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ASPI e Mini-ASPI. D.M. 29-3-2013 n. 73380

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
D.M. 29-3-2013 n. 73380

Erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 73380).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2013, n. 133.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 Lavoratori beneficiari

Art. 2 Quantificazione della prestazione

Art. 3 Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione

Art. 4 Termini di trasmissione della domanda e restituzione in caso di rioccupazione

Art. 5 Monitoraggio

Erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 73380). (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2013, n. 133.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE


Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il comma 1 del medesimo art. 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013
e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, istituisce l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione;

Visto, in particolare, il comma 19 del citato art. 2, che stabilisce, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità mensile ASpI di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 può richiedere la liquidazione dell'importo del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 22, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 19 si applicano anche ai soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 20, denominata mini-ASpI;

  • Visto l'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  • Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1  Lavoratori beneficiari

Sono destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.

Art. 2  Quantificazione della prestazione

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione è effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalità di cui al presente decreto.

Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell'indennità ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del 2012, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Art. 3  Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di cui all'art. 2 devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

All'istanza di cui al presente articolo è attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di cui all'ultimo periodo dell'art. 2.

Art. 4  Termini di trasmissione della domanda e restituzione in caso di rioccupazione

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

L'indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente.

Art. 5  Monitoraggio

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.