Nibirumail Cookie banner

Diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea -

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Stranieri comunitari - disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea -


Lavoro Circolare Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, n. 45
Stranieri comunitari - disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea
Attestazione di soggiorno; diritto di soggiorno per motivi di lavoro; posizione dei cittadini dell'Unione già iscritti all'anagrafe
Redazione - 29/08/2007

In pratica si tratta di una serie di interventi a tutto tondo in materia di permessi di soggiorno per gli stessi e non solo.
Infatti con D.M. 26 luglio 2007 pubblicato nella G.U. del giorno 6 Agosto 2007 sono stati dettati i criteri e le nuove procedure previste dalla disciplina dei soggiorni di breve durata entrata in vigore con la legge del 28 maggio 2007, n. 68 entrata in vigore il 2 giugno 2007.
Poi il Ministro dell'Interno, con la Circolare del 8 agosto 2007, n. 45, ha fornito ai prefetti ulteriori chiarimenti in ordine a taluni aspetti della disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea, quali:
l'attestazione di soggiorno; il diritto di soggiorno per motivi di lavoro; la posizione dei cittadini dell'Unione già iscritti all'anagrafe in applicazione della circolare n. 38/2006.
Poi è intervenuto anche il Ministero della Salute, con Nota del 3 agosto 2007, fornendo chiarimenti in merito all'assistenza sanitaria in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 2007 n. 30, di recepimento della direttiva comunitaria n. 38/2004, concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e dei loro familiari.

Il D.M. 26 luglio 2007 e la legge del 28 maggio 2007, n. 68
La legge, in attuazione di un obbligo dettato dalla normativa europea, ha abolito il permesso di soggiorno per gli stranieri che si trattengono sul territorio nazionale meno di tre mesi per visite, affari, turismo e studio e lo ha sostituito, fermo restando il visto di ingresso, con:
- un timbro sul proprio passaporto, apposto dall'autorità di frontiera al momento dell'ingresso in Italia, nel caso di stranieri provenienti da Paesi che non aderiscono all'accordo di Schengen; oppure
- una dichiarazione di presenza, da rilasciare in Questura o in Commissariato della provincia in cui ci si trova, entro otto giorni dall'ingresso, nel caso di stranieri provenienti da Paesi aderenti a Schengen.

Circolare Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, n. 45,
Il Ministro dell'Interno, con la Circolare del 8 agosto 2007, n. 45, ha chiarito ai prefetti alcuni aspetti della disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea, quali: l'attestazione di soggiorno; il diritto di soggiorno per motivi di lavoro; la posizione dei cittadini dell'Unione già iscritti all'anagrafe in applicazione della circolare n. 38/2006.
La Circolare fornisce ai Comuni anche i fac-simile di n. 4 autodichiarazioni recanti: l'avvenuta domanda discrizione anagrafica di cittadini dell'Unione e l'avvenuta iscrizione degli stessi; l'attestazione di soggiorno permanente e la dichiarazione sostitutiva per il reddito con gli estremi e l'autorizzazione per gli eventuali controlli.
Con la Circolare del 8 agosto 2007, n. 45 il Ministro dell'Interno ha chiarito ai Prefetti alcune linee interpretative della legge sulla cittadinanza, con la quale vengono evidenziate le questioni di maggiore impatto al fine di riconoscere l'effettivo radicamento del cittadino straniero nel territorio italiano e contribuire ad eliminare quel disagio sociale dell'immigrato che a volte determina risentimento nei confronti delle istituzioni e sono state fatte numerose ed importanti aperture a favore della naturalizzazione nella prassi di applicazione della vigente legge n. 91/1992 che possono essere così sintetizzate:
a) La valutazione del limite di reddito per la naturalizzazione a seguito di lunga residenza (circa 8.300 Euro l'anno) sarà fatta con riferimento non soltanto alla posizione individuale del richiedente ma in relazione al reddito dell'intero nucleo familiare (così anche casalinghe o studenti a carico di familiari più che benestanti potranno ottenere la cittadinanza: p.es. la moglie se il marito disponga di documentati mezzi di sostentamento, adeguati alle necessità della famiglia);
b) I redditi dichiarati sono attualizzati nei casi in cui si verifichi il decorso di un considerevole lasso di tempo tra la data di presentazione dell'istanza e quella di perfezionamento del relativo iter, al fine di consentire che i tempi procedurali per la concessione della cittadinanza operino in senso favorevole al richiedente: prima di un eventuale diniego della domanda di acquisto della cittadinanza per insufficienza dei redditi si dovrà aggiornare la situazione economica del richiedente.
c) Nella valutazione della continuità della residenza legale sul territorio (attualmente di 10 anni) gli eventuali motivati spostamenti dall'Italia per brevi periodi e per esigenze sociali, di studio e di lavoro, non saranno considerati pregiudizievoli per la concessione della cittadinanza se saranno
adeguatamente dimostrati.
d) Gli stranieri adottati da cittadini italiani quando erano minorenni, ma con sentenza di adozione pronunciata allorché essi siano diventati maggiorenni saranno considerati alla stregua dei minorenni.

Cittadini dell'Unione europea - Assistenza sanitaria - Nota del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute, con Nota del 3 agosto 2007, ha fornito chiarimenti in merito all'assistenza sanitaria in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 3 febbraio 2007 n. 30, di recepimento della direttiva comunitaria n. 38/2004, concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e dei loro familiari.
La Nota fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni recate dalla direttiva sulle precise prescrizioni in materia di assistenza sanitaria, che impone al cittadino europeo puntuali adempimenti nel caso di soggiorno superiore ai tre mesi.

DECRETO 26 Luglio 2007
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" e, particolarmente:
l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni.

Ritenuto di dover stabilire le modalità di adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007, adottando criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.

Art. 2.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 3.
1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto è effettuato in conformità con quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Amato

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 Agosto 2007
Inoltre, in data 7 Agosto 2007 è stata diramata la Circolare - Telegramma urgentissimo NR. 400/2007/3146/P/12.297 del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Ministero dell'Interno, che fornisce alcune altre indicazioni per gli Uffici interessati

Circolare del 8 agosto 2007, n. 45,
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Prot. n. 200708014-15100/14865
Roma, 8 agosto 2007
Oggetto: Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.
In relazione al decreto legislativo indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a taluni aspetti della disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

1) Attestazioni di soggiorno.
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione consegua il rilascio di un'"attestazione contenente l'indicazione del nome della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".
L'attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del cittadino dell'Unione europea, dell'obbligo d'iscriversi all'anagrafe, secondo le modalità indicate nel decreto legislativo in argomento.
Gli allegati 1 e 2 costituiscono i modelli che è possibile utilizzare ai fini di attestare, rispettivamente, l'avvenuta domanda d'iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione e l'avvenuta iscrizione degli stessi. Il primo attestato deve essere consegnato dall'ufficiale d'anagrafe al momento della domanda d'iscrizione, il secondo attestato va rilasciato a seguito dell'avvenuta
iscrizione anagrafica.
Nella ipotesi in cui il cittadino dell'Unione sia già iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non sia necessario verificarne la dimora abituale, sarà possibile consegnare direttamente l'attestato di cui all'allegato
2, previa verifica dei requisiti (attività lavorativa, disponibilità economica ecc). Rimane fermo che alla maturazione del diritto di soggiorno permanente, su richiesta dell'interessato andrà consegnato il relativo attestato, di cui si allega il modello di riferimento
(ALL.3).

4) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.
L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un'attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro.
Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore. A tale proposito, si indicano i seguenti:
in caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.
I cittadini dei Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale.
Il nulla osta non andrà richiesto a coloro che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
Ciò in quanto il requisito del nulla osta è stato introdotto a partire da quella data in relazione ai nuovi ingressi in Italia, per lavoro, di cittadini provenienti dai Paesi neocomunitari.
In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del
relativo ordine professionale.
Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per l'iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre. 5) Posizione dei cittadini dell'Unione già iscritti all'anagrafe in applicazione della circolare n. 38/2006.
Con circolare del Ministero dell'interno n. 38/2006 erano stati anticipati, ai soli fini anagrafici, gli effetti della Direttiva Comunitaria 2004/38/CE, nel senso di consentire l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari anche senza l'esibizione della carta di soggiorno.
Ciò posto, i cittadini comunitari che, sulla base di tale disposizione, sono stati iscritti all'anagrafe senza esibire la Carta di soggiorno, se non ancora in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all'Ufficio d'anagrafe con la ricevuta della domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007, come già indicato nel punto 8 della circolare del Ministero dell'interno n. 19/2007.
Qualora tali soggetti non abbiano fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno produrre la documentazione indicata dal decreto legislativo.
In entrambe le ipotesi menzionate, l'iniziativa d'integrare la propria iscrizione anagrafica deve essere degli stessi interessati.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari nei confronti dei quali il procedimento d'iscrizione anagrafica, avviato prima dell'11 aprile u.s., non è ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all'autodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se essi non hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la documentazione indicata nel decreto legislativo.
Alla presente circolare è allegata la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla dichiarazione della disponibilità economica di cui all'art. 9, c. 3, lett. b) e c).
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri sindaci il contenuto della presente circolare, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'interno.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)