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Pensioni. Novità della Riforma.

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Pensione anticipata e totalizzazione: novità della Riforma delle Pensioni

Dall'aggancio delle pensioni alle aspettative di vita al contributo di solidarietà conseguibile viene legata all’età. Esiste tuttavia la possibilità di ottenere una pensione anticipata. In questa seconda parte della guida alla riforma delle pensioni ci occuperemo proprio di questo argomento. Il lavoratore che decide di andare in pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, ha una penalizzazione, da applicarsi solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto a 62, elevato al 2% per ogni anno superiore a due. Le riduzioni vengono ragguagliate al numero dei mesi in relazione al mese di compimento dell’età di riferimento. Ad esempio, se l’anticipo è a 60 anni, la penalizzazione complessiva è del 2% (1% per il 60° + 1% per il 61°). Se l’anticipo è a 59 anni, la penalizzazione è del 4% (2% per il 59°, + l’1% per ciascuno degli anni 60 e 61).

La valorizzare ai fini dell’importo della pensione dei contributi accreditati oltre il 40°, che attualmente nel sistema retributivo non producono alcun rendimento, dovrebbe essere possibile.

DEROGHE PARTICOLARI

Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico della gestione obbligatoria (Ago) e delle forme sostitutive della medesima, sono disposte le seguenti deroghe:

a) i lavoratori che hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 2012, e che avrebbero maturato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro lo stesso anno

b) [quota 96=> 35 (o 36) anni di contributi, e 61 (o 60) anni di età], possono andare in pensione anticipata al compimento di almeno 64 anni (rispetto a 66);

c)  le lavoratrici, possono conseguire la pensione di vecchiaia, con un età non inferiore a 64 anni, se maturano entro il 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, e alla medesima data raggiungono almeno 60 anni di età.

PENSIONI ASPETTATIVA DI VITA: AGGANCIO OBBLIGATO

L’aggancio all’aspettativa di vita si dovrà applicare, oltre che ai requisiti anagrafici per le due prestazioni, anche sul requisito contributivo previsto per la pensione anticipata per i destinatari del sistema misto (41/42 anni).

Dal 2019 gli adeguamenti alla speranza di vita avranno cadenza biennale e non più ogni tre anni. Le finestre mobili on si applicano a chi matura i requisiti dal 2012 e per il personale della Scuola.

TOTALIZZAZIONE PENSIONE: ELIMINATO OBBLIGO DEI 3 ANNI

I lavoratori, dipendenti, autonomi, parasubordinati ed i liberi professionisti, possono cumulare i periodi contributivi al fine di percepire un’unica pensione, a condizione che siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria. Dal 2012 non è più necessario avere almeno tre anni di contributi in ogni gestione per beneficiare della totalizzazione. Può essere esercitata anche nel caso in cui l’interessato ha maturato il diritto a un trattamento pensionistico autonomo, non essendo però ancora titolare di pensione. La totalizzazione è ammessa per tutti i tipi di pensione, vecchiaia, anzianità, inabilità e reversibilità. La domanda deve essere presentata all’ultimo Ente previdenziale presso cui il lavoratore è stato iscritto. Se il pensionato continua a lavorare ed a versare i contributi potrà chiedere la liquidazione del supplemento anche sulla pensione totalizzata, sempre che l’ordinamento previdenziale dell’Ente che l’ha liquidata preveda questa possibilità.

CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ ISCRITTI A FONDI SPECIALI

Per il periodo 2012/2017 è stabilito un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e degli iscritti agli ex Fondi speciali dei trasporti, elettrici, telefonici, Inpdai e volo, con esclusione delle pensioni di importo pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps(nel 2011 _ 2.337 mensili), le pensioni e gli assegni di invalidità e inabilità. L’importo della pensione non può comunque risultare inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps.

AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI AUTONOMI (artigiani e commercianti, Coltivatori diretti e IAP)

Dal 2012 aumentano le aliquote contributive delle gestioni pensionistiche dei commercianti e degli artigiani: 1,3% per il 2012, e 0,45% per ogni anno successivo fino al raggiungimento del 24%. Aumentano anche le aliquote contributive dei Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali, con equiparazione dei maggiori e minori di 21 anni di età, e di zone normali e svantaggiate. L’aliquota contributiva da raggiungere nel periodo 2012/2018 è il 24%.

RIVALUTAZIONE PENSIONI

La rivalutazione annuale delle pensioni per il biennio 2012/2013 è riconosciuta esclusivamente alle pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo (nel 2011 _ 18.228 annui, _ 1.402,15 mensili, lordi) e fino a concorrenza dello stesso importo.

CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ PENSIONI IMPORTO RILEVANTE

Nel periodo primo agosto 2011-31/12/2014, in aggiunta ai prelievi già previsti da disposizioni precedenti, all’importo della pensione eccedente _ 200.000 viene trattenuto il 15% a titolo di adeguamento.

PROFESSIONISTI SENZA CASSA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

I professionisti privi di Cassa previdenziale sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata Inps. Dal 2012 a tali soggetti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, vengono estese le seguenti prestazioni:

-  l’indennità di malattia entro il limite di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a 20 gg nell’arco dell’anno, con esclusione degli eventi di durata inferiore a 4 gg;

-  indennità di maternità. Spetta un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione della predetta

-  indennità di maternità.

Abrogato l’accertamento della dipendenza dell’infermità da cause di servizio, il rimborso spese di degenza per causa di servizio, l’equo indennizzo, la pensione privilegiata. Tali istituti si applicano per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i procedimenti in corso al 7 dicembre 2011, ai provvedimenti per i quali alla stessa data, non è scaduto il termine di presentazione della domanda, oltre che ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima del 7 dicembre 2011.

SOPPRESSIONE INPDAP E ENPALS

L’Inpdap e l’Enpals sono soppressi. Le funzioni dei due Istituti previdenziali dei dipendenti pubblici e dei lavoratori dello spettacolo, passano all’Inps.