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Riscossione quote sindacali - DPR 28.luglio 1995 n° 313

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Cassazione Civile

Sez. lavoro, Sent. n. 19275 del 11 luglio 08

D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28

Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo.

Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso;

il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, non determinanti in concreto un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla organizzazione aziendale, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

(Rigetta, App. Campobasso, 08 aprile 2005)

Sez. lavoro, Sent. n. 19275 del 11-07-2008 (ud. del 20-05-2008), FIALTEL --

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