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Detrazioni d'imposta - 1 gennaio 2013

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Detrazioni d'imposta - 1 gennaio 2013

Detrazione per lavoro dipendente
Detrazione per redditi da lavoro autonomo
Detrazione per redditi di pensione
Detrazione per i redditi di pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni
Detrazione per coniuge, figli e altri famigliari a carico

Detrazioni d'imposta


In vigore dal 1 gennaio 2013

Detrazioni per lavoro dipendente

Reddito complessivo (euro) Importo annuo (euro)
- fino a 8.000,00 1.840,00 (*)
- oltre 8.000,00 fino a 15.000,00 1338 + {502 x [(15000 - RC) : 7000]}
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00 1338 x [(55000 - RC) : 40000]

RC = Reddito Complessivo

(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'importo minimo della detrazione effettiva è pari a 1.380 euro.

I valori risultanti dai rapporti [(15000 - RC) : 7000] (per i redditi superiori a 8.000 euro fino a 15.000 euro) e [(55000 - RC) : 40000] (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.


In vigore dal 1 gennaio 2013

Detrazioni aggiuntiva per i redditi da lavoro dipendente

Reddito complessivo (euro) Importo annuo (euro)
- oltre 23.000,00 fino a 24.000,00 10,00
- oltre 24.000,00 fino a 25.000,00 20,00
- oltre 25.000,00 fino a 26.000,00 30,00
- oltre 26.000,00 fino a 27.700,00 40,00
- oltre 27.700,00 fino a 28.000,00 25,00

In vigore dal 1 gennaio 2013

Detrazione per redditi da lavoro autonomo

Reddito complessivo (euro) Importo annuo (euro)
- fino a 4.800,00 1.104,00
- oltre 4.800,00 fino a 55.000,00 1104 x [(55000 - RC) : 50200]

RC = Reddito Complessivo

Il valore risultante dal rapporto [(55000 - RC) : 50200] (per i redditi superiori a 4.800 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.


In vigore dal 1 gennaio 2013

Detrazione per redditi di pensione

Reddito complessivo (euro) Importo annuo (euro)
- fino a 7.500,00 1.725,00 (*)
- oltre 7.500,00 fino a 15.000,00 1225 + {470 x [(15000 - RC) : 7500]}
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00 1255 x [(55000 - RC) : 40000]

RC = Reddito Complessivo

(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro.

I valori risultanti dai rapporti [(15000 - RC) : 7500] (per i redditi superiori a 7.500 euro fino a 15.000 euro) e [(55000 - RC) : 40000] (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.


In vigore dal 1 gennaio 2013

Detrazione per redditi di pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni

Reddito complessivo (euro) Importo annuo (euro)
- fino a 7.750,00 1.783,00 (*)
- oltre 7.750,00 fino a 15.000,00 1297 + {486 x [(15000 - RC) : 7250]}
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00 1297 x [(55000 - RC) : 40000]

RC = Reddito Complessivo

(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 713 euro.

I valori risultanti dai rapporti [(15000 - RC) : 7250] (per i redditi superiori a 7.750 euro fino a 15.000 euro) e [(55000 - RC) : 40000] (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.


In vigore dal 1 gennaio 2013

Detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico

Le detrazioni in oggetto spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, noncheì quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Da gennaio 2012 è venuto meno l'obbligo di presentazione annuale della richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia da parte del lavoratore; l'obbligo sussiste per ogni ipotesi di variazione delle condizioni che determinano la detrazione.

Detrazioni per il coniuge a carico

Reddito complessivo (euro) Importo annuo (euro)
- fino a 15.000,00 800 - [110 x (RC : 15.000)]
- oltre 15.000,00 fino a 40.000,00 690
- oltre 40.000,00 fino a 80.000,00 690 x [(80.000 - RC) : 40.000]

RC = Reddito Complessivo

I valori risultanti dai rapporti (RC : 15.000) (per i redditi fino a 15.000 euro) e [(80000 - RC) : 40000] (per i redditi superiori a 40.000 euro e fino a 80.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali; se uguali a 0 la detrazione non compete. Se il risultato del rapporto (RC : 15.000) è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

Detrazione aggiuntiva per il coniuge a carico

Reddito complessivo (euro) Importo annuo (euro)
- oltre 29.000,00 fino a 29.200,00 10,00
- oltre 29.200,00 fino a 34.700,00 20,00
- oltre 34.700,00 fino a 35.000,00 30,00
- oltre 35.000,00 fino a 35.100,00 20,00
- oltre 35.100,00 fino a 35.200,00 10,00

Detrazioni per i figli a carico

Tipologia Importo annuo (euro)
Per ogni figlio 950,00
Per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni 1.220,00
Importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap 400,00
Importo aggiuntivo per contribuenti con più di 3 figli a carico (per ciascun figlio a partire dal primo) 200,00

La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione: Detrazione x [(95.000 - RC) : 95.000]

dove RC = reddito complessivo.

Se il valore risultante dal rapporto [(95.000 - RC) : 95.000] è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, le detrazioni non competono. I valori compresi tra zero ed 1 si assumono nelle prime quattro cifre decimali. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Ulteriore detrazione per famiglie numerose

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo a 1.200 euro.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Detrazioni per gli altri familiari a carico

Tipologia Importo annuo (euro)
Altri familiari a carico 750,00

La detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del coice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:

750 x [(80.000 - RC): 80.000]

dove RC = reddito complessivo.

Se il risultato del rapporto [(80.000 - RC): 80.000] è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.