Nibirumail Cookie banner

INPS. Sostegno al Reddito. D.I.D.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

INPS: istruzioni riepilogative in merito alla presentazione della

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)



L'INPS, con circolare n. 133 del 22 ottobre 2010, fornisce istruzioni riepilogative in merito alle diverse funzionalità della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) da presentare per beneficiare delle diverse prestazioni di sostegno al reddito.

La circolare sottolinea la necessità che il lavoratore preventivamente sottoscriva tale dichiarazione di disponibilità, in assenza della quale non può percepire nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito collegate alla DID, né l'azienda è autorizzata a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore stesso.

L'obbligo di presentazione della DID è stabilito dal comma 10 dell'art. 19 del D.L. n. 185/2008, convertito con modifiche nella L. n. 2/2009 e successive modifiche, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale secondo quanto precisato dal decreto attuativo, D.M. n. 46441/2009. La mancata sottoscrizione della DID o il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, comporta la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo o contributivo.

La Circolare, richiamando il decreto attuativo n. 46441 del 19 maggio 2009 - che stabilisce che la DID deve essere presentata su apposita modulistica, da inviare all'INPS all'atto della domanda di ammissione a qualunque intervento di sostegno al reddito -, precisa che, per dare operatività alla normativa, l'INPS ha disposto l'adeguamento della modulistica prevista per le diverse domande di prestazione. A tal fine, con riferimento agli interventi di sostegno al reddito di integrazioni salariali e contratti di solidarietà, è stato implementato il modulo SR105, che il lavoratore deve sottoscrivere e consegnare all'azienda, tenuta a custodirlo presso di sé.

Per quanto concerne le altre tipologie di prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, mobilità, una tantum co.co.pro.) la compilazione e sottoscrizione della DID da parte del singolo lavoratore è parte integrante dei moduli di domanda della prestazione da presentare direttamente all'Istituto.

Attualmente, i datori di lavoro che presentano una domanda di cassa integrazione devono raccogliere e custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori, informando l'Inps della loro sottoscrizione e custodia con il modello SR41 (contenente le informazioni relative a ciascun lavoratore, necessarie al pagamento della prestazione in relazione alla retribuzione e alla contribuzione).

A tal proposito la circolare prevede la predisposizione di una procedura che consentirà alle Aziende, a partire dal mese di gennaio 2011, di trasmettere all'atto della sospensione e/o riduzione dell'attività per CIG, con il flusso UniEmens, tutte le informazioni relative all'attività lavorativa di ciascun lavoratore, compresa la trasmissione della notizia sulla compilazione della DID.

Di conseguenza, le aziende non dovranno più trasmettere all'INPS il modello SR41 contenente i dati retributivi e contributivi di ogni singolo lavoratore ammesso all'integrazione salariale.