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Disegno di legge. Libera circolazione delle persone

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Disegno di legge per la regolamentazione e prevezione dei conflitti collettivi di  lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone.

 

Le nuove regole sul diritto di sciopero per i lavoratori e le organizzazioni sindacali


Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone.

Articolo 1
(Revisione della legge 146/1990 e successive modifiche in settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)

1.
Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.

2.
La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi da valere altresì come principi ispiratori per gli accordi e codici di autoregolamentazione ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione:

a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento.

Per le organizzazioni sindacali che non superano la soglia del 50 per cento, previsione dell’istituto del referendum preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicono il referendum siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 20 per cento.

In quest’ultimo caso la legittimità dello sciopero è condizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo sciopero;

b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza;

c) previsione per via contrattuale dell’istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;

d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega;

e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso
bacino di utenza;

f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione; g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti collettivi,
alla Commissione per le relazioni di lavoro di cui al successivo articolo 3 la quale può avvalersi, a questo specifico fine e ferma restando l’esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’ambito delle
loro competenze istituzionali;

h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l’adozione della ordinanza di precettazione;i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all’utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli strumenti e gli organi di comunicazione di massa;

j) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione;

Articolo 2

(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge 146/1990 e successive modifiche)

1.
Il Governo è altresì delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti delle imprese o amministrazioni che erogano i servizi e delle organizzazioni sindacali proclamanti in considerazione della gravità della violazione e della eventuale recidiva, della violazione dell’invito della Commissione ai sensi dell’articolo 13, lettere c), d), e) e h), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché della gravità degli effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;

b) previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all’articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle motivazioni e alle modalità della astensione, con il pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5000 euro.

c) estensione delle sanzioni previste dalla legge n. 146/1990 alle violazioni di cui al comma 1, lett. i) dell’articolo 1 della presente legge, anche se realizzate da soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali

d) affidamento alla Commissione per le relazioni di lavoro del compito di irrogare le sanzioni di cui ai capi che precedono;

e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Articolo 3
(Commissione per le relazioni di lavoro)

1.
La Commissione di Garanzia della attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è denominata Commissione per le relazioni di lavoro.

2.
Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l’effettività del sistema di relazioni industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione per le relazioni di lavoro ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per l’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l’incidenza e l’effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio sull’andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

3.
Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al comma 2, lett. a), del presente articolo la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaboratori dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all’INPS dei dati di iscrizione sindacale.
Nel settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale.

4.
La Commissione per le relazioni di lavoro è composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Per l’esercizio delle proprie funzioni la Commissione per le Relazioni di Lavoro si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’ambito dei loro compiti istituzionali.

Per il funzionamento della Commissione per le relazioni di lavoro è istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione organica della Commissione di 17 unità di personale, di cui 7 di area C ,9 di area B e1 di area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In detta dotazione organica è inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui all’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 alla data del 24 febbraio 2009, che opta per il trasferimento nei ruoli della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

5.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,3 e 4 si applicano dalla data di scadenza del mandato dei commissari della Commissione di Garanzia in carica all’atto dell’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4
(Comunicazione della proclamazione di sciopero)

1.
All’articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8, nonché alla Commissione di Garanzia di cui all’articolo 12».

Articolo 5
(Disposizione finale)

1.
Nell’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 il Governo può tener conto , nel rispetto di principi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comune resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi. 3. Coerentemente agli obiettivi e ai criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all’ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero.