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D.L. n° 69 - 21.062013 - Ampliamento all'assistenza fiscale

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Agenzia delle Entrate
Provv. 22-8-2013

Termini e modalità applicative per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ai sensi dell’articolo 51-bis, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013.

Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 22 agosto 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato 1
Nell’allegato D delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 730/2013 è inserito il seguente paragrafo.

18 AMPLIAMENTO DELL’ASSISTENZA FISCALE

18.1 GENERALITÀ

L’ articolo 51-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, c, c-bis, d, g, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i e l del TUIR) in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ad un CAF ovvero ad un professionista abilitato.

Per l’anno 2013, le dichiarazioni possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. I rimborsi sono erogati dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni, se di importo superiore a dodici euro.

Entro il giorno 11 ottobre 2013 il soggetto che ha prestato assistenza fiscale deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione mod. 730-3 elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati.

Dal giorno 2 ottobre al giorno 25 ottobre 2013 potranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni di cui all’oggetto del suddetto decreto.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate attuativo delle disposizioni di cui all’ art 51-bis del D.L. n. 69/2013.

Nei paragrafi successivi si forniscono le relative istruzioni.

18.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO E INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI CONTABILI

Il modello 730 di cui all’ art. 51-bis, che per comodità definiremo nel prosieguo “mod. 730 situazioni particolari”, per essere validamente presentato deve possedere i seguenti requisiti:

1. Nel frontespizio della dichiarazione deve essere valorizzata la casella “situazioni particolari” con il codice “1”. Si rimanda alle ulteriori indicazioni presenti nelle specifiche tecniche del modello 730/2013 in formato XML;

Nel frontespizio della dichiarazione, nel campo riservato all’indicazione del codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, deve essere indicata la seguente sequenza numerica “20137302013” e, tenendo conto dei criteri di carattere generale attualmente previsti per l’indicazione dei dati del sostituto d’imposta e recepiti nello schema delle specifiche tecniche xml, devono essere indicati anche i seguenti dati:

- Denominazione: Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle entrate

- Comune: Roma

- Provincia: RM

- Codice comune (presente solo nel tracciato telematico)

- Indirizzo: Via Cristoforo Colombo

- CAP: 00145

3. In considerazione della circostanza che il “mod. 730 situazioni particolari”, come chiarito nel provvedimento citato, non può essere presentato per integrare un precedente modello 730 o un precedente modello Unico validamente presentati, non potrà risultare in alcun caso valorizzata la casella relativa al 730 integrativo. Si precisa, infine, che successivamente alla presentazione di un “mod. 730 situazioni particolari”, non è consentito presentare un modello 730 integrativo.

4. La dichiarazione, come previsto nel decreto, deve avere un esito contabile finale a credito. A tal fine si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto (Irpef e cedolare secca).

Pertanto, il “mod. 730 situazioni particolari” potrà essere presentato solo se il risultato della seguente operazione risulta maggiore o uguale a zero:

rigo 152 mod. 730-3- rigo 151 col. 2 mod. 730-3

5. Considerato che l’esito contabile sopra individuato differisce rispetto al “saldo contabile” ordinario, in quanto per la sua determinazione si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto, se è compilato il quadro I (IMU) non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1 (che comporta l’utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all’intero “saldo contabile”), ma deve essere indicato nella colonna 2 l’importo del credito da utilizzare in compensazione per il pagamento dell’IMU.

6. Deve essere presente un reddito in almeno uno dei righi della sezione I (righi da C1 a C3) o della sezione II (righi da C6 a C8) del quadro C relativo al primo dichiarante. Tale condizione non rileva per il secondo dichiarante nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta.

18.3 FLUSSO 730-4

Si precisa che, come previsto dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ancorché la sequenza numerica “20137302013” non sia presente nell’apposito elenco reso disponibile dall’Agenzia delle entrate (relativo ai codici fiscali dei sostituti d’imposta abilitati a ricevere da parte dell’Agenzia delle entrate in via telematica i dati dei mod. 730-4), i dati relativi al mod. 730-4 dovranno essere comunque allegati ai dati della dichiarazione mod. 730/2013 da trasmettere in via telematica attenendosi alle ordinarie modalità di compilazione.

Nel tracciato telematico da inviare all’Agenzia delle entrate, il codice indicato nella casella “situazioni particolari” presente nel frontespizio della dichiarazione dovrà essere riportato anche nell’analogo campo presente nella componente dei dati riservati al mod. 730-4 in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche xml del mod. 730/2013.

18.4 CONTROLLI DI ACCOGLIMENTO

Costituisce oggetto di scarto senza possibilità di conferma la dichiarazione “mod. 730 situazioni particolari”, che non risulta conforme anche ad uno solo dei criteri di seguito indicati:

- valorizzazione della casella “Situazioni particolari” con il codice “1”;

- indicazione della sequenza numerica “20137302013” nel campo riservato al codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio;

- casella “730 integrativo” non valorizzata;

- (rigo 152 mod. 730-3 - rigo 151 col. 2 mod. 730-3) maggiore o uguale a zero;

- casella di colonna 1 del rigo I1 del quadro IMU non valorizzata;

- presenza dei dati relativi al modello 730-4 in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche del mod. 730/2013;

- presenza di redditi nel quadro C (sezione I righi da C1 a C3 e/o sezione II righi da C6 a C8);

- assistenza fiscale prestata da un Caf, professionista abilitato o associazione tra professionisti;

- campo “situazioni particolari” impostato anche nella parte riservata ai dati del mod. 730-4.

18.5 MESSAGGI

Il soggetto che presta assistenza fiscale deve fornire nelle annotazioni presenti nel mod. 730-3 apposita comunicazione al contribuente dell’importo che costituirà oggetto del rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il testo del messaggio (codice: L15) è il seguente: “Come previsto dal D.L. n. 69/2013, in assenza del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, il rimborso di euro ….. (risultante dalla somma a credito indicata nel rigo 152 del mod. 730-3 meno la seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o di cedolare secca indicata nel rigo 151, colonna 2) sarà erogato dall’Agenzia delle entrate”.

Se il risultato dell’operazione (rigo 152 mod. 730-3 - rigo 151 col. 2 mod. 730-3) risulta maggiore di zero ma non superiore ad euro 12, il testo del messaggio (codice: L16) sarà, invece, il seguente “Come previsto dal provvedimento di attuazione del D.L. n. 69/2013, il rimborso di euro ….. (risultante dalla somma a credito indicata nel rigo 152 del mod. 730-3 meno la seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o di cedolare secca indicata nel rigo 151, colonna 2) non sarà erogato in quanto non superiore ad euro 12”.

18.6 ACCONTO IRPEF PER L’ANNO 2013


18.6.1 Determinazione dell’acconto - generalità Secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 18, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, l’acconto Irpef per l’anno 2013 è dovuto nella misura del 100 per cento.

Tale disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, la quale, pertanto, corrisponde alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto (calcolata tenendo conto della previgente misura del 99%).

In presenza di un “mod. 730 situazioni particolari” ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2013 è necessario adottare i seguenti criteri.

18.6.1.1 Disposizioni per la determinazione dell’acconto in presenza di redditi dei terreni e redditi prodotti in zona di frontiera

Per quest’anno ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2013, si deve tener conto delle seguenti diposizioni:

- il reddito dominicale ed il reddito agrario dei terreni deve essere ulteriormente rivalutato del 15% . Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata), l’ulteriore rivalutazione è pari al 5%;

- I redditi di lavoro dipendente prodotti in zona di frontiera devono essere considerati per il loro intero ammontare e pertanto comprensivi anche della quota esente;

Al fine di tenere conto delle suddette disposizione operare come di seguito descritto.

18.6.1.2 Istruzioni per la determinazione dell’acconto

Rigo Differenza Dichiarante

- Se nel modello 730 del dichiarante non è compilato il quadro A dei terreni e in nessun dei righi da C1 a C3 del quadro C nella colonna 1 è presente il codice “4”:

Rigo-Differenza-Dichiarante = rigo 57 col. 1

- Se, invece, nel modello 730 del dichiarante è compilato il quadro A dei terreni oppure in almeno uno dei righi da C1 a C3 del quadro C nella colonna 1 è presente il codice “4”:

Rigo-Differenza-Dichiarante = Rigo-Differenza-Terreni_Frontalieri-Acconto_Dic


L’importo del Rigo-Differenza-Terreni_Frontalieri-Acconto_Dic è quello calcolato secondo le modalità descritte nel paragrafo “Rideterminazione dati del prospetto di liquidazione per calcolo acconti irpef in presenza di redditi dei terreni e redditi prodotti in zona di frontiera”.

Rigo Differenza Coniuge

- Se nel modello 730 del Coniuge dichiarante non è compilato il quadro A dei terreni e in nessun dei righi da C1 a C3 del quadro C nella colonna 1 è presente il codice “4”:

Rigo-Differenza-Coniuge = rigo 57 col. 2

- Se, invece nel modello 730 del Coniuge dichiarante è compilato il quadro A dei terreni oppure in almeno uno dei righi da C1 a C3 del quadro C nella colonna 1 è presente il codice “4”:

Rigo-Differenza-Coniuge = Rigo-Differenza-Terreni_Frontalieri-Acconto_Con

L’importo del Rigo-Differenza-Terreni_Frontalieri-Acconto_Con è quello calcolato secondo le modalità descritte nel paragrafo “Rideterminazione dati del prospetto di liquidazione per calcolo acconti irpef in presenza di redditi dei terreni e redditi prodotti in zona di frontiera”.

TOTALE RIGO DIFFERENZA (Dichiarante e Coniuge)

Totale-Rigo-Differenza = Rigo-Differenza-dichiarante + Rigo-Differenza-Coniuge

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

- Se la dichiarazione non è congiunta oppure è congiunta ma per uno dei contribuenti il relativo importo del rigo differenza (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge) risulta positivo e per l'altro negativo o pari a zero procedere come di seguito evidenziato.

A) Se l'importo Totale-Rigo-Differenza è inferiore a euro 52 non è dovuto alcun acconto.

B) Se viceversa l’importo Totale-Rigo-Differenza è maggiore o uguale a euro 52, l'acconto è dovuto nella misura determinata con le modalità di seguito descritte:

1. calcolare il 99% dell’importo di Totale-Rigo-Differenza (tale importo va imputato al contribuente per il quale risulta maggiore di zero il relativo importo del rigo differenza (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge). Ridurre tale importo in base alle indicazioni eventualmente fornite dal contribuente (nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2) per il quale il relativo importo (Rigo-Differenzadichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge) del rigo differenza risulta essere maggiore di zero;

2. se l’importo così determinato è inferiore a euro 257,52, l’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo di Totale-Rigo-Differenza e deve essere corrisposto in un'unica soluzione a novembre;

3. se, invece, l’importo così determinato è maggiore o uguale a euro 257,52, l’acconto va ripartito in due rate di cui:

a. la prima pari al 40% del 99% dell'importo di Totale-Rigo-Differenza;

b. la seconda, da corrispondere a novembre, pari al risultato della seguente operazione: Totale-Rigo-Differenza – importo della prima rata (40% del 99% di Totale-Rigo-Differenza);

4. gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei righi 94 (prima rata) e 95 (seconda o unica rata) se l’importo Rigo-Differenza-dichiarante assume valori positivi (dichiarante) ovvero nei righi 114 (prima rata) e 115 (seconda o unica rata) se l’importo Rigo-Differenza-Coniuge assume valori positivi (coniuge).

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d’imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.

- Se la dichiarazione è congiunta e per entrambi i contribuenti il relativo importo del rigo differenza come sopra rideterminato (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge) risulta positivo attenersi alle istruzioni che seguono.

DETERMINAZIONE ACCONTI IRPEF DICHIARANTE

1. Se l’importo del Rigo-Differenza-dichiarante è maggiore o uguale a 52, calcolare il 99% di detto importo;

2. ridurre l’importo così calcolato in base alle indicazioni fornite dal dichiarante nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2;

3. se l’importo così determinato è inferiore a euro 257,52, l’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo di Rigo-Differenza-dichiarante e deve essere corrisposto in un'unica soluzione a novembre;

4. se, invece, l’importo così determinato è maggiore o uguale a euro 257,52, l’acconto va ripartito in due rate di cui:

a. la prima pari al 40% del 99% dell'importo di Rigo-Differenza-dichiarante;

b. la seconda, da corrispondere a novembre, pari al risultato della seguente operazione: Rigo-Differenza-dichiarante – importo della prima rata (40% del 99% di Rigo-Differenzadichiarante);

5. gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei righi 94 e 95.

DETERMINAZIONE ACCONTI IRPEF CONIUGE

1. Se l’importo del Rigo-Differenza-coniuge è maggiore o uguale a 52, calcolare il 99% di detto importo;

2. ridurre l’importo così calcolato in base alle indicazioni fornite dal dichiarante nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2;

3. se l’importo così determinato è inferiore a euro 257,52, l’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo di Rigo-Differenza-coniuge e deve essere corrisposto in un'unica soluzione a novembre;

4. se, invece, l’importo così determinato è maggiore o uguale a euro 257,52, l’acconto va ripartito in due rate di cui:

a. la prima pari al 40% del 99% dell'importo di Rigo-Differenza-coniuge;

b. la seconda, da corrispondere a novembre, pari al risultato della seguente operazione: Rigo-Differenza-coniuge – importo della prima rata (40% del 99% di Rigo-Differenza-coniuge);

5. gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei righi 114 e 115.

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d’imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.