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 si perviene alle 36 ore settimanali di lavoro effettivo per il solo personale turnista h 24 e per il "pool" di manodopera, con assorbimento di eventuale ROL residuo attualmente in essere nel C.C.N.L. di provenienza.
Sino alle date sopraconvenute restano in vigore gli orari contrattuali in atto presso le diverse imprese e presso le A.P. sulla base delle norme dei rispettivi cc.cc.nn.l. applicati al 30 giugno 2000 dalle stesse (*).
Si conferma che eventuali ROL non matureranno nei periodi di astensione facoltativa "post partum", aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre matureranno "pro quota" annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.
(*) Nota relativa ad alcune esemplificazioni sugli orari normali settimanali di lavoro in vigore al 30 giugno 2000:
- per i dipendenti delle A.P. l'orario normale settimanale di lavoro è di 39 ore e 15 minuti per il personale non turnista e di 38 ore e 15 minuti per il personale turnista;
- per i dipendenti delle imprese che applicavano alla data del 30 giugno 2000 il C.C.N.L. ASSOLOGISTICA, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore; agli stessi lavoratori è riconosciuta una riduzione oraria annuale (ROL) di ore 68;
- per i dipendenti delle imprese che applicavano alla data del 30 giugno 2000 il C.C.N.L. FISE, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore per i giornalieri e di 39 ore per i turnisti/promiscui; agli stessi lavoratori è riconosciuta una riduzione oraria annuale (ROL) pari a 40 ore.
Art. 6 (Orario di lavoro normale in regime di flessibilità)
1. Attività con programmazione della turnistica
Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente da aziende/enti che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione multiperiodale degli orari ovvero dei turni.
La programmazione della turnistica prevede l'utilizzo di sei turni al mese in regime di flessibilità (cosiddetti jolly).
Per far fronte a picchi le aziende/enti, variando con ragionevole preavviso l'orario programmato, potranno utilizzare 130 ore "pro-capite" annue di flessibilità, che potranno essere recuperate, anche anteriormente, con analoghe modalità in caso di flessi di attività.
Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno definite previo apposito incontro con le R.S.U./R.S.A.
I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario programmato.
Nel caso in cui la prestazione del lavoratore risulti nel bimestre inferiore alle ore programmate si procede al recupero della prestazione, da parte del dipendente, nel bimestre successivo, ferma restando la retribuzione mensile.
Nel caso in cui tale prestazione nel bimestre in sede di conguaglio risulti superiore si darà luogo alla corresponsione del trattamento per lavoro straordinario per le ore eccedenti quelle contrattuali.
Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di contrattazione di secondo livello.
2. Attività senza programmazione della turnistica
I datori di lavoro che non realizzino la programmazione delle prestazioni comunicano ai singoli lavoratori, con ragionevole preavviso, l'orario ovvero il turno corrispondente alla loro prestazione.
I datori di lavoro possono realizzare, nel limite massimo di 180 ore su base annua, una distribuzione degli orari settimanali inferiori all'orario contrattuale di lavoro e prestazioni settimanali superiori all'orario contrattuale di lavoro, con conguaglio bimestrale.
Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno definite previo apposito incontro con le R.S.U./R.S.A.
I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dello stesso.
Eventuali variazioni relative all'orario od alla turnistica settimanale (ivi compreso lo slittamento di due ore ad inizio o fine turno) sono comunicate al dipendente con ragionevole anticipo e non possono superare le 4 volte al mese.
Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di contrattazione di secondo livello.
Art. 7 (Lavoro a turni dipendenti imprese)
Nel caso di lavoro a turni, l'ora di inizio, la durata giornaliera e la programmazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro, anche in modo non uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative/di servizio, informate preventivamente le R.S.U./R.S.A.
Per il lavoro a turni avvicendati si applicano le seguenti normative e maggiorazioni:
a) diurno feriale: 5%;
b) notturno feriale: 31%;
c) notturno feriale - IV turno: 50%;
d) diurno festivo: 50%;
e) notturno festivo: 50% - 53% dal 1° marzo 2005;
f) notturno festivo - IV turno: 60%;
g) diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo: 20%;
h) notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo: 50%.
N.B.: Le maggiorazioni b) ed e) di lavoro notturno decorrono dopo la 12ª ora dall'inizio del 1° turno diurno, le c) ed f) dopo la 18ª ora dal 1° turno diurno.
Con riferimento alle maggiorazioni nel loro complesso ed alla loro incidenza su tredicesima, quattordicesima e t.f.r. rimangono in vigore i trattamenti in essere.
In caso di concorrenza la maggiorazione superiore assorbe la minore.
Le suddette maggiorazioni si applicano sull'ora base così come calcolata all'art. 8.
"Addendum" per esplicazione applicativa delle maggiorazioni per il lavoro ordinario a turni delle imprese
Per il lavoro a turni continuativi a carattere multiperiodale si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro ordinario con le seguenti modalità:
1) lavoro ordinario domenicale:
- diurno 20%;
- notturno 50%; 53% dal 1° settembre 2005;
2) lavoro nella giornata prevista per il riposo settimanale con riposo compensativo:
- diurno 50%;
- notturno 60%;
3) lavoro ordinario in giornata infrasettimanale festiva:
- diurno 50%;
- notturno 60%.
La presente griglia costituisce un compendio ed una esemplificazione delle normative contrattuali in materia di compensi previsti per il lavoro ordinario, festivo e a turni. In caso di problematiche che dovessero insorgere in merito all'interpretazione od all'applicazione dei compensi di cui trattasi si dovrà fare esclusivo riferimento alle normative di cui agli artt. 7, 7.1, 9 e 10 del C.C.N.L. porti.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.
Lavoro ordinario a turni dei dipendenti imprese private
Casistica |
Magg. diurno |
Magg. notturno (dalla 13ª alla 18ª ora dall'inizio del primo turno diurno) |
Magg. notturno (dalla 19ª alla 24ª ora dall'inizio del primo turno diurno) |
Lavoro in giorno feriale |
5% |
31% |
50% |
Lavoro in giorno di riposo settimanale (non domenicale) per turnisti con programmazione multiperiodale |
50% + riposo compensativo |
60% + riposo compensativo |
60% + riposo compensativo |
Lavoro in giorno di riposo settimanale (non domenicale) per tutti gli altri dipendenti |
Quota oraria base + 65% o RC + 65% |
Quota oraria base + 75% o RC + 75% |
Quota oraria base + 75% o RC + 75% |
Lavoro ord. alla domenica per turnisti con programmazione multiperiodale (max 26) |
20% |
53% |
53% |
Lavoro ord. alla domenica per tutti gli altri dipendenti (max 26) |
50% |
53% |
60% |
Festività coincidente con la domenica (lavorata o no) |
Corresponsione di una quota giornaliera (1/22 per lavoratori su 5 gg/sett. o 1/26 per tutti gli altri lavoratori) in aggiunta alla retribuzione base mensile e, in caso di lavoro, al relativo compenso di lavoro straordinario |
||
Festività coincidente con il giorno di riposo sostitutivo |
Non spetta alcun compenso aggiuntivo alla retribuzione mensile |
||
Lavoro nelle festività nazionali (lett. b) e art. 10) non coincidenti con la domenica per i turnisti con programmazione multiperiodale |
50% + quota giornaliera (vedi sopra) |
60% (dal 1° luglio 2009) + quota giornaliera (vedi sopra) |
60% + quota giornaliera (vedi sopra) |
Lavoro nelle festività nazionali (lett. b), e art. 10) non coincidenti con la domenica per tutti gli altri dipendenti) |
Quota oraria base + 65% |
Quota oraria base + 75% |
Quota oraria base + 75% |
Art. 7.1 (Lavoro a turni personale delle autorità portuali)
Nel caso di lavoro a turni, l'ora d'inizio, la durata giornaliera e la programmazione degli stessi sono stabilite dall'autorità portuale, anche in modo non uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative/di servizio.
Gli eventuali accavallamenti di orari a turni esistenti vanno eliminati ovvero ridotti all'essenziale.
I turni avvicendati, settimanali o programmati, si possono articolare su cinque o sei giorni di prestazione nell'arco della settimana; l'eventuale differenza tra le ore prestate e quelle settimanali previste viene recuperata, ai fini del completamento orario, con rientri di frequenza variabile a seconda dell'entità della differenza stessa.
Qualora i turni fossero programmati su otto ore giornaliere per cinque giorni settimanali, per il tempo reso in eccedenza alle ore previste gli interessati fruiranno, alla relativa maturazione, di una giornata di riposo compensativo.
Per turni programmati si intendono quelli articolati su di un arco plurisettimanale.
Le prestazioni rese in orari a turni sono compensate per il personale inquadrato dal 7° al 2° livello con un'indennità in cifra fissa come sotto indicato:
Turni ordinari di vario tipo:
a) € 0,46 per ogni ora di lavoro prestata nel 1° e 2° turno diurno feriale;
b) € 0,73 per ogni ora di lavoro prestata nel 2° turno del sabato;
c) € 1,88 per ogni ora di lavoro prestata nel 3° turno;
d) € 3,04 per ogni ora di lavoro prestata nel 1° e 2° turno diurno domenicale;
e) € 3,95 per ogni ora di lavoro prestata in turno notturno domenicale.
Turni a ciclo continuo (h 24 su 365 giorni):
f) € 0,46 dall'inizio del 1° turno alle 20.00;
g) € 1,88 dalle ore 20.00 sino alle ore 24.00;
h) € 3,64 dalle ore 24.00 sino all'inizio del 1° turno;
i) € 3,04 dall'inizio del 1° turno della domenica e sino alle ore 20.00;
l) € 3,95 dalle ore 20.00 della domenica all'inizio del 1° turno del lunedì.
Art. 8 (Lavoro supplementare, straordinario)
Parte comune
E' lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale previsto all'art. 5 del presente C.C.N.L. Il lavoro straordinario deve essere contenuto ed effettuato entro i seguenti limiti.
Per esigenze di servizio l'azienda/ente ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente prestazioni per lavoro straordinario entro il limite onnicomprensivo di:
a) 300 ore annue per il personale il cui orario normale di lavoro è di 36 ore settimanali effettive;
b) 250 ore annue per il restante personale.
Nel caso di cui alla lett. a) il lavoratore potrà optare per la corresponsione della sola maggiorazione e per il riconoscimento di un numero equivalente di ore di riposo compensativo, in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario relativamente alle ore prestate eccedenti le 250 annuali.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto e/o autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento per la sicurezza del servizio; il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto né compensato.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario nei limiti suddetti senza giustificati motivi di impedimento.
Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Contestualmente all'informativa annuale di cui all'art. 39, azienda e R.S.A./R.S.U. o le OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. procederanno ad un esame preventivo delle modalità di esecuzione del lavoro straordinario, da disporre nei confronti dei lavoratori, con riferimento al carico psico-fisico sopportato dai lavoratori medesimi nelle precedenti ore di lavoro, adibendoli conseguentemente a mansioni che richiedano un impegno psico-fisico coerente con il rispetto delle leggi vigenti sulla sicurezza, sull'igiene del lavoro e sulla salvaguardia della salute.
Laddove su detto argomento fossero vigenti accordi aziendali gli stessi si intendono confermati.
In difetto dell'esame preventivo di cui al precedente paragrafo ed ove non siano neppure vigenti accordi aziendali in materia, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per i soli casi previsti dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, entro il limite legale di 250 ore e nel limite giornaliero di 2 ore.
Norme riguardanti il personale delle imprese
Per ogni ora di lavoro supplementare/straordinario prestata è corrisposto un compenso pari ad un'ora base maggiorata delle seguenti percentuali:
- diurno feriale: 27%;
- notturno feriale: 50%;
- diurno festivo: 65%;
- notturno festivo: 75%.
Le suddette maggiorazioni saranno calcolate sull'importo convenzionale dell'ora base determinato come segue:
minimo mensile conglobato + scatti d'anzianità in godimento + E.d.r. + "ad personam" e superminimo / divisore orario contrattuale (di cui all'art. 18)
Per la considerazione del lavoro notturno rimangono in vigore le norme previste dai rispettivi cc.cc.nn.l. di provenienza per armonizzazioni contrattuali con decorrenza anteriore al 1° luglio 2004; per armonizzazioni contrattuali verificatesi dopo tale data la definizione di lavoro notturno sarà materia di accordo di secondo livello.
La giornata destinata al riposo settimanale è considerata festiva; in caso di prestazione richiesta in questa giornata verrà corrisposta la sola maggiorazione straordinaria festiva più riposo compensativo.
Nota
Per le aziende con lavoro a turno organizzato secondo il modello 3 x 8 x 5, il 6° turno straordinario sarà retribuito secondo le modalità previste nei rispettivi contratti di provenienza per l'intera vigenza contrattuale.
Il lavoro straordinario effettuato in orario destinato alla pausa pranzo verrà retribuito secondo i contratti di provenienza per l'intera vigenza contrattuale.
Norme riguardanti i dipendenti delle autorità portuali
Per ogni ora di lavoro supplementare/straordinario prestata è corrisposto un compenso pari ad un'ora base maggiorata:
- 22%; 25% con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per lavoro straordinario feriale diurno;
- 35%; 38% con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per lavoro straordinario notturno o festivo o domenicale.
Si considera lavoro notturno quello decorrente dopo le ore 20 e sino all'inizio del primo turno del giorno successivo (ovvero, in caso di lavoro giornaliero, sino alle ore 6 del giorno successivo); si considera lavoro festivo quello compiuto nelle giornate di domenica e nei giorni dichiarati festivi dalle vigenti disposizioni legislative, nonché nella festa del Santo Patrono della città.
L'importo convenzionale dell'ora base è determinato come segue:
minimo mensile conglobato + scatti in godimento (fino ad un massimo di 5) (*) + i soli importi "ad personam" riconosciuti al personale interessato (di cui alla tabella "personale delle A.P." - all. art. 15 / divisore orario contrattuale (di cui all'art. 18)
------
(*) Dal 1° marzo 2005 sono considerati tutti gli scatti in godimento.
Nota a verbale
Per i lavoratori delle autorità portuali appartenenti alla categoria quadri e per quelli inquadrati al 1° livello si richiama in materia di prestazioni straordinarie quanto pattuito all'art. 15, al punto "Norme e note relative alla retribuzione del personale delle A.P.".
Art. 8.1 Le parti stipulanti si impegnano a non modificare negli accordi aziendali/locali quanto stabilito dagli artt. 5, 6, 8 fatto salvo quanto espressamente ad esse demandato dal C.C.N.L.
Art. 9 (Riposo settimanale)
Salvo le eccezioni di legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica con distribuzione delle prestazioni su 5 o 6 giorni; in ogni caso non si potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati superiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga alla obbligatorietà di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un arco di 14 giorni.
a) Qualora il lavoro sia organizzato con programmazione della turnistica per l'intero arco delle 24 ore su base multiperiodale per i lavoratori destinati al lavoro domenicale sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorni fissato per il riposo sostitutivo e la prestazione domenicale sarà compensata, così come previsto dall'art. 7 (*) alla voce "maggiorazione ordinaria in giorno festivo con riposo sostitutivo".
b) Qualora in aziende/enti (o loro reparti) con attività senza programmazione della turnistica su base multiperiodale si intenda utilizzare un lavoratore in orario ordinario di domenica questo sarà possibile purché:
- ne venga data notizia con minimo due giorni di preavviso, quindi almeno entro la fine del turno di pertinenza del giovedì precedente;
- il totale delle prestazioni settimanali non ecceda quelle previste.
La prestazione effettuata di domenica sarà retribuita come previsto dall'art. 7 (*) alla voce "Maggiorazioni ordinarie in giorno festivo".
Non si potrà richiedere al lavoratore l'utilizzo per più di 26 domeniche su base annua.
------
(*) Per i dipendenti delle A.P. si fa riferimento all'art. 7.1.
Art. 10 (Giorni festivi)
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale sostitutivi;
b) le festività nazionali:
1) anniversario della liberazione (25 aprile);
2) festa del lavoro (1° maggio);
c) le seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Giorno successivo alla Pasqua;
4) 2 giugno (ai sensi della legge n. 336/200);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Santo Natale (25 dicembre);
9) Santo Stefano (26 dicembre);
10) Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda/ente presso la quale il lavoratore presta la sua opera o qualora non prevista/individuata altra giornata individuata territorialmente.
Qualora una delle festività di cui ai punti b) e c), coincidesse con la domenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una giornata di retribuzione. Il trattamento di cui sopra è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle lett. b) e c), anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il riposo sostitutivo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo sostitutivo.
Il lavoro nelle festività indicate nella lett. a) è consentito con l'osservanza delle norme dell'art. 9 (Riposo settimanale). Il lavoro nelle festività indicate nelle lett. b) e c) è compensato col trattamento economico previsto per le giornate festive di cui all'art. 8 (Lavoro straordinario).
Con riferimento alle festività soppresse dalla legge n. 54/1977 restano in vigore le norme previste a tal riguardo dai cc.cc.nn.l. di provenienza.
Note
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è spostata alla domenica, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
In alternativa della corresponsione del trattamento economico di cui al 2° comma del presente articolo, l'azienda/ente, previa intesa con la R.S.U./R.S.A. o in mancanza con le OO.SS. territoriali, potrà riconoscere un giorno di festività sostitutiva.
Art. 11 (Ferie dipendenti imprese)
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuite pari a 4 settimane e 2 giorni.
Le ferie sono compensate con il seguente trattamento economico: minimo conglobato, aumenti periodici d'anzianità, eventuale superminimo e/o "ad personam", E.d.r., indennità di funzione quadri.
Ogni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario nell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.
Le ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell'anno, tenendo in considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e produttivo secondo intese tra azienda e R.S.U./R.S.A.
Per i lavoratori impegnati nelle operazioni portuali, nel periodo 1° maggio-31 ottobre, le ferie non potranno eccedere le due settimane consecutive, salvo diverso accordo tra le parti.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Dal 1° marzo 2005, la malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie interrompe il periodo medesimo.
Note a verbale
Il lavoratore che alla data di sottoscrizione del "Protocollo d'intesa" del 27 luglio 2000 avrà già maturato un numero di ferie superiore li manterrà "ad personam".
Nelle aziende provenienti da contratto FISE, ai lavoratori a cui viene mantenuto a titolo "ad personam" non riassorbibile un monte ferie annuo di 30 giorni, lo stesso si intende comprensivo delle festività soppresse, a norma dell'art. 16, C.C.N.L. 1992.
Art. 11.1 (Ferie personale autorità portuali)
Il dipendente matura per ogni anno di servizio un periodo di ferie di 20 giorni (4 settimane), al quale non può rinunziare.
Oltre i 10 anni di servizio compete un periodo pari a 25 giorni.
Oltre i 15 anni di servizio compete un periodo pari a 30 giorni.
Ogni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario nell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.
L'ente predispone turni di ferie del personale dipendente in modo da assicurare la regolarità del servizio.
Le ferie possono essere rinviate o interrotte in caso di ricovero ospedaliero o per esigenze di servizio.
Nel corso dell'anno solare di assunzione, al lavoratore compete un periodo di ferie proporzionale al servizio prestato nell'anno stesso, a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono considerate come mese intero.
Durante le ferie il dipendente percepisce il seguente trattamento economico:
- minimo tabellare conglobato;
- aumenti biennali di anzianità in godimento;
- E.d.r. € 10,33 mensili;
- secondo elemento per il solo personale della categoria quadri e per quello di 1° livello;
ai dipendenti in servizio alla data del 30 giugno 2000 competono altresì gli importi "ad personam" attribuiti ai sensi di norma specifica (vedi tabella "Personale delle A.P." - all. art. 15).
Oltre al trattamento economico di cui al comma precedente, a tutto il personale inquadrato dal 7° al 2° livello compete anche, per i giorni di ferie corrispondenti a giorni lavorativi, un compenso di € 0,46 per le ore lavorative previste.
Dal 1° marzo 2005, la malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie interrompe il periodo medesimo.
Dichiarazione a verbale (valida sino al 28 febbraio 2005)
I giorni di accertata e documentata infermità, protratta per più di 5 giornate, intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare all'autorità portuale, dovranno almeno per la prima volta dall'ente stesso non essere computati nella durata delle ferie.
Art. 12 (Formazione professionale)
Le parti riconoscono l'importanza della formazione/addestramento professionale, oltreché in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 272/1999, o dell’art. 22, D.Lgs. 626/1994), anche al fine della preparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli effettivi fabbisogni aziendali, a:
- consentire ai lavoratori delle imprese e delle S.T.O. A.P. di acquisire conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze aziendali, derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative ovvero da riorganizzazioni interne e da mobilità professionale che li coinvolgano direttamente;
- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento dei lavoratori suddetti onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale rispetto ai ruoli già ricoperti o da ricoprire in funzione delle necessità aziendali;
- essere occasione di miglioramento dei singoli apporti professionali, dei comportamenti per il funzionamento interno aziendale, per le relazioni interfunzionali e con l'esterno.
Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la compatibilità dei costi e le esigenze/possibilità di ogni impresa e di ogni A.P., la individuazione di interventi/corsi o programmi formativi, interni e/o esterni - anche interaziendali -, è rimessa alle determinazioni dell'impresa/ente, previo esame su richiesta della R.S.U./R.S.A. ovvero delle OO.SS. territoriali stipulanti, che potranno fornire le proprie valutazioni.
In tale ambito si prevederà:
- la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali, comunitarie, ecc.) in grado di coprire almeno il 50% dei costi relativi agli interventi formativi;
- modalità di svolgimento degli interventi formativi, modalità e criteri di partecipazione agli stessi da parte dei lavoratori interessati, che siano comunque compatibili con le normali attività assicurate rispettivamente dall'impresa e dall'A.P. La partecipazione contemporanea dei lavoratori non potrà superare il 5% dell'organico dell'impresa/ente, salvo migliori opportunità offerte dalle compatibilità organizzative e produttive/di servizio.
Gli eventuali piani formativi che richiederanno l'intervento della Fondazione per la formazione continua, di cui al punto 26 e secondo le previsioni del punto 27 del "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del dicembre 1998-febbraio 1999, saranno concordati tra le parti a livello aziendale o territoriale.
Art. 13 Abrogato (vedasi D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002, art. 8, comma 1, lettera g).
Art. 14 (Collocamento obbligatorio disabili)
Per quanto concerne l'inserimento dei lavoratori disabili valgono le norme di legge (L. n. 68/1999) e le relative istruzioni ministeriali (circc. Min. lav. 24 novembre 1999, n. 77, e 17 gennaio 2000, n. 4) e il D.P.R. n. 223/2000.
Sezione 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO E T.F.R.
Art. 15 (Trattamento economico tabellare)
I minimi tabellari corrispondenti all'inquadramento contrattuale in livelli retributivi conglobano i valori dell'indennità di contingenza.
I minimi tabellari conglobati, le tranche di incremento e le relative decorrenze sono i seguenti:
Livelli |
Tabellare al 31.12.2008 |
Aumento dall'1.1.2009 |
Tabellare all'1.1.2009 |
Aumento dall'1.7.2009 |
Tabellare all'1.7.2009 |
Q."A" A.P. |
1.995,62 |
44,75 |
2.040,37 |
37,29 |
2.077,65 |
Q."B" A.P. |
1.808,92 |
40,56 |
1.849,48 |
33,80 |
1.883,28 |
Q. Imprese |
1.772,02 |
39,73 |
1.811,75 |
33,11 |
1.844,86 |
1° |
1.656,01 |
37,13 |
1.693,14 |
30,94 |
1.724,08 |
2° |
1.541,82 |
34,57 |
1.576,39 |
28,81 |
1.605,20 |
3° |
1.424,87 |
31,95 |
1.456,82 |
26,62 |
1.483,44 |
4° |
1.337,96 |
30,00 |
1.367,96 |
25,00 |
1.392,96 |
5° |
1.261,82 |
28,29 |
1.290,11 |
23,58 |
1.313,69 |
6° |
1.203,16 |
26,98 |
1.230,14 |
22,48 |
1.252,62 |
7° |
1.079,26 |
24,20 |
1.103,46 |
20,17 |
1.123,63 |
|
Livelli |
Aumento dall'1.1.2010 |
Tabellare all'1.1.2010 |
Aumento dall'1.7.2010 |
Tabellare all'1.7.2010 |
Q."A" A.P. |
44,75 |
2.122,40 |
37,92 |
2.159,69 |
Q."B" A.P. |
40,56 |
1.923,84 |
33,80 |
1.957,64 |
Q. Impr. |
39,73 |
1.884,60 |
33,11 |
1.917,71 |
1° |
37,13 |
1.761,22 |
30,94 |
1.792,16 |
2° |
34,57 |
1.639,77 |
28,81 |
1.668,58 |
3° |
31,95 |
1.515,39 |
26,62 |
1.542,02 |
4° |
30,00 |
1.422,96 |
25,00 |
1.447,96 |
5° |
28,29 |
1.341,98 |
23,58 |
1.365,56 |
6° |
26,98 |
1.279,60 |
22,48 |
1.302,08 |
7° |
24,20 |
1.147,82 |
20,17 |
1.167,99 |
Tabellare = Minimo conglobato
Norme e note relative alla retribuzione del personale delle autorità portuali
A) II° elemento
1) Personale impiegatizio di 1° livello: il II° elemento del personale appartenente al 1° livello è determinato in € 194,29 mensili; dal 1° luglio 2009 sarà di euro 210,00 e dal 1° gennaio 2010 sarà di euro 225,00, da erogarsi per 14 mensilità.
Il II° elemento costituisce corrispettivo - forfettariamente erogato - per le prestazioni di seguito indicate:
- lavoro straordinario e supplementare fino al limite delle 150 ore annue, non frazionabili, rese in orario diurno non festivo né domenicale (o settima prestazione), ma compresa la disponibilità al lavoro straordinario e supplementare anche discontinuo nell'arco dell'orario diurno da lunedì a sabato;
- compenso per maggiorazioni lavoro a turni;
- disagio per eventuale lavoro con pioggia.
Le ore straordinarie e supplementari prestate in orario notturno, nei giorni festivi, ivi compresa la domenica e la settima prestazione, sono pagate in aggiunta al secondo elemento.
2) Personale categoria quadri: il II° elemento del personale appartenente alla categoria quadri, da erogarsi per 14 mensilità, è determinato come segue:
Sino al 31 dicembre 2009:
- Q.A. € 323,82;
- Q.B. € 264,95;
Dal 1° gennaio 2010:
- Q.A. € 360,00;
- Q.B. € 300,00.
Il II° elemento riconosciuto al personale "quadro" costituisce corrispettivo - forfettariamente erogato - per le prestazioni di seguito indicate:
- lavoro straordinario e supplementare fino al limite delle 250 ore annue non frazionabili, ivi compresa la disponibilità al lavoro straordinario e supplementare anche discontinuo nell'arco delle 24 ore esclusa la domenica e settima prestazione;
- compenso per maggiorazione lavoro a turni;
- disagio per eventuale lavoro con pioggia.
B) Indennità di funzione quadri
Per i quadri l'indennità di funzione sono determinati nei seguenti importi da erogarsi per quattordici mensilità:
- Q.A. € 120,00; dal 1° luglio 2010 euro 150,00;
- Q.B. € 70,00; dal 1° luglio 2010 euro 100,00.
C) E.d.r.
Si conferma la corresponsione dell'importo di € 10,33 per 13 mensilità a titolo di E.d.r.
D) Per memoria vedasi "Norme transitorie ad esaurimento", di cui al punto C) art. 15, - Norme e note relative alla retribuzione del personale delle A.P. - del C.C.N.L. 2000-2004, da mantenersi esclusivamente al personale indicato espressamente in detto punto C).
Nota a chiarimento
Per i quadri ed il personale di 1° livello delle autorità portuali, iscritti all'INPDAP e destinatari del trattamento pensionistico retributivo di cui all'art. 1, comma 13 della L. n. 335/1995, i riconoscimenti economici "ad personam" corrisposti agli stessi dall'Ente per l'espletamento di mansioni che rientrino tra i compiti esclusivi pertinenti al ruolo ricoperto, alle connesse responsabilità ed aventi requisiti di fissità e continuità stabiliti dall'art. 15 della legge n. 1077/1959, concorrono alla formazione della quota A di pensione di cui all'art. 13, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.
Art. 16 (Aumenti periodici di anzianità - Scatti d'anzianità)
A. Dipendenti delle imprese
Dal 1° marzo 2005 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto ad un aumento della retribuzione mensile nelle seguenti misure, per un massimo di 5 bienni:
- quadri: € 34,00;
- 1° livello: € 31,00;
- 2° livello: € 29,00;
- 3° livello: € 27,00;
- 4° livello: € 26,00;
- 5° livello: € 24,00;
- 6° livello: € 23,00.
Il dipendente conserva il numero e l'importo degli scatti d'anzianità fruiti al 28 febbraio 2005; detti scatti concorrono alla formazione del numero massimo di cui al precedente comma.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito. In caso di passaggio di livello il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a maturare gli ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali necessari al raggiungimento di quanto previsto al punto 1 (cinque scatti).
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici di anzianità saranno corrisposti con la retribuzione del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Per gli assunti anticipatamente al 1° gennaio 1980 rimangono in vigore le condizioni contrattuali di miglior favore esistenti alla data del 30 giugno 2000.
B. Scatti biennali d'anzianità dipendenti di autorità portuale
Dal 1° marzo 2005 al dipendente, per ogni biennio di servizio prestato, spetta un aumento periodico che è del seguente importo:
- quadro A: € 47,57;
- quadro B: € 43,49;
- 1° livello: € 39,00;
- 2° livello: € 32,00;
- 3° livello: € 31,00;
- 4° livello: € 29,00;
- 5° livello: € 28,00;
- 6° livello: € 27,00.
Per i nuovi assunti e per coloro che non possiedono aumenti biennali il primo scatto d'anzianità maturerà al compimento del terzo biennio dalla data di assunzione.
Il numero massimo di scatti è stabilito in 5.
Il dipendente conserva il numero e l'importo degli scatti d'anzianità fruiti al 28 febbraio 2005; detti scatti concorrono alla formazione del numero massimo di cui al precedente comma.
In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Alle scadenze biennali successive alla maturazione del numero massimo di aumenti biennali attribuiti si rivalutano, iniziandosi dal primo, gli importi degli aumenti periodici sulla base del livello professionale di appartenenza alle singole scadenze.
Per memoria
Nota
Per la corrispondenza tra i livelli sopra indicati e quelli applicati sino al 30 giugno 2000 vedasi quanto pattuito in punto applicazione nuovi minimi e corresponsione "una tantum".
Norma transitoria ad esaurimento
Per il dipendente che alla data del 30 giugno 2000 sia stato inquadrato al 9° livello Q (ex C.C.N.L. 29 ottobre 1996) ed abbia diritto alla successiva maturazione di scatti d'anzianità gli stessi saranno attribuiti assumendo convenzionalmente l'importo di € 47,57.
Art. 17 (Tredicesima e quattordicesima mensilità)
Al lavoratore competono due mensilità aggiuntive - 13ª e 14ª - da corrispondersi rispettivamente la 13ª nel mese di dicembre e la 14ª nel mese di giugno di ogni anno, costituite da un importo pari a: minimo conglobato + aumenti periodici (scatti) di anzianità in godimento nei suddetti mesi + altri eventuali elementi retributivi in godimento che risultino spettanti in base a quanto specificamente previsto nei cc.cc.nn.l. di provenienza applicati alla data del 30 giugno 2000 rispettivamente nelle imprese e nelle autorità portuali.
Le mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all'effettivo servizio prestato durante i dodici mesi precedenti l'erogazione, in ragione di dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Il periodo di prova seguito da conferma in servizio è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
13ª e 14ª saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per malattia ed infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la riduzione della retribuzione ai sensi dell'art. 21 (Trattamento malattia e infortunio non sul lavoro).
Art. 18 (Divisori orario e giornaliero)
La quota oraria di retribuzione è fissata convenzionalmente nella misura di 1/168 della retribuzione mensile, essa diviene 1/167 dal 1° dicembre 2012; la quota giornaliera è 1/26 della retribuzione mensile, e dal 1° dicembre 2008 diviene 1/22 per i soli lavoratori che operano normalmente su 5 giorni settimanali. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore.
Art. 19 (Corresponsione della retribuzione)
La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.
La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore entro 6 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un foglio paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dell'azienda/ente, il nome e cognome del lavoratore, categoria di inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione, l'elencazione delle trattenute e l'indicazione delle ferie ed eventuali ROL utilizzati e residui.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l'azienda/ente ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra di oltre 15 giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso predetto di ritardo il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione ed all'indennità di mancato preavviso.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata sul foglio paga o prospetto equivalente, dovrà essere presentato tempestivamente.
Gli errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro 1 anno dal giorno del pagamento.
Art. 20 (Trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla legge 29 maggio 1992, n. 297.
La retribuzione annuale utile ai fini del computo di detto trattamento è costituita, con esclusione comunque di quanto corrisposto a titolo di compenso per lavoro straordinario, dalle seguenti voci retributive:
- minimo conglobato;
- aumenti periodici (scatti) di anzianità;
- E.d.r. + "ad personam" (salvo diversa originaria pattuizione);
- tredicesima e quattordicesima mensilità;
- altre voci retributive, come indicate e computate a questo titolo dalla contrattazione collettiva.
Sezione 3 - MALATTIE, INFORTUNI, ASSENZE E PERMESSI
Art. 21 (Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro)
L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro di norma entro 2 ore prima dell'inizio della prestazione della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, l'assenza verrà considerata non giustificata.
Il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire al datore di lavoro nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il certificato medico attestante la malattia o infortunio non sul lavoro, salvo il caso di giustificato impedimento. Le giornate in regime di day hospital sono equiparate a giorni di ricovero ospedaliero.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (ai sensi del D.N. 15 luglio 1986) per consentire il controllo dello stato di malattia.
Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione al datore di lavoro.
Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente non giustificato.
Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al datore di lavoro.
Costituisce giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di attività lavorativa, durante l'assenza per malattia.
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.
La conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiunga il limite predetto anche con più malattie.
Il lavoratore non in prova, ha diritto all'intera retribuzione (così come prevista nei rispettivi C.C.N.L. di provenienza) per i primi 9 mesi e metà di essa per i successivi 6 mesi.
Superato il limite di conservazione del posto, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio non sul lavoro, oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli può risolvere il rapporto con diritto al solo t.f.r.
Ove ciò non avvenga e il datore di lavoro non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso per aspettativa. Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta prima di detta scadenza, di un periodo di aspettativa della durata di quattro mesi durante i quali non decorrerà retribuzione né decorrenza di anzianità a nessun istituto.
Il datore di lavoro anticiperà il trattamento a carico degli istituti assicurativi, ove previsto, a termine di legge.
Nota
Norma transitoria ad esaurimento: per i dipendenti delle autorità portuali in servizio alla data del 30 giugno 2000 restano in vigore i maggiori periodi di comporto e relativo trattamento economico di cui all'art. 16 del C.C.N.L. 29 ottobre 1996, fatta esclusione del comma 10 dello stesso art. 16 per il personale non turnista.
Art. 22 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali)
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibili con le esigenze aziendali, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto dell'infortunio/malattia professionale.
Circa il trattamento economico e sua durata in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale per quanto concerne le imprese il personale delle stesse avrà diritto a percepire una integrazione del trattamento erogato dall'istituto assicuratore fino all'intera retribuzione netta per tutto il periodo di cui alla precedente lett. b); per quanto concerne le A.P. resta in vigore il 2° comma dell'art. 17, C.C.N.L. ASSOPORTI 29 ottobre 1996.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi per la conservazione del posto ai quali fa riferimento il comma precedente, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima e quattordicesima, ecc.).
Il lavoratore assente per malattia professionale o infortunio non sarà considerato assente ingiustificato ai soli effetti dei provvedimenti disciplinari ove non presente all'atto della visita domiciliare di controllo effettuata dall'INAIL.
Art. 23 (Congedo matrimoniale)
In caso di matrimonio, compete ai lavoratori un periodo di congedo di 15 giorni continuativi di calendario, durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà essere computato sul periodo di preavviso di licenziamento.
Il congedo è compensato con la normale retribuzione e con la deduzione di quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore di norma un mese prima dal suo inizio.
Il giorno in cui il lavoratore contrae il matrimonio deve essere all'interno dell'arco temporale dei 15 giorni di congedo previsti salvo diverso accordo con il datore di lavoro.
Il congedo è utile ai fini del calcolo del t.f.r. ed è prevista la maturazione regolare delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Art. 24 (Tutela della maternità e della paternità)
Il trattamento di maternità è disciplinato dalle leggi vigenti in materia (D.M. n. 151/2001 e s.m.i.).
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità aggiuntive, salvo esistenti condizioni di miglior favore derivanti da contrattazione collettiva.
La richiesta di congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) dovrà essere presentata al datore di lavoro con preavviso di 30 giorni, salvo il caso di esigenze della lavoratrice/lavoratore riconducibili a malattia o infermità.
Nota
Alle dipendenti delle autorità portuali durante il periodo di assenza obbligatoria e per il primo mese dell'eventuale assenza facoltativa verrà riconosciuta la normale retribuzione, integrando il trattamento di legge.
Art. 25 (Servizio militare)
La chiamata alle armi per obblighi di leva, ovvero sostitutivo degli obblighi di leva, e il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore in entrambi i casi, conserva, per tutta la durata del servizio militare il posto con maturazione dell'anzianità agli effetti del preavviso, dell'anzianità per aumenti biennali e al fine del calcolo di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
Se il lavoratore, all'atto della chiamata o del richiamo risolve il rapporto di lavoro, ha diritto alle indennità che gli competono a norma delle vigenti disposizioni, ma, come non ricorre l'obbligo del preavviso, così non ricorre il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Esaurito il servizio militare, il lavoratore deve ripresentarsi al datore di lavoro nel termine di 30 giorni: in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, verrà considerato dimissionario.
In caso di malattia, denunziata entro i suddetti 30 giorni, il congedato ha diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 21 (Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro).
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio o del congedo provvisorio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.
Le norme stabilite con il presente articolo s'intendono completate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi, con particolare riferimento al trattamento economico spettante per legge.
Art. 26 (Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali)
L'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive e non o a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali, nazionali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 27 (Aspettativa)
Al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, il datore di lavoro può concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto) di cui all'art. 21 (trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro) nella misura massima di sei mesi, prorogabile, per documentate ulteriori necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri sei mesi.
Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, il datore può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta per riconosciute necessità personali e familiari una aspettativa, in relazione alla natura della necessità, che ha motivato la richiesta stessa. Detti periodi di aspettativa non potranno essere di norma superiori a sei mesi, salvo casi eccezionali che l'azienda/ente potrà valutare.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.
Art. 28 (Assenze e permessi)
a) Le assenze, salvo giustificato impedimento debbono essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro di norma entro 2 ore prima dell'inizio della prestazione della giornata in cui si verifica l'assenza stessa al fine di consentire la sostituzione del lavoratore ove l'organizzazione lo consenta; la giustificazione deve essere fornita entro il secondo giorno successivo a quello dall'inizio dell'assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In mancanza delle predette comunicazioni l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Compatibilmente con le esigenze del servizio, il datore di lavoro potrà consentire al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per brevi permessi non retribuiti.
b) La lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica (*). In alternativa nei casi di grave e documentata infermità il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
Per i predetti eventi luttuosi che si verificano nel corso della prestazione lavorativa al lavoratore sarà concesso assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giornaliera in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma.
c) I Rappresentanti dei lavoratori che sono componenti dei Comitati portuali delle autorità portuali, delle Commissioni consultive locali di cui all'art. 15, L. n. 84/1994, nonché dei Comitati di igiene e sicurezza di cui all'art.7, D.Lga. n. 272/1999, usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi, qualora le riunioni si svolgano nell'orario di lavoro osservato dagli stessi lavoratori.
d) Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda/ente ha facoltà di accordare un massimo di 10 ore all'anno di permesso retribuito in caso di documentati esami clinici, visite ed interventi specialistici.
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(*) Norma transitoria ad esaurimento
Per i dipendenti delle A.P. in servizio alla data del 30 giugno 2000 viene mantenuto quanto previsto dal secondo alinea, 1° comma, art. 29, C.C.N.L. 29 ottobre 1996, cioè fino a 5 gg per grave lutto familiare compreso l'assenza di cui al 2° comma del punto b) del presente articolo.
Art. 29 (Permessi per motivi di studio)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali parificate o legalmente riconosciute e, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, corsi universitari con obbligo di frequenza documentata hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati, dall'obbligo delle prestazioni straordinarie e durante i riposi settimanali.
I suddetti lavoratori potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti individuali nella misura massima di 200 ore triennali, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unità produttiva nel limite del 5% avranno la precedenza quei lavoratori studenti impegnati a sostenere esami finali.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio.
I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta al datore di lavoro, e produrre successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la Direzione dell'azienda/ente e la R.S.U./R.S.A. fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.
Ai lavoratori studenti sono concesse 30 ore di permesso retribuito per la partecipazione agli esami finali annuali.
Per i lavoratori studenti universitari iscritti a corsi senza obbligo di frequenza, in alternativa alle 200 ore di permesso retribuito di cui al precedente 2° comma, oltre quanto previsto per la partecipazione agli esami dallo Statuto dei lavoratori sono concesse ulteriori quaranta ore massime di permesso retribuito in un biennio computato a decorrere dal primo giorno di permesso usufruito.
Congedi formativi non retribuiti
Ai lavoratori studenti, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, saranno riconosciuti i benefici di cui agli artt.5 e 6 della legge n. 53/2000 (T.U. n. 151/2001); la percentuale dei lavoratori che potranno avvalersi sarà del 5%; questi, previa domanda al datore di lavoro, con un preavviso di almeno trenta giorni, potranno richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato.
Art. 30 (Donatori sangue ed organi)
Ai lavoratori donatori di sangue sono concessi permessi retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ai lavoratori donatori di organi e di midollo osseo compete l'indennità di malattia per le giornate di effettiva degenza e di convalescenza come da documentazione medica.
Art. 31 (Permessi ai volontari di protezione civile)
Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla Prefettura competente, o dall'autorità regionale ove previsto, sulla base della legge n. 266/1991 e dell'ordinanza 30 marzo 1989 del Ministero per il coordinamento della protezione civile è data facoltà agli appartenenti alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, di richiedere, al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della richiamata ordinanza.
Allegata alla domanda di permesso, presentata al datore di lavoro 24 ore prima della data dell'inizio del permesso stesso, i richiedenti devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato unitamente alla relativa attestazione del gruppo di loro appartenenza.
Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente, è tenuto ad esonerare, nei limiti del D.P.R. n. 616/1994, dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento od operazioni di protezione civile, acquisendo - ad operazione conclusa - la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente.
Per il periodo di effettivo impiego prestato e certificato ai sensi del presente articolo, il lavoratore conserva la retribuzione ed ogni altro trattamento economico e previdenziale che il datore di lavoro avrà cura di recuperare dal Fondo per la protezione civile.
Sezione 4 - DOVERI DEL LAVORATORE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PREAVVISO
Art. 32 (Doveri del lavoratore)
Nell'ambito del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori o preposti, come previsto dall'organizzazione dell'azienda/ente.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori ed i preposti impronteranno i rapporti con i dipendenti ai sensi di collaborazione ed urbanità.
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle procedure prescritte per il controllo delle presenze.
Egli deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, mantenere un contegno corretto verso l'utenza/clientela, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai suoi superiori o preposti, avere cura dei locali e di tutto quanto è lui affidato, rispettare il regolamento, ove esista.
Il lavoratore deve astenersi dal trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con l'azienda/ente, deve astenersi dal prendere parte diretta o indiretta ad appalti, imprese, servizi, forniture, concessioni, ad affari nei quali sia interessato l'ente/azienda da cui dipende, nonché dal redigere, per conto di privati, atti o documenti che debbano essere sottoposti al giudizio o alla deliberazione dell'ente/azienda.
Deve altresì astenersi da attività che lo possano distrarre dal regolare adempimento delle proprie mansioni o possano in qualche modo non coincidere con i suoi doveri.
In ogni caso il dipendente dell'ente non può esercitare attività o professione, né accettare cariche in società costituite a fine di lucro, senza autorizzazione dell'ente.
Non deve dare ad estranei, o a chi non ne abbia diritto, notizie, informazioni o comunicazioni relative all'organizzazione, metodi e servizi dell'azienda/ente nonché relative ai provvedimenti ed operazioni amministrative anche se non si tratti di atti riservati, dei quali sia venuto a conoscenza a causa del suo servizio.
Non deve ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, per il disimpegno dei propri compiti e per l'esecuzione di atti d'ufficio.
Il lavoratore è tenuto a risarcire i danni derivanti all'azienda/ente da violazioni di obblighi di servizio.
Se il lavoratore ha agito dietro un ordine, che era obbligato ad eseguire, è esente da responsabilità, ferma restando la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.
Il lavoratore è responsabile in ordine all'uso appropriato dei mezzi e/o attrezzature e/o impianti affidati per quanto attiene alla sicurezza ed alla funzionalità degli stessi.
Il lavoratore risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.
Il lavoratore, che nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, cagioni per dolo o colpa un danno a terzi, è personalmente obbligato a risarcirlo, ferme restando le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.
Il lavoratore ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni ed in materia di igiene sul lavoro ed a quelle particolari prescritte in tali materie nell'ambito del porto.
Il personale addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, che nell'esercizio di tali attribuzioni cagioni danno all'A.P. o a terzi, è responsabile nei limiti della normativa di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, e della legge 17 marzo 1975, n. 69.
Per i dipendenti delle A.P. resta inoltre ferma la validità di disposizioni di legge e/o amministrative vigenti in materia di responsabilità civile, contabile ed amministrativa.
Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo daranno luogo a provvedimenti disciplinari.
Art. 33 (Provvedimenti disciplinari)
Le infrazioni disciplinari, daranno luogo, a seconda della gravità, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo il caso di richiamo verbale, la contestazione degli addebiti sarà fatta per iscritto con indicazione del termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 5 giorni.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato al lavoratore con lettera raccomandata, anche a mano, entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni.
La comunicazione del provvedimento disciplinare, salvo per il caso di richiamo verbale, dovrà essere comunicata per iscritto.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione.
Art. 34 (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni)
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale, o la merce che deve trasportare/movimentare o che ha in consegna, oppure non avverta subito l'azienda/ente degli eventuali guasti verificatisi;
e) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
f) non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro;
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua in luoghi di pertinenza aziendale lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale aziendale, con uso di attrezzature dell'azienda/ente stessa/o; fuori dell'azienda/ente compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda/ente stessa/o;
i) tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto e del regolamento interno o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva.
In particolare la sospensione può essere inflitta al lavoratore che ad esempio:
- si assenti, simulando malattia o, con sotterfugi, si sottragga agli obblighi di lavoro;
- per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, agli strumenti, alle attrezzature o alle macchine;
- si presenti al lavoro, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- compia abuso in ordine ai rimborsi spese per trasferta;
- fuori dell'azienda/ente compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda/ente stessa/o;
- persista a commettere mancanze punite con la multa;
- entro il trimestre, per tre volte, si assenti dal servizio senza giustificazione;
- sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili o pericolose in genere;
- commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a) e b) dell'articolo precedente.
Art. 35 (Licenziamenti disciplinari)
A) Licenziamento con preavviso (art.3, L. n.604/1966 - Licenziamento per giustificato motivo)
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione grave;
a-bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell'azienda/ente;
b) danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture dell'azienda/ente;
c) reiterato, scorretto comportamento in servizio da cui consegua un rilevante danno economico e/o all'immagine dell'azienda/ente;
d) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell'azienda/ente per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda/ente;
e) rissa in azienda/ente fuori dalle aree e dai reparti operativi o dagli uffici;
f) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
g) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
h) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
i) abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo precedente quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 (Provvedimenti disciplinari).
B) Licenziamento senza preavviso (art.1, L. 604/1966 e art. 2119 cod. civ. - Licenziamento per giusta causa)
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda/ente grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono reato a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto nell'azienda/ente;
b) trafugamento di materiale, apparecchiature/utensili/impianti o di documenti riservati dell'azienda/ente ed equivalenti violazioni dei segreti d'ufficio;
c) danneggiamento volontario al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture aziendali;
d) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) violazione del divieto di fumo posto da norme a tutela della sicurezza sui posti di lavoro;
f) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell'azienda/ente per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda/ente;
g) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte;
h) rissa in azienda/ente all'interno delle aree e dei reparti operativi o degli uffici.
Art. 36 (Sospensione cautelare non disciplinare)
In caso di contestazione per mancanze di particolare gravità il datore di lavoro potrà disporre contestualmente la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato.
Art. 37 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il periodo di prova ed il caso di licenziamento per giusta causa) non può essere risolto da alcuna delle due parti senza un preavviso.
La durata del preavviso sarà:
- per quadri e impiegati direttivi 1° livello:
- con anzianità da 0 a 5 anni: mesi 2;
- con anzianità superiore a 5 e fino a 10 dieci anni: mesi 3;
- con anzianità superiore a 10 dieci anni: mesi 4;
- per impiegati di 2° e 3° livello:
- con anzianità da 0 a 5 anni: mese 1;
- con anzianità superiore a 5 e fino a 10 dieci anni: mesi 1,5;
- con anzianità superiore a 10 dieci anni: mesi 2;
- per impiegati di 4° e 5° livello:
- con anzianità da 0 a 5 anni: mesi 0,5;
- con anzianità superiore a 5 e fino a 10 dieci anni: mesi 1;
- con anzianità superiore a 10 dieci anni: mesi 1,5.
Per tutti i lavoratori non compresi nei punti precedenti il preavviso sarà di 0,5 mesi.
I termini di disdetta decorrono dalla data di ricevimento della documentazione.
In caso di licenziamento, durante il preavviso il datore di lavoro concederà 2 ore di permesso retribuito al giorno per la ricerca di una nuova attività lavorativa.
Nel caso di dimissioni volontarie i termini del preavviso si intendono ridotti della metà.
Non si dà luogo a preavviso né alla corresponsione della relativa indennità: nel caso di risoluzione di rapporto in presenza della maturazione del limite di età previsto dalla normativa di legge vigente ovvero al compimento dell'anzianità contributiva utile per la fruizione della pensione, nel caso di pensionamento anticipato e nel caso di dimissioni incentivate.
Art. 38 (Restituzione documenti di lavoro)
Al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'impresa/autorità portuale consegna al lavoratore i documenti dovutigli a norma di legge, debitamente aggiornati, previo rilascio di ricevuta da parte del medesimo. Ai sensi dell’art. 2124 del cod. civ., l'impresa/autorità portuale, ove richiestole, rilascerà al lavoratore un certificato con l'indicazione del periodo nel quale questi è stato alle sue dipendenze.
Contestualmente il lavoratore è tenuto a restituire all'impresa/autorità portuale eventuali documenti ricevuti in relazione al cessato rapporto di lavoro (es. tesserino rilevazione presenze, permesso accesso al porto, ecc.).
Sezione 5 - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 39 (Sistema di informazioni)
Le imprese, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti, informeranno le R.S.U. e comunque i Sindacati provinciali di categoria delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, sulle seguenti materie: previsioni e programmi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni o comunque modifiche tecnologiche, andamento dell'occupazione, appalti o comunque esternalizzazione di lavori svolti prima nell'interno, formazione professionale.
Le comunicazioni di cui al comma precedente vengono fornite periodicamente prima dell'attuazione dei provvedimenti aziendali e comunque almeno una volta all'anno.
Nel caso di impresa con più unità produttive localizzate in almeno due regioni la predetta informativa sarà fornita dalla stessa alla Rappresentanze dei Sindacati nazionali stipulanti il presente contratto.
Le aziende capogruppo, normalmente a cadenza annuale o quando richiesto da una delle parti per aspetti rilevanti, forniranno ai Sindacati nazionali stipulanti il presente contratto una preventiva informativa riguardante le politiche di investimento, i programmi produttivi, andamento occupazionale ed eventuali programmi di riconversione.
Restano inoltre in vigore le discipline previste in materia dai rispettivi cc.cc.nn.l. di provenienza.
Nota
Al fine dell'individuazione di "azienda capogruppo" si avrà riguardo alla possibilità da parte di quest'ultima di esercitare un'influenza dominante sulle altre imprese facenti parte del gruppo omogenee per attività. A questo riguardo si presume la possibilità d'esercitare un'influenza dominante se un'impresa direttamente o indirettamente, nei confronti di altra impresa:
a) può nominare più della metà dei membri del Consiglio d'amministrazione;
b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.
Per i datori di lavoro che impiegano almeno 50 lavoratori, valgono anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, in tema di informazione e di consultazione, come di seguito richiamate.
L'informazione e la consultazione riguardano:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25/2007.
L'informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai Rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.
La consultazione avviene:
a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni, di cui all'art.2, comma1, lettera e), D.Lgs. n. 25/2007 fornite dal datore di lavoro e del parere che i Rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai Rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro, quale individuato dall'art. 2. Comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 25/2007.
Le parti agevoleranno la costituzione dei C.A.E. laddove, esistendone i requisiti, tale costituzione venga richiesta.
Art. 40 (Ente bilaterale)
Entro il 30 giugno 2005 le parti s'impegnano a definire congiuntamente Statuto e regolamento dell'Ente bilaterale. Non appena lo stesso sarà legalmente costituito, resta inteso che per la parte afferente il datore di lavoro il contributo è sin d'ora fissato nello 0,15% del minimo conglobato.
I compiti dell'Ente bilaterale sono quelli indicati nello Statuto del medesimo.
Negli allegati vedasi lo Statuto dell'Ente bilaterale.
Art. 41 (Relazioni sindacali)
In conformità allo spirito del "Protocollo d'intesa 23 luglio 1993" e del "Protocollo sociale 22 dicembre 1999", le relazioni sindacali saranno caratterizzate dal principio della concertazione finalizzata allo sviluppo economico e occupazionale.
Nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione e verifica.
Per quanto riguarda l'informazione vedi art. 39; per quanto concerne la contrattazione aziendale vedi art. 52.
Art. 42 (Rappresentanza sindacale unitaria)
Le parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle R.S.U. nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, e dall'accordo di settore di cui all'allegato e per quanto in esso non previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993.
Il numero massimo dei componenti delle R.S.U. è il seguente:
- 3 componenti nelle imprese/autorità portuali che occupano da 16 a 70 dipendenti;
- 4 da 71 a 125;
- 6 da 126 a 300;
- 9 oltre 300.
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle Rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Le parti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.
Art. 43 (Permessi sindacali)
Salvo quanto indicato nei successivi commi, restano in vigore per l'intera vigenza contrattuale le norme contenute nei cc.cc.nn.l. di provenienza alla data del 30 giugno 2000.
Dal 1° marzo 2005 i permessi sindacali disponibili per le R.S.U./R.S.A. passano a 3 ore da calcolarsi per ciascun dipendente in forza presso l'unità produttiva. Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore discendenti dai cc.cc.nn.l. di provenienza.
Fermo restando le 3 ore di cui al comma precedente in caso di costituzione della R.S.U., 1 ora per ciascun dipendente resta a disposizione delle strutture aziendali di FILT, FIT, UILTRASPORTI, mentre le rimanenti 2 ore verranno attribuite alla R.S.U. stessa.
Le OO.SS. territoriali di FILT, FIT, UILTRASPORTI comunicheranno tempestivamente alle imprese gli aventi diritto a godere di tali permessi.
Dal 1° marzo 2005 ai lavoratori dipendenti componenti degli Organi direttivi sia delle Confederazioni sia dei Sindacati di categoria stipulanti il presente C.C.N.L. spettano un numero di permessi uguale ai contratti di provenienza e cumulabili nell'anno per ciascun incarico. Tali permessi non potranno essere inferiori a 12 giorni l'anno.
Le OO.SS. comunicheranno alle imprese/A.P. i nominativi dei lavoratori membri dei direttivi ed invieranno le lettere di sola convocazione delle riunioni.
Note
Non sono computabili nel monte ore di permessi sindacali per attività R.S.U./R.S.A. le ore lavorative (retribuite) finalizzate alla partecipazione alle riunioni di Commissioni consultive locali, Comitati portuali, Comitati di igiene e sicurezza, assemblea Prev.I.Log. e delle ore di lavoro utilizzate per la partecipazione a riunioni convocate dall'Azienda/Ente (si computano in ogni caso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere da chi faccia la convocazione della riunione).
Ai componenti della R.S.A./R.S.U. turnisti, in occasione dell'utilizzo di ore di permesso sindacale per riunioni con l'azienda/A.P. e fino ad un numero di quote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si corrisponderà, oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione oraria prevista dal C.C.N.L. in quella fascia oraria.
Art. 44 (Affissioni)
Le aziende/A.P. consentiranno alle Organizzazioni sindacali di cui all'art.19, della legge n. 300/1970 alle R.S.A. ovvero, ove costituite, alle R.S.U. di fare affiggere su appositi spazi, che le aziende/enti avranno cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse oggettivamente sindacale e del lavoro.
Nota a verbale
Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia sarà inoltrata al datore di lavoro, non dovrà risultare lesivo dell'impresa/ente e della sua dirigenza.
Art. 45 (Assemblee)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario nei limiti di dieci ore annue retribuite.
In aggiunta a quanto sopra, sono concesse 2 ore l'anno retribuite per assemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi - DVR.
Nel limite di 15 minuti non viene computato il tempo impiegato per raggiungere il luogo fuori dalla sede dell'azienda/A.P. ove si tiene l'assemblea retribuita.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette dalle R.S.U./R.S.A. o dalle OO.SS. stipulanti il presente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e vengono comunicate preventivamente al datore di lavoro.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in più riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
La convocazione dell'assemblea, unitamente all'orario di svolgimento ed all'ordine del giorno della stessa, dovrà essere resa nota al datore di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore.
All'assemblea potranno partecipare i dirigenti sindacali, i cui nominativi e qualifiche dovranno essere preventivamente resi noti al datore di lavoro.
Art. 46 (Contributi sindacali)
Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio contributo sindacale alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto incaricherà il datore di lavoro attraverso apposita delega di pagamento, espressa in forma scritta. La delega di pagamento conterrà: l'indicazione dell'Organizzazione sindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui il datore di lavoro effettuerà i versamenti dei contributi sindacali, l'ammontare del contributo ovvero l'importo percentuale della trattenuta, che non potrà essere di norma inferiore all'1% del minimo conglobato.
La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità percepite dal lavoratore e sarà versata mensilmente all'Organizzazione sindacale interessata.
La delega avrà validità fino a quando non venga revocata dal lavoratore in forma scritta, dandone comunicazione all'azienda/ente ed all'Organizzazione sindacale interessata.
Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte datoriale.
L'azienda/A.P. comunicherà con cadenza trimestrale ad ogni Organizzazione sindacale l'elenco dei lavoratori iscritti, le eventuali dimissioni intervenute (per riscontro) e l'ammontare dei relativi contributi sindacali.
Art. 47 (Procedure e sedi di composizione delle controversie)
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito all'interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui all'art. 33 (provvedimenti disciplinari) del presente contratto - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti a livello nazionale, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Livello aziendale
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra l'impresa/ente e la R.S.U./R.S.A. interessata.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla R.S.U./R.S.A.
Per controversie plurime si intendono i contenziosi applicativi derivanti da contratto e/o da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Il datore di lavoro entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e la R.S.U./R.S.A. interessata per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale
In caso di controversia plurima insorta le questioni non risolte aziendalmente saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede aziendale.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti, all'esame della Commissione paritetica di seguito indicata entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi (ciascuna delle quali si concluderà entro 15 giorni), delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulla materia oggetto di controversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 48 (Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale)
Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale è disciplinato dall'art. 410 e art. 411 cod. proc. civ.
Art. 49 (Codice di autoregolamentazione dello sciopero e procedure di raffreddamento e di conciliazione)
La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle OO.SS. nazionali confederali e di categoria per quelli nazionali; alle OO.SS. confederali e regionali di categoria per quelli regionali; alle OO.SS. confederali e territoriali di categoria per quelli locali; alle R.S.U. per gli scioperi aziendali e/o unità produttive.
La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata per iscritto con un preavviso minimo di 10 giorni con l'indicazione della motivazione, della data, della durata e dell'orario di astensione dal lavoro.
Sono esclusi dalla procedura di raffreddamento e conciliazione lo sciopero determinato da eventi eccezionali (es. gravi incidenti in porto, attentati alle istituzioni, ecc.).
L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo alla integrità ed alla sicurezza dei lavoratori, dell'utenza, degli impianti e dei mezzi, in particolare verrà assicurata, a rotazione, la presenza del personale (individuato attraverso apposito accordo tra azienda/A.P. e R.S.U./R.S.A.) strettamente necessario addetto a:
- assistenza dei passeggeri (compresi autisti al seguito) relativi ai trasporti marittimi da e per le isole;
- sicurezza degli impianti e tutela del patrimonio aziendale;
- vigilanza e mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili (ad esempio frigoriferi e/o contenitori frigoriferi), animali vivi e controllo merci pericolose.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o calamità naturali.
Le Associazioni datoriali e le aziende/enti si impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le OO.SS. stipulanti il presente contratto nazionale di lavoro ed in particolare si impegnano affinché esse adottino le procedure negoziali previste nel presente protocollo.
Inoltre si impegnano affinché vengano ripristinati i regolari servizi dopo gli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della loro revoca o sospensione.
Le Associazioni datoriali e le aziende/enti che esse rappresentano favoriscono congrue forme di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si impegnano a dare ogni possibile pubblicità delle previste interruzioni del lavoro che potrebbero verificare a causa di scioperi preventivamente comunicati, come al 2° comma del presente articolo.
Per uno sciopero non sottoposto alla regolamentazione dellaL. 12 giugno 1990, n. (come modificato della L. 11 aprile 2000, n. 83), saranno seguite le seguenti procedure di raffreddamento: le parti possono attivare, almeno sette giorni prima della programmata proclamazione, un tentativo di conciliazione da esperire davanti all'autorità portuale, o dove non esiste, l'autorità marittima in caso di conflitto nelle imprese e presso gli Organi di cui all'art.1, comma 4, L. 83/2000, in caso di sciopero presso l'autorità portuale.
La richiesta di cui al comma precedente deve essere fatta per iscritto e comunicata sia agli Organi pubblici competenti, sia all'azienda. Nella richiesta di conciliazione vanno precisati i motivi e le modalità del progettato sciopero.
Alle riunioni, indette dagli Organi pubblici competenti, possono partecipare tre rappresentanti delle OO.SS. proclamanti e almeno un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. proclamanti e tre rappresentanti aziendali. Di comune accordo, potranno essere invitati degli esperti.
La procedura di raffreddamento e conciliazione dovrà essere esperita entro cinque giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli Organi pubblici competenti; scaduto tale termine, la procedura s'intenderà esaurita.
Durante lo svolgimento delle procedure di cui ai precedenti commi le parti si impegnano a non porre in essere comportamenti o determinazioni unilaterali quali agitazioni o decisioni aziendali circa la materia oggetto del contendere.
Art. 50 (Commissione paritetica nazionale)
E' costituita una Commissione paritetica nazionale composta rispettivamente da quattro rappresentanti nazionali delle OO.SS. e da quattro rappresentanti delle Associazioni datoriali stipulanti, designati dalle medesime.
A tale Commissione verrà rinviata la soluzione di problematiche che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione delle pattuizioni contenute nel presente C.C.N.L., nonché la soluzione delle controversie plurime di cui al penultimo comma dell'art. 47 (Procedure e sedi di composizione delle controversie).
Art. 51 (Previdenza complementare)
Entro il 30 giugno 2005 verrà individuato di comune accordo tra le parti il "Fondo di previdenza complementare" cui aderire. Perfezionata l'adesione al Fondo, non appena intervenga un quadro legislativo che consenta lo smobilizzo del t.f.r., l'azienda s'impegna a farvi confluire il t.f.r. maturando dei lavoratori che vorranno aderire.
Il contributo a carico del datore di lavoro non potrà superare l'1% degli elementi retributivi validi ai fini del calcolo del t.f.r. con decorrenza 1° gennaio 2006.
Art. 51 bis (Assistenza sanitaria integrativa)
Le parti concordano sull'opportunità di istituire una polizza integrativa sanitaria. A tale proposito le parti procederanno alla costituzione di una apposita Commissione tecnica con lo scopo di esaminare tutti gli aspetti legati al tema in oggetto. La Commissione avrà lo scopo di produrre una proposta congiunta da sottoporre alle parti stipulanti il C.C.N.L., fermo rimanendo che gli eventuali costi relativi saranno riversati nel secondo biennio contrattuale.
Si riportano in allegato le intese relative al presente istituto.
Sezione 6 - CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Art. 52 (Contrattazione aziendale o di secondo livello)
La contrattazione aziendale o di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del Capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente C.C.N.L. Pertanto la contrattazione aziendale non può modificare quanto stabilito dal C.C.N.L., salvo i casi espressamente demandati ad essa.
Gli accordi aziendali di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali.
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione aziendale di secondo livello (*) saranno caratterizzate da quei requisiti richiesti dalla legge per un differente trattamento contributivo previdenziale.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili.
Detti importi sono valutati con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, del conseguimento degli obiettivi dell'A.P., e della qualità del lavoro, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa/ente ed alle disponibilità finanziarie dell'ente.
Le materie rinviate alla contrattazione aziendale o di secondo livello nonché gli ambiti sono quelli espressamente previsti dal presente C.C.N.L.
La contrattazione di secondo livello potrà essere esplicata una sola volta nel corso della vigenza del presente C.C.N.L.
Alla contrattazione di secondo livello vengono demandate le seguenti materie:
a) erogazioni economiche di cui ai precedenti commi;
b) verifica della corretta applicazione delle norme contrattuali sull'orario di lavoro sul lavoro supplementare e straordinario;
c) inquadramento di mansioni non esemplificate nella classificazione e per le quali non sia stato possibile l'inquadramento in via analogica;
d) criteri generali per la programmazione delle ferie;
e) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione delle norme di legge esistenti;
f) l'eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;
g) eventuale istituzione del servizio mensa o della relativa indennità sostitutiva;
h) indennità per le ore in flessibilità;
i) iniziative per promuovere l'assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori con prole (come previsto dall'art.70 della legge 448/2001);
j) copertura assicurativa di r.c. per i dipendenti quadri o con mansioni direttive e quelli di 1° livello;
k) verifica della corretta applicazione delle norme di legge per videoterminalisti;
l) regolamentazione delle trasferte e del lavaggio dei D.P.I. per le aziende che non stanno già applicando normative stabilite in materia dai cc.cc.nn.l. di provenienza;
m) con riguardo ai dipendenti dell'A.P., criteri per ripartizione dell'"incentivo" di cui all'art.92, D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18, L. n. 109/1994), nel rispetto della disciplina legislativa e ferma rimanendo quindi la misura percentuale massima fissata dalle norme ed i beneficiari dalle stesse individuati.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, si impegnano, anche in nome e per conto dei propri Organismi territoriali e aziendali nonché delle R.S.U./R.S.A. costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a dare corretta attuazione ai principi e contenuti del presente articolo.
Fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza dell'azienda, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale.
Ai dipendenti di aziende/A.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi aziendali e non svolgano la contrattazione di secondo livello entro il 31 dicembre 2010 (circa le erogazioni variabili di cui al presente art. 52 C.C.N.L.), e qualora gli stessi lavoratori non beneficino a quella data, in aggiunta al trattamento economico fissato dal C.C.N.L., di erogazioni retributive collettive o di "ad personam" individuali (diversi da quelli già fissati dal vigente C.C.N.L. per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento, es. punto D) dipendenti A.P. art. 15), verrà erogato, a titolo perequativo, un "elemento retributivo di garanzia" pari al 3% del minimo conglobato del singolo dipendente, con verifica annuale.
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(*) Nota per i dipendenti delle autorità portuali
Nel determinare l'ammontare delle erogazioni in argomento verranno considerati gli eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di legge/regolamentari (vedi art.92, D.Lgs. n. 163/2006, ex art. 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).
Art. 53 (Mensa)
Le parti, tenuto conto della varietà delle situazioni anche legate alle articolazioni dell'orario di lavoro nelle singole realtà, ritengono opportuno non procedere ad una regolamentazione generale.
L'eventuale istituzione ovvero rinnovo del servizio mensa, del servizio sostitutivo mensa o dell'indennità sostitutiva mensa potranno essere oggetto di contrattazione aziendale di secondo livello.
Art. 54 (Attività culturale, sociale e per il tempo libero)
Le parti individueranno entro la scadenza del presente C.C.N.L. e con decorrenza da definire, ma comunque successiva alla stessa scadenza, iniziative utili allo svolgimento da parte dei lavoratori di attività culturale, sociale e per il tempo libero.
Fino a quando non sarà individuata e concordata la disciplina di cui al 1° comma del presente articolo restano in vigore le eventuali normative vigenti in materia contenute nei cc.cc.nn.l. di provenienza.
Sezione 7 - TRASFERIMENTI, TRASFERTE, CESSAZIONE ATTIVITA'
Art. 55 (Trasferimenti)
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni presso l'unità produttiva di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione mentre verranno riconosciute le indennità e competenze che siano inerenti a nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
Al lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere preventivamente concordati con l'azienda.
E' inoltre dovuta la diaria, "una tantum", nella misura di una intera retribuzione globale mensile, e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore.
Qualora, per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese e l'azienda fornirà preventiva comunicazione scritta alle R.S.A./R.S.U. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l'azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto del provvedimento. Detto esame dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta delle R.S.A./R.S.U. e l'azienda non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi del trasferimento ha diritto al rimborso spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.
Art. 56 (Trattamento di trasferta)
Restano in vigore per l'intera vigenza contrattuale i rispettivi trattamenti di trasferta in essere alla data del 30 giugno 2000.
Art. 57 (Trasferimento, fallimento e cessazione dell'azienda)
In caso di trasferimento d'azienda si applica quanto previsto dalle vigenti disposizione di legge.
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per fallimento o cessazione dell'attività, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso oltre che al trattamento di fine rapporto.
Sezione 8 - AMBIENTE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
Art. 58 (Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro)
I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti in materia non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione:
- l'art.9 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e, per quanto non diversamente previsto da detto decreto legislativo, le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 (Parte prima).
Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 40 (Ente bilaterale) del presente C.C.N.L. sarà oggetto d'esame l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel settore portuale con particolare riferimento alle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci e di ogni altro materiale.
La promozione di studi e ricerche e formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro, anche in materia formativa ed informatica, ed in coordinamento con gli altri Organismi istituzionali preposti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Per quanto concerne le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994.
Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa quanto segue:
- accesso ai luoghi di lavoro: la visita che deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro, può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio prevenzione e protezione o di un addetto da questi incaricato;
- consultazione: a tal fine il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche e può richiederne la convocazione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Egli può inoltre formulare proposte ed opinioni. L'avvenuta consultazione è attestata dalla firma su apposito verbale degli incontri;
- informazione: il R.L.S. ha accesso al registro di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 272/1999 e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e di ogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa; l'azienda fornirà copia del codice di buona pratica di sicurezza ILO.
L'utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve avvenire nel rispetto del segreto industriale.
L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S. di un numero di permessi retribuiti pari a:
- 16 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. da 6 a 15 dipendenti;
- 60 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. con più di 15 dipendenti.
La formazione del Rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolge mediante permessi retribuiti della durata minima di 32 ore tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, della quantità e della complessità dei cicli di lavoro, sulla base di un programma avente i seguenti contenuti (D.M. 16 gennaio 1997):
- Principi costituzionali e civilistici.
- Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi.
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
- Valutazione dei rischi.
- Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione.
- Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.
- Nozioni di tecnica della comunicazione.
Il datore di lavoro, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede, ove necessario, una integrazione della formazione o comunque almeno tre ore l'anno di aggiornamento dello stesso.
Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o unità produttiva o dell'A.P.:
- fino a 200 dipendenti: 1 Rappresentante;
- da 201 a 1.000 dipendenti: 3 Rappresentanti;
- in tutti gli altri casi: 6 Rappresentanti.
Per quanto riguarda le modalità e procedure di elezione si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1995.
La durata del mandato del R.L.S. è di 3 anni; il mandato è rinnovabile.
Formazione di ingresso alla sicurezza
In occasione dell'assunzione e/o temporanea utilizzazione ogni lavoratore delle imprese e delle A.P. riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, una adeguata formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a:
- 8 ore per i lavoratori con mansioni amministrative;
- 16 ore per i lavoratori con mansioni tecnico-operative;
- 24 ore per i lavoratori con mansioni operative e di manutenzione.
L'impresa o l'A.P. rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata.
La formazione di ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.
Art. 58 bis (Indumenti di lavoro)
I datori di lavoro, sentiti i R.L.S., determineranno la tipologia degli indumenti di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza. La fornitura di detti indumenti farà carico al datore di lavoro; le quantità saranno individuate dal datore di lavoro e R.S.U./R.S.A. o in mancanza le OO.SS. territoriali.
Il lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli, nonché è tenuto a curare la buona conservazione degli stessi.
Per quanto concerne spogliatoi e servizi igienici si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art.33 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
Sezione 9 - NORMATIVE GENERALI
Art. 59 (Mercato del lavoro)
Premessa
Le parti confermano che è prassi ordinaria l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo sviluppo dell'occupazione, e per una migliore espansione dell'attività aziendale; le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di efficacia delle imprese e delle autorità portuali debba essere perseguita nel rispetto della specialità del lavoro portuale, come regolamentato dallalegge n. 84/1994 e successive modifiche, e dall'art.86, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003. Di conseguenza i contratti di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, di somministrato a tempo indeterminato non si applicano al settore. Pertanto l'utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa utilizzabili a livello aziendale troveranno applicazione esclusivamente nelle seguenti tipologie di rapporto di lavoro regolamentate dal presente contratto:
- contratti a termine;
- lavoro a tempo parziale;
- contratto d'inserimento/reinserimento;
- apprendistato professionalizzante;
- lavoro temporaneo somministrato.
Ai fini della tutela di cui all'art.18 della legge 300/1970 a beneficio dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato della stessa sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo si computano anche i lavoratori assunti:
- con contratto di lavoro a termine di durata superiore a nove mesi;
- con contratto di inserimento/reinserimento;
- con contratto di lavoro a tempo parziale a tempo determinato (per questi applicando i criteri di calcolo di cui all'art. 63 del C.C.N.L.);
- con contratto d'apprendistato, dopo dodici mesi dall'instaurazione del rapporto.
I lavoratori assunti con le suddette quattro tipologie contrattuali e per la durata dei relativi contratti, in considerazione della specificità dei loro rapporti di lavoro, restano in ogni caso esclusi dall'applicazione della tutela di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratto a termine, lavoro a tempo parziale, contratto d'inserimento/reinserimento e lavoro temporaneo somministrato regolamentate dal presente articolo non supererà il 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell'impresa o delle dotazioni previste dalle piante organiche delle autorità portuali.
Le aziende/A.P. comunicheranno alle OO.SS. territoriali le assunzioni dei lavoratori con i contratti menzionati.
Art. 60 (Apprendistato)
Premesse
L'istituto dell'apprendistato è stato significativamente riformato dalD.Lgs. n. 276/2003.
La sua operatività rimane vincolata alle regolamentazioni di livello regionale, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 80/2005. In difetto di regolamentazione regionale si continua ad applicare la normativa previgente, facente riferimento alla legge n. 196/1997.
Pertanto, essendo in una fase in cui devono necessariamente coesistere le due tipologie contrattuali, si riportano qui di seguito al punto 1, le nuove disposizioni relative all'apprendistato professionalizzante, mentre al successivo punto 2, si riporta il testo del precedente art. 60, chiarendo che trattasi di norma ad esaurimento.
Per quanto riguarda l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, lo stesso, essendo rivolto ai lavoratori tra i 15 ed i 18 anni di età, non è applicabile alle attività operative ed a quelle promiscue. Le parti si riservano in prosieguo una valutazione circa l'applicabilità di questo istituto esclusivamente ad attività d'ufficio.
In considerazione della particolarità e complessità del lavoro portuale, le parti hanno concordato che potranno essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 18 anni.
Relativamente all'apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione, fermo restando che la regolamentazione e la durata di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle regioni e che, per i soli profili formativi che attengono alla formazione, è rimessa alle stesse regioni in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative, le parti convengono di rinviare la definizione dell'apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione fino al completamento del quadro normativo.
1. Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni).
Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda/A.P. e lavoratore, nel quale devono essere indicati: l'oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi e impiegati, dei livelli dal 5° al 1° e per tutte le relative mansioni; il livello di entrata non potrà comunque essere inferiore al 6°.
Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30 giorni di effettivo servizio.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:
ivelli |
Duratacomplessiva mesi |
Primo periodomesi |
Secondo periodo mesi |
Terzo periodomesi |
Laurea coerente |
24 |
- |
12 |
12 |
Laurea non coerente |
30 |
6 |
12 |
12 |
Tutti gli altri casi: |
|
|
|
|
Fino al 5° livello |
36 |
- |
12 |
24 |
Il 4° livello |
36 |
6 |
12 |
18 |
3° e 2° livello |
48 |
12 |
18 |
18 |
L'apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato per profili professionali superiori al 2° livello. La durata dell'apprendistato professionalizzante non potrà essere comunque inferiore ai 2 anni, senza possibilità di deroghe a riguardo da parte della contrattazione di secondo livello.
L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale, salvo che per gli apprendisti inseriti al 6° livello che passano al 5° dopo 12 mesi;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero dal nuovo datore di lavoro, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
Al fine di consentire una iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dall'instaurazione del rapporto di lavoro, agli apprendisti si applicano tutti gli istituti normativi compatibili e retributivi del livello a loro attribuito stabiliti a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato; sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali esistenti in materia di apprendistato.
In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all'apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile.
Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla retribuzione mensile.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda/ente. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero.
Durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro il datore di lavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla retribuzione loro spettante. Il periodo di comporto sarà della durata di tre mesi per rapporti fino a due anni e di sei mesi per rapporti di durata superiore.
Durante il periodo di infortunio sul lavoro il datore di lavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla retribuzione loro spettante.
I periodi suddetti, se superiori a due mesi nel caso di apprendistato con durata fino a due anni e di cinque mesi nei restanti casi, potranno essere fatti recuperare a discrezione dell'azienda/A.P. alla fine del periodo di apprendistato con prolungamento del contratto stesso, anche al fine di salvaguardare la formazione del lavoratore.
In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili i periodi di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui al presente contratto, ma per le dimissioni il preavviso è di dieci giorni di calendario per gli apprendisti sino al 4° livello e di trenta giorni di calendario per gli apprendisti di livello superiore.
I contratti di apprendistato non supereranno il 60% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell'impresa ed il 60% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell'A.P.
La percentuale diventa del 40% in caso di mancata assunzione a tempo indeterminato alla fine dell'apprendistato di un numero corrispondente ad almeno il 70% di apprendisti a cui scada il periodo nell'anno solare.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle regioni d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono destinate alla formazione 120 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro. In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata della formazione non è riproporzionata.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda/A.P.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione prevista dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Nota finale
L'operatività dell'apprendistato così come definito nel presente articolo è condizionata all'emanazione dei provvedimenti regionali per la regolazione dei suddetti profili formativi; nelle more si applica quanto previsto all'art. 60 - "Normativa contrattuale sull'apprendistato" facente riferimento alla previgente normativa.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme del vigente contratto.
Si affida all'Ente bilaterale l'individuazione di proposte per definire successivamente tra le parti i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.
2. Norma ad esaurimento - Apprendistato ex art. 60 C.C.N.L. porti
Premessa
(Omissis)
1. Età per l'assunzione
In considerazione della particolarità e complessità del lavoro portuale, le parti concordano che potranno essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 18 anni e - in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, 1° comma della legge n. 196/1997 - non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato 1° comma dell'art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di due anni.
2. Qualifiche ammissibili
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate su tre fasce in funzione del loro contenuto professionale:
- la prima fascia comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative al 5° livello (1° e 2° alinea) di cui "Classificazione del personale";
- la seconda fascia comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative al 4° livello (1° e 2° alinea) di cui alla "Classificazione del personale";
- la terza fascia comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative al 3° livello (1° e 2° alinea) di cui alla medesima "Classificazione del personale".
La qualifica professionale da conseguire oggetto dell'apprendistato ed il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
3. Durata
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire alla scadenza dei termini di seguito indicati:
- 24 mesi per la prima fascia di professionalità;
- 36 mesi per la seconda fascia di professionalità;
- 48 mesi per la terza fascia di professionalità.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Art. 61 (Contratto a termine)
Le assunzioni a tempo determinato sono consentite nelle seguenti ipotesi:
- sostituzione di lavoratori in aspettativa, ferie, malattia, infortunio e congedo parentale;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- per sopperire ad esigenze particolari dell'impresa/A.P. connesse ad incremento anche stagionale di attività o per particolari punte di attività in dipendenza di svolgimento di progetti e/o di commesse e/o d'iniziative sperimentali connesse a prospettive di mercato;
- per far fronte alle attività e/o a punte di lavoro in corrispondenza del periodo di ferie annuali;
- per fronteggiare in via transitoria carenze d'organico delle A.P.;
- nonché in altre eventuali ipotesi individuate con accordo locale.
Il datore di lavoro informerà annualmente la R.S.U./R.S.A. sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti vengono stipulati.
I contratti a termine non supereranno il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell'impresa ed il 30% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell'autorità portuale. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore. Per corrispondere ad eccezionali esigenze tali limiti possono essere superati d'intesa con le R.S.U./R.S.A. e, laddove non esistenti, con le OO.SS. territoriali stipulanti.
Non sarà possibile cumulare più contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 36 mesi previsti dalla legge. Le parti stipulanti rinunciano esplicitamente in tal modo a superare questo limite con la contrattazione di secondo livello.
Nel procedere ad assunzioni a tempo indeterminato il datore di lavoro terrà conto dei lavoratori con contratto a termine in essere ai fini della loro eventuale trasformazione in rapporto a tempo indeterminato per mansioni identiche, riservandosi la scelta definitiva tra i suddetti lavoratori ovvero il ricorso a risorse esterne.
Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa/ente, ove spettanti, saranno riconosciute per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda/A.P. cessa alla scadenza del periodo di comporto.
L'obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova; esso è pari alla metà della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di eventuale successiva trasformazione del rapporto da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato.
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001.
Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 368/2001, i lavoratori a termine assunti con contratto di durata superiore a 9 mesi sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali dell'unità produttiva per l'esercizio dell'attività sindacale.
Art. 62 (Contratti di inserimento)
In conformità e fermi restando i criteri previsti dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed in base al presente contratto, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Nella predisposizione dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
I datori di lavoro informeranno annualmente le R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, i Sindacati territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, sull'andamento dei contratti di inserimento e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
I contratti d'inserimento non possono superare il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Nuovi contratti di inserimento potranno essere stipulati a condizione che almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento stipulati entro i 24 mesi precedenti siano assunti a tempo indeterminato.
Durante il rapporto d'inserimento il lavoratore può essere inquadrato sino a due livelli al di sotto di quello corrispondente alla qualifica da conseguire, comunque non al di sotto del 5° livello.
Nel progetto di inserimento verranno indicati il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione.
Il progetto individuale è definito col consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Con accordo aziendale si può prevedere una percentuale massima di contratti d'inserimento superiore a quella sopra indicata, nonché una formazione teorica superiore a 16 ore e le relative modalità formative.
Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
In caso di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova e la durata del contratto di inserimento verrà computata nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il periodo di prova è pari a metà dei periodi previsti all'art. 3 del presente contratto.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento comporta il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori disciplinato dal presente contratto; con accordo a livello aziendale si può procedere ad erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa/autorità portuali, ove spettanti, in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento/reinserimento per contratti di 9 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per contratti fino a 18 mesi.
Le assenze per malattia ed infortunio continuative superiori a 10 giorni comportano un corrispondente prolungamento del contratto di inserimento/reinserimento, fermo restando la durata massima di 18 mesi.
Norme ad esaurimento
Per quanto concerne la disciplina legale dei C.f.l. si richiamano le norme di legge (L. n. 863/1984, L. n. 407/1990, L. 451/1994, L. n. 196/1997),ivi compresa la possibilità di inquadramento d'ingresso del lavoratore al livello inferiore rispetto a quello finale.
Per quanto concerne altri aspetti riguardanti i C.f.l. si fà riferimento all'intesa interconfederale (Confindustria-OO.SS.) del 31 gennaio 1995.
I dato di lavoro informeranno annualmente le R.S.U. o in mancanza i Sindacati territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto sull'andamento dei C.f.l. e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 63 (Lavoro a tempo parziale)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 5 del presente contratto.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità:
a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lett. a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.
Le aziende/A.P. informeranno annualmente le R.S.U./R.S.A. e/o Rappresentanze sindacali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, sull'utilizzo dei contratti di part-time e sul loro andamento anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare/straordinario.
Le tipologie di part-time possono costituirsi di norma con durata della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali. In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera sarà di tipo continuativo.
Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi.
Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l'indicazione di cui al precedente comma riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turni continui e avvicendati in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma.
Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e in caso di assunzione a termine per sostituzione di personale assente.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi precedenti è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a condizione che il lavoratore dia il consenso con specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza dei componenti della R.S.U./R.S.A. e/o Rappresentanze sindacali delle OO.SS., stipulanti il presente contratto, indicate dal lavoratore; l'eventuale rifiuto del lavoratore già in forza non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare o gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il datore di lavoro potrà modificare in aumento la durata delle prestazioni lavorative, nel limite massimo del 20% della durata annua del contratto a tempo parziale concordato, a condizione che il lavoratore dia il consenso con specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza dei componenti della R.S.U./R.S.A. e/o Rappresentanze sindacali delle OO.SS., stipulanti il presente contratto, indicate dal lavoratore; l'eventuale rifiuto del lavoratore già in forza non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare o gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
L'eventuale esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa sino al limite del lavoro supplementare, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso di 48 ore, nonché il diritto ad una compensazione economica nella misura del 15% di maggiorazione della quota oraria della retribuzione per ogni ora prestata al di fuori degli orari o degli schemi già concordati nella lettera di instaurazione del rapporto o in una successiva modificazione.
E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l'efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione tassativa, ove ne sia dimostrabile da parte del lavoratore l'incompatibilità con lo spostamento e con l'ampliamento dell'orario di lavoro:
1) assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL;
2) assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL;
3) affidamento in esclusiva di minori di età scolare fino al compimento del 15° anno;
4) necessità di attendere ad altro rapporto di lavoro dipendente regolarmente instaurato con un minimo di 10 ore settimanali;
5) eventuali sopravvenute inidoneità allo svolgimento del rapporto di lavoro parziale con l'applicazione delle clausole flessibili ed elastiche che riguardino lo stesso lavoratore saranno regolate attraverso la procedura prevista dall'art.17, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 626/1994.
Venuta meno la necessità di cui alla precedente elencazione riprenderà efficacia la pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche già sottoscritte.
L'esercizio delle facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi specificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari; la sospensione dell'efficacia delle suddette clausole dovrà realizzarsi entro un mese dall'esercizio di tale facoltà.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili.
E' facoltà dell'azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare/straordinario in presenza di specifiche esigenze di servizio.
Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare/straordinario non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Il lavoro supplementare (escluso quando si attivano le clausole di elasticità) e il lavoro straordinario saranno retribuiti con le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo pieno.
Il numero massimo delle ore di lavoro supplementare/straordinario effettuabili non potrà superare, in ogni anno solare e mensilmente, il limite massimo complessivo del 20% della prestazione concordata e comunque non potrà superare quanto previsto per i lavoratori a tempo pieno.
In sede aziendale, su richiesta del dipendente e col consenso del datore di lavoro, potrà avvenire un consolidamento, nell'orario di lavoro, del lavoro supplementare e/o straordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica sull'utilizzo delle prestazioni stesse effettuate dal lavoratore per più di 12 mesi.
La conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, mediante la sottoscrizione di apposito contratto. Le parti possono anche stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata.
Il contratto è sottoscritto dal dipendente e dall'azienda/A.P. e diviene esecutivo il primo giorno del mese successivo.
Analogo contratto è sottoscritto in caso di nuove assunzioni a part-time, ma con decorrenza dall'assunzione stessa.
L'eventuale rifiuto del lavoratore di trasformare il lavoro da tempo parziale in lavoro a tempo pieno o viceversa non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare né gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, ove gli stessi siano disponibili ad accettare le eventuali clausole di elasticità e flessibilità che dovessero essere dichiarate dall'azienda/A.P.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
Nell'esame delle domande pervenute, l'azienda/A.P. terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati:
- figli in tenera età (fino al compimento dell'ottavo anno di età) o che necessitano di particolari cure e assistenza (portatori di handicap, con problemi di salute, adottati o affidati in età scolare), anche in relazione al loro numero;
- presenza di congiunti, parenti o conviventi portatori di handicap, ovvero non autosufficienti che necessitino di assistenza;
- problemi di salute personale, che limitano la possibilità di una costante presenza giornaliera, o la presenza per l'orario giornaliero completo;
- motivi di studio (relativi alla frequenza di corsi regolari di studio di cui all'art. 29 - Permessi per motivo di studio) fino ad un limite massimo del 2% sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato.
A parità di condizioni, l'azienda/A.P. terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ovvero colpiti da effetti invalidanti di terapie salvavita, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da medico competente o da una Commissione medica istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni per le quali è prevista l'assunzione.
A parità di condizioni, il diritto di precedenza potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 20% (con arrotondamento all'unità superiore).
Ai soli fini delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività sindacale (artt. 19-27 dellalegge n. 300/1970), i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, qualunque sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali dettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della durata ridotta della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento.
Gli elementi della retribuzione che costituiscono il trattamento economico vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione a tempo parziale rispetto a quella a tempo pieno ed inoltre si specifica che:
- per gli effetti collegati all'anzianità di servizio (scatti) il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento è attribuito in proporzione ridotta in funzione della durata della prestazione lavorativa;
- i dipendenti con rapporto a tempo parziale hanno diritto ad un numero di giornate di ferie:
a) pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il tempo parziale è orizzontale;
b) proporzionale alle giornate di lavoro prestate, se il tempo parziale è verticale.
Le festività cadenti nel periodo in cui il lavoratore è a tempo parziale dovranno essere corrisposte come previsto dal contratto proporzionandone la retribuzione alla ridotta prestazione.
Art. 64 (Lavoro temporaneo e somministrazione)
La somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato è ammessa ai sensi delD.Lgs. n. 276/2003 fatto salvo quanto previsto dall'art.86, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 17, legge n. 84/1994.
Relativamente alle operazioni portuali ed ai servizi portuali la somministrazione presente può essere ammessa esclusivamente nelle forme previste dall'art.17, legge n. 84/1994 e succ. mod.
Negli altri ambiti, la somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato; per il centro-sud la percentuale è del 15%. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione.
A livello aziendale potranno individuarsi d'intesa con le OO.SS. territoriali stipulanti il presente contratto ulteriori ipotesi e/o aumento delle percentuali.
I casi ammessi sono: per sostituzione; esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente; per l'esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l'impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; personale addetto all'adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica; per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate; per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; per analisi di mercato, organizzazione di fiere/mostre ed attività connesse.
Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa/ente, ove spettanti, saranno riconosciute per i lavoratori interinali in rapporto al periodo d'utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
I datori di lavoro che vogliano utilizzare il lavoro somministrato debbono darne preventiva comunicazione scritta alle R.S.U. o, in mancanza, alla R.S.A. costituita nell'ambito delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nonché ai Sindacati territoriali di categoria sempre delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.
Art. 65 (Commissione per le pari opportunità)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i., in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In questo contesto, viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende/enti sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) elaborare, con riferimento alla L. n. 125/1881, schemi di progetti di azioni positive;
c) esaminare problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali ed alle eventuali discriminazioni sul lavoro;
d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;
e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La Commissione presieduta a turno da un componente dei due gruppi si insedia entro sei mesi dalla stipula del presente contratto e si riunirà almeno due volte all'anno e a richiesta di una delle parti entro i 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.
Le parti si impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro-femminile.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento e sulle tendenze dell'occupazione femminile.
Art. 66 (Volontariato)
I lavoratori che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali e provinciali hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione del datore di lavoro, di forme di flessibilità dell'orario e turnazione agevolata, in recepimento degli artt. 6 e 17 della L. 11 agosto 1991, n. 266.
L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, pena l'esclusione del lavoratore dal diritto stabilito dal presente articolo.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Art. 67 (Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti)
Le parti in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue:
- i lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali viene accertato lo stato di tossicodipendente e che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Aziende sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a 36 mesi, salvo diversa previsione di legge.
Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare richiesta al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare.
L'assenza per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.
I lavoratori, familiari diretti di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, facendone richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'assenza, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 2 e 5 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art.1, 2° comma, lettera b), della L. 18 aprile 1962, n. 230 della aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendente nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
Per i lavoratori, a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.
Art. 68 (Tutela delle persone portatrici di handicap)
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art.7 della citata legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt 7 e 8 della legge 9 dicembre 1997, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente (anche collaterale) o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona portatrice di handicap handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
Art. 69 (Patrocinio legale dei dipendenti)
L'azienda/ente, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.
Qualora, con sentenza passata in giudicato, sia rilevata la responsabilità del dipendente per dolo o colpa grave, è fatta salva la rivalsa delle spese sostenute dal datore di lavoro anche se l'interessato sia stato assistito da un legale dello stesso.
Art. 70 (Accordi di solidarietà per l'occupazione)
Si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Art. 71 (Lavori usuranti)
Le parti concordano di istituire una Commissione tecnica paritetica per valutare e riferire alle stesse ogni aspetto inerente tale problematica.
Detta Commissione inizierà i propri lavori a partire dal 1° aprile 2005 e si potrà avvalere di esperti esterni, per individuare le principali mansioni usuranti ai fini di determinare un avviso comune da prospettare al Governo, per l'adozione degli strumenti normativi necessari. I lavori della Commissione dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2005.
Art. 72 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali)
Le disposizioni del presente C.C.N.L. nell'ambito di ogni istituto sono correlate, inscindibili tra loro, non modificabili e non si cumulano ad alcun altro trattamento.
Art. 73 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. valgono le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
Art. 74 (Decorrenza e durata)
Il presente C.C.N.L. ha decorrenza dal 1° gennaio 2009 esso ha durata quadriennale per la parte normativa che scadrà il 31 dicembre 2012 e durata biennale per la parte economica.
Le parti, in via del tutto eccezionale, senza che ciò costituisca modifica al modello contrattuale, tenuto conto della situazione particolare e della specificità del settore, concordano di determinare fin dalla data di sottoscrizione del presente contratto la parte economica relativa al secondo biennio come risultante di seguito:
Tabellare = Minimo conglobato
Livelli |
1.1.2011 |
Tabellare all'1.1.2011 |
1.1.2012 |
Tabellare all'1.1.2012 |
Q."A" A.P. |
74,58 |
2.234,27 |
77,56 |
2.311,83 |
Q."B" A.P. |
67,60 |
2.025,24 |
70,30 |
2.095,54 |
Q. Impr. |
66,22 |
1.983,93 |
68,87 |
2.052,80 |
1° |
61,89 |
1.854,04 |
64,36 |
1.918,41 |
2° |
57,62 |
1.726,20 |
59,92 |
1.786,12 |
3° |
53,25 |
1.595,26 |
55,38 |
1.650,64 |
4° |
50,00 |
1.497,96 |
52,00 |
1.549,96 |
5° |
47,15 |
1.412,71 |
49,04 |
1.461,76 |
6° |
44,96 |
1.347,04 |
46,76 |
1.393,80 |
7° |
40,33 |
1.208,32 |
41,95 |
1.250,27 |
A conclusione del primo biennio le parti si incontreranno per una verifica sulla situazione del settore e sulla dinamica retributiva. A tal fine le parti analizzeranno anche l'andamento dell'inflazione registrata nell'anno 2009 e nell'anno 2010 misurata con l'indice di riferimento eventualmente concordato tra tutte le parti sociali o, diversamente, in assenza di accordo, sulla base dell'intesa tra gli stipulanti il presente contratto con riferimento agli indici prodotti dall'ISTAT per l'anno 2009 e l'anno 2010. Ai fini di tale verifica, la retribuzione di riferimento è il minimo conglobato del 4° livello.
La soluzione individuata risponde unicamente alla situazione specifica del settore e non ha validità al di fuori di esso, non intendendo così precostituire modifica al modello contrattuale di cui all'accordo interconfederale del 23 luglio 1993.
Sono fatte salve le diverse decorrenze previste in singoli articoli o punti del presente C.C.N.L.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma precedente se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata r.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Art. 75 Soppresso.
Allegato A
Le imprese ed autorità portuali si impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia a stampa del testo contrattuale.
L'organizzazione della stampa del testo del C.C.N.L. sarà a cura delle Organizzazioni sindacali stipulanti ed il relativo costo sarà a carico delle imprese ed autorità portuali.
* * *
Al C.C.N.L. viene allegato il Protocollo sulla sicurezza stipulato il 28 ottobre 2008 in attuazione del comma 3, art. 49, D.Lgs. n. 81/2008, i cui contenuti si applicano a tutti gli ambiti portuali ed alle attività come individuati a mente del par. 1 "Ambito di applicazione" del Protocollo medesimo che è parte integrante del C.C.N.L.
Allegato B
(ex Allegato 3 C.C.N.L. 2000-2004)
Dichiarazione congiunta
Per quanto concerne il "distacco" di dipendenti delle A.P. presso imprese o altri soggetti si fa riferimento all'ultimo comma dell'art. 24 del C.C.N.L. 29 ottobre 1996.
Allegato C
(ex Allegato 5 C.C.N.L. 2000-2004)
Per memoria
Comunicato congiunto
Le parti firmatarie dell'accordo nazionale 30 novembre 1995, che introduce un E.d.r. a compensazioni delle maggiori percentuali di indennità di turno nei confronti di quelle di cui al C.C.N.L. ASSODOKS 4 maggio 1995, concordano la rideterminazione di tale E.d.r. in funzione delle percentuali di indennità turno di cui al contratto unico di riferimento per i lavoratori dei porti.
Allegato D
(ex Allegato 7 C.C.N.L. 2000-2004)
Per memoria
Norme di armonizzazione per i lavoratori delle imprese provenienti da altre aree contrattuali
Per le imprese provenienti da aree contrattuali diverse da quelle ove operano le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente C.C.N.L. si procederà come segue.
Per ciascun dipendente la Direzione aziendale procederà all'individuazione del livello di inquadramento sulla base del piano classificatorio di cui al presente contratto riferito alle mansioni svolte al 30 giugno 2000, comunicando le proprie decisioni ai dipendenti interessati ed alle R.S.U.
Le valutazioni eventualmente avanzate dalle R.S.U. formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale da concludersi non oltre un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo precedente.
In caso di divergenza di valutazioni le posizioni delle parti saranno sottoposte all'esame della Commissione paritetica nazionale il cui parere avrà carattere vincolante ed effetto retroattivo al 30 giugno 2000.
Per ciascun dipendente a seguito dell'individuazione del livello di inquadramento si determinerà:
a) l'ammontare della retribuzione annua lorda derivante dall'applicazione degli elementi retributivi collettivi del contratto nazionale di lavoro di provenienza al 30 giugno 2000 (minimo tabellare, indennità di contingenza, E.d.r., ecc.);
b) l'ammontare della nuova retribuzione individuale annua lorda al 1° luglio 2000 derivata dall'applicazione degli elementi retributivi collettivi di cui al presente C.C.N.L. (minimo tabellare conglobato, E.d.r.):
- nel caso in cui a) sia maggiore di b) la differenza sarà attribuita sotto forma di E.d.r. non assorbibile da corrispondere suddiviso in 12 mensilità, valido ai fini del computo della quota oraria;
- nel caso in cui b) sia maggiore di a) si darà luogo all'applicazione dei nuovi elementi retributivi.
Gli aumenti contrattuali a partire dalla prima tranche decorrente dal 1° luglio 2000 saranno attribuiti in base al nuovo livello di inquadramento.
A ciascun dipendente interessato sarà altresì mantenuto in cifra non assorbibile l'importo al 1° luglio 2000 dei seguenti elementi retributivi individuali:
- "ad personam" ed elementi distinti della retribuzione;
- importo e numero degli scatti (che concorrono al raggiungimento di un massimo di 5 scatti complessivi).
Allegato E
(ex Allegato 8 C.C.N.L. 2000-2004)
Per memoria
Norma di armonizzazione relativa alle maggiorazioni per lavoro a turno (per le aziende che non applicavano i cc.cc.nn.l. ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE)
Nel caso in cui la somma algebrica risultante dal confronto tra i valori derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni per lavoro ordinario a turni rispettivamente del C.C.N.L. di provenienza e del presente contratto risulti a favore del lavoratore, l'azienda procederà al mantenimento del differenziale secondo le seguenti alternative:
1) considerato un livello medio pari al quarto per un numero di ore annue di presenza effettiva pari a 1.200 si procederà alla ripartizione di dette ore in diurne e notturne (esempio 600 + 600).
Su tali ore saranno applicate le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. unico dei porti (600 ore al 5%; 300 ore al 31%; 300 ore al 50%) e le maggiorazioni del C.C.N.L. di provenienza per le corrispondenti fasce di orario con i valori in atto alla data di confluenza nel C.C.N.L. unico dei porti (31 dicembre 2000). Tale differenza sarà corrisposta sino alla scadenza del presente C.C.N.L. quale E.d.r. suddiviso per 12 mensilità e per i mesi di effettiva permanenza nei turni;
2) mantenimento dell'applicazione delle maggiorazioni secondo il C.C.N.L. di provenienza sino alla scadenza del presente C.C.N.L.
Allegato F
Avviso comune
Le parti si impegnano a richiedere congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
1) l'emanazione di quanto previsto dagli artt. 6 e 14 del D.Lgs. n. 272/1999
2) la modifica dell'art.7, comma 1 del D.Lgs. n. 272/1999 relativamente alla frase "in sede locale l'autorità può istituire Comitati ..." sostituendola con "in sede locale l'autorità istituisce Comitati ...".
Allegato G
Costituzione delle R.S.U.
Area porti
(imprese di cui agli artt. 16, 17, comma 2 e comma 5, 18, autorità portuali di cui all'art. 6, imprese di cui all'art. 21 della legge n. 84/1994 e successive modificazioni)
Premessa
Il presente accordo assume disciplina di settore in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 e dall'accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993.
1) Ambito ed iniziativa per la Costituzione
Le R.S.U. sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperti alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base del presente regolamento e riconosciute da ASSOPORTI, ASSOLOGISTICA, ASSITERMINAL, FISE, quali titolari con le competenti strutture territoriali di FILT-FIT-UILTRASPORTI per le materie previste dal C.C.N.L. della contrattazione nell'azienda/unità produttiva.
Possono essere costituite nelle aziende/unità produttive, con più di 15 dipendenti, ad iniziativa di FILT-FIT-UILTRASPORTI ovvero dalle Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4-b) del presente regolamento.
2) Le elezioni
Nei luoghi di lavoro si dà luogo alla costituzione su base elettiva delle R.S.U., chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, coinvolgendo al massimo anche i lavoratori con contratto di inserimento, di apprendistato, a tempo determinato, a tempo parziale.
3) Le candidature
Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati, sono le istanze di base che ogni Organizzazione nella sua sovranità si da. Ogni Organizzazione è sovrana di decidere se organizzare elezioni primarie per l'individuazione dei propri candidati.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
4) Presentazione delle liste
a) Le strutture abilitate a presentare le liste sono le strutture competenti di FILT-FIT-UILTRASPORTI.
Queste presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal seguente preambolo unitario CGIL, CISL, UIL, intangibile, "Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, tramite le proprie liste e i propri candidati intendono confermare il valore del pluralismo sociale in un rinnovato patto di unità d'azione.
CGIL, CISL, UIL considerano la consultazione elettorale una condizione irrinunciabile di democrazia attraverso la quale ciascun lavoratore, in via diretta, sceglie liberamente i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro.
Attraverso il voto ad una delle tre liste confederali ed ai rispettivi candidati, si esprimerà il sostegno all'azione sindacale nei luoghi di lavoro e l'adesione ai valori, agli obiettivi ed al ruolo del sindacalismo confederale che CGIL, CISL, UIL esercitano nel sistema sociale del Paese".
Le strutture FILT, FIT, UILTRASPORTI dell'area dei porti interessate, inseriranno le tre liste di candidati, distinte per sigla, in un'unica scheda preceduta dal preambolo unitario, impegnandosi, ciascuna, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale, nella quale ogni Organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti ad una Federazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, le medesime strutture competenti a presentare le liste ne sconfesseranno ogni appartenenza.
Nelle liste dovrà figurare una congrua presenza (individuata a livello locale in relazione al numero delle addette) di lavoratrici candidate. Nel caso vi sia una evidente discrepanza nel risultato del voto, per il suo equilibrio si utilizzeranno le quote di organizzazione racchiuse nel 33%.
b) Possono presentare liste anche soggetti diversi dalle Federazioni FILT, FIT, UILT, purché formalmente organizzati e costituite in Associazioni sindacali, sempreché raccolgano il 30% di firme sul totale dei lavoratori aventi diritti al voto, aderiscano ai codici di autoregolamentazione ed al presente regolamento.
c) Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero di componenti della R.S.U. da eleggere nel Collegio.
d) Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori dalla Commissione elettorale, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
e) Il termine per la presentazione delle liste è di 10 giorni prima della data di inizio delle elezioni.
Allegato H
Statuto per l'Ente bilaterale
Art. 1
(Costituzione)
Conformemente a quanto previsto dall'art. 40 del C.C.N.L. (d'ora in avanti denominato "C.C.N.L.") per il personale dipendente delle imprese di cui agli artt.16, 17, 18,21, legge n. 84/1994 e di quello dipendente delle autorità portuali, è costituito l'Ente bilaterale nazionale.
Sono soci fondatori: Associazione porti italiani - ASSOPORTI, ASSOTERMINAL, ASSOLOGISTICA, FISE-UNIPORT per le parti datoriali e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, per i lavoratori.
(Omissis)
Allegato I
Protocollo per la realizzazione di alcune previsioni della Sezione VII, Capo III, Titolo I,D.Lgs. n. 81/2008 Premesso che:
- le parti stipulanti il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti hanno convenuto sulla necessità che analogamente a quanto compiuto sulle materie che regolano i trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle aziende autorizzate ex artt. 16, 17, 18 e 21) della legge n. 84/1994, anche le norme atte a sviluppare la sicurezza negli ambiti portuali siano ispirate ai criteri di massima coerenza, sul territorio nazionale, in relazione alle evidenti ricadute da esse provocate sia sugli aspetti operativi che su quelli economici e sociali.
Per questa ragione le parti stabiliscono che la "contrattazione collettiva" cui si riferisce il comma 3 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008, a far data dal presente Protocollo, sia da intendersi come contrattazione collettiva nazionale di riferimento ai fini dei successivi protocolli applicativi in sede locale, da stipularsi solo per quanto dal presente Protocollo demandato a quel livello.
Il D.Lgs. n. 81/2008 fissa in modo chiaro ed inequivocabile, agli artt. da 47 a 50, la disciplina e la funzione dei Rappresentanti dei lavoratori nel sistema sicurezza, evitando sovrapposizioni e ridondanze nelle attribuzioni degli R.L.S. e R.L.S.S.; le parti ravvisano l'opportunità di promuovere l'individuazione degli R.L.S. aziendali valorizzandone l'attività quale misura di prevenzione;
Convengono quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
1. Ambito di applicazione
Il presente Protocollo si applica nei porti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 84/91, ricompresi nelle circoscrizioni delle autorità portuali, nonché in quelli amministrati da autorità marittima che saranno individuati con decreto dei Ministeri del "welfare" ed infrastrutture e trasporti in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008, art. 49, comma 1, lettera a).
In particolare il presente Protocollo è riferito alle attività svolte dalle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 21 lettera b) della L. n. 84/1994.
2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - R.L.S.
Il numero dei R.L.S. aziendali è quello indicato al primo periodo, comma 7, art. 47, D.Lgs. n. 81/2008, peraltro corrispondente a quello previsto dall'art. 58 del vigente C.C.N.L., fatto salvo quanto già eventualmente concordato in sede locale.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il R.L.S. è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali Rappresentanze, il Rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno, in sede di assemblea promossa dalle OO.SS. territoriali, stipulanti il presente accordo, di norma in corrispondenza della giornata individuata dalle parti stipulanti il presente Protocollo per l'intera portualità. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il R.L.S. è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in sede di assemblea da tenersi, di norma, in corrispondenza della giornata individuata dalle parti stipulanti il presente Protocollo per l'intera portualità. Le Associazioni datoriali stipulanti il C.C.N.L. e sottoscrittrici del presente accordo promuoveranno tra le aziende associate tale procedura.
In questo senso si rendono disponibili ad una azione di monitoraggio continuo sullo stato di attuazione di questa misura. I risultati del monitoraggio saranno annualmente resi noti alle OO.SS. stipulanti.
Entro 30 giorni successivi all'elezione o alla designazione, i nominativi degli R.L.S. eletti vengono comunicati all'azienda e da questa all'autorità competente (autorità portuale, ovvero, ove non costituita, l'autorità marittima), agli Organismi di coordinamento delle autorità, ove costituiti, all'INAIL nonché all'Ente bilaterale nazionale.
Nel caso in cui non si sia addivenuti all'individuazione del R.L.S., l'azienda provvede a comunicare ciò all'autorità competente, e agli Organismi di coordinamento delle autorità, ove costituiti, e all'INAIL.
Entro i medesimi 30 gg i R.L.S. di nuova nomina, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
Il mandato degli R.L.S. aziendali ha durata 3 anni ed è rinnovabile.
Gli R.L.S. aziendali già nominati alla data del presente Protocollo, comunque individuati, conservano il loro incarico fino alla scadenza del mandato.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 58 del vigente C.C.N.L., a ciascun R.L.S. aziendale sono altresì riconosciuti permessi retribuiti nel limite massimo di 32 ore annue per partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento, di cui al successivo punto 4, convocate dai R.L.S.S.
3. Individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - R.L.S.S.
Entro 1 mese dalla ricezione della comunicazione dei nominativi degli R.L.S. aziendali eletti o già in carica, gli stessi R.L.S. aziendali, nell'ambito di una assemblea convocata dalle OO.SS. stipulanti il C.C.N.L. dei porti, individuano al loro interno i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo R.L.S.S. - di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 del e comunicano all'autorità competente il loro nominativo e recapito.
Requisito essenziale per l'acquisizione e la permanenza nella funzione di R.L.S.S. è l'incarico di R.L.S. aziendale.
Per ogni singola azienda che non abbia R.L.S. verrà indicato il nominativo del R.L.S.S. che svolge i compiti di cui all'art.50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Gli R.L.S.S. così individuati seguiranno una modalità operativa sulla base della specializzazione per tipologie di traffico (contenitori, merci varie, rinfuse solide, rinfuse liquide) effettivamente presenti nell'ambito portuale. Tale specializzazione sarà resa nota alle aziende dell'ambito portuale, che vi si atterranno nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai successivi punti, salvo i casi di cui agli artt. 44 e 48, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008. Il/I R.L.S.S. verrà/anno consultato/i, insieme al R.L.S. medesimo, agli R.L.S. aziendali delle aziende committenti ed appaltatrici coinvolte, nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all'art.26 del D.Ls. n. 81/2208 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
L'effettivo numero di R.L.S.S. è determinato a livello di singolo porto - sulla base delle intese tra i Rappresentanti delle OO.SS. e delle Associazioni datoriali private (ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA e FISE) stipulanti il C.C.N.L. di riferimento, tenendo conto del numero delle imprese per le quali non si è addivenuti all'elezione dei R.L.S., del numero complessivo dei lavoratori delle imprese di cui al n. 1 del presente Protocollo, delle dimensioni del porto e delle sue tipologie di traffico.
Per omogeneità il numero di R.L.S.S. sarà orientato al seguente criterio guida riferito al personale delle imprese di cui all'ambito di applicazione:
- 1 R.L.S.S. fino a 400 addetti complessivi;
- 3 R.L.S.S. da 401 e fino a 2.000 addetti complessivi;
- 5 R.L.S.S. oltre 2.000 addetti complessivi.
Sulla base di accordi locali tra le parti stipulanti, si potrà addivenire alla individuazione di ulteriore/i R.L.S.S. nei porti con più di 2.000 addetti complessivi, nel caso in cui si riscontrino e vengano accertate congiuntamente tra le parti, nell'ambito del singolo porto interessato, situazioni particolari che possono essere così esemplificate:
1) articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico;
2) articolazione particolarmente vasta e complessa di imprese (artt. 16, 17, 21b) che intervengono nei cicli operativi dei concessionari ex art. 18;
3) particolare presenza di imprese non dotate di R.L.S.;
4) complessità fisico-territoriale del porto e del suo "lay-out".
Questa facoltà di integrazione avrà validità per ogni ciclo di vigenza degli R.L.S.S. e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti stipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna intesa, si applicheranno le condizioni previste dal presente Protocollo.
Si intende che, qualora in un porto sia eletto o designato un unico R.L.S., questi svolge contestualmente anche i compiti di R.L.S.S.
Le OO.SS. stipulanti rendono noto all'autorità competente i nominativi degli R.L.S. individuati; l'autorità comunica a tutte le aziende operanti nel porto cui si applica il presente Protocollo, nonché alla ASL di competenza, i nominativi degli R.L.S.S. ed il recapito da ciascuno di essi indicato, al quale inviare le comunicazioni, informazioni e la documentazione prevista dalla normativa.
Il mandato degli R.L.S.S. ha durata 3 anni ed è rinnovabile.
4. Compiti del R.L.S.S.
Come previsto dall'art.49, comma 3, dl D.Lgs. 81/2008 i R.L.S.S. esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, art. 50 della norma:
a) le attribuzioni di cui all'art. 50 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente Protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun R.L.S. aziendale;
b) in coordinamento con gli R.L.S. aziendali, le attribuzioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente Protocollo in cui si è addivenuti alla elezione del R.L.S. aziendale, nell'elaborazione del DUVRI di cui all'art. 26 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali;
c) i compiti di coordinamento tra gli R.L.S. aziendali delle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il presente Protocollo.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), il R.L.S.S. ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell'azienda per la quale non si è addivenuto alla individuazione di alcun R.L.S. aziendale, con obbligo di congruo preavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla Direzione aziendale, salvo i casi di cui agli artt.44 e 48, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008.
Tale preavviso dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l'impresa esercita eventualmente la propria attività.
Durante la presenza all'interno dei luoghi di lavoro, l'impresa metterà a disposizione la documentazione richiesta con la collaborazione del SPP aziendale.
Nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il SPP dell'impresa concessionaria.
AI fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) il R.L.S.S. convoca riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale, tra tutti i R.L.S. aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
Inoltre, nell'ambito delle attribuzioni di cui sopra il R.L.S.S.:
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
- può partecipare, congiuntamente agli R.L.S. aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
- per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento degli R.L.S. aziendali, prevista al comma 3 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008, funzione che, come ovvio, necessita del massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, può accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al R.L.S. aziendale, solo se da questi richiesto, previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione aziendale, salvo casi di cui agli artt.44 e 48, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008;
- può consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali.
L'esercizio delle funzioni del R.L.S.S. è garantito:
a) dal riconoscimento di 350 ore annue di permessi retribuiti "pro-capite".
Questo numero può essere incrementato da intese locali tra le Associazioni datoriali e OO.SS. stipulanti nel caso in cui si riscontrino e vengano accertate congiuntamente tra le parti, nell'ambito del singolo porto interessato, situazioni particolari che possono essere così esemplificate:
1) articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico;
2) articolazione particolarmente vasta e complessa di imprese (artt. 16, 17, 21b) che intervengono nei cicli operativi dei concessionari ex art. 18;
3) particolare presenza di imprese non dotate di R.L.S.;
4) numero totale di R.L.S.S. stabiliti dalle parti localmente;
5) complessità fisico-territoriale del porto e del suo "lay-out".
In ogni caso, in coerenza con quanto stabilito al punto 3 del presente accordo, la dotazione accessoria di ore di permesso retribuito dedicata alla funzione di R.L.S.S. sarà da considerarsi quale monte ore aggiuntivo.
Questa facoltà di integrazione della dotazione oraria avrà validità per ogni ciclo di vigenza degli R.L.S.S. e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti stipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna intesa, si applicheranno le condizioni ordinarie previste dal presente Protocollo;
b) dalla messa a disposizione di idoneo locale ove tenere le riunioni periodiche di coordinamento e dei mezzi e dei supporti tecnici necessari a svolgere le proprie attività, secondo quanto stabilito dalle intese territoriali.
Fermo rimanendo quanto stabilito al successivo punto 6, le modalità di ripartizione dei costi del monte ore di permessi e di quant'altro necessario ai R.L.S.S. saranno individuate localmente, previa intesa tra le parti stipulanti il presente Protocollo.
Qualora non si raggiungano le predette intese al riguardo, l'autorità stabilirà le modalità di ripartizione ed addebito del costo del monte ore di permessi e di quanto altro necessario ai R.L.S.S., per l'esercizio delle proprie funzioni, tra tutte le aziende del sito cui si riferisce il presente Protocollo, tenendo conto del numero delle imprese di cui all'ambito di applicazione e del numero dei dipendenti delle imprese medesime. Le imprese che non hanno R.L.S. aziendali corrisponderanno un contributo maggiorato del 50%, per la quota riferita alla consistenza del proprio organico.
I R.L.S.S. sono invitati ai Comitati di igiene e sicurezza di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 272/1999 e s.m.i.
5. Formazione degli R.L.S. aziendali e degli R.L.S.S.
I contenuti della formazione degli R.L.S. aziendali sono quelli indicati al coma 11, art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 .
La durata della formazione del R.L.S. aziendale è quella stabilita all'art. 58 del vigente C.C.N.L.
Per gli R.L.S.S. sono altresì aggiunti attraverso intesa da stipularsi a livello territoriale, moduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dai rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività del singolo porto in cui ciascun R.L.S.S. opera.
Per i moduli aggiuntivi di formazione degli R.L.S.S., la durata del percorso formativo è non inferiore ad ulteriori 32 ore, quindi complessivamente la sua formazione di base avrà una durata non inferiore a 72 ore.
A ciascun R.L.S.S. è assicurato ogni anno un aggiornamento formativo della durata minima di 8 ore.
6. Risorse economiche
Le imprese del sito cui si riferisce il presente Protocollo s'impegnano a mettere a disposizione le risorse per il monte ore permessi e per l'erogazione della formazione.
Allegato L
Intesa del 28 maggio 2007
Con riferimento alla assistenza sanitaria integrativa al SSN, di cui all'art. 51-bis del C.C.N.L., le parti convengono di dare mandato all'Ente bilaterale (ex art. 40 C.C.N.L.) di istruire e prospettare alle parti stesse una proposta per la realizzazione dell'istituto che tenga conto delle seguenti coordinate di fondo:
I.
a) decorrenza effettiva dell'istituto in argomento dal gennaio 2009;
b) importo massimo del contributo del datore di lavoro: euro 168 all'anno (cioè euro 14 al mese) per lavoratore aderente;
c) meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma di cui al punto b) soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi stabilito al 10%);
d) oltre quanto previsto ai punti b) e c), nessun altro costo diretto o indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro;
e) adesione su base volontaria e compartecipazione del lavoratore al costo attraverso apposita quota, anche se contenuta, da definire in seguito da parte dell'Ente bilaterale, attraverso strumenti utili a garantire la fruizione dell'istituto per la maggior parte dei lavoratori interessati.
II.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
L'anno 2008, il giorno 22 del mese di dicembre in Roma
Tra
l'Associazione porti italiani - ASSOPORTI, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, FISE-UNIPORT
e
la Federazione italiana lavoratori trasporti FILT-CGIL; la Federazione italiana trasporti FIT-CISL; la Unione italiana lavoratori trasporti UILTRASPORTI
Si è stipulata la seguente intesa, a parziale modifica dell'intesa del 28 maggio 2007 in riferimento all'assistenza sanitaria di categoria di cui all'art. 51-bis del C.C.N.L. "dei lavoratori dei porti".
Le parti si danno atto che:
- nella determinazione della parte normativa/economica del contratto collettivo nazionale si è tenuto conto dell'incidenza delle quote (euro 168 all'anno per lavoratore) e relativi contributi previdenziali (10%) previsti dall'intesa del 28 maggio 2007, per il finanziamento dell'istituenda assistenza sanitaria integrativa del SSN, con le modalità che verranno pattuite tra le parti;
- il meccanismo di attivazione della presente intesa dovrà essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive di cui all'art. 51, comma 2 lettera A) del TUIR successive integrazioni e modificazioni;
- l'adesione volontaria del lavoratore deve riferirsi soltanto all'eventuale ampliamento delle prestazioni al proprio nucleo familiare, con onere a carico dello stesso.
Conseguentemente tutti i lavoratori individuati ai quali si applica il C.C.N.L. dei lavoratori portuali hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono fatti salvi i contratti o accordi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di miglior favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa ed in presenza delle quali non si applicherà il presente accordo.
Restano in vigore altresì i contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo che, alla loro scadenza, dovranno essere uniformati alla presente intesa.
Accordo-quadro sull'intesa del 22 dicembre 2008
Con riferimento al Protocollo di intesa del 28 maggio 2007 ed all'intesa del 22 dicembre 2008, le parti convengono le modalità di attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa, individuando quale strumento per la fruizione dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN in quanto conforme alle norme vigenti (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR e successive integrazioni e modificazioni) la Cassa di assistenza sanitaria integrativa interaziendale denominata Assicassa come di seguito esposto e fermo restando quanto segue.
Premesso quanto sopra:
1) a decorrere dal 1° aprile 2009 godranno dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN, con le modalità e nelle forme appresso individuate, tutti i lavoratori ai quali si applica il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo quanto stabilito dagli ultimi due commi della predetta intesa del 22 dicembre 2008;
2) per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN, ogni azienda/autorità portuale (A.P.) verserà ad Assicassa per ciascun lavoratore l'importo di euro 168,00 annuali, in un'unica rata, nei modi e tempi appresso indicati;
3) viene individuata quale interlocutore operativo della parte burocratica preventiva relativa all'attuazione del presente accordo la società Unisalute c/o Laborfin S.r.l., responsabile sig. Aldo Ortolani;
4) l'interlocutore operativo si impegna ad attivare una e-mail dedicata che verrà successivamente fornita;
5) le parti datoriali si impegnano a fornire all'interlocutore operativo entro il 20 marzo 2009, l'elenco delle associate aziende/A.P., alle quali si applica il presente accordo. Tale elenco, in formato excel, deve essere composto da: nome azienda/A.P., indirizzo, cap, città, parte datoriale (Associazione) alla quale è associata, nome del responsabile delegato a seguire l'attivazione del presente accordo, numero di telefono ed e-mail (vedi traccia allegata);
6) le parti sindacali si impegnano a dare ampia diffusione del presente accordo tra i lavoratori ed i datori di lavoro associati;
7) l'azienda/A.P. dovrà inoltrare ad Assicassa c/o l'interlocutore operativo la richiesta di adesione al presente accordo-quadro, utilizzando il modulo in allegato al n. 1 entro il 10 aprile 2009, unitamente all'elenco nominativo dei dipendenti utilizzando il tracciato record di cui all'Allegato 2;
8) l'interlocutore operativo, raccolte le informazioni propedeutiche, comunicherà alle singole aziende/A.P., alle parti e ad Assicassa entro il 4 maggio 2009, il numero di lavoratori aderenti complessivo emettendo un preavviso di versamento;
9) qualora venga raggiunta la quota complessiva tecnica prevista nel presente accordo e fissata in minimo 4.000 lavoratori, si attiveranno le prestazioni ivi previste in Allegato 3; ciascuna azienda/A.P. dovrà effettuare, se ricevuto il preavviso di versamento, il bonifico complessivo entro e con valuta 15 maggio 2009;
10) il versamento dovrà essere effettuato su: IBAN IT50I03127 02403 cc 0140002285, intestato ad Assicassa, causale: "nome azienda/A.P.", "città", per versamento obbligatorio a Cassa per C.C.N.L. porti;
11) copia della relata del bonifico debitamente quietanzata, dovrà essere inviata via e-mail entro il 15 maggio 2009 al seguente indirizzo dell'interlocutore operativo:
12) l'interlocutore operativo entro il 31 maggio 2009, verifica la corrispondenza dei versamenti effettuati con le comunicazioni precedentemente inoltrate dalle singole aziende/A.P. ed emette le coperture di garanzia;
13) al ricevimento della quota aziendale, Assicassa provvederà ad inoltrare all'azienda/A.P. la quietanza di pagamento che certifica l'avvenuta iscrizione e per conoscenza copia della polizza con la quale vengono assicurati i dipendenti con la società Unisalute;
14) i familiari potranno essere inclusi nel piano sanitario assistenziale nella seconda annualità;
15) gli eventuali sinistri accaduti tra il 1° aprile 2009 (data di effetto della copertura delle garanzie) ed il 15 giugno 2009 (data presunta entro la quale saranno emesse ed incassate tutte le garanzie di ogni singola azienda/A.P.), saranno gestiti unicamente in forma rimborsale, ferma comunque la condizione di cui al punto 9;
16) successivamente all'attivazione degli accordi, ogni azienda/A.P. si impegna a comunicare, ogni volta che accada, le nuove assunzioni e le risoluzioni di rapporto dei dipendenti, inoltrando una e-mail ad Assicassa e al gestore dei contratti, con i dati anagrafici di ogni lavoratore, come già sopra specificato;
17) il lavoratore cessato e gli eventuali familiari, manterranno la copertura sino alla prima scadenza annuale del piano sanitario, dopodiché verranno esclusi senza che gli stessi possano proseguire volontariamente l'adesione;
18) i neoassunti verranno inseriti nella copertura con effetto dal primo giorno del mese successivo all'assunzione. In tal caso l'azienda/A.P. verserà una contribuzione rapportata al reale periodo di presenza in garanzia del lavoratore;
19) la mancata utilizzazione puntuale delle indicazioni previste nel presente accordo renderà impossibile l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa;
20) l'anno assicurativo ha effetto dal 1° aprile 2009 sino al 31 marzo successivo di ciascun anno di durata del presente accordo;
21) la presente intesa con Assicassa potrà, con cadenza biennale, essere concordemente disdettata o revisionata su richiesta delle parti, previo preavviso di almeno 6 mesi.
Allegato 1
Lettera adesione della singola azienda/A.P. ad Assicassa
(Omissis)
Allegato 2
Tracciato record per comunicazioni dipendenti
(Omissis)
Allegato 3
Sunto prestazioni di garanzia
(Omissis)
Allegato 4
Statuto Assicassa
(Omissis)
Allegato 5
Regolamento Assicassa
(Omissis)
Allegato M
Dichiarazione congiunta
Le parti, con riferimento all'ultimo comma dell'art. 59 C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, dichiarano che le parole "lavoro temporaneo somministrato" si riferiscono esclusivamente al lavoro temporaneo somministrato per le figure professionali specifiche come disciplinato al successivo art. 64; non hanno inteso quindi assumere a riferimento anche il lavoro temporaneo portuale per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art.17 della legge n. 84/1994 e s.m. e i., come peraltro chiarito al comma 2 del predetto art. 64 C.C.N.L. dei lavoratori dei porti.
Spedizione, autotrasporto merci e logistica. CCNL 29.01.2005
C.C.N.L. 29-01-2005
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica
Epigrafe
Verbale di stipula
Testo del C.C.N.L.
PARTE COMUNE
Premessa
Capitolo I
RELAZIONI INDUSTRIALI
Relazioni industriali
Capitolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Decorrenza e durata)
Art. 2 - (Inscindibilità delle disposizioni del contratto)
Art. 3 - (Sostituzione degli usi)
Art. 4 - (Assunzione)
Art. 5 - (Periodo di prova)
Art. 6 - (Classificazione del personale)
Art. 7 - (Mutamento di mansioni)
Art. 8 - (Cumulo di mansioni)
Art. 9 - (Orario di lavoro per il personale non viaggiante)
Art. 10 - (Riposo settimanale)
Art. 11 - (Orario di lavoro per il personale viaggiante)
Art. 11 bis - (Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue)
Art. 11 ter - (Clausola compromissoria)
Art. 12 - (Festività abolite)
Art. 13 - (Indennità di cassa e maneggio denaro)
Art. 14 - (Indennità di lavoro notturno)
Art. 15 - (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 16 - (Tredicesima mensilità)
Art. 17 - (Quattordicesima mensilità)
Art. 18 - (Assenze, permessi e congedo matrimoniale)
Art. 19 - (Permessi per gravi e documentati motivi familiari)
Art. 20 - (Diritto allo studio/Formazione continua)
Art. 21 - (Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi)
Art. 22 - (Ferie)
Art. 23 - (Tutela dei disabili)
Art. 24 - (Tutela etilisti)
Art. 25 - (Servizio militare)
Art. 26 - (Indennità varie e alloggio al personale)
Art. 27 - (Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile)
Art. 28 - (Responsabilità dell'autista e del personale di scorta)
Art. 29 - (Ritiro patente / Carta conducente)
Art. 30 - (Piccola manutenzione e pulizia macchine)
Art. 31 - (Trasferimenti)
Art. 32 - (Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti)
Art. 33 - (Indumenti di lavoro)
Art. 34 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 35 - (Previdenza complementare)
Art. 36 - (Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione)
Art. 37 - (Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda)
Art. 38 - (Secondo livello di contrattazione)
Art. 39 - (Controversie)
Art. 40 - (Compiti delle Rappresentanze aziendali dei lavoratori)
Art. 41 - (Diritti sindacali)
Art. 42 - (Appalto)
Art. 42 bis - (Cambi di appalto)
Art. 43 - (Rappresentante per la sicurezza)
Art. 44 - (Distacco)
Art. 45 - (Molestie sessuali)
Art. 46 - ("Mobbing")
Art. 47 - (Trasporti speciali)
Minimi tabellari mensili
Capitolo III
MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Art. 48 - (Contratto di lavoro a tempo determinato)
Art. 49 - (Contratto a tempo parziale)
Art. 50 - (Apprendistato professionalizzante)
Art. 51 - (Contratto di inserimento/reinserimento)
Art. 52 - (Lavoro somministrato)
PARTE SPECIALE
Sezione prima - C.C.N.L. TRASPORTO MERCI
Art. 1 - (Flessibilità)
Art. 2 - (Giorni festivi)
Art. 3 - (Retribuzione)
Art. 4 - (Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali)
Art. 5 - (Lavoro straordinario e banca ore)
Art. 6 - (Rimborso spese - Indennità equivalenti)
Art. 7 - (Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza)
Art. 8 - (Tutela della maternità)
Art. 9 - (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Art. 10 - (Composizione delle R.S.U.)
Art. 11 - (Previdenza)
Sezione seconda - C.C.N.L. ASSOLOGISTICA
Art. 1 - (Rappresentanze sindacali unitarie)
Art. 2 - (Orario di lavoro normale in regime di flessibilità)
Art. 2 bis - (Orario di lavoro normale in regime di flessibilità)
Art. 3 - (Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo)
Art. 4 - (Giorni festivi)
Art. 5 - (Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia)
Art. 6 - (Retribuzione: corresponsione e divisori)
Art. 7 - (Elementi della retribuzione)
Art. 8 - (Mense aziendali/indennità di mensa)
Art. 9 - (Indennità di reperibilità)
Art. 10 - (Trattamento di malattia e infortunio)
Art. 11 - (Aspettativa)
Art. 12 - (Tutela tossicodipendenti e loro familiari)
Art. 13 - (Trattamento di missione e trasferta)
Art. 14 - (Rimborso spese per rinnovo porto d'armi)
Art. 15 - (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
ALLEGATI
C.C.N.L. 29 gennaio 2005
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica
Addì, 29 gennaio 2005 in Roma
Tra
AITI, ANITA, ASSOESPRESSI, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, ASSOLOGISTICA assistite dalla CONFETRA
AITE
ANCST-LEGACOOP
ASSTRI
CLAAI
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CONFTRASPORTO
ECOTRAS
FAI
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
FEDERLOGISTICA
FEDERTRASLOCHI
FIAP/L
FIAP/M
FITA-CNA
PRODUZIONE E SERV.LAV.-AGCI
SNA-CASA
UNITAI
FILT CGIL
FIT-CISL e UILTRASPORTI
Testo del C.C.N.L.
Che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti.
* * *
Le parti hanno inteso con il presente rinnovo dei C.C.N.L. autotrasporto merci-spedizioni e Assologistica dare vita al contratto unico della logistica, trasporto merci e spedizione. A tal fine, la struttura del nuovo C.C.N.L. è composta da una parte generale comune e da una parte speciale divisa in due sezioni. Le parti si impegnano, in sede del prossimo rinnovo contrattuale, ad unificare tutti gli articoli che non rappresentino specificità settoriali.
Le imprese si impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia del testo del C.C.N.L. Il costo della stampa del C.C.N.L. sarà a carico delle imprese.
PARTE COMUNE
Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di categoria, le finalità in tema di relazioni sindacali.
In tale ambito il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato della logisitica, del trasporto delle merci e della spedizione a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione più conforme alle necessità produttive del mondo industriale come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.
Le parti convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti.
Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile, incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore.
La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalità che si configura come sistema al quale difficilmente possono partecipare in termini imprenditoriali le numerose imprese che operano come "trazione" svolgendo l'attività di prestatori d'opera autonomi.
In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici.
Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. E' attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Nasce l'e-Commerce. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l'attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.
All'intermediario commerciale si sostituisce l'impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l'"e-Fulfilment" cioè il soddisfacimento degli ordini "on-line" andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.
L'"e-Fulfilment" rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell'ordine direttamente dal cliente finale, l'incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a "salire" e a "scendere" lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica fino a inglobarvi attività, come quella bancaria, che nell'accezione corrente non vi erano comprese.
L'"e-Fulfilment" collegato all'"e-Commerce Business to Business" (B2B) e ancor più al "Business to Consumer" (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove professionalità (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei beni) e dall'altra nuove modalità della prestazione lavorativa, come il telelavoro.
Le parti si danno atto che, il presente C.C.N.L. è volto ad intercettare questa nuova attività emergente forte di enormi potenzialità occupazionali.
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Dichiarazione congiunta Associazioni cooperative/Organizzazioni sindacali
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private. Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro dstinazione;
d) mettono a disposizioni le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di ciò, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente C.C.N.L. nelle modalità e con le specificità definite nel protocollo d'intesa del 27 giugno 2002 e successive modifiche, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall'art. 35 del presente C.C.N.L., le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente C.C.N.L. individuano il Fondo pensione Cooperlavoro.
Dichiarazione congiunta Associazioni artigiane/Organizzazioni sindacali
Premessa - Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo, le parti ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove potranno essere sperimentati, anche nel settore del trasporto merci, strumenti di bilateralità da tempo presenti nell'artigianato.
Diritti e Agibilità sindacali - Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, che sono riportati in appendice.
Sistema contrattuale - Le parti avvieranno specifici incontri finalizzati ad armonizzare la regolamentazione del presente C.C.N.L. alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali nell'artigianato del 17 marzo 2004 e del 14 febbraio 2006, che vengono riportati in appendice.
E' in ogni caso esclusa la duplicabilità di erogazioni allo stesso titolo.
Accordi di forfetizzazione - Le parti si incontreranno entro il 20 gennaio 2007 per predisporre accordi quadro sulla forfetizzazione del lavoro straordinario, di tipo aziendale, territoriale e/o di comparto.
Rappresentante per la sicurezza - In materia di rappresentante per la sicurezza trova applicazione l'accordo sottoscritto il 3 settembre 1996 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.
Capitolo I
RELAZIONI INDUSTRIALI
Relazioni industriali
Livello nazionale
Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le Associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/ esternalizzato o terziarizzato.
A tal fine le parti convengono:
a) ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
b) la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Ambito aziendale
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturali in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono quanto segue.
Le aziende con più di 150 dipendenti, calcolati su base annuale come media, forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle R.S.A./R.S.U., unitamente alle OO.SS. territoriali, riguardanti i seguenti argomenti:
1) andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2) politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
3) andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
4) organizzazione del lavoro;
5) applicazione della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche);
6) applicazione della legge sulle pari opportunità (legge n. 125/1991 e successive modifiche);
7) numero degli addetti distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8) rapporti di lavoro atipici;
9) informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
10) inquadramenti professionali;
11) contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti.
Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico più di 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Per le imprese con meno di 150 dipendenti saranno date ogni anno informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
A livello aziendale, con le R.S.U./R.S.A. si procederà con cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, anche in relazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.
Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di trasporto;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.A./R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale ad iniziativa delle Associazioni firmatarie il presente c.c.n.l. territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.
Commissione nazionale per le pari opportunità
Le parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità fra donne e uomini nel lavoro, costituiranno la "Commissione paritetica per le pari opportunità" formata fino ad un massimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati, rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera:
- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine i dati dell'Osservatorio nazionale permanente.
La Commissione ha il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico comparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Osservatorio nazionale permanente;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) studiare la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di specifiche azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due parti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e invierà periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.
Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità possono produrre effetti, impegnando le parti interessate.
Sei mesi prima della scadenza del contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di attività della Commissione, corredato da eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo del presente contratto.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornirà i servizi di segreteria.
Servizi essenziali da garantire
Fermo restando il fatto che la legge n. 146/1990 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra.
Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti:
a) custodia;
b) funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
c) funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
d) controllo merci pericolose e/o deperibili.
Dette prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalità e sicurezza degli impianti.
A livello aziendale le R.S.A./R.S.U. o, ove assenti, il sindacato territorialmente competente, indicherà il numero delle unità di lavoratori presenti al fine di garantire quanto sopra.
Capitolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Decorrenza e durata)
Salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il presente c.c.n.l. ha decorrenza dall'1 gennaio 2004 e scadenza al 31 dicembre 2005 per la parte economica e al 31 dicembre 2007 per la parte normativa.
Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con raccomandata A.R.
Disposizione transitoria
Le nuove formulazioni di cui ai seguenti articoli della parte comune del presente c.c.n.l. hanno effetto dall'1 gennaio 2007:
- Art. 7, comma 3 (mutamento di mansioni) nella parte in cui unifica alle aziende Assologistica i periodi di svolgimento di mansioni superiori che determinano passaggi di livello
- Art. 8 (cumulo di mansioni) nella parte in cui ne viene estesa l'applicazione alle aziende Assologistica
- Art. 10 (riposo settimanale)
- Art. 13 (indennità di cassa e maneggio di denaro)
- Art. 14 (indennità di lavoro notturno), nella parte in cui viene estesa l'applicazione alle aziende Assologistica
- Art. 16 (tredicesima mensilità)
- Art. 32 (diritti e doveri del lavoratore - provvedimenti disciplinari - licenziamenti)
- Art. 33 ( indumenti di lavoro)
- Art. 41, Parte I, commi 1 e 4 (diritti sindacali), nella parte in cui unifica alle aziende Assologistica le quantità dei permessi sindacali.
Art. 2
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto)
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 3
(Sostituzione degli usi)
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
Art. 4
(Assunzione)
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il numero di matricola.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente;
2) il libretto di lavoro o documento equivalente e il libretto formativo del cittadino se in possesso del lavoratore;
3) il tesserino di codice fiscale;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda.
Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonché le eventuali successive variazioni.
Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla privacy.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 5
(Periodo di prova)
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 4 mesi per i dipendenti del 1° livello;
- 3 mesi per i dipendenti del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello c.c.n.l. Assologistica) e nel 3° livello (4° livello c.c.n.l. Assologistica);
- 2 mesi per i dipendenti del 3° livello Super (3° livello c.c.n.l. Assologistica), 3° livello (4° livello c.c.n.l. Assologistica) e 4° livello (5° livello c.c.n.l. Assologistica);
- 10 giorni lavorativi per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 4.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni, in qualunque tempo o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i quadri e gli impiegati del 1° livello, durante il primo mese per i dipendenti degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello super (3° livello c.c.n.l. Assologistica) e nel 3° livello (4° livello c.c.n.l. Assologistica), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
Per quanto attiene l'iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.Lgs. n. 252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 6
(Classificazione del personale)
Con l'accordo di rinnovo del 23 maggio 2006 le parti hanno condiviso, nell'ottica di procedere alla novazione contrattuale che ha portato al varo del c.c.n.l. della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, di unificare le classificazioni esistenti nei diversi cc.cc.nn.l. che regolavano il settore senza riflessi di natura inquadramentale.
Analizzate le evoluzioni del settore e le modifiche organizzative intervenute, le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica composta da 12 componenti di parte datoriale e 12 di parte sindacale che, entro il 31 dicembre 2007, sviluppi un nuovo sistema classificatorio che dovrà entrare in vigore con il rinnovo della parte normativa del presente c.c.n.l.
Nella fase transitoria per i profili professionali evidenziati da specifica area di provenienza troverà applicazione il profilo del c.c.n.l. richiamato.
Nel caso insorgano ulteriori controversie sul corretto profilo professionale, la Parti, nel dirimerla, prenderanno a riferimento il c.c.n.l. di provenienza.
Quadri - parametro 156
Disposizioni generali
Le parti si danno atto che con la nuova definizione del livello quadri è data attuazione al disposto della legge n. 190/1985 sui quadri intermedi.
L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 5 della legge n. 190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
Ai quadri è riconosciuta un'indennità di funzione pari a 51,65 euro mensili lordi.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
Tale livello è previsto nell'ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.
Profili esemplificativi:
- responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
- responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers);
- i gestori e reggenti autonomi di docks o silos.
1° livello parametro 146
Declaratoria
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Profili esemplificativi:
- responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
- capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
- impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda;
- produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
- analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del centro elaborazione dati;
- capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
- capo turno terminal;
- capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
- capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;
- capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
- impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
- cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
- corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;
- incaricato della compilazione del budget aziendale;
- coordinatore aeroportuale (air couriers);
- capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);
- responsabile di laboratorio chimico-fisico;
- responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.
2° livello parametro 134
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico-pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.
Profili esemplificativi:
- altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
- contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
- spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde);
- segretari/assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza professionale;
- cassieri con responsabilità e oneri per errore;
- impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
- lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
- magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
- impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
- addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
- magazziniere-capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
- operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell'elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi;
- impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
- pianificatore carico nave;
- capo officina manutenzione;
- supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
- altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);
- esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
- assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
- operatore CED in unità articolate;
- acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
- stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di videoscrittura;
- traduttori e/o interpreti;
- addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;
- tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri e/o tariffisti autonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;
- capi fatturisti.
3° livello super parametro 121
(3° livello c.c.n.l. Assologistica)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi.
Profili esemplificativi
Operai:
- conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
- primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
- gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
- conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
- tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;
- operatore di quadri sinottici complessi per l'introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali;
- tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
- motoristi e/o collaudatori;
- capi operai.
Impiegati:
- personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell'ambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (c.c.n.l. trasporto merci);
- addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (custumer service);
- telesales senior dopo 24 mesi;
- city couriers senior dopo 18 mesi (air couriers);
- operatore addetto alle trilaterali automatizzate;
- assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
- addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
- addetti al controllo imballaggi con certificazione;
- pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);
- addetti alla gestione di:
- contabilità generale (c.c.n.l. Assologistica);
- contabilità industriale (c.c.n.l. Assologistica);
- controllo gestione commesse (c.c.n.l. Assologistica);
- stipendi e paghe (c.c.n.l. Assologistica);
- responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;
- dichiaranti doganali in sottordine;
- vice magazzinieri.
3° livello parametro 118
(4° livello c.c.n.l. Assologistica)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative e si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
Profili esemplificativi
Operai:
- autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
- conducenti di motobarche;
- conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
- trattoristi (c.c.n.l. trasporto merci);
- capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
- addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
- conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali (c.c.n.l. trasporto merci);
- lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono funzioni di muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
- esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie; imballatori;
- conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
- operai specializzati d'officina;
- macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
- conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
- lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;
- attività di operatore di piattaforma aerea;
- operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;
- meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
- preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità tecnico-pratiche;
- operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
- pesatore pubblico munito di apposita patente;
- deckman;
- capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai.
Impiegati:
- impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
- impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
- impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a quietanzare e a versare;
- personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell'ambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (c.c.n.l. Assologistica);
- agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci;
- magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;
- fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
- compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;
- compilatori di bolle doganali;
- fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc. (c.c.n.l. trasporto merci);
- archivisti (c.c.n.l. trasporto merci);
- telefonisti esclusivi e/o centralinisti (c.c.n.l. trasporto merci);
- operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;
- city couriers junior (air couriers);
- agente di smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers);
- addetti al servizio clienti junior (custumer service);
- telesales junior;
- telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua estera;
- addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati;
- contabili d'ordine (c.c.n.l. trasporto merci);
- addetto alla segreteria di funzione.
4° livello parametro 112
(5° livello c.c.n.l. Assologistica)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi
Operai:
- operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- altri autisti non compresi nel 3° livello super e nel 3° livello;
- preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico-pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico-scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali (c.c.n.l. trasporto merci);
- operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
- personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- aiuto macchinisti frigoristi;
- trattoristi (c.c.n.l. Assologistica);
- carrellisti (c.c.n.l. Assologistica);
- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
- altri capisquadra.
Impiegati:
- aiuto contabile d'ordine (c.c.n.l. trasporto merci);
- fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello (c.c.n.l. trasporto merci);
- dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura (c.c.n.l. trasporto merci);
- altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati (c.c.n.l. trasporto merci);
- agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers);
- commessi contatori di calata;
- spuntatori;
- fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc. (c.c.n.l. Assologistica);
- archivisti (c.c.n.l. Assologistica);
- centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche (office automation) e reception aziendale (c.c.n.l. Assologistica);
- contabili d'ordine (c.c.n.l. Assologistica);
- compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura (c.c.n.l. Assologistica).
5° livello parametro 107
(6° livello c.c.n.l. Assologistica)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Profili esemplificativi
Operai:
- addetto rizzaggio/derizzaggio;
- attività di addetto al magazzino;
- facchino qualificato: lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
- attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
- semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
- operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
- attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
- attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura;
- manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra);
- guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso agli impianti;
- uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
- operai comuni di manutenzione di garage e di officina;
- chiattaioli;
- barcaioli;
- fattorini addetti alla presa e consegna;
- attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessità;
- manovratori di paranco a bandiera.
Impiegati:
- dattilografi (c.c.n.l. Assologistica);
- fattorini (c.c.n.l. Assologistica);
- telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne (c.c.n.l. Assologistica);
- addetti a mansioni semplici di segreteria (c.c.n.l. Assologistica).
6° livello parametro 100
(7° livello c.c.n.l. Assologistica)
Declaratoria
Appartengono a questo livello: i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia se non quella della corretta esecuzione del proprio lavoro. Tali lavoratori, qualora indirizzati verso attività semplici, superato il periodo di prova ed un periodo di lavoro effettivo di diciotto mesi saranno inquadrati al 5° livello (6° livello c.c.n.l. Assologistica).
Profili esemplificativi
Operai:
- attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.
Art. 7
(Mutamento di mansioni)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni del livello quadri e 1° livello e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
In caso di trasferimento collettivo non temporaneo, l'azienda fornirà preventiva comunicazione scritta alle R.S.A./R.S.U. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l'azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto.
L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta delle R.S.A.
L'azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.
Art. 8
(Cumulo di mansioni)
Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
Art. 9
(Orario di lavoro per il personale non viaggiante)
La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo.
La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all'attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al decreto legislativo n. 261/1999, in base a quanto previsto dal comma 5, dal lunedì al sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui; la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restate orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su cinque giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a quanto previsto dal comma 5 fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. La distribuzione ha carattere strutturale e sarà modificabile solo in presenza di nuovo accordo.
L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su sei giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nell'arco della settimana, saranno oggetto di accordo tra azienda e le R.S.U./R.S.A., le OO.SS. competenti territorialmente, le OO.SS. nazionali.
A livello aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti ai lavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea.
L'intesa relativa alla distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico dell'azienda.
In caso di controversia insorta a livello di azienda le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello regionale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale. Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro 10 giorni successivi.
Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale è ridotta al 20%.
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito; l'alternativa è in relazione alle esigenze aziendali, previa verifica delle modalità applicative con le R.S.U., il delegato d'impresa, le OO.SS. territoriali. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto della localizzazione dell'unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.
Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.Lgs. n. 626/1994.
L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le parti.
Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2.
L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati, con orario continuato ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito d'intesa tra le parti.
Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata dell'orario contrattuale e l'intervallo di cui al precedente 8° comma, potrà essere anticipato o posticipato l'inizio dell'attività lavorativa per un massimo di 2 ore giornaliere, previo accordo con le R.S.U.
In ogni caso la diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere richiesta per più di 6 settimane nell'arco dell'anno.
In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 12, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative "post-partum", aspettativa, ecc.), fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1° gennaio-31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita di norma per il 50% con le medesime modalità previste nel precedente comma e il restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verrà retribuito con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mese di aprile successivo.
Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale.
La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo stesso titolo.
Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata in misura proporzionale.
Per il personale addetto alla filiera logistica dell'"e-Commerce" ("e-Fulfilment"), assunto a partire dal 1° luglio 2000 l'orario di lavoro settimanale, calcolato come media nell'arco di 4 mesi, è stabilito in 38 ore dal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali; la prestazione ordinaria giornaliera non potrà essere inferiore alle 5 ore e non superiore alle 10 ore, ferme restando le normative di legge inerenti le pause. Per prestazioni superiori alle otto ore, sarà concessa una pausa retribuita di mezz'ora. Tra ciascuna prestazione settimanale ed un'altra, sarà garantito, ogni due settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno due giornate. Resta inteso che si è in presenza di orario multiperiodale, formalmente determinato, solo allorquando l'imprenditore ha programmato il predetto orario e lo ha formalizzato con le modalità di cui all'art. 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ed alle normative di legge in vigore. Non si farà luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per il lavoro prestato di notte ai sensi degli articoli 4 e 3, rispettivamente della Sezione prima e seconda della Parte speciale; restano ferme le maggiorazioni di cui agli articoli 5 e 3, rispettivamente della Sezione prima e seconda della Parte speciale per il lavoro straordinario; i permessi di cui al comma 16 del presente articolo sono ridotti a 20 ore in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Nota a verbale
Le parti riconoscono che l'utilizzo di sistemi telematici e/o di posta elettronica ovvero di altri sistemi di comunicazione informatica nell'ambito delle attività svolte non costituisce di per sè condizione sufficiente per l'applicazione della speciale regolamentazione inerente l'"e-Fulfilment" che deve essere unicamente intesa a regolamentare tale specifica nuova attività svolta con nuova occupazione.
Deroghe
a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si farà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in cinque giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.
c) Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
d) Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello del 1° livello.
Dichiarazione a verbale
Con il presente articolo le parti hanno inteso disciplinare la materia dell'orario di lavoro in maniera più aderente alle esigenze organizzative e produttive delle imprese; si intendono pertanto superati e quindi non più applicabili le norme sui nastri lavorativi previste da accordi territoriali.
Disposizione transitoria
Per le aziende aderenti ad Assologistica alla data del 29 gennaio 2005, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16 del precedente c.c.n.l. 7 luglio 2000 fino alla completa unificazione contrattuale.
Art. 10
(Riposo settimanale)
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.
Art. 11
(Orario di lavoro per il personale viaggiante)
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11-bis relativo ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, per il personale viaggiante, il cui tempo di prestazione coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilità tipici della prestazione discontinua, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore, a decorrere dal 1° luglio 2000, come previsto dall'articolo relativo al personale non viaggiante.
Le norme previste dal regolamento UE n. 561/2006 del 15 marzo 2006, devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Per il personale viaggiante dei livelli 3° super e 3° è tempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle seguenti definizioni:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
I tempi specificati nelle precedenti lett. a) e b) si calcolano in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario, e non concorrono al computo del lavoro straordinario.
Il tempo di lavoro effettivo si calcola inoltre con l'esclusione dei tempi di riposo intermedio, intendendosi per tali quelli in cui il lavoratore è lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell'impresa, e con la facoltà di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo manlevato dalla responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico.
I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa.
Agli effetti della qualificazione dei tempi di lavoro, è in particolare tempo di lavoro effettivo quello, ad esempio, trascorso alla guida del mezzo per la esecuzione delle operazioni di dogana e di carico in raffinerie.
Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, la eventuale maggior durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli e la attività complementare viene retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo seguente:
a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo ovvero da altri parametri oggettivi, dandone informazioni alle R.S.U. Le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia del foglio di registrazione del cronotachigrafo;
b) secondo quanto previsto da accordi aziendali, ovvero dagli accordi territoriali di cui al successivo paragrafo, per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario.
Accordi collettivi territoriali
Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazione che facciano riferimento alle "linee-guida" stabilite fra le parti a livello nazionale.
Tali accordi vengono stipulati secondo le seguenti modalità.
1) Accordo-quadro territoriale - Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli accordi di forfettizzazione. I valori di forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale. Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della forfettizzazione. Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente c.c.n.l.
2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico - Tali accordi vengono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente c.c.n.l., laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfettizzazioni saranno individuati all'interno dell'accordo territoriale.
Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. n. 318/1996, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali, come previsto dalla stessa legge.
La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di accordo collettivo.
Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte; le R.S.U., le R.S.A., il delegato d'impresa, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie, dall'altra.
Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.
Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle Associazioni ed alle OO.SS. stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto.
Le imprese che sono tenute all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.
Le parti ribadiscono l'impegno a far rientrare eventuali accordi individuali plurimi, già esistenti a livello aziendale alla data della stipula del presente c.c.n.l., nell'ambito degli accordi collettivi previsti dal presente articolo, con l'esercizio dei poteri loro conferiti dai rispettivi statuti.
Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".
Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati.
Al personale viaggiante non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 11-bis.
In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l., al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1° luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.).
La riduzione di orario non si applica fino a concorrenza ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni allo stesso titolo.
Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti vengono assorbite fino a concorrenza.
Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° livello e 3° livello super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.
Nota
Per i Trasporti speciali vedi l'art. 47 della presente Parte comune.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano, qualora riprenda il confronto con il Governo sulla direttiva n. 15/2002, a voler proseguire l'azione congiunta affinché il recepimento avvenga sulla base dell'avviso comune convenuto nell'ambito dell'accordo del 29 gennaio 2005. In caso di recepimento della direttiva difforme dall'avviso comune, sarà invece necessario un confronto per adattare l'impianto normativo contrattuale alle mutate disposizioni legali di riferimento. Resta comunque inteso che, fino al momento del recepimento della direttiva n. 15, non saranno operative le disposizioni degli artt. 11 e 11-bis dell'accordo 29 gennaio 2005, in luogo delle quali continueranno a trovare applicazione quelle degli stessi articoli antecedenti al rinnovo.
Art. 11 bis
(Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue)
In deroga a quanto previsto dall'art. 11, punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della Sezione prima della Parte speciale, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti UE nn. 3821/85 e 561/2006 e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 - fermo restando quanto previsto dall'art 11, comma 9, lett. a), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui allo stesso comma, lett. b), si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto:
a) periodi di guida;
b) tempo occorrente per la collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci, a norma dell'art. 28, comma 1, del presente contratto;
c) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell'art. 30 del presente contratto;
d) attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;
e) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell'efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
f) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l'esecuzione del servizio.
L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al comma 2.
In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, comma 9, punto b), sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.
Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio arbitrale, di cui all'art. 11-ter. Lo stesso Collegio, secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria, è competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderiscano o abbiano conferito mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di discontinuità previste in questo articolo; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli Uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria.
L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente con il massimo di tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e di tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.
Nota a verbale
Quanto concordato in tema di orario di lavoro per mansioni discontinue non comporta conseguenza alcuna sugli accordi già intervenuti a livello aziendale tra le parti, relativi alla forfettizzazione delle prestazioni straordinarie, fino a nuova intesa, né può determinare in alcun caso peggioramenti del trattamento economico preesistente, a parità di condizioni.
Art. 11 ter
(Clausola compromissoria)
Le parti stipulanti, in applicazione del D.Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 e del D.Lgs. n. 387 del 29 ottobre 1998, istituiscono gli Uffici sindacali di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali o seriali.
Qualora il tentativo di conciliazione non producesse esito positivo sarà stilato apposito verbale nel quale saranno precisati i termini di dissenso tra le parti. Ciascuna delle parti può attivare volontariamente richiesta di arbitrato. Se tale richiesta viene accolta dall'altra parte la controversia sarà devoluta al Collegio arbitrale.
L'Ufficio sindacale di conciliazione di cui al comma 1 e il Collegio arbitrale di cui al comma 2 sono costituiti e disciplinati ai sensi del regolamento funzionale riportato nell'Allegato 2 del presente c.c.n.l. di cui fa parte integrante.
In ogni caso le parti hanno il diritto di ripensamento entro 10 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione che la segreteria del Collegio invierà alle parti avviando formalmente la procedura con lettera raccomandata A.R.
Il ricorso alla via giudiziaria è ammesso solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione.
Per le controversie riguardanti la natura continua o discontinua dell'attività del conducente a norma degli artt. 11 e 11-bis del presente contratto, il Collegio decide esclusivamente secondo norme di legge e contratto collettivo, accertando se sussistano e non sussistano le condizioni oggettive della continuità o della discontinuità.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere esperito nei casi in cui non è previsto dalla legge, fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 11-bis.
Art. 12
(Festività abolite)
Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1° gennaio-31 dicembre).
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.A., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 13
(Indennità di cassa e maneggio denaro)
All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e eventuali altri aumenti comunque denominati.
Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma.
Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti. Il ricalcolo delle suddette indennità di cassa, per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio del lavoratore.
Le somme anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non sono da considerarsi ai fini della corresponsione dell'indennità di cassa per maneggio denaro.
Dichiarazione a verbale
Agli impiegati non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verrà mantenuto e corrisposto fintantoché gli stessi esplichino le mansioni suddette.
Norma transitoria per c.c.n.l. Assologistica
I lavoratori a cui era applicato il c.c.n.l. Assologistica alla data del 29 gennaio 2005, mantengono le precedenti condizioni.
Art. 14
(Indennità di lavoro notturno)
Il personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta ha diritto ad una indennità di euro 0,93 (lire 1.800) per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno. L'indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del t.f.r.
Art. 15
(Aumenti periodici di anzianità)
Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
L'importo degli aumenti è il seguente:
C.c.n.l. trasporto merci. C.c.n.l. Assologistica
- Livello Euro Livello Euro
- Quadri 30,990 Quadri 25,31
- 1° 29,44 1° 24,79
- 2° 26,86 2° 23,14
- 3° super 24,79 3° 22,52
- 3° 24,27 4° 21,59
- 4° 23,24 5° 21,12
- 5° 22,21 6° 20,66
- 6° 20,66 7° 20,25
Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.
Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
Norme transitorie
C.c.n.l. trasporto merci
Per i lavoratori assunti prima dell'1 giugno 2000, il numero di scatti è pari a 8.
C.c.n.l. Assologistica
Gli importi ed il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati al 30 dicembre 1983 anche se non corrisposti a questa data saranno definitivamente congelati.
I lavoratori assunti prima del 1° giugno 1980 conserveranno ad personam" il diritto a completare il numero dei bienni di anzianità previsto dalla precedente normativa contrattuale e più precisamente:
a) settore magazzini generali:
- impiegati n. 15 scatti biennali; intermedi n. 11 scatti biennali; operai n. 7 scatti biennali;
b) settore freddo:
- impiegati n. 12 scatti biennali; intermedi n. 10 scatti biennali: operai n. 5 scatti biennali.
Per quanto concerne la normativa precedente l'accordo 11 gennaio 1984 inerente la maturazione degli scatti di anzianità, si rimanda all'allegato in appendice.
Art. 16
(Tredicesima mensilità)
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli artt. 3 e 7, rispettivamente della Sezione prima e seconda della Parte speciale del presente contratto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La 13ª mensilità va computata agli effetti del t.f.r. e della indennità sostitutiva di preavviso.
Art. 17
(Quattordicesima mensilità)
L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli artt. 3 e 7, rispettivamente della Sezione prima e seconda della Parte speciale del presente contratto.
La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 18
(Assenze, permessi e congedo matrimoniale)
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici.
Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:
- del coniuge anche se legalmente separato;
- del convivente "more uxorio";
- di parenti entro il II grado (genitori, nonni, fratelli);
- di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.
Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
Salvo quanto previsto dal successivo comma 6, le aziende concorderanno un permesso retribuito a causa di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, del convivente "more uxorio", di parenti entro il II grado (genitori, nonni, fratelli), o di altre persone componenti la famiglia anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso sarà nella misura minima di tre giorni lavorativi all'anno.
Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dell'accertamento della necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il lavoratore deve comunicare per iscritto quale sia l'evento che dà titolo al permesso ed i giorni nei quali deve essere utilizzato.
La documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità, rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve essere presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della attività lavorativa.
In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per iscritto con il lavoratore che ne faccia domanda diverse modalità di espletamento della attività lavorativa in presenza di documentata grave infermità che colpisca le persone indicate al comma 5. Nel caso di fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma i giorni lavorativi, previsti al comma precedente, potranno essere anche più di tre.
L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse modalità, pari comunque ad una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso sostituiti.
La permanenza della infermità deve risultare da certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, certificazione che deve tenere conto del diritto alla riservatezza della persona inferma.
La riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita entro sette giorni dalla insorgenza del fatto che ne dà causa.
In caso di accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie ed il residuo periodo di permesso può essere goduto successivamente nell'arco dell'anno.
I permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di legge, quali la legge n. 104/1992 e successive modifiche e da altre norme del presente contratto.
Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di un giorno.
Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali salvo migliori condizioni definite a livello aziendale.
Art. 19
(Permessi per gravi e documentati motivi familiari)
Il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dell'art. 2 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000, n. 278 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari").
Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre persone indicate dall'art. 433 del codice civile anche se non conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui al presente comma sono costituiti da:
- necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;
- necessità di impegno particolare nella cura o nell'assistenza di una delle persone suindicate;
- situazione di grave disagio personale (esclusa l'ipotesi di malattia) del lavoratore;
- specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone suindicate quali quelle indicate alla lett. d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
Il congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata. Il suo godimento viene attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel calcolo si computano anche le frazioni di mese.
Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto; non ha diritto a retribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Salva l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in ordine al riscatto ed alla prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini della anzianità di servizio ed ai fini previdenziali.Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilità, di almeno giorni quindici di calendario specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della domanda ed allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Devono essere indicate altresì la decorrenza e la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo venga richiesto per causa di decesso, lo stesso deve essere documentato con la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva. Ove il congedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno del dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in uno con la domanda deve essere indicata la sussistenza delle condizioni ivi previste.
Entro quindici giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l'azienda deve pronunciarsi in ordine alla stessa; l'eventuale diniego, la concessione solo parziale, la proposta di rinvio devono essere motivati:
- dal mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge o dal regolamento di attuazione;
- da ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del lavoratore.
E' data facoltà alle parti di indicare se sia o meno possibile il rientro del lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso affermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con il consenso dell'azienda, il lavoratore può sempre rientrare in epoca anticipata.
In caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore può chiedere il riesame della sua domanda nei successivi venti giorni assistito dalle R.S.A./R.S.U. o dalle OO.SS. territoriali.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo perché la durata richiesta è incompatibile con quella del rapporto di lavoro stesso, per avere già concesso congedi per durata superiore a 3 giorni, per essere stato il dipendente assunto in sostituzione di lavoratore assente per motivi di congedo di cui al presente articolo.
In applicazione del disposto dell'art. 4, comma 3, della legge n. 53/2000, il dipendente che riprenda l'attività lavorativa dopo avere goduto un congedo ai sensi del presente articolo, per complessivi due anni potrà frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata massima di 160 ore, delle quali almeno metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore a due anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione alla durata del congedo ed alle mansioni del dipendente.
Art. 20
(Diritto allo studio/Formazione continua)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53/2000 per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
I lavoratori che, ai fini previsti dall'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, intendono:
- frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti;
- migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraverso la frequenza di corsi di formazione continua correlati all'attività generale dell'azienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestiti dalle regioni;
- frequentare, qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione continua previsti da piani formativi aziendali o territoriali;
potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali ciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari a o superiore a 300.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unità produttiva alla data di inizio dell'anno solare e non potranno contemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nell'unità produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano almeno 15 dipendenti.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la Direzione aziendale e le R.S.A., fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.
In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedere il riesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalle R.S.U./R.S.A. o dalle OO.SS. territoriali.
Art. 21
(Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi)
In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
E' ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 22
(Ferie)
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa.
I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art. 9 non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1° gennaio-31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le R.S.A./R.S.U.
Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
Norma transitoria per i magazzini generali
Per gli impiegati in servizio alla data del 1° aprile 1975, viene mantenuto ad personam lo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
Art. 23
(Tutela dei disabili)
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
Art. 24
(Tutela etilisti)
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle UUSSLL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Art. 25
(Servizio militare)
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge al momento in vigore ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Art. 26
(Indennità varie e alloggio al personale)
Indennità di uso mezzo di trasporto
L'azienda corrisponderà al lavoratore che usa un mezzo di trasporto, una indennità mensile da concordarsi fra le parti.
Indennità zona malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un'indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità di lontananza dai centri abitati
Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 30 km, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
Alloggio al personale
Al personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell'azienda stessa, la concessione dell'alloggio sarà gratuita.
Art. 27
(Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile)
I lavoratori che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione del datore di lavoro, di forme di flessibilità dell'orario e turnazione agevolata, in recepimento degli artt. 6 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, pena l'esclusione del lavoratore dal diritto stabilito dal presente articolo.
Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla Prefettura competente, o dall'autorità regionale ove previsto, sulla base della legge n. 266/1991 e dell'ordinanza 30 marzo 1989 del Ministero per il coordinamento della protezione civile, è data facoltà agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di richiedere, al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della richiamata ordinanza.
Allegata alla domanda di permesso, presentata, salvo casi assolutamente eccezionali, al datore di lavoro 24 ore prima della data dell'inizio del permesso stesso, i richiedenti devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato unitamente alla relativa attestazione del gruppo di loro appartenenza.
Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente, è tenuto ad esonerare, nei limiti del D.P.R. n. 613/1994, dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento od operazioni di protezione civile, acquisendo - ad operazione conclusa - la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente.
Art. 28
(Responsabilità dell'autista e del personale di scorta)
L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
E' a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
- la gravità della responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.A./R.S.U. le condizioni dell'assicurazione.
Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello.
L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
Ad esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna, le parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista. In questo ambito verrà definita contemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegna non utilizzato come tale.
Norma transitoria c.c.n.l. Assologistica
La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5° livello provenienti dal c.c.n.l. Assologistica.
Art. 29
(Ritiro patente / Carta conducente)
L'autista al quale sia dall'autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 34, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Norma transitoria c.c.n.l. Assologistica
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2007 per le aziende aderenti ad Assologistica in quanto continua a valere la precedente normativa.
Art. 30
(Piccola manutenzione e pulizia macchine)
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 31
(Trasferimenti)
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario della località ove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore, nonché il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
Il lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda.
E' inoltre dovuta la diaria, "una tantum", nella misura di una intera retribuzione globale mensile, e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore purché venga comprovato il trasferimento del nucleo familiare.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese ed alle R.S.A. con procedura analoga a quella prevista dall'art. 7 per il mutamento di mansioni.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi dal trasferimento ha diritto al rimborso spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione dal servizio.
Art. 32
(Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti)
A) Diritti e doveri del lavoratore
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono, nei reciproci rapporti, usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di previdenza sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto salvo i più gravi provvedimenti previsti al n. 3 del presente articolo;
- del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;
3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
- del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
Il lavoratore, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
C) Licenziamenti
I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, e 11 maggio 1990, n. 108.
I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo 2001, n. 151.
Art. 33
(Indumenti di lavoro)
Le aziende, oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, forniranno una volta l'anno, a proprie spese, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno estivo salvo esigenze particolari.
Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i tre mesi dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto.
L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Art. 34
(Trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del t.f.r. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del c.c.n.l. 1° marzo 1991 (c.c.n.l. trasporto merci);
- erogazioni di cui all'art. 38, salvo che l'esclusione dal t.f.r. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
- 13ª e 14ª mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 6 della Sezione prima della Parte speciale (c.c.n.l. trasporto merci);
- indennità di lavoro notturno a norma dell'art. 14;
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art. 3 della Sezione prima della Parte speciale (c.c.n.l. trasporto merci);
- indennità di funzione per i quadri.
In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa, la 14ª mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.
Nota a verbale
Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota annua da accantonare sarà effettuato a far data dal 1° agosto 1982, nel rispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Raccomandazione a verbale
In caso di morte del dipendente, il datore di lavoro valuterà l'opportunità di integrare, in caso di particolari situazioni di disagio, il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Norme transitorie
C.c.n.l. trasporto merci
1) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 si richiamano le norme relative all'indennità di anzianità previste dall'art. 35 del c.c.n.l. 26 luglio 1979 qui di seguito riportato. I riferimenti agli artt. 37 e 24 contenuti nell'ultimo comma s'intendono adeguati agli attuali artt. 7 e 11 della Parte speciale, Sezione prima. Lo stesso dicasi per il riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, che è stata sostituita dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 35 - Indennità di anzianità
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta (licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità.
Impiegati
Un importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati.
Operai
a) Per l'anzianità maturata dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 1950:
- un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità.
b) Per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1951 e fino al 31 marzo 1971:
- 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 5 anni;
- 31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 10 anni;
- 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 15 anni;
- 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità oltre 15 anni. L'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1950 e quella successiva al 31 marzo 1971 sarà computata agli effetti della maggiore indennità spettante per il periodo di servizio oggetto del presente punto b) nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per l'anzianità compresa tra il 1° gennaio 1951 e fino al 31 marzo 1971 è quello corrispondente all'intera anzianità maturatasi dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione.
c) Per l'anzianità successiva al 31 marzo 1971:
- 50% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dal 1° aprile 1971 al 31 marzo 1972;
- 75% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dal 1° aprile 1972 al 31 marzo 1973;
- 83,34% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dal 1° aprile 1973 al 31 marzo 1974;
- una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianità successiva al 31 marzo 1974.
Le frazioni di anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni fino a 15 giorni.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale in corso al momento della risoluzione del rapporto, maggiorata dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di contraria pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiesta dal lavoratore (con esclusione di quella prevista dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e relativo regolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianità.
E' facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 37 del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo previdenza industria), nonché il trattamento assicurativo di cui all'art. 24.
2) Per i lavoratori in servizio al 26 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo ed integrata della somma di lire 200.000.
Detta somma sarà anticipata:
- nella misura di lire 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre 1979;
- nella misura di lire 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre 1979;
- nella misura di lire 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre 1979.
Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente al 1° ottobre 1978 e fino al 25 luglio 1979 la somma di lire 200.000 e le conseguenti anticipazioni saranno erogate e proporzionalmente ridotte nella misura di 1/10 per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa alla data del 26 luglio 1979.
C.c.n.l. Assologistica
Relativamente alle misure del trattamento di fine rapporto si applicano, fino al 31 dicembre 1989, le normative previste dai singoli contratti di settore e riportate in allegato.
Art. 35
(Previdenza complementare)
Le parti convengono di destinare, per il personale dipendente non tenuto al versamento al FASC, con decorrenza 1° novembre 2006 le seguenti quote contributive:
- 1% a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al c.c.n.l. trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri;
- 1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto precedente;
- una quota mensile dell'accantonamento del t.f.r. maturato nel corso dell'anno, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota di t.f.r. maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella delle disposizioni legislative vigenti.
Ai fini del 1° comma, le parti entro il 30 settembre 2006 individueranno di comune accordo il fondo complementare di previdenza a cui aderire.
A tal fine viene istituito un gruppo paritetico composto da dodici membri di cui sei di parte sindacale e sei di parte aziendale. Entro la suddetta data le parti interessate stabiliranno le modalità dell'eventuale destinazione del t.f.r. per il personale dipendente tenuto al versamento al FASC.
L'adesione alla previdenza complementare sarà volontaria ed il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico.
Per le Confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione la previdenza complementare di settore.
Art. 36
(Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione)
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
L'azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni svolte.
L'azienda corrisponderà al lavoratore le competenze di fine rapporto entro il periodo di paga successivo a quello di cessazione del rapporto stesso.
Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto, l'azienda corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le competenze di fine rapporto secondo il proprio computo.
L'azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore - entro i termini di cui sopra - un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra previste decorreranno di diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.
Art. 37
(Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda)
La cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sè il contratto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun dipendente di chiedere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare "ex novo" un altro rapporto di lavoro.
Per accordo sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti può essere convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione.
Devono comunque essere rispettate le procedure previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990) e successive modifiche.
Nei casi in cui, in applicazione dell'art. 47 della legge n. 428/1990, il trasferimento di azienda riguardi più di 60 dipendenti, il termine di 25 giorni previsto dallo stesso art. 47 è portato a 40 giorni (c.c.n.l. trasporto merci).
Art. 38
(Secondo livello di contrattazione)
Il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente c.c.n.l. e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del c.c.n.l. in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del c.c.n.l.
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla legge n. 135/1997.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle OO.SS. territoriali; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
In presenza di erogazioni a titolo di salario di produttività concordata a livello territoriale, per la vigenza del presente c.c.n.l. non potranno essere presentate piattaforme aziendali per lo stesso titolo. La contrattazione aziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituirà la contrattazione territoriale.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati degli Osservatori regionali valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo livello - che si svolgerà una sola volta nel corso dell'attuale vigenza contrattuale - dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di produttività, un'erogazione provvisoria e assorbibile corrispondente all'1,36% dei minimi tabellari in vigore al momento della presentazione della piattaforma.
Nella località ove sia presente una Associazione territoriale aderente alle Organizzazioni datoriali firmatarie il presente c.c.n.l., la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla Associazione regionale o in mancanza alla struttura territoriale della Confederazione di riferimento.
In comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere concordate tra le parti criteri generali al fine di favorire omogeneità di impostazione alla contrattazione aziendale di secondo livello.
Fermo restando quanto previsto in materia dei compiti delle Rappresentanze aziendali dei lavoratori all'art. 40 del c.c.n.l. e quanto contenuto al Capitolo I sulle relazioni industriali, la contrattazione di secondo livello avrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del c.c.n.l.
Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali ed aziendali, a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
Le Associazioni stipulanti il presente c.c.n.l., nei limiti conferiti dai rispettivi Statuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo livello di contrattazione di cui al comma 1.
Per gli eventuali premi e indennità aziendali comunque denominati, non previsti dal c.c.n.l., espressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi tabellari cosicché la misura in cifra non risulti variata.
Le parti nel corso del prossimo rinnovo contrattuale si impegnano ad articolare soluzioni che contengano elementi incentivanti le imprese a concludere accordi di secondo livello eventualmente anche attraverso l'elevazione della percentuale di cui al comma 5.
Deroghe per Assologistica
La clausola di cui al comma 5 trova applicazione alle aziende aderenti ad Assologistica a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Tenuto conto che Assologistica non ha strutture territoriali, le piattaforme dovranno essere inviate alla sede nazionale.
Art. 39
(Controversie)
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite le Rappresentanze aziendali dei lavoratori, entro quindici giorni verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 40
(Compiti delle Rappresentanze aziendali dei lavoratori)
Le parti convengono sulla necessità di incontri tra le Direzioni e le Rappresentanze aziendali dei lavoratori per la definizione dei seguenti problemi:
C.c.n.l. trasporto merci:
- la distribuzione degli orari di lavoro;
- l'eventuale articolazione dei turni;
- l'inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior favore;
- le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori;
- l'eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e interaziendali;
- la programmazione del periodo delle ferie annuali;
- gli indumenti di lavoro nonché per tutti gli altri problemi specificatamente previsti dal presente contratto o da norme di legge.
C.c.n.l. Assologistica
- l'inquadramento delle mansioni non esemplificate nella classificazione;
- la corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo sull'orario di lavoro;
- l'effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui all'art. 3 della Sezione seconda della Parte speciale;
la misura dell'indennità di lontananza dai centri abitati.
Nota a verbale
Le OO.SS. hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali la loro decisione di procedere, a livello aziendale, alla elezione di Rappresentanze sindacali unitarie. Nel momento in cui saranno costituite, le R.S.U. avranno i compiti, le tutele e le libertà sindacali oggi previste per le R.S.A. e queste ultime decadranno.
Art. 41
(Diritti sindacali)
Parte I
Imprese con più di 15 dipendenti
Cariche sindacali - Permessi e aspettative
Ai lavoratori componenti gli Organi esecutivi e/o direttivi sia delle Confederazioni e dei Sindacati nazionali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali e/o comprensoriali delle predette Organizzazioni, saranno concessi, dietro esibizione della convocazione degli Organismi di cui sopra o su espressa richiesta delle Organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate annue.
I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi di cui al precedente comma devono essere tempestivamente comunicati all'azienda.
I componenti gli Organi direttivi delle Rappresentanze aziendali sindacali, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in sostituzione di quanto previsto dall'art. 23 della legge stessa, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Tali permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di un'ora e mezza per ciascun dipendente dell'unità produttiva aziendale.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Durante il periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Diritto di affissione
Presso i posti di lavoro l'impresa collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali o territoriali e dai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Le Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali preciseranno all'impresa, tramite le rispettive Organizzazioni datoriali, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
Della comunicazione da affiggere verrà contemporaneamente informata la Direzione locale mediante consegna di una copia della stessa.
Assemblea
Le assemblee retribuite di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 potranno essere convocate con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di gravissima ed estrema urgenza, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. e/o dalle R.S.U./R.S.A. nei limiti di quanto previsto alla Parte 1ª, art. 4, lett. a) dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Parte II
Imprese fino a 15 dipendenti
Assemblea e delegato di impresa
Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
C.c.n.l. trasporto merci:
Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
Compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.
Parte III
Contributi sindacali
Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio contributo sindacale alle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo, potrà incaricare l'azienda attraverso apposita delegazione di pagamento ex art. 1269 del codice civile espressa in forma scritta.
La delegazione di pagamento conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui l'azienda effettuerà il versamento dei contributi sindacali, l'importo percentuale della trattenuta che non potrà essere inferiore all'1% del minimo tabellare conglobato.
La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità (comprese 13ª e 14ª) percepite dal lavoratore e sarà versata mensilmente all'Organizzazione sindacale interessata.
La delegazione di pagamento potrà comunque essere revocata in qualunque momento in forma scritta dal lavoratore con comunicazione da indirizzarsi sia all'azienda che all'Organizzazione sindacale interessata.
Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'azienda, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione di pagamento.
Art. 42
(Appalto)
Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di facchinaggio.
In caso di necessità, le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di commercio.
Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle R.S.A./R.S.U. e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di legge.
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.
Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.
Chiarimento a verbale
Si precisa che i servizi svolti per conto delle aziende dalle cooperative regolarmente iscritte nei registri di cui al comma 2, in autonomia e con propria organizzazione aziendale non sono vincolati dalla normativa di cui sopra.
Art. 42 bis
(Cambi di appalto)
In caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
Su richiesta delle OO.SS. competenti l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del c.c.n.l. sottoscritto da Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative.
L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.
Art. 43
(Rappresentante per la sicurezza)
La figura del Rappresentante per la sicurezza è disciplinata dall'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall'accordo interconfederale 24 luglio 1996.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi del citato art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza può altresì essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale; la disciplina del Rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative modalità di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa territoriale anche nell'ambito degli Osservatori regionali.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i Rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti della R.S.U. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della R.S.U. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva operino le R.S.A., i Rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro interno.
I Rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.
Art. 44
(Distacco)
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 al lavoratore distaccato, sia all'interno del territorio nazionale che dall'estero, si applicano tutte le disposizioni economiche e normative del presente c.c.n.l.
Art. 45
(Molestie sessuali)
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del codice di condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, D.Lgs. n. 145 del 30 maggio 2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto di lavoro, la persona oggetto di molestie può rivolgersi alle R.S.U./R.S.A. e alla Direzione del personale, per la trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare e/o presso gli uffici legali competenti.
Art. 46
("Mobbing")
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale per le pari opportunità di cui al Capitolo 1 del presente c.c.n.l. il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali situazioni.
Art. 47
(Trasporti speciali)
Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione l'istituto degli accordi integrativi provinciali e le norme relative alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni lavorativi, salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.
Tenuto presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori di cui al comma precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese di detti settori corrisponderanno una indennità sostitutiva nella misura del 9,80% minimo contrattuale conglobato.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di cui al comma 2 viene calcolata a far data dal 1° febbraio 1977 sulla sola retribuzione tabellare in applicazione dell'accordo 24 giugno 1977.
Minimi tabellari mensili
C.c.n.l. trasporto merci
Livello 1.9.2005 1.2.2006 Parametri
Euro
Quadri (+77,36) 1.654,25 (+36,10) 1.690,35 156
1° (+72,40) 1.554,00 (+33,78) 1.587,78 146
2° (+66,45) 1.427,99 (+31,01) 1.459,00 134
3° Super (+60,00) 1.289,37 (+28,00) 1.317,37 121
3° (+58,51) 1.255,12 (+27,31) 1.282,43 118
4° (+55,53) 1.193,81 (+25,93) 1.219,74 112
5° (+53,06) 1.138,50 (+24,76) 1.163,26 107
6° (+49,59) 1.062,89 (+23,14) 1.086,03 100
C.c.n.l. Assologistica
- Livello 1.9.2005 1.2.2006 Parametri
- Euro
- Quadri (+77,36) 1.650,63 (+36,10) 1.686,73 156
- 1° (+72,40) 1.551,72 (+33,78) 1.585,50 146
- 2° (+66,45) 1.426,36 (+31,01) 1.457,37 134
- 3° Super (+60,00) 1.290,12 (+28,00) 1.318,12 121
- 3° (+58,51) 1.254,40 (+27,31) 1.281,71 118
- 4° (+55,53) 1.193,45 (+25,93) 1.219,38 112
- 5° (+53,06) 1.138,44 (+24,76) 1.163,20 107
- 6° (+49,59) 1.061,67 (+23,14) 1.084,81 100
Nota a verbale
La suddetta tabella si applica esclusivamente al personale delle aziende aderenti ad Assologistica alla data di sottoscrizione del presente Testo Unico e sino al rinnovo del biennio economico e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.
Aumenti salariali
Sono riportati di seguito i testi degli accordi di rinnovo che hanno portato all'erogazione degli aumenti e dell'"una tantum".
Accordo di rinnovo 29 gennaio 2005
Le parti convengono i seguenti aumenti, riparametrati sul 3° livello super per il contratto spedizioni e trasporto e sul 3° livello per il contratto "Assologistica":
- 1° gennaio 2005: 40,00 €;
- 1° agosto 2005: 20,00 €;
- 1° febbraio 2006: 28,00 €.
L'erogazione avverrà successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento della direttiva 2002/15/CE, nei confronti del personale in servizio alla data di stipula del presente accordo. Fino a tale data gli aumenti di cui sopra non concorreranno a formare base per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r.
"Una tantum"
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, un importo forfettario lordo pro-capite di € 500,00 (cinquecento,00) da cui andranno dedotti gli importi di I.v.c. eventualmente corrisposti, che in ogni caso cesseranno di essere erogati dalla effettiva erogazione degli aumenti contrattuali previsti.
L'importo di "una tantum" verrà corrisposto in due rate di pari entità, la prima con la retribuzione del mese successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento della direttiva 2002/15/CE e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2005 e verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2004 in funzione alla data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
I periodi di assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, non saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo "una tantum".
Accordo di rinnovo 23 giugno 2005
Visto il protrarsi dei tempi rispetto agli scenari ipotizzati nel mese di gennaio scorso, le parti hanno deciso che nel periodo tra luglio e settembre 2005 le aziende erogheranno in un'unica soluzione ai lavoratori in forza alla data odierna la somma "una tantum" di euro 250 lordi "pro-capite" a parziale copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale somma verrà riproporzionata per i part-time in funzione dell'orario contrattuale e per i contratti a tempo determinato in base alla durata del contratto; per i lavoratori in prova l'importo di cui sopra verrà erogato subordinatamente al positivo superamento del periodo di prova.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della definizione del rinnovo contrattuale l'importo di cui sopra verrà trattenuto al lavoratore per la parte non dovuta con le competenze di fine rapporto.
L'"una tantum" di cui sopra verrà recuperata fino a concorrenza dalle aziende sulle future erogazioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale.
L'importo di cui sopra non concorrerà a formare base per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r.
Dall'importo in questione non si detrarrà l'I.v.c. sino ad oggi erogata; l'I.v.c. continuerà ad essere erogata nei valori in essere.
L'"una tantum" non si applica nei confronti della Confartigianato, non avendo tale Organizzazione sottoscritto né applicato il c.c.n.l. trasporto merci sopra indicato.
Accordo di rinnovo 22 settembre 2005
Le parti, valutato lo scenario determinatosi con il mancato recepimento della direttiva europea n. 15/2002, hanno convenuto di sciogliere la clausola sospensiva prevista nell'intesa del 29 gennaio u.s. e procedere al riconoscimento degli incrementi economici con decorrenza dalla retribuzione del mese di settembre (60 euro al livello 3°S e 3° livello per le aziende Assologistica) e l'erogazione degli ulteriori 28 euro (al livello 3°S e 3° livello per le aziende Assologistica), con decorrenza dal mese di febbraio 2006, nonché all'attuazione della parte normativa convenuta.
Per quanto attiene l'"una tantum", relativa all'anno 2004 come determinata dall'intesa del 19 gennaio 2005, nonché la copertura degli arretrati, gennaio-agosto 2005, le parti stabiliscono le seguenti erogazioni a titolo di "una tantum":
- 250 euro (relativi al 2004) con la retribuzione di settembre 2005, salvo che tale importo non sia già stato corrisposto a seguito del verbale di accordo del 23 giugno 2005;
- 190 euro, al livello 3°S, 3° livello per le aziende Assologistica, da riparametrare, con la retribuzione del mese di novembre 2005, da cui sarà dedotta l'I.v.c. corrisposta sino ad agosto 2005, che cesserà di essere erogata dal mese di settembre 2005;
- 190 euro al livello 3°S, 3° livello per le aziende Assologistica, da riparametrare, con la retribuzione del mese di gennaio 2006;
- 250 euro (relativi al 2004) con la retribuzione del mese di marzo 2006, a seguito del verbale di accordo del 29 gennaio 2005.
Gli importi relativi agli arretrati 2005 saranno riproporzionati in funzione dei mesi di servizio prestati, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi "una tantum" di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali, diretti, indiretti e differiti, e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo coperto da "una tantum", che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerati utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.
Capitolo III
MERCATO DEL LAVORO
Premessa
I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista è quella del lavoro a tempo pieno ed indeterminato, utilizzando gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo aziendale.
Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente c.c.n.l. previa informativa alle strutture sindacali competenti, le parti convengono che l'insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e del 47% a livello di ogni unità produttiva.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
E' comunque consentita l'attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di "start up", per i primi due anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.
Le parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità del mercato del lavoro.
Per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le parti convengono di non applicarli al settore. Le parti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilità del mercato del lavoro in sede di rinnovo del c.c.n.l. per valutarne l'efficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti delle persone che vi lavorano e dell'eventuale evoluzione normativa.
Dichiarazione congiunta premessa all'art. 48
Le parti stipulanti si richiamano all'Accordo europeo UNICE - CEEP - CES del 18 marzo 1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.
Art. 48
(Contratto di lavoro a tempo determinato)
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
b) commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
c) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
d) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
h) necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
i) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per un periodo non superiore a 18 mesi;
k) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per malattia;
- infortunio sul lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;
- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unità produttiva con le R.S.U./R.S.A. o, in mancanza di queste, in sede locale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.
Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello aziendale.
Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), non può eccedere mediamente nell'anno:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della prestazione.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa l'eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.
L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine, inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di lavoro.
Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo indeterminato, che si rendessero disponibili.
AI lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, il periodo di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.
La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto previsto dal secondo livello di contrattazione.
Art. 49
(Contratto a tempo parziale)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt. 9, 11 e 11-bis del presente contratto.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
L'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità:
a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dagli artt. 9, 11 e 11-bis per il personale a tempo pieno;
b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.
All'atto dell'assunzione, l'azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.
Il lavoratore già assunto con contratto a tempo parziale può richiedere di effettuare una prestazione di durata inferiore a quanto previsto dal presente comma.
La prestazione giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore, fino a 6 ore la prestazione avverrà senza interruzioni.
Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8.
Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 6, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 7 e 8 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" pari al 20% della prestazione già concordata.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. aderenti alle OO.SS. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.
L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.
Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche e/o flessibili, il lavoratore ne può dare disdetta con un preavviso di un mese.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell'azienda richiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
a) necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
b) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
c) esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni calendariali consecutivi.
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale o mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Le prestazioni rese nella giornata di sabato saranno retribuite con le maggiorazioni previste dagli artt. 5 e 3 rispettivamente della Sezione prima e seconda della Parte speciale del presente c.c.n.l.
Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore "pro-capite" di cui al comma 16, si darà luogo alla corresponsione della maggiorazione oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell'orario normale di lavoro giornaliero e/o settimanale di cui agli artt. 9, 11 e 11-bis del presente c.c.n.l.
Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione ivi comprese, anche mediante riposo compensativo, le semifestività previste dall'art. 2, lettera c) della Sezione prima della Parte speciale; i permessi retribuiti previsti dal precedente art. 18, comma 3, possono essere fruiti per intero.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilite le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Tale consenso delle parti deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
In particolare le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità previsto dal comma 1 dell'art. 8 della Sezione prima della Parte speciale del presente c.c.n.l. potranno godere di un periodo di lavoro a part-time della durata di sei mesi.
In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
In caso di previsione di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in unità produttive site nell'ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
Nell'esame delle domande pervenute, l'azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l'azienda terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nell'ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica.
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato nell'azienda non può eccedere mediamente nell'anno il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), tale percentuale può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la R.S.A., R.S.U. o delegato di impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti; in tali accordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali dovrà essere aumentato l'orario settimanale di lavoro in misura non inferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui sopra sarà data priorità al personale già in forza all'azienda.
E' consentita, comunque, l'attivazione di contratti part-time sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nell'unità produttiva.
I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970 come unità a tempo pieno.
Art. 50
(Apprendistato professionalizzante)
A decorrere dal 18 ottobre 2005 il presente articolato sostituisce l'art. 5 del c.c.n.l. Trasporto Merci e l'art. 63 del c.c.n.l. Assologistica. Per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. n. 276/2003, si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione.
In attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha aggiunto all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il seguente comma 5-bis "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo;
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 5° ed il 1° inclusi del c.c.n.l. Trasporto Merci e tra il 6° ed il 1° per il c.c.n.l. Assologistica.
Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a due settimane quando si tratta di un lavoratore che nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da enti all'uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
- 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4° e 5° (5° e 6° c.c.n.l. Assologistica);
- 36 mesi: per gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3° e 3° Super (3° e 4° c.c.n.l. Assologistica);
- 36 mesi: per gli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° Super (3° e 4° c.c.n.l. Assologistica);
- 48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 1° e 2°.
Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per le altre cause previste dal T.U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell'assenza.
I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come quelli svolti presso gli istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.
Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per l'applicazione del Titolo III della legge n. 300/1970.
Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui agli artt. 7 e 10, rispettivamente della Sezione prima e seconda della Parte speciale del presente c.c.n.l.
La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "Tutor". Per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° super (3° e 4° per c.c.n.l. Assologistica), considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica, le parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall'affiancamento fisico del tutor.
Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda stessa, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere trasversale, alla quale sarà dedicato il 35% della formazione formale complessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
In sostituzione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 276/2003, si conviene che la retribuzione sia determinata in percentuale sul minimo conglobato contrattuale previsto per la rispettiva categoria secondo la seguente scaletta:
- contratto di 24 mesi:
- dal 1° mese al 12° compreso: 70%;
- dal 13° mese al 24° compreso: 90%;
- contratto di 36 mesi apprendisti non autisti:
- dal 1° mese al 12° compreso: 70%;
- dal 13° mese al 24° compreso: 85%;
- dal 25° mese al 36° compreso: 95%;
- contratto di 36 mesi apprendisti autisti:
- dal 1° mese al 12° compreso: 93%;
- dal 13° mese al 24° compreso: 96%;
- dal 25° mese al 36° compreso: 100%;
- contratto di 48 mesi:
- dal 1° mese al 12° compreso: 70%;
- dal 13° mese al 24° compreso: 80%;
- dal 25° mese al 36° compreso: 85%;
- dal 37° mese al 48° compreso: 95%.
Conformemente al D.M. 20 maggio 1999, le attività formative trasversali sono così articolate:
a) competenze relazionali;
b) competenze in materia di organizzazione ed economia;
c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del c.c.n.l.;
d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lettere c) e d) che precedono sarà effettuata nel primo anno.
La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In particolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare e/o modificare i profili ed il Piano formativo in relazione alle specificità ed alla tipologia dell'attività svolta dall'azienda solo a seguito di accordo stipulato a livello territoriale o nazionale con le OO.SS. firmatarie del presente c.c.n.l. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrare nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.
I profili formativi saranno definiti nell'allegato che formerà parte integrante del presente articolo.
Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle R.S.A./R.S.U., sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti.
Per i contratti in essere al momento della definizione dell'allegato sopra indicato continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione.
Profili formativi
I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico-professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.
Competenze tecnico-professionali generali - Parte comune a tutti i profili
Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
Conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza.
Conoscere la normativa del lavoro, del c.c.n.l. e della sicurezza.
Competenze tecnico-professionali specifiche dei profili formativi
1) Addetti alle attività di amministrazione/segreteria
Gestione flussi informativi e comunicativi.
Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico.
Trattamento documenti amministrativo-contabili.
Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro.
Gestione corrispondenza.
2) Addetti alla contabilità
Configurazione sistema della contabilità generale.
Principi ragionieristici di base.
Trattamento operazioni fiscali e previdenziali.
Elaborazione bilancio aziendale.
3) Addetti all'amministrazione e finanza
Sistema di contabilità generale e analitica.
Elaborazione budget.
Controllo andamento economico-finanziario.
Gestione servizi bancari.
Gestione acquisti.
4) Addetti all'amministrazione di filiale
Conoscenza dei principi ragionieristici di base.
Gestione attività di fatturazione e contabilità.
Predisposizione e gestione documentale.
Assistenza clienti e segreteria commerciale.
Gestione incassi.
5) Addetti alle risorse umane
Conoscenza normativa del lavoro e del c.c.n.l.
Principi base di amministrazione e di gestione del personale.
Principi ragionieristici di base.
Sicurezza sul lavoro.
6) Addetti all'internal auditing
Conoscenza normativa del lavoro.
Individuazione ed applicazione dei meccanismi di sorveglianza.
Attività di prevenzione e/o riduzione rischi.
Principi ragionieristici di base.
7) Addetti ai servizi legali/assicurativi
Conoscenza normativa contrattuale societaria ed amministrativa.
Predisposizione documentazione legale.
Attività di supporto Organi aziendali.
Contenzioso e precontezioso.
Assicurazione e gestione rischi.
8) Addetti alla qualità, procedure e certificazione
Principi base di qualità, procedure e certificazione.
Conoscenza normativa di riferimento.
Analisi sistema aziendale.
Gestione/trattamento sistema qualità.
9) Addetti alle vendite
Programmazione azioni di vendita.
Gestione trattativa commerciale.
Attività di televendita, sviluppo e supporto alla clientela.
Attività di call center/assistenza clienti.
10) Addetti alle attività commerciali e di marketing
Rappresentazione potenziali di zona.
Analisi mercato di riferimento.
Configurazione offerta di prodotto/servizio.
Posizionamento prodotto/servizio.
Conversione operativa strategia commerciale.
11) Addetti alle attività informatiche
Conoscenza di base dei sistemi informativi.
Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione.
Gestione operativa.
Manutenzione e supporto.
Sicurezza dei sistemi informatici.
12) Addetti alle attività di controllo, campionamento e certificazione
Controllo qualitativo e quantitativo delle merci.
Conoscenza principi base di contratti e contatti commerciali e di certificazione.
Conoscenza principi base di fatturazione.
13) Addetti alla gestione linee
Pianificazione e gestione dei collegamenti dei flussi di spedizione.
Gestione risoluzione anomalie ed emergenze.
Gestione linee di collegamento.
14) Addetti alle attività tecnico, amministrative e commerciali nella gestione dei traffici
Valutazione scambi internazionali.
Predisposizione della documentazione.
Assicurazione delle merci.
Svolgimento attività preparative al trasporto.
Conoscenza della normativa import/export.
15) Addetti alla gestione della filiale
Gestione commerciale e operativa reparto/settore.
Amministrazione conto economico del reparto/settore.
Gestione risorse umane del reparto/settore.
Assistenza clienti.
16) Addetti alla gestione del traffico marittimo, aereo, terrestre e combinato
Conoscenza della normativa e delle singole tariffe.
Conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti.
Gestione amministrativa e contabile.
Determinazione degli instradamenti e combinazioni di carico.
Conoscenza principi base rapporti commerciali.
Conoscenza dei pesi e delle misure delle unità di trasporto.
17) Addetti alla gestione di traffico intermodale
Capacità tecnico-operative nella composizione dei treni blocco intermodali.
Capacità commerciali nel stipulare contratti con imprese ferroviarie, marittime e aeree.
Conoscenza delle condizioni economiche del mercato e della clientela.
Conoscenza dei pesi e delle misure di unità di trasporto.
18) Addetti al magazzino
Gestione spazi attrezzati di magazzino.
Movimentazione e lavorazione merci.
Trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il trasporto.
Tecniche/attrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci.
Rapporti con il personale terzo.
Nozioni su merci pericolose.
19) Addetti alla logistica industriale
Programmazione ciclo logistico integrato.
Amministrazione magazzino merci.
Pianificazione reti distributiva.
Gestione flussi informativi delle merci.
Rapporti con il personale terzo.
20) Autisti di mezzi di trasporto
Conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci.
Gestione attività documentale.
Conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza.
Attività inerenti alla corretta gestione del veicolo.
Conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto.
21) Addetti alla manutenzione dei veicoli
Conoscenza tecnica dei veicoli.
Conoscenza principi base in tema di attrezzature d'officina/carrozzeria e loro manutenzione.
Primaria manutenzione e preparazione del veicolo.
Conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria.
Interventi di riparazione.
22) Addetti alle macchine di movimentazione
Acquisizione abilitazione all'utilizzo di macchine operatrici di movimentazione, salvo quelli per cui è prevista la patente.
Conoscenza base dei documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio.
Conoscenza tecnica delle macchine di movimentazione.
23) Addetti alla gestione impianti
Conoscenza base di meccanica, elettronica ed impiantistica.
Conoscenza sistemi tecnologici e manutenzione.
Conoscenza processo distributivo.
24) Addetti alle attività di guardie particolari giurate
Conoscenza normativa vigente in materia di circolazione e di recapito di corrispondenza.
Conoscenza normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.
Uso sistemi di sicurezza attivi e passivi in dotazione.
Addestramento maneggio delle armi.
25) Addetti al servizio di ricontazione e trattamento di banconote e moneta metallica
Conoscenza e pratica di macchinari conta banconote.
Compilazione modulistica.
Gestione operativa monete e banconote.
Riconoscimento e selezione delle banconote.
26) Addetti alle pratiche automobilistiche
Classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione dei veicoli.
Normativa sulle patenti di guida.
Norme sull'accesso alla professione di autotrasportatore.
Disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio.
27) Addetti alle operazioni di trasloco
Tecniche di imballaggio.
Carico e stivaggio.
Scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino.
Smontaggio dei mobili.
Inventario operativo.
Custodia in magazzino.
28) Addetti ai sopralluoghi tecnici nei traslochi
Ricognizione del materiale da traslocare e dei luoghi da praticare.
Valutazione degli oggetti fragili e delicati e di eventuali oggetti d'arte o di valore; presenza di pianoforti o di pezzi pesanti, es. casseforti.
Conoscenza delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico.
Elaborazione di preventivi di spesa anche tenendo conto delle differenti coperture assicurative del materiale da traslocare.
Art. 51
(Contratto di inserimento/reinserimento)
In conformità all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente accordo, sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale diretto a realizzare l'inserimento o il reinserimento di un lavoratore.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta con la specifica indicazione del progetto individuale. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato.
Nel contratto saranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova;
- l'orario di lavoro (tempo pieno o tempo parziale);
- il livello retributivo.
Nel progetto saranno indicati:
- il livello retributivo al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità formative.
Il progetto individuale è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore.
La durata massima del contratto di inserimento/reinserimento sarà:
- 18 mesi per i progetti relativi ai livelli quadri, 1°, 2° e 3° S (3° c.c.n.l. Assologistica);
- 12 mesi per i progetti relativi ai livelli 3° e 4° (4° e 5° c.c.n.l. Assologistica);
- 18 mesi per le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss. mm.
Nell'ipotesi di reinserimento di lavoratori con professionalità compatibili potranno essere definite a livello di contrattazione aziendale, durate massime inferiori a quelle previste dal presente articolo.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 24 ore ripartito tra nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del lavoro ed organizzazione aziendale. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di "libretto formativo", la registrazione delle competenze sarà effettuata a cura del datore di lavoro o suo delegato e sarà messa a disposizione del lavoratore a richiesta.
Il periodo di prova ed i trattamenti economici in caso di malattia/infortunio sono analoghi a quelli previsti per il restante personale. Nel caso in cui il contratto sia trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento sarà considerata valida ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale per il conseguimento degli aumenti periodici di anzianità.
Il lavoratore sarà assegnato ad un livello in meno in caso di progetti finalizzati ad inserimenti sino al 4° livello e due livelli in meno nei restanti casi.
La facoltà d'assunzione con contratto d'inserimento/reinserimento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti d'inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a 5 unità non confermate. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Art. 52
(Lavoro somministrato)
La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.
La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.
Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:
- attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate;
- sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8,comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
L'azienda utilizzatrice comunica alle R.S.U./R.S.A. e, in mancanza alle OO.SS. territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
- il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
- ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
PARTE SPECIALE
Sezione prima
C.C.N.L. TRASPORTO MERCI
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti alle Organizzazioni firmatarie il c.c.n.l. trasporto merci 13 giugno 2000 ovvero a quelle rientranti nel relativo campo di applicazione.
Art. 1
(Flessibilità)
Qualora siano preventivamente concordati con le R.S.U., ovvero in loro mancanza con i sindacati territoriali, periodi annuali di flessibilità dell'orario di lavoro l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi di orario contrattuale.
La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario, fermo restando la compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.
I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione.
Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orario normale di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato; il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro.
Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione del monte annuo di ore straordinarie previsto dal successivo art. 5.
Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva.
Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non fosse possibile osservare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe.
Deroghe
In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive cinque settimane.
Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell'anno.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le R.S.U., R.S.A., le OO.SS. territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell'anno. Tale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3 del presente articolo.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le R.S.U., R.S.A., le OO.SS. territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
Art. 2
(Giorni festivi)
Sono considerati giorni festivi:
a) la domenica od i giorni di riposo compensativi di cui all'art. 12 della Parte comune del presente c.c.n.l.;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792;
3) S. Pasqua (mobile);
4) lunedì dopo Pasqua (mobile);
5) anniversario Liberazione (25 aprile);
6) festa del lavoro (1° maggio);
7) festa della Repubblica (2 giugno);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1° novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) S. Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, quale giorno del Santo Patrono) o un'altra festività da concordarsi tra l'azienda e le R.S.A. o, in mancanza, con le OO.SS. locali, in sostituzione di quella del Santo Patrono.
Fermo restando il minimo di 13 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in cui la festa del S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime;
c) il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario normale giornaliero.
Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile.
Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività coincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi.
Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.
In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lett. b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dal successivo art. 4.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva.
Art. 3
(Retribuzione)
La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del c.c.n.l. 1° marzo 1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 della Parte comune del presente c.c.n.l. (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri.
Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt. 13 e 26 della Parte comune nonché all'art. 6 della Parte speciale, sezione prima e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano le norme dell''art. 6 della Parte speciale, Sezione prima.
La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge.
Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Deroga
La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell'art. 9 della Parte comune, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
Nota
A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indennità di contingenza è stata conglobata nei minimi tabellari unitamente all'E.d.r. di lire 20.000 mensili.
Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, è stato stabilito - con c.c.n.l. 12 novembre 1983 - nelle seguenti misure:
- Livello Lire Euro
- Quadri (ex 1° super) 41.135 21,24
- 1° 41.135 21,24
- 2° 37.225 19,23
- 3° super 34.535 17,84
- 3° 33.920 17,52
- 4° 32.820 16,95
- 5° 32.335 16,70
- 6° 31.845 16,45
Art. 4
(Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali)
Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dal precedente art. 3:
- lavoro notturno (escluso il personale viaggiante):
a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%;
b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%;
c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%;
- lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) diurno: maggiorazione 20%;
b) notturno: maggiorazione 50%;
- lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):
a) maggiorazione: 50%.
Art. 5
(Lavoro straordinario e banca ore)
Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.
Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto (precedente) darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale.
Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt. 9, 11 e 11-bis della Parte comune.
E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. E' altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lett. b) dell'art. 2 della presente sezione.
E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dal precedente art. 3:
- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;
- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al venerdì): maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato): maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;
- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.
Le suddette percentuali, come pure quelle del precedente art. 4, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dal precedente art. 4 per il lavoro notturno.
Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui al precedente art. 3.
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.
Le aziende comunicheranno mensilmente alle R.S.U. le ore straordinarie complessivamente effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facoltà di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalità, tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica sulle modalità di attuazione con le R.S.U., R.S.A., le OO.SS. territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro normale e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica ai limiti legali dell'orario di lavoro di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.
Banca ore
Le parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2006, una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono:
a) le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto 3;
b) tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all'azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l'intero anno successivo.
Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate con la retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario.
La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all'utilizzo dei ROL in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla collocazione dei due mesi.
Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno accolte entro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell'ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di una unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico delle stesse.
Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quanto previsto dal punto 5 oppure sia superata la percentuale di cui al punto 6, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.
Le ore di cui alla lettera a), punto 1 del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell'anno di maturazione.
Art. 6
(Rimborso spese - Indennità equivalenti)
Ai lavoratori in missione di servizio ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio - fatta eccezione per il personale di cui al comma 3 - l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia in territorio nazionale è dovuto il rimborso della prima classe);
b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi in vigore dal 1° gennaio 2006:
Euro
1) Prima colazione 1,96
2) Pranzo 24,49
3) Cena 24,49
4) Pernottamento 57,09
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Resta inteso che il trattamento previsto al soprastante punto 2 della lett. b) è dovuto anche nel caso che il lavoratore, per le implicazioni del servizio o per disposizioni aziendali, si trovi fuori dalla sede di lavoro per l'intervallo di cui al comma 8 dell'art. 9 della Parte comune, ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo utile per usufruirlo secondo l'orario prestabilito.
Per le missioni di durata superiori a 30 giorni i rimborsi delle spese potranno essere rivisti e concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle particolarità delle missioni stesse.
Il personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11-bis della Parte comune, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
A decorrere dal 1° gennaio 2006 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
Euro
1 - per i servizi in territorio nazionale:
- dalle 6 alle 12 ore 19,81
- dalle 12 alle 18 ore 30,60
- dalle 18 alle 24 ore 38,42
2 - per i servizi in territorio estero:
- dalle 6 alle 12 ore 27,64
- dalle 12 alle 18 ore 40,24
- dalle 18 alle 24 ore 57,01
I valori dell'indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1, lett. b), saranno adeguati all'indice ISTAT del costo della vita in occasione della verifica biennale della parte economica del presente c.c.n.l.
Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al punto 1 cumulandosi i due trattamenti.
L'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale.
Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali.
Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel t.f.r., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.
Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30.
Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.
Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt. 4 e 5 essendo concordata l'indennità di lavoro notturno di cui all'art. 14 della Parte comune del presente c.c.n.l.
Art. 7
(Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza)
A) Malattia
Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli Istituti previdenziali.
L'assenza deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Il lavoratore è tenuto a comunicare il luogo dove lo stesso è reperibile durante la malattia, se diverso dal domicilio comunicato all'azienda.
Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo Tbc, tumori, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1 del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2.
L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo t.f.r. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del t.f.r.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative
Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.)
Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla lett. A), commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.
Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.
L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9 della lett. A) del presente articolo.
Il personale impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente assicurato all'INAIL, deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda, con i seguenti massimali:
- per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale;
- per il caso d'invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni dei commi 5 e 6 qui sopra riportati.
C) Malattie professionali
In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.)
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
Disposizioni normative ed economiche comuni
Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art. 5 della legge n. 300/1970, nonché la legge n. 638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità.
Ogni mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento, a darne preventiva comunicazione all'azienda.
Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
Per l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.
Disposizioni economiche comuni
Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8, lett. A), del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS e dall'INAIL ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.
La parte di indennità afferente compensi retributivi supplementari alla normale retribuzione mensile (lavoro straordinario, festività cadenti di sabato e/o domenica, indennità disagio, ecc.) che in forza delle normative di legge in vigore rientrano nella base di calcolo, resterà al lavoratore in aggiunta al trattamento stesso.
La parte di indennità afferente i ratei di 13ª e 14ª mensilità, e ove trattasi di indennità INAIL anche quella afferente le ferie e i riposi compensativi, sarà trattenuta dall'azienda in quanto poi tali Istituti non potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e/o fruizione.
Resta inteso che qualora la parte d'indennità dovuta dall'INPS o dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si farà luogo né a pagamenti né a ritenute.
In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL.
In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL.
E) Cure termali
Le assenze per cure termali, così come individuate dalle vigenti disposizioni di legge, concesse dagli enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento:
- al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti Organismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma 1 delle "Disposizioni economiche comuni" del presente articolo nella misura del 90% della retribuzione.
La domanda all'azienda dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta.
Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti Organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata dall'azienda.
F) Tossicodipendenza
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, lett. b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono finalizzate unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello stato invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si giustifichi solo se diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito della stessa prognosi, da precedenti controlli.
Art. 8
(Tutela della maternità)
Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.Lgs. n. 151/2001 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell'art. 20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 7 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 4 mesi della sua assenza, l'80% di essa per il 5° mese ed il 50% di essa per il 6° mese.
L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art. 21 del T.U. ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 17 del medesimo T.U.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle lett. a) e b).
Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo del presente c.c.n.l. quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio.
Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all'art. 32 del T.U. sulla maternità deve preavvisare l'azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dell'usufruizione di tale diritto.
Art. 9
(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;
- mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello;
- mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
B) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:
- mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;
- mesi due per gli impiegati del 2° livello;
- mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.
C) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;
- mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello;
- mesi due per gli impiegati degli altri livelli.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà.
D) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
E) Per il personale viaggiante dei livelli 3° e 3° super non in prova, quindici giorni di calendario, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.
L'orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà tenere conto delle esigenze del lavoratore.
Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 10
(Composizione delle R.S.U.)
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie. Il numero massimo dei componenti le R.S.U. è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 110 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 111 a 250 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti.
Art. 11
(Previdenza)
A favore degli impiegati dipendenti da aziende inquadrate, agli effetti contributivi, nel settore terziario, è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni.
I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati - con decorrenza dal 1° luglio 1973 - sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla 13ª e sulla 14ª mensilità.
Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al Fondo.
L'obbligo di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione non sorge invece per le aziende che in relazione al loro inquadramento sindacale e contributivo non applicavano, alla data di stipulazione del presente contratto, il trattamento di previdenza di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di continuare il trattamento di previdenza di cui al c.c.n.l. 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria).
Le parti convengono altresì che, per il periodo successivo al momento della cessazione degli obblighi contributivi al Fondo, l'aliquota a carico delle aziende andrà a far parte in cifra fissa della retribuzione al netto degli oneri contributivi.
A decorrere dal 1° marzo 1991, il contributo per il trattamento di previdenza di cui al comma 1 del presente articolo è dovuto anche per i quadri.
Al fine di garantire una maggiore aderenza delle prestazioni previdenziali del Fondo alle linee e tendenze di riforma del sistema previdenziale italiano, sempre negli ambiti definiti dal D.Lgs. n. 509/1994, le parti convengono quanto segue:
- per tutti i lavoratori di aziende che versano contributi al FASC che entreranno nel settore a far data dal 1° gennaio 2002 le prestazioni previdenziali del Fondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte eliminando eventuali disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori, con le stesse modalità e con gli stessi requisiti previsti nell'art. 7 del D.Lgs. n. 124/1993;
- tutti i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2001 potranno optare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni come sopra previsto, sulla base dell'aspettativa di migliori rendimenti conseguente all'impiego di capitali per un più lungo periodo e alle incentivazioni che verranno determinate dal C.d.A. del Fondo; i lavoratori che opteranno per il nuovo regime di prestazioni dovranno altresì scegliere se destinarvi anche quanto maturato precedentemente alla data del nuovo regime di prestazioni o se conservare per detta quota l'attuale trattamento. Il C.d.A. del Fondo individuerà inoltre scadenze entro le quali i lavoratori dovranno esprimere le opzioni suddette;
- dall'applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti che si trovano ad aver maturato una anzianità contributiva ai fini INPS tale che permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni) di accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
- agli attuali dipendenti che non preferiscano per il nuovo regime continueranno ad essere riconosciute, all'atto dell'uscita dal settore, le prestazioni ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del capitale versato e degli interessi accreditati alla fine dell'anno sulla base dei risultati di bilancio;
- a decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi al FASC sono determinati nella misura del 2,5% a carico del lavoratore e del 3,1% a carico delle imprese, di cui la quota dello 0,6% a titolo di adesione associativa delle imprese, secondo la convenzione di cui all'art. 6, comma 3 del vigente Statuto.
Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Nota a verbale
Nel caso di insorgenza di insormontabili problematiche giuridiche in relazione a quanto sopra pattuito le parti provvederanno ad articolare le soluzioni atte ad inserire i lavoratori operai delle imprese che versano contributi al FASC nel Fondo ex n. 124/1993 di cui all'articolo seguente.
Nota a verbale della FAI
Il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 7 del presente articolo, non è dovuto dalle imprese associate alla FAI.
Sezione seconda
C.C.N.L. ASSOLOGISTICA
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti all'Assologistica, ovvero a quelle rientranti nel campo di applicazione del relativo c.c.n.l. 7 luglio 2000.
Art. 1
(Rappresentanze sindacali unitarie)
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Il numero massimo dei componenti le R.S.U. è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 125 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 126 a 300 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 300 dipendenti.
I compiti delle R.S.U./R.S.A., in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuite alle R.S.A. di cui all'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 2
(Orario di lavoro normale in regime di flessibilità)
Le parti riconoscono che le Aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.
Con riferimento a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 25% da liquidare nei periodi di superamento medesimo.
Previo incontro con le R.S.U./R.S.A. saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordo fra le parti.
Art. 2 bis
(Orario di lavoro normale in regime di flessibilità)
Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A.
Resta inteso che le eventuali variazioni saranno comunicate alle R.S.U./R.S.A. con almeno 24 ore di anticipo.
Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore settimanali.
Il conteggio delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni bimestre; le ore lavorate nella settimana oltre la 40ª saranno retribuite con la maggiorazione del 17%.
Le ore di lavoro eccedenti la media bimestrale delle 40 ore settimanali sono retribuite con le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario e con l'assorbimento della maggiorazione del 17% di cui al comma precedente.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Art. 3
(Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo)
E' considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale.
E' considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge.
L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o supplementari con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del mattino. Per i magazzini situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e dalle ore 1,00 alle ore 5,00 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito nelle giornate di riposo settimanali o negli altri giorni festivi o nei giorni di riposo compensativo.
E' considerato lavoro a turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
E' considerato lavoro a turni non avvicendati quello eseguito continuamente in ore notturne e non alternato con prestazioni diurne.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo, da corrispondersi oltre la normale retribuzione sono le seguenti:
1) lavoro straordinario o supplementare diurno feriale: 25%;
2) lavoro straordinario o supplementare notturno feriale: 50%;
3) lavoro straordinario o supplementare diurno festivo: 65%;
4) lavoro straordinario o supplementare notturno festivo: 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;
6) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: 25%;
7) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 25%;
8) lavoro domenicale degli impiegati con riposo compensativo a turno prestabilito:
a) per le ore normali di lavoro: 20%;
b) per le ore straordinarie o supplementari: 50%;
9) lavoro notturno compiuto dal guardiano: 25%;
10) lavoro straordinario o supplementare effettuato nel sesto giorno della settimana: 40%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione individuale mensile per il divisore orario di cui al successivo art. 6.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
All'impiegato comandato a prestare servizio in ore notturne non in continuazione di lavoro o non tempestivamente preavvisate o nei giorni considerati festivi di cui al successivo art. 4 (giorni festivi) nel caso di prestazioni di durata inferiore a 4 ore continuative, l'azienda dovrà corrispondere un compenso non inferiore alla metà della retribuzione di fatto, con l'aggiunta delle maggiorazioni previste dal presente articolo; superando le 4 ore, l'intera giornata.
Qualora i medesimi servizi siano di durata superiore a quella predetta per tutte le ore di servizio si farà luogo al trattamento previsto dal presente articolo.
Qualora l'operaio, chiamato a prestare servizio in giorni lavorativi, per motivi non a lui imputabili, non effettui alcuna prestazione d'opera, avrà corrisposta un'indennità non inferiore a 2 ore di retribuzione di fatto.
Art. 4
(Giorni festivi)
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività nazionali:
1) anniversario della Liberazione (25 aprile);
2) festa del lavoro (1° maggio);
c) le seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) festa della Repubblica (2 giugno);
4) Assunzione (15 agosto);
5) Ognissanti (1° novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Santo Natale (25 dicembre);
8) Santo Stefano (26 dicembre);
9) giorno successivo alla Pasqua;
10) festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
Qualora una delle festività di cui ai punti b) e c), coincidesse con la domenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una giornata di retribuzione di fatto. Le OO.SS. periferiche, per le festività di cui ai punti b) e c), coincidenti con la domenica, concorderanno - entro il mese di gennaio di ciascun anno - altrettante festività sostitutive.
In tal caso non si darà luogo al trattamento economico previsto al comma precedente.
Allo scopo di esemplificare la corresponsione, il trattamento di cui sopra è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.
In quelle località di cui la festa del Patrono coincide con altra festività di cui alle lettere b) e c) le associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festività, in modo da mantenere invariato il numero delle stesse.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito con l'osservanza delle norme dell'art. 10 (Riposo settimanale) della Parte comune del presente c.c.n.l.; il lavoro nelle festività indicate nelle lettere b) e c), è consentito nei casi di riconosciuta necessità. Comunque l'effettuazione del lavoro in tali giornate è compensato col trattamento economico di cui al precedente art. 3 (Lavoro straordinario, notturno e festivo).
Qualora le festività indicate nelle lettere b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad infortunio, compensato con retribuzione, ridotta ai sensi del successivo art. 10 (Trattamento malattia - infortunio), l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione di fatto.
Art. 5
(Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia)
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali custodi, portieri e guardiani, l'orario normale lavorativo è di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
Tali lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Art. 6
(Retribuzione: corresponsione e divisori)
La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.
La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore ad ogni fine mese e comunque non oltre 5 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata la busta paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dell'azienda, il nome e cognome del lavoratore, categoria di inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione, l'elencazione delle trattenute e l'indicazione dei giorni di ferie e permessi utilizzati e residui.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l'azienda/ente ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra di oltre 15 giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso predetto di ritardo il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione ed all'indennità di mancato preavviso.
La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/173 della retribuzione mensile fino al 31 dicembre 2001, 1/170 a partire dall'1 gennaio 2002; quella giornaliera è fissata nella misura di 1/26.
Art. 7
(Elementi della retribuzione)
Si conviene che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate abbiano il significato che a loro fianco viene precisato:
- minimo tabellare: trattamento base;
- retribuzione individuale: minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, aumenti periodici di anzianità e superminimi;
- retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;
- retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità malarica e di lontananza. indennità di disagio e indennità maneggio denaro.
Art. 8
(Mense aziendali/indennità di mensa)
Qualora non esista una mensa aziendale, verrà corrisposta ai lavoratori un'indennità sostitutiva di € 0,06 giornalieri per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.
L'eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni concordate localmente.
Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove esiste, non ha diritto alla predetta indennità sostitutiva.
L'indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale.
Art. 9
(Indennità di reperibilità)
Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere reperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà un'indennità minima di reperibilità di € 25,82 lordi mensili, per dodici mensilità.
Tale indennità non ha alcuna incidenza sulla retribuzione da corrispondere per lavoro straordinario, notturno e festivo e relative maggiorazioni.
Le professionalità interessate ed i tempi di reperibilità verranno individuati aziendalmente dopo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.
Art. 10
(Trattamento di malattia e infortunio)
L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa: in mancanza della comunicazione, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire all'azienda nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il certificato medico attestante la malattia o infortunio non sul lavoro, salvo il caso di giustificato impedimento.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
Costituisce altresì giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di attività lavorativa, durante l'assenza per malattia.
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
Il lavoratore non in prova ha diritto all'intera retribuzione di fatto netta, comprensiva dell'indennità di turno continuativamente corrisposta, per i primi 6 mesi e metà di essa per i successivi 6 mesi.
Nel caso di infortunio sul lavoro, l'azienda integrerà per tutti i lavoratori il trattamento erogato dall'istituto assicuratore fino al cento per cento della retribuzione netta di fatto; dal primo giorno fino alla guarigione clinica eguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento economico sopra stabilito cesserà qualora il lavoratore con più periodi di malattia e di infortunio non sul lavoro, raggiunga, in complesso, durante 30 mesi consecutivi i 12 mesi di malattia o di infortunio non sul lavoro.
Superato il termine di conservazione del posto, l'azienda potrà risolvere di pieno diritto, il rapporto di lavoro, corrispondendo al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio non sul lavoro, oltre i 15 mesi non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli può risolvere il rapporto con il diritto alla sola indennità di anzianità.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, con maturazione dell'anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
L'azienda anticiperà il trattamento a carico degli istituti assicurativi a termine di legge.
Art. 11
(Aspettativa)
Al lavoratore che abbia una anzianità di servizio non inferiore a tre anni, l'Azienda può concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 36 - Trattamento malattia, infortunio) nella misura massima di 6 mesi, prorogabile, per documentate ulteriori necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri 6 mesi.
Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l'Azienda può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali e familiari una aspettativa, in relazione alla natura della necessità, che ha motivato la richiesta stessa.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione, né maturazione di alcun effetto contrattuale.
Art. 12
(Tutela tossicodipendenti e loro familiari)
Le parti, in attuazione di quanto previsto della legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue.
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione a trattamento riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Art. 13
(Trattamento di missione e trasferta)
Al dipendente in missione di servizio, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla prima classe);
b) il rimborso di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a sostenerle;
c) il rimborso delle spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennità pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera, se la missione dura oltre 12 ore e sino a 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore, detta indennità va calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione di fatto per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento del comma d) assorbe l'eventuale compenso per impreviste anticipazioni o protrazioni di orario richieste dalla missione.
Art. 14
(Rimborso spese per rinnovo porto d'armi)
L'Azienda rimborserà all'interessato le spese di rinnovo del porto d'armi, e rinnovo della licenza di guardia giurata.
Art. 15
(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il periodo di prova ed il caso di licenziamento per giusta causa) non può essere risolto da alcuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati ed intermedi che non hanno superato i 5 anni di servizio:
- 3 mesi per gli impiegati del 1° livello e 1° livello super;
- 2 mesi per gli impiegati del 2° livello;
- 40 giorni per gli impiegati e gli intermedi del 3° livello;
- 1 mese per gli impiegati e gli intermedi del 4°, 5° e 6° livello;
b) per gli impiegati e gli intermedi che hanno superato i 5 anni ma non hanno superato i 10 anni di servizio:
- 4 mesi per gli impiegati del 1° livello e 1° livello super;
- 3 mesi per gli impiegati del 2° livello;
- 2 mesi per gli impiegati e gli intermedi del 3° livello;
- 1 mese e 15 giorni per gli impiegati e gli intermedi del 4°, 5° e 6° livello;
c) per gli impiegati ed intermedi che hanno superato i 10 anni di servizio:
- 5 mesi per gli impiegati del 1° livello e 1° livello super;
- 4 mesi per gli impiegati del 2° livello;
- 3 mesi per gli impiegati e gli intermedi del 3°, 4°, 5° e 6° livello;
d) 10 giorni lavorativi per gli operai con anzianità fino a 2 anni;
- 15 giorni lavorativi per gli operai con anzianità oltre i 2 anni.
In caso di dimissioni, i suddetti termini per gli impiegati sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono per gli impiegati dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione definita nell'art. 7 per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato agli effetti della indennità di anzianità.
Al lavoratore licenziato si riconosceranno, durante il corso del preavviso, due ore giornaliere di permesso per la ricerca di nuova occupazione.
La distribuzione di tali permessi sarà stabilita di comune accordo tra le parti.
Tanto il licenziamento che le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
ALLEGATI
LINEE-GUIDA PER FORFETIZZAZIONE
Regole generali per l'applicazione dei trattamenti di forfetizzazione dello straordinario e dell'indennità di trasferta
Gli accordi collettivi conclusi a norma dei successivi punti a), b) e c) sono depositati in esecuzione della norma di cui all'art. 11, comma 9 del nuovo contratto nazionale di lavoro.
Tutti gli accordi richiamano, per essere efficaci, la clausola di decadenza semestrale, che il lavoratore deve sottoscrivere per adesione, all'atto dell'assunzione o successivamente.
Tutti i tempi di lavoro effettivo e i tempi a disposizione, che devono essere retribuiti, secondo quanto stabilito dal c.c.n.l., sono al netto dei riposi intermedi secondo quanto stabilito dal contratto nazionale. In ciascun accordo vengono stabilite le ore totali di lavoro effettuate e di presenza a disposizione.
In tutti gli accordi di forfetizzazione, i compensi relativi allo straordinario ed alla indennità di trasferta debbono essere definiti separatamente in modo da consentire il controllo effettivo delle spettanze del lavoratore.
Contestualmente al foglio paga mensile, l'azienda provvederà a consegnare al lavoratore una tabella riassuntiva analitica sia dei compensi pagati a forfait sia delle prestazioni eseguite, sempreché tali dati non risultino già dai fogli individuali di paga.
Gli accordi potranno stabilire le modalità di applicazione dell'art. 14, 2° comma, del regolamento CEE n. 3821/85.
Gli accordi potranno contenere clausole per definire periodi sperimentali degli accordi stessi, stabiliti tra le parti e prevedere verifiche per adeguare tempi e valori alle effettive condizioni in cui si eseguono i servizi e che possono variare col tempo. Nel caso di condizioni variate, le parti provvederanno a rideterminare i compensi pattuiti precedentemente.
Restano salve le condizioni di miglior favore, in precedenza riconosciute, a parità di orario di lavoro e di prestazioni.
La forfetizzazione prevista dall'art. 11 del nuovo contratto nazionale di lavoro, può essere concordata dalle parti, secondo i criteri seguenti:
a) compensi per viaggio;
b) compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo criteri obiettivi;
c) compensi per fasce di impegno giornaliero.
Le parti possono concordare a livello territoriale e/o aziendale modelli diversi da quelli stabiliti nei precedenti punti.
a) Compensi per viaggio
Tali compensi si calcolano con le regole seguenti, per i viaggi che hanno un andamento statistico regolare, e con tempi di attesa, carico e scarico, la cui variabilità ha scarti contenuti.
Le parti:
a.1) stabiliscono il numero delle ore di lavoro straordinario che durante il mese si rendono necessarie ad eseguire i servizi, nei limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, prestando l'attività per 22 giornate di lavoro;
a.2) forfetizzano l'indennità di trasferta, prevista dall'art. 6 della Sezione prima della Parte speciale del contratto, in modo che il suo importo sia invariabile per ogni giornata trascorsa in trasferta, sempre che l'assenza abbia durata superiore alle sei ore.
L'importo giornaliero può essere:
- quello dell'indennità da 12 a 18 ore;
- quello dato dalla media aritmetica dei tre valori giornalieri, previsti dallo stesso art. 6;
- quello della media ponderale, calcolata in ragione delle trasferte compiute nel mese, per gli importi previsti per i tre periodi giornalieri di assenza (6-12; 12-18; 18-24). Tale importo giornaliero si moltiplica per 22.
a.3) Si sommano i due importi totali mensili dei compensi del lavoro straordinario e dell'indennità di trasferta, calcolati secondo le regole suddette, ed il risultato della somma costituisce il compenso forfetario mensile, spettante al lavoratore, per 22 giornate di attività.
a.4) I compensi per viaggio si calcolano dividendo le ore totali retribuite per lavoro ordinario e straordinario, per la durata dei singoli viaggi e si ottiene il numero dei viaggi eseguibili durante il mese, in ragione della durata di ciascuno.
Si divide il compenso totale mensile forfetizzato, per il diverso numero dei viaggi che si compiono durante il totale del tempo di lavoro (ordinario e straordinario), e si ottiene il compenso per ciascun viaggio.
a.5) Affinché l'accordo di forfetizzazione sia legittimo, il lavoratore, nel ricevere il foglio paga, deve conoscere il numero delle ore totali così compensate; tale numero si ricava, dividendo il totale di cui al punto precedente, per l'importo orario del compenso per lavoro straordinario.
La durata dei viaggi è data dalle statistiche aziendali, secondo i risultati medi ottenuti osservando le regole di ordinaria diligenza; in relazione alla durata, si determina necessariamente anche la lunghezza dei viaggi.
Ai compensi per viaggio, possono essere previsti compensi aggiuntivi:
- per specifiche operazioni accessorie e complementari;
- per partenza in determinate giornate e soste in trasferta.
Il metodo di forfetizzazione illustrato nel punto a), assicura al lavoratore, anche nel caso in cui il totale dei compensi per viaggio, diviso per le giornate di attività in trasferta, dia un importo giornaliero inferiore a quello dell'indennità forfetizzata di trasferta, il pagamento di tale indennità forfetizzata, che costituisce il valore giornaliero minimo irriducibile.
In questo modo, con la retribuzione contrattuale mensile per lavoro ordinario, il lavoratore riceve un compenso non inferiore al 75 per cento circa del compenso che riceverebbe per l'attività prestata nella misura massima consentita.
I compensi per viaggio possono essere integrati con quelli di cui al punto b) quando i tempi di carico e scarico e di presenza a disposizione sono molto variabili e non statisticamente accertabili.
b) Compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo criteri obiettivi
Al fine di consentire il calcolo agevole delle competenze mensili del personale viaggiante, salva la facoltà di conguaglio da effettuarsi con le modalità e nei tempi di decadenza infra specificati, le parti convengono di utilizzare i seguenti criteri contabili, validi quale parametro sia per la diaria di trasferta sia per la retribuzione oraria.
b.1) Ai fini retributivi, la durata delle prestazioni mensili è determinata tra le parti sulla base di:
- un tempo di percorrenza delle tratte effettuate nell'espletamento del servizio, determinato sulla scorta della velocità media, definita tenendo conto dei tempi di guida e delle pause previste dal regolamento 561/2006;
- un tempo medio definito in via forfetaria per altre operazioni complementari;
- tempo di presenza a disposizione funzionalmente necessario che l'autista trascorre nell'esercizio delle mansioni.
In relazione all'effettiva organizzazione del lavoro esistente in azienda e sulla base dei tempi di percorrenza medi occorrenti per l'espletamento dei viaggi, viene pertanto definita in via teorica, mediante l'applicazione delle tabelle e dei criteri sopra indicati, la prestazione lavorativa mensile di ogni singolo autista, calcolata in ragione delle percorrenze effettuate nell'arco del mese divise per il dato della velocità media sopra individuato, a cui si sommano le ore dovute al totale delle operazioni di carico e scarico svolte, quelle dovute per le operazioni di rifornimento e piccola manutenzione del mezzo e quelle derivanti dal tempo di presenza a disposizione funzionalmente necessario che l'autista trascorre nell'esercizio delle mansioni.
La prestazione lavorativa mensile che, applicando le tabelle ed i criteri di cui sopra, risulterà in eccedenza rispetto alle 188 ore nell'arco di 4 settimane, verrà contabilizzata ai fini retributivi come lavoro straordinario.
Le parti effettueranno periodicamente una verifica sulla effettiva prestazione resa dal personale viaggiante; nel caso in cui dall'esame dei dischi e dalla documentazione di trasporto fornita dal dipendente, risultino dati di prestazioni difformi rispetto a quanto predeterminato in via teorica, le parti provvederanno a rideterminare le spettanze retributive per lavoro ordinario e straordinario dei dipendenti interessati, con applicazione analitica delle disposizioni del c.c.n.l. di categoria.
b.2) Analoghi criteri valgono per la determinazione delle diarie di trasferta; a tali fini vengono stabiliti gli importi spettanti per ogni singola destinazione, desunti in ragione dei valori giornalieri convenuti tra le parti e delle ore di presumibile durata dei viaggi, determinate a seguito di una verifica congiunta sulla organizzazione del lavoro esistente ed in ragione dei parametri e dei criteri di cui sopra; detti importi, ancorché determinati in maniera forfetaria per semplicità di calcolo, assolvono una funzione meramente restitutoria e vanno a rimborsare le spese effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'imprenditore e per l'esercizio delle proprie mansioni.
c) Accordi per fasce di impegno giornaliero
c.1) Si definiscono le fasce di impegno giornaliero secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 11-bis, comma 2.
c.2) Si definiscono i tempi di riposo di cui al regolamento 561/2006. A ciascuna fascia di impegno giornaliero viene attribuito un compenso per un numero predeterminato di ore di straordinario ed un trattamento di indennità di trasferta tenuto conto dei tempi di impegno.
La trasferta può essere forfetizzata sui valori delle fasce o applicata nelle singole fasce così come prevede il contratto.
Il valore della trasferta può variare anche considerando se il periodo lavorativo delle fasce più basse impegna la fascia oraria del pranzo e/o la fascia oraria della cena.
La prestazione di lavoro, così determinata, dovrà essere eseguita osservando regole di ordinaria diligenza.
Le fasce di impegno giornaliero saranno valutate secondo criteri obiettivi quali, ad esempio, la velocità commerciale o altri parametri, che siano determinabili tra le parti nell'ambito aziendale, per calcolare i risultati delle prestazioni lavorative, agli effetti della forfettizzazione.
Tale modello di accordo è aziendale ed eventualmente anche territoriale.
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO: REGOLAMENTO
In applicazione degli artt. 11-bis e 11-ter si conviene il seguente regolamento.
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 11, lett. g), della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, il legislatore delegato (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387) ha provveduto a dettare una disciplina che consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti individuali, plurimi e di serie nella materia del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ.;
- finalità dell'intervento legislativo è quello di dettare misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzate dai contratti o accordi collettivi di lavoro;
- in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario del lavoro, le parti stipulanti intendono dare ulteriore attuazione alle previsioni legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di composizione delle controversie, sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, ferme restando quelle già in atto;
- al fine di incentivare l'applicazione delle procedure di conciliazione e delle procedure arbitrali previste dalla legge, le parti stipulanti si impegnano a richiedere immediatamente al Governo provvedimenti volti al sostegno di dette procedure.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura, che viene così definita:
1) L'Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione imprenditoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale.
2) Il lavoratore o, in caso di controversie plurime e di serie, i lavoratori, che intendono proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta, con lettera raccomandata A.R., alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R., al datore di lavoro interessato. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della domanda, l'esposizione completa dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, l'ammontare delle somme eventualmente richieste, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1, cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui attore sia il datore di lavoro (art. 69-bis, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 29/1993.)
3) Le parti con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive OO.SS., si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo obbligatorio di conciliazione.
4) Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
5) Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 cod. proc. civ.
6) Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ.
7) Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, che deve contenere:
a) i rispettivi termini della controversia;
b) le rispettive prospettazioni;
c) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;
d) la proposta di definizione della controversia e/o i motivi del mancato accordo formulati dall'Ufficio.
8) Le parti possono altresì indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ. fermo restando quanto previsto al precedente punto 7.
9) La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
B) Arbitrato
Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il termine di cui al punto 4 della lett. A) del presente accordo, le parti interessate possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 412-ter cod. proc. civ. fermo restando quanto stabilito dall'art. 412-ter, comma 1, cod. proc. civ., le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie del presente accordo provvedono a costituire il Collegio arbitrale anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri.
Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal lavoratore, da un rappresentante dell'Associazione imprenditoriale territoriale designato dall'azienda, e dal Presidente scelto di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà scelto, successivamente alla manifestazione di volontà delle parti di cui al 3° e 4° comma del punto 4, per rotazione o altri criteri da individuare da una lista, revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di giuristi e/o esperti della materia individuati concordemente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dalle Associazioni imprenditoriali.
Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione del domicilio presso la segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti.
La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., alla segreteria del Collegio e alla controparte, tramite l'Organizzazione sindacale o le Associazioni imprenditoriali entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di cui al punto 6, Parte A, del presente accordo o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
La parte istante, entro i successivi 15 giorni, decorrenti dall'invio della raccomandata A.R. di cui al comma che precede, dovrà dare conferma scritta alla segreteria circa la volontà di adire il Collegio medesimo, inviando contestualmente copia dell'avviso di ricevimento della comunicazione trasmessa alla controparte.
Ove la conferma non giunga entro tale termine, la richiesta di arbitrato si ritiene revocata. Il Collegio arbitrale, nella sua decisione, può essere tenuto, a richiesta delle parti, al rispetto del contratto collettivo e delle norme inderogabili di legge.
Ove la controparte intenda aderire alla richiesta, dovrà darne comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle parti di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante in rappresentanza delle parti stesse, come pure del Presidente designato ai sensi del punto 2, nonché del conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere come stabilito nei punti precedenti.
L'accettazione da parte degli arbitri di trattare la controversia dovrà risultare per iscritto.
Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la designazione del Presidente è di competenza delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni imprenditoriali, che stabiliscono i tempi di durata del Collegio.
L'eventuale istruttoria della controversia deve svolgersi in forma prevalentemente orale, secondo le modalità fissate dal Collegio nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.
Le parti possono essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti possono depositare presso la segreteria memorie e repliche.
Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento, presso la segreteria, della conferma scritta di cui al precedente punto 4.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine può essere prorogato dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In caso di ingiustificato ritardo protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini suddetti, il Collegio arbitrale decade dal mandato specifico. La richiesta di arbitrato viene assegnata ad un nuovo Collegio che dovrà decidere, sulla base degli elementi già acquisiti, entro il termine perentorio di 60 giorni dal suo insediamento.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto. Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal 2° comma dell'art. 412-quater cod. proc. civ.
Fermo restando a carico delle parti della controversia, l'onere relativo alle spese ed agli onorari spettanti agli arbitri indicati nel Collegio e gli eventuali esperti in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale saranno divise in parti uguali dagli interessati.
Nel caso di azione di accertamento, a norma dell'art. 11-bis, n. 5, 2° comma, le spese sono a carico della parte che promuove l'azione stessa.
Sono a carico del datore di lavoro, se l'azione è promossa con l'accordo delle parti, che deve essere concluso in forma scritta e depositato col ricorso al Collegio.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente tribunale per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 412-ter cod. proc. civ. delle norme inderogabili di legge e di quanto previsto nel presente accordo.
C) Durata dell'accordo e procedura di verifica
Il presente accordo è sperimentale ed ha durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza se nessuna delle parti firmatarie comunicherà all'altra disdetta, con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza.
Di anno in anno, le parti procederanno ad un incontro di verifica circa la funzionalità della presente intesa. Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione del presente accordo sono devolute alla esclusiva decisione delle parti firmatarie del presente accordo, le quali addiverranno alla decisione medesima con spirito di amichevole composizione.
Entro 60 giorni dalla firma, le parti definiranno quali saranno le strutture regionali e le segreterie d'ufficio per l'applicazione, anche graduale, del presente accordo.
Con successivi accordi sarà stabilito il luogo ove le Commissioni di conciliazione e i Collegi arbitrali saranno costituiti, le competenze spettanti ai componenti dei Collegi. Quanto alla competenza territoriale per le controversie si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
QUOTA CONTRIBUZIONE "UNA TANTUM" PER RINNOVO C.C.N.L.
Le OO.SS. stipulanti il rinnovo del c.c.n.l. "Logistica, autotrasporto e spedizione", vista la grande mole di iniziative e di impegno profuso, fanno appello ai lavoratori e lavoratrici dipendenti delle aziende del settore, affinché partecipino con un proprio contributo alle attività svolte.
Con questo contributo le OO.SS. stipulanti copriranno parte dei costi sostenuti per il rinnovo contrattuale.
Il contributo, pari a 30 euro, avverrà per mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro con le seguenti modalità:
- aziende iscritte al FASC - attraverso un incremento del contributo mensile a carico del lavoratore da versare al FASC pari allo 0,2% sino al raggiungimento dei 30 euro;
- aziende non iscritte al FASC - attraverso la trattenuta di 15 euro da effettuare nella retribuzione del mese di marzo 2007 e dei restanti 15 euro con la retribuzione del mese di settembre 2007.
Ai lavoratori e lavoratrici iscritte alle OO.SS. stipulanti, il contributo non sarà trattenuto in quanto già compreso nella normale quota associativa mensile di adesione.
Le aziende si impegnano a dare comunicazione ai lavoratori mediante affissione nelle bacheche dei luoghi di lavoro da effettuarsi a partire dal 15 al 26 gennaio 2007.
I lavoratori e le lavoratrici che non intendano versare tale contributo devono dare comunicazione per iscritto agli uffici dell'azienda entro il termine perentorio del 26 gennaio 2007.
Le quote per le attività sindacali di rinnovo contrattuale saranno versate dalle aziende o in alternativa dal FASC sul c/c bancario n. 100000006420, CIN L, ABI 01025, CAB 03240 intestato a FILT-FIT-UILT - rinnovo contratto presso la banca San Paolo Imi filiale n. 37, via Campania 49, Roma.
Nota a verbale Conftrasporto
Il contenuto di quanto sopra, a seguito di quanto comunicato alle OO.SS. dei lavoratori dalle Associazioni aderenti a Conftrasporto, (AITE - ASSTRI - FAI - FIAP L - FEDERTRASLOCHI - FEDERLOGISTICA - UNITAI) non è applicabile ai dipendenti delle imprese alle stesse associate.
Ex Fondo di previdenza impiegati magazzini generali (c.c.n.l. Assologistica)
Con decorrenza 1° giugno 1980, le aziende ed i lavoratori del settore magazzini generali e depositi per conto terzi hanno cessato di versare le contribuzioni previste al Fondo previdenza costituito come da art. 45 del c.c.n.l. 26 luglio 1977 e da regolamento istitutivo del 16 giugno 1948.
Le parti concordano che agli impiegati del settore magazzini generali e depositi per conto terzi in forza alla data del 31 maggio 1980 viene erogato, con decorrenza 1° giugno 1980, un assegno individuale "ad personam" in cifra fissa.
Tale assegno individuale "ad personam" è parte integrante a tutti gli effetti della retribuzione di fatto.
Il suddetto assegno "ad personam" dovendo estendersi su tutti gli istituti contrattuali, sarà determinato riproporzionando al 2% la precedente percentuale del 3,5%.
Il 2%, come per il vecchio Fondo di previdenza, sarà calcolato sulla retribuzione individuale.
Conseguentemente, si conviene che, con decorrenza 1° giugno 1980 i minimi tabellari del presente accordo di rinnovo (settori: magazzini generali e industria del freddo), saranno aumentati di lire 2.000 mensili.
La destinazione degli accantonamenti in atto del Fondo previdenza impiegati alla data del 31 maggio 1980 viene demandata alla Commissione di cui all'art. 12 del regolamento del suddetto Fondo.
Precedente normativa sugli scatti di anzianità (c.c.n.l. Assologistica)
Aumenti periodici di anzianità
Si applicano le normative previste dai singoli contratti di settore riportate qui di seguito.
Magazzini generali
Per ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa società), dopo il 18° anno di età per gli operai intermedi ed impiegati indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure seguenti:
- impiegati: 5% per i primi cinque bienni, e 6% per nove successivi bienni di anzianità;
- intermedi: 4% per i primi due bienni e 5% per nove successivi bienni di anzianità;
- operai: 3,5% per i primi tre bienni; 5% per ulteriori tre bienni di anzianità; 6% per l'ultimo biennio di anzianità.
Fermo il limite massimo del 53% per gli intermedi e del 31,5% per gli operai, per i nuovi assunti successivamente al 31 marzo 1975 e per coloro che non abbiano maturato ancora, in tutto o in parte, i primi due bienni (per gli intermedi) ed i primi tre bienni (per gli operai) la percentuale degli aumenti periodici di anzianità da maturare viene elevata rispettivamente dal 4% (per gli intermedi) e dal 3,5% (per gli operai), al 5%. Per gli impiegati, dal 1° aprile 1975, o di età inferiore a 20 anni, viene ridotta da 20 a 18 anni l'età minima per l'inizio della maturazione dell'anzianità utile ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
Tali aliquote sono calcolate sul minimo tabellare del livello cui appartiene il lavoratore, con l'aggiunta dell'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi tabellari in atto alle singole scadenze mensili. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità dovuto alle variazioni della indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo. In caso di licenziamento il ricalcolo della indennità di contingenza sarà fatto sulla base dell'indennità in vigore al momento della cessazione del rapporto.
Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937.
Agli intermedi attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1950. Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1952 l'importo consolidato in cifra sarà ricalcolato in percentuale con decorrenza 1° marzo 1962, in base ai minimi tabellari in atto della categoria nella quale era stato conseguito.
Agli operai, attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti biennali periodici di anzianità, esclusivamente l'anzianità maturata successivamente al 1° maggio 1965.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà, in aggiunta al minimo del nuovo livello di assegnazione e alla relativa indennità di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima di cui al 2° comma e di quanto previsto al 6° comma del presente articolo, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo livello di assegnazione e della relativa indennità di contingenza in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio del nuovo livello.
Norme transitorie
1) Agli operai che avessero maturato prima del 1° maggio 1965, il quinto, il decimo, e quindicesimo anno di anzianità senza alcuna interruzione presso la stessa azienda, verranno mantenuti in cifra gli importi corrispondenti ai precedenti premi di anzianità previsti dal 1° comma dell'art. 21 (Parte operai) del c.c.n.l. 7 aprile 1962.
Gli aumenti periodici biennali previsti dal presente articolo, alle loro scadenze, verranno aggiunti ai predetti importi in cifra fino al raggiungimento del limite massimo complessivo del 31,5% (trentuno e mezzo per cento) del minimo tabellare di categoria e indennità di contingenza.
2) In applicazione dell'accordo 30 marzo 1973 gli aumenti periodici di anzianità per quanto attiene all'indennità di contingenza vanno calcolati per gli operai su quella in vigore al 1° marzo 1973, e per gli impiegati intermedi su quella in vigore al 1° gennaio 1973.
3) Ferme restando le norme del contratto in materia di aumenti periodici di anzianità, si conviene che l'aumento dovuto agli impiegati per l'accordo 19 gennaio 1962 che ha effetto dal 1° marzo 1962, venga invece conteggiato ai fini degli aumenti periodici di anzianità dal 1° aprile 1962 e che quello loro dovuto dal 1° marzo 1963, venga invece conteggiato agli stessi fini dal 1° gennaio 1974.
Industria del freddo
Operai
Gli operai, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato dopo il compimento del 18° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% della paga minima tabellare oraria e dell'indennità di contingenza oraria della categoria cui appartiene l'operaio per cinque bienni.
Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici, di cui al presente articolo, assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
Ad ogni variazione del minimo tabellare saranno nuovamente calcolati percentualmente gli aumenti periodici già maturati.
Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.
In caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello fino a concorrenza con l'importo raggiungibile nel nuovo livello. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
L'anzianità utile, ai fini della maturazione del primo scatto decorre dal 1° gennaio 1963.
Norma transitoria
L'applicazione delle norme di cui al 1° comma relativa al computo degli aumenti periodici anche sull'indennità di contingenza avrà effetto dal 1° maggio 1968.
Norme transitorie
Per gli operai del freddo
In fase di prima applicazione, la percentuale maturata al 31 maggio 1980 sarà così utilizzata:
a) nel caso di lavoratore che non abbia ancora raggiunto il primo biennio, il 5% sarà erogato al raggiungimento del biennio;
b) nel caso di lavoratore che abbia maturato una percentuale inferiore al 5%, con la decorrenza del presente accordo, raggiungerà il 5%;
c) nel caso di lavoratore che abbia superato il 5%, verrà conservata in cifra l'eccedenza rispetto al 5% e, in occasione del successivo scatto, maturerà la differenza tra il 5% e l'eccedenza;
d) nel caso di lavoratore che abbia raggiunto il 5,5% da almeno 24 mesi, si procederà all'erogazione del secondo scatto (totale 10 per cento meno l'eccedenza) al compimento del dodicesimo mese che decorrerà dalla firma del presente accordo.
Intermedi
Gli intermedi per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 18° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga contrattuale mensile della categoria di appartenenza, nella misura del:
a) 4% per il primo ed il secondo biennio di anzianità;
b) 5% per i bienni dal terzo al decimo.
Tuttavia per gli aumenti periodici maturati successivamente alla data del 1° giugno 1952 le maggiorazioni di cui sopra si applicheranno, oltre che sulla paga contrattuale mensile, anche sulla indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati sui minimi di paga mensile in atto alle singole scadenze mensili.
Per quanto riguarda le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.
In caso di passaggio degli intermedi dalla seconda categoria alla prima categoria, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati nella precedente categoria sarà riportata nella misura del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Norme transitorie
Gli aumenti periodici maturati anteriormente al 1° giugno 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfetarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3), e 12 giugno 1954 (art. 8).
Aumenti periodici di anzianità
(al 4 per cento)
Cat. Ex I zona Ex II zona Ex III zona Ex IV zona
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
1ª 2.075 1.770 2.020 1.725 1.980 1.700 1.940 1.670
2ª 1.410 1.220 1.390 1.090 1.368 1.165 1.336 1.145
Aumenti periodici di anzianità consolidati
(al 5 per cento)
Cat. Ex I zona Ex II zona Ex III zona Ex IV zona
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
1ª 2.450 2.850 2.380 2. 030 2.330 1.995 2.290 1.960
2ª 1.650 1.415 1.610 1.380 1.570 1.350 1.545 1.325
Impiegati
Gli impiegati, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 18° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%.
Tale aliquota, per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1952, è calcolata sul minimo dopo tale data invece l'aliquota stessa è calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati ad ogni variazione di minimi tabellari dello stipendio mensile, con effetto dal mese successivo a quello della variazione stessa, nonché - per indennità di contingenza - al termine di ogni anno solare e con applicazione dal 1° gennaio successivo; resta fermo, per gli aumenti maturati prima del 1° giugno 1952, quanto stabilito dalle disposizioni nella norma transitoria.
Agli impiegati in servizio al 1° gennaio 1948 verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Il passaggio dalla categoria 5ª alla 3ª, poiché avviene nell'ambito delle diverse categorie impiegatizie d'ordine, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma e gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova categoria d'ordine alla quale l'impiegato è assegnato.
Norma transitoria
Gli aumenti periodici maturati anteriormente al 1° giugno 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfetarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3), e 12 giugno 1954 (art. 8).
Aumenti periodici di anzianità consolidati
(al 5 per cento)
Cat. |
Ex I zona |
Ex II zona |
Ex III zona |
Ex IV zona |
|
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne |
1ª |
3.780 |
3.780 |
3.670 |
3.670 |
3.580 |
3.580 |
3.515 |
3.515 |
2ª |
2.615 |
2.220 |
2.540 |
2.160 |
2.480 |
2.115 |
2.440 |
2.080 |
3ªA |
1.720 |
1.470 |
1.670 |
1.430 |
1.635 |
1.405 |
1.600 |
1.375 |
3ªB |
1.315 |
1.135 |
1.280 |
1.110 |
1.255 |
1.085 |
1.235 |
1.060 |
Aumenti periodici di anzianità nuovi assunti per magazzini generali e industria del freddo
1) Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1980 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa azienda), dopo il 18° anno di età, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto ad un aumento della retribuzione mensile nelle seguenti misure e per un massimo di cinque bienni:
- 1° livello: lire 35.000;
- 2° livello: lire 32.000;
- 3° livello: lire 30.500;
- 4° livello: lire 29.000;
- 5° livello: lire 28.000;
- 6° livello: lire 27.000;
- 7° livello: lire 26.000.
2) Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, salvo i casi in cui tali assorbimenti siano previsti.
3) In caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello, fino a concorrenza con l'importo raggiungibile nel nuovo livello. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
4) Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Norme transitorie
Le parti stipulanti il presente accordo concordano di incontrarsi entro il 30 novembre 1980 per esaminare la possibilità di armonizzare il vecchio sistema con quello individuato nel presente articolo per i lavoratori nuovi assunti.
Nel frattempo e fino al 31 dicembre 1980 ai lavoratori in forza alla data del 31 maggio 1980 continuerà ad applicarsi la normativa vigente (c.c.n.l. 26 luglio 1977).
Resta inteso che resteranno in atto le condizioni precedenti per impiegati, intermedi ed operai dei magazzini generali e per impiegati e intermedi dell'industria del freddo in forza al 31 maggio 1980.
Per i nuovi assunti e per gli operai dell'industria del freddo saranno validi i contenuti del presente accordo ferme le modalità di applicazione previste dalle norme precedenti.
Precedente normativa sull'indennità di anzianità
(c.c.n.l. Assologistica)
Magazzini generali
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa della azienda o per dimissioni, al lavoratore non in prova verrà liquidata una indennità per l'anzianità di servizio della misura di:
- impiegati: 31/30 della retribuzione per ogni anno di servizio;
- intermedi: 27/30 per ogni anno di anzianità;
- operai: 26/30 per l'anzianità maturata fino al 31 marzo 1975; 27/30 per l'anzianità successiva.
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1981:
- intermedi ed operai: 28/30 per anzianità oltre il 20° anno e fino al 25° anno compiuto; 29/30 per anzianità dal 26° anno e fino al 30° anno compiuto;
- 30/30 per anzianità oltre i 30 anni.
Per l'individuazione degli scaglioni sopra esposti, si terrà conto anche dell'anzianità precedentemente maturata.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le norme dell'art. 2121 del codice civile.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia maturato un anno di anzianità, verrà liquidata la frazione di indennità proporzionale ai mesi di anzianità.
Agli effetti del presente articolo, sono comprese nella retribuzione oltre alle provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato ivi compresa l'indennità di contingenza.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio. Se il lavoratore non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo di servizio da lui prestato.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine e conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e nella partecipazione agli utili ci si riferisce agli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza compiuti dalla azienda.
Industria del freddo
Operai
La risoluzione del rapporto di lavoro dà diritto all'operaio a percepire una indennità, ragguagliata alla retribuzione globale di fatto, nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per il 1° e 2° anno di anzianità compiuto;
b) giorni 7 (56 ore) per il 3° e 4° anno di anzianità compiuto;
c) giorni 11 (88 ore) per ciascuno degli anni di anzianità compiuto;
d) giorni 13 (104 ore) per ciascuno degli anni di anzianità dal 10° al 17° anno compiuto;
e) giorni 15 (120 ore) per ciascuno degli anni di anzianità oltre il 17° compiuto.
L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 31 dicembre 1947.
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturati dopo il 31 dicembre 1981:
- 16/30 per ciascun anno di anzianità fino al 15° anno;
- 28/30 per ciascun anno di anzianità dal 16° fino al 25° anno;
- 29/30 per ciascun anno di anzianità dal 26° fino al 30° anno;
- 30/30 per ciascun anno di anzianità oltre il 30° anno.
Per l'individuazione degli scaglioni sopra esposti, si terrà conto anche dell'anzianità precedentemente maturata.
L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
Intermedi
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore compete, per l'anzianità maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio, una indennità di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità presso l'azienda.
Per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1948 l'indennità di licenziamento verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile.
Per l'anzianità maturata successivamente al 31 agosto 1963, l'indennità di licenziamento verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile.
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturati dopo il 31 dicembre 1981:
- 28/30 per ciascun anno di anzianità fino al 25° anno;
- 29/30 per ciascun anno di anzianità dal 26° fino al 30° anno;
- 30/30 per ciascun anno di anzianità oltre il 30°.
Per l'individuazione degli scaglioni sopra esposti, si terrà conto anche dell'anzianità precedentemente maturata.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennità di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianità si fa riferimento all'art. 2121 del codice civile.
Impiegati
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta all'impiegato licenziato una indennità di importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati.
In ogni caso di liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.
Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione, ecc., di cui al comma precedente vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media dell'ultimo anno.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del codice civile 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del codice civile 31 luglio 1938 (ex art. 18, Parte IV del c.c.n.l. 30 novembre 1973 per i dipendenti da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio).
Norma transitoria 1
Con la retribuzione del mese di agosto 1977 verrà corrisposto ai lavoratori dei magazzini generali e dell'industria del freddo un acconto di lire 75.000 (settantacinquemila) sull'indennità di anzianità dei lavoratori in forza al 26 luglio 1977 non in prova.
L'indennità di anzianità dei medesimi lavoratori viene aumentata di pari importo rispetto alle misure contrattualmente previste.
Agli effetti dell'indennità di anzianità è escluso dalla retribuzione, vigenti le attuali disposizioni di legge, quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.
Norma transitoria 2
Con la retribuzione relativa al mese di luglio 1980 verrà erogata ad ogni lavoratore in forza alla data del 1° giugno 1980 a titolo di anticipazione sull'indennità di anzianità, la somma di lire 150.000 (centocinquantamila).
Per gli assunti successivamente al 1° gennaio 1980, l'anticipazione di cui sopra verrà erogata "pro-quota" mensile.
L'indennità di anzianità dei medesimi lavoratori viene aumentata di pari importo rispetto alle misure contrattualmente previste.
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