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Direzione Centrale delle Entrate Contributive

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DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

COORDINAMENTO GENERALE
LEGALE

DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA SULLE ENTRATE
ED ECONOMIA SOMMERSA

Ai    Dirigenti centrali e periferici
Ai    Direttori delle Agenzie
Ai    Coordinatori generali, centrali e
Roma, 23 maggio 2001 periferici dei Rami professionali
Al    Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 110        e, per conoscenza,

Al    Presidente
Ai    Consiglieri di Amministrazione
Al    Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al    Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al    Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai    Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al    Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai    Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1    Ai    Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:    1) Nuovo  regime sanzionatorio per i casi di inosservanza  degli obblighi  contributivi (art.116, comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 2)Pagamento della contribuzione previdenziale effettuato, in buona fede, ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare. 3)Cessione di crediti. 4) Nuova misura, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del tasso degli interessi legali.

SOMMARIO:    L’art.116,comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 delinea un nuovo regime sanzionatorio per i casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi, che si caratterizza, rispetto a quello previgente, per essere meno oneroso sia per quanto concerne l’entità delle sanzioni sia per i criteri di commisurazione delle stesse. 1.1. REGIME GENERALE ORDINARIO: a) casi di omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) casi di evasione contributiva rilevata d’ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge; c)evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori; d) casi di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'  obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa; e)amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed enti locali; f) inapplicabilità degli interessi ex art. 1282 C.C. in luogo delle sanzioni civili; g) azione revocatoria in caso di pagamento di contributi ed oneri accessori; h) efficacia della normativa; i) credito contributivo pari alla differenza tra l’importo versato a titolo di sanzioni calcolate in base all’applicazione delle leggi n. 662/1996 e precedenti e quelle determinate in base alla nuova normativa: modalità operative del conguaglio rateale o del rimborso. 1.2. REGIME SPECIALE :a) rilevanti oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi; b)fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria; c) aziende in crisi; d) procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro. 2. Abolizione delle sanzioni amministrative di cui all’ art. 35,commi 2 e 3, della L. n. 689/1981, nonché relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. 3.Reato di omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria: riformulazione dell’ art. 37 della L. n. 689/1981. 4. Pagamento della contribuzione previdenziale  effettuato, in buona fede, ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare: effetto liberatorio nei confronti del contribuente. 5.Cessioni di credito: dal 1° gennaio 2001 cessa per gli enti cessionari la facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. 6. Variazione della misura degli interessi legali: dal 1° gennaio 2001 è del 3,5 % annuo.

PREMESSA

L’articolo 116 (“ Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”), comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 29 dicembre 2000, ha previsto una nuova disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.
Di seguito viene illustrato il nuovo regime sanzionatorio, introdotto dalla finanziaria 2001, il quale contiene rilevanti modifiche alla previgente normativa - rispetto alla quale si caratterizza per essere meno oneroso e penalizzante - sia  per quanto riguarda l’entità ed i criteri di commisurazione delle sanzioni civili, sia per quanto concerne l’abolizione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e  per  una riformulazione dell’ipotesi di reato in tema di omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Con la presente circolare vengono fornite prime indicazioni  per l’applicazione della nuova normativa.

PARTE PRIMA

1. REGIME ORDINARIO

1.1. CASI DI OMISSIONI CONTRIBUTIVE RILEVABILI DALLE DENUNCE E/O REGISTRAZIONI   OBBLIGATORIE REGOLARMENTE EFFETTUATE (articolo 116, comma 8,  lettera a)

Nel caso di mancato o ritardato pagamento entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie  (laddove, quindi,  previsto dalla legge - come, ad esempio, nel caso dei datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva mensile di mod. DM 10M/2 - è necessaria la presenza di entrambi i requisiti: denunce e registrazioni), si applica una sanzione civile, determinata in ragione d’anno, in  misura pari al tasso ufficiale di riferimento (cd. T.U.R.) maggiorato di  5,5 punti percentuali.
Al riguardo si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213,  ha rimesso alla Banca d’Italia la determinazione periodica del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), in sostituzione del previgente tasso ufficiale di sconto (T.U.S.). Le variazioni del T.U.R. sono rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al momento, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 10.5.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 15.5.2001), il T.U.R. è pari al 4,50% per cui, attualmente, la sanzione civile è del 10%(=T.U.R.+5,5 punti) in ragione d’anno. Per la concreta  individuazione del T.U.R. da  applicare occorre fare riferimento a quello vigente al momento del pagamento dei contributi.
Come dispone il comma 8 dell’articolo  116 in esame, la sanzione civile - che deve essere calcolata fino alla data di pagamento del dovuto - non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. Dopo il raggiungimento dell’anzidetto tetto massimo, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del contributo ancora dovuto, sul debito contributivo (con esclusione, quindi, delle sanzioni civili ) maturano interessi nella misura degli interessi di mora di  cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 46.Il tasso degli interessi di mora di cui alla disposizione suindicata, viene determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
L’interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al  momento del pagamento dei contributi, attualmente confermato nella misura - già prevista per lo anno 1999 - dell’8,4 per cento, in ragione annuale (v.  il decreto del Ministero delle Finanze del 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2000).

1.2. CASI DI EVASIONE CONTRIBUTIVA ACCERTATA D’UFFICIO O CONSOLIDATASI  OLTRE UN ANNO DALLA SCADENZA DI LEGGE (articolo 116, comma 8, lett. b )

Si configura l’ipotesi dell’evasione, perseguita dal legislatore con maggiore severità, nel caso in cui l’inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero  le retribuzioni erogate.
A proposito della fattispecie in argomento, si osserva che la dizione “datore di lavoro” - tenuto conto della formulazione complessiva della norma in esame (ad esempio, il secondo periodo del comma 8, lettera b), in trattazione, per i casi di adempimento spontaneo effettuato entro dodici mesi, usa l’espressione generica “soggetti” e le finalità della disposizione stessa – deve ritenersi riferita a tutti i soggetti comunque tenuti al pagamento dei contributi alle gestioni previdenziali ed assistenziali,  ivi compresi i lavoratori autonomi.
Tra le più frequenti irregolarità che concretizzano l’ipotesi dell’evasione come sopra configurata, si segnalano: la mancata iscrizione all’ I.N.P.S.;  la mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; l’infedele registrazione delle retribuzioni; oltre, ovviamente, alla mancata  denuncia di specifiche partite; l’omessa o tardiva presentazione delle denunce obbligatorie e la loro infedeltà.
Per quanto attiene all’ipotesi di “simulazione del rapporto di lavoro subordinato” - fattispecie che si ritiene possa configurarsi nei casi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di lavoro dichiarati di natura autonoma, successivamente individuati come subordinati - il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale degli Affari generali e del personale, Divisione VII , Coordinamento Ispezione del lavoro, con una prima circolare n. 12/2001 del 22 gennaio 2001, “al fine di consentire agli Istituti previdenziali di procedere al recupero dei contributi…”, ha configurato tale ipotesi come evasione. Sull’argomento sono in corso approfondimenti con lo stesso Ministero al fine di uniformare i comportamenti dei diversi corpi ispettivi.

Per denunce o registrazioni  obbligatorie, stante il contesto della disposizione in esame, debbono intendersi quelle specificamente imposte dalla legislazione previdenziale.

Per i casi di evasione – che, ovviamente, può essere anche parziale – il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento dei contributi evasi.

La sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei  contributi non corrisposti alla scadenza di legge.

In base a quanto dispone il comma 9, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile nella misura anzidetta (60%), senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto - al pari di quanto previsto per i casi di morosità (articolo 116, comma 8,lettera a) per i quali v. il precedente punto 1.1. - sul solo debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del D.P.R n. 602/1973, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999.

Le fattispecie trattate nel presente punto, per quanto verrà meglio precisato nel successivo punto 1.3., di fatto, riguardano i casi di evasione contributiva accertata d’ufficio (ad es. a seguito di accertamenti ispettivi ovvero a seguito di richieste dell’Istituto) ovvero consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge per il pagamento dei contributi.

1.3. EVASIONE DENUNCIATA SPONTANEAMENTE PRIMA DI CONTESTAZIONI O RICHIESTE DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI (articolo 116,comma 8,lettera b),ultimo periodo)

Sempre nell’ambito della previsione dell’evasione, l’ultimo periodo dell’articolo 116, comma 8, lettera b), in argomento, stabilisce che, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi (sei mesi nella previgente normativa di cui alla L. n. 662/1996) dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa , i soggetti sono tenuti  al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Ovviamente, in caso di mancata osservanza dell’anzidetto termine per il  pagamento, troverà applicazione la sanzione civile ordinaria prevista per il caso di evasione.
Nei casi di denuncia spontanea in parola -  similmente a quanto previsto per la fattispecie di cui al comma 8, lettera b) -  la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto l’anzidetto limite massimo sul debito contributivo – ai sensi del comma 9 - maturano gli interessi di mora di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999 (v. precedente punto 1.1.).

1.4. CASI DI OGGETTIVE INCERTEZZE  CONNESSE A CONTRASTANTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI O AMMINISTRATIVI SULLA RICORRENZA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTO IN SEDE GIUDIZIALE O AMMINISTRATIVA (art.116, comma 10)

Il comma 10 dell’articolo 116 in esame prevede che nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè  il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dallo Istituto , si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. Nella fattispecie in esame – a differenza delle ipotesi contemplate al comma 8 -  raggiunto il tetto massimo suindicato, sul debito contributivo non maturano gli interessi di mora di cui al comma 9. 
Naturalmente, ove il  pagamento non avvenga entro il termine fissato dall’Istituto, le sanzioni civili dovranno essere pretese nella misura  prevista per l’inadempienza originaria (morosità o evasione).
A proposito della portata della norma in parola si evidenzia che l’incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo  deve essere “oggettiva” (ovviamente, quindi, non “soggettiva”), vale a dire che debbono esserci stati in materia effettivi contrastanti orientamenti giudiziali o amministrativi definiti nel tempo attraverso il consolidamento di un indirizzo  giurisprudenziale o l’assunzione di un’apposita determinazione amministrativa. Per le ragioni anzidette, tale fattispecie non si può ritenere che ricorra nell’ambito dei diversi gradi di uno stesso giudizio.
Le ipotesi in cui potranno essere applicate le disposizioni di cui al comma 10 in esame e del comma 15, lettera a), per le evidenti analogie fra le due disposizioni, formeranno oggetto di successive precisazioni dopo che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sulla base di apposite direttive ministeriali, avrà deliberato in proposito.

1.5. AMMINISTRAZIONI  CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO ED ENTI LOCALI (articolo 116, comma11)

Come è noto l’articolo 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedeva che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché gli enti locali, erano esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui all’1, comma 217, della citata legge n. 662, nonché degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
In proposito si rammenta che nella locuzione “enti locali” erano da intendersi annoverati le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i Consorzi fra i predetti enti territoriali (cfr. Parte Prima, punto 3.4., della circolare n. 65 del 18 marzo 1997).

Dispone ora l’articolo 116, comma 11, della L. n. 388/2000 in trattazione, che nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali, il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 116 in argomento.

La formulazione del comma 11 va intesa nel senso che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti locali sono tenute, per i casi di omissione o ritardo nel versamento dei contributi, al pagamento delle sanzioni civili.

1.6. INAPPLICABILITA’  DEGLI INTERESSI EX  ART. 1282 CODICE CIVILE IN LUOGO DELLE SANZIONI CIVILI (articolo 116, comma 13)

Con circolare n. 65/1997  sopra menzionata ( v. Parte Prima, p. 4.),  fu precisato che, anche a seguito della abrogazione, ad opera del comma 225 dell’articolo 1 della L. n. 662/1996 più volte citata, dell’articolo 53 del R.D.L.  n. 1827/1935, convertito, con modificazioni, dalla L. 1155/1936 - il quale, al comma 1, stabiliva che nell’ipotesi di ritardi od omissioni, in cui non risultavano dovute le sanzioni , dovevano comunque essere pretesi gli interessi legali -  la regolamentazione della materia andava ricondotta alla disciplina  di cui  allo articolo 1282 del codice civile, in tutti i casi in cui la norma abrogata consentiva l’applicazione degli interessi legali.
Come è noto, i casi in cui l’Istituto ha applicato gli interessi legali hanno riguardato fattispecie in cui la inadempienza contributiva era dipesa da circostanze rigorosamente oggettive non imputabili al contribuente.
Su tale materia è ora intervenuto il comma 13 dell’articolo 116 in trattazione, il quale stabilisce che nei casi di  tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali  non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di  mora di cui al comma 8  dello articolo 116 più volte menzionato e di cui alla previgente  normativa in materia sanzionatoria , non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’articolo 1282 del codice civile.
A tal proposito, resta inteso che - come più volte ribadito - i comportamenti operativi da parte delle strutture centrali e periferiche devono essere improntati alla massima celerità sia negli adempimenti relativi  allo inquadramento aziendale, sia negli adempimenti connessi alla determinazione dell’imposizione contributiva nei casi in cui l’Istituto sia deputato a tale adempimento (tariffazione agricoli; emissione contributi per artigiani e commercianti; ecc.).

1.7. AZIONE REVOCATORIA IN CASO DI  PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ED ONERI ACCESSORI ( articolo 116, comma 14)

Dispone il comma 14 (come, del resto, già stabiliva l’articolo 1, comma 223, della legge n. 662/1996) che i pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1.8.  EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI  SOPRA ILLUSTRATE (articolo 116, commi  8, 9, 10, 11, 13 e  18)

A proposito dell’efficacia temporale delle norme di legge finora illustrate, fondamentale rilievo assume quanto stabilisce il comma 18 dell’articolo 116 in trattazione,  il quale fissa uno “spartiacque” tra crediti “in essere e accertati “ al 30 settembre 2000 ovvero in epoca successiva  all’anzidetta data  (1° ottobre 2000).

Dispone, infatti, la norma in argomento:

“ Comma 18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217,218,219,220,221,222,223 e 224 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all’applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.”
Quanto alla formulazione del comma 18 sopra riportato, in via preliminare, si ritiene utile precisare che:

-    per “crediti in essere e accertati” debbono intendersi quelli denunciati e/o riconosciuti unilateralmente o accertati dagli uffici, per i quali i contributi e/o le sanzioni sono ancora esistenti, in quanto non saldate alla data del 30 settembre 2000 (ad esempio trattasi dei crediti per i quali siano ancora da pagare i contributi e/o le somme aggiuntive e/o la sanzione una tantum di cui all’articolo 1, comma 217 della legge n. 662/1996; dell’articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538 ovvero le sanzioni civili di cui all’articolo 4 della legge 29 febbraio 1988 n. 48, di conversione del  decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536). Da ciò discende che la nuova normativa non può trovare applicazione per situazioni già definite, entro il 30 settembre 2000, con il pagamento di quanto dovuto per contributi e/o sanzioni alla stessa data del 30  settembre 2000. Detti importi, infatti, debbono ritenersi definitivamente acquisiti dall’Istituto.
Gli anzidetti criteri troveranno applicazione anche nei casi di dilazione per le rate pagate fino al 30 settembre 2000 .
Tanto preliminarmente chiarito, in particolare si precisa che, per i crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, troverà applicazione la previgente normativa sanzionatoria in materia (cfr. circolari nn. 65, 178 e 225, tutte del 1997 e n. 18/1998, cui si fa rinvio).
A seguito dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di contributi e/o sanzioni, il maggior importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto in base alla normativa previgente e quanto calcolato in base all’applicazione dei commi da 8 a 17 dell’articolo 116 in trattazione, costituisce un credito contributivo  nei confronti dell’Istituto.
Si richiamano i messaggi n. 31119 del 17.5.99 e n. 32999 del 3.6.99 in tema di imputazione di pagamenti parziali.
Per i  crediti  sorti ovvero “accertati” a far tempo dal 1° ottobre 2000, troverà viceversa diretta applicazione la nuova disciplina sanzionatoria  di cui ai commi 8,9 e 10 sopra illustrati.

1.9. MODALITA’ OPERATIVE DEL CONGUAGLIO RATEALE OVVERO  DEL RIMBORSO

In via preliminare si precisa che, per poter beneficiare del conguaglio rateale del “credito contributivo”, gli interessati dovranno provvedere in data successiva al 30 settembre 2000, al pagamento di quanto dovuto per contributi e/o sanzioni per l'intera posizione debitoria o, eventualmente, su ciascuna omissione contributiva. S'intende per tale ultima, l'insieme di contributi e/o sanzioni dovute per il medesimo titolo: ad esempio, nel caso delle aziende appartenenti all'area DM, costituisce un medesimo titolo la contribuzione e le relative sanzioni dovute per ciascuna inadempienza; nelle gestioni Artigiani e Commercianti, una rata trimestrale non pagata alla scadenza e le relative sanzioni; per l'area agricola la rata con cadenza trimestrale o bimestrale non versata nei termini e la relativa sanzione.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, va considerato come unico titolo la partita con tutti gli articoli in essa compresi per contributi, somme aggiuntive e una-tantum, suddivise per ciascuna gestione.
La differenza tra l’importo versato a titolo di sanzioni calcolate in applicazione delle leggi n.662/1996 e precedenti, e l'importo di quelle calcolate secondo le disposizioni della legge finanziaria 2001 in trattazione, costituisce l'entità del credito riconosciuto al contribuente a domanda. L'importo è determinato dalla sede competente e comunicato all'interessato, che potrà utilizzarlo entro un anno dall'autorizzazione esclusivamente a scomputo della contribuzione corrente. In ottemperanza al comma 18 del citato articolo 116 della legge 388/2000, si dispone che:

-    L'istanza, secondo il testo allegato, deve essere presentata alla Sede competente con l'indicazione dei versamenti effettuati, siano essi in unica soluzione o rateali.
La presentazione della domanda è finalizzata a consentire la determinazione del credito in tempi più celeri di quanto sarebbe possibile dopo l'acquisizione dei singoli pagamenti effettuati. La presentazione è altresì finalizzata alla costituzione di un apposito archivio che consenta  all’Istituto di poter disporre di strumenti  gestionali  in grado di assicurare il costante monitoraggio degli  adempimenti riguardanti l'utilizzazione del “credito”.

-    Il recupero deve essere effettuato detraendo dai contributi correnti la somma versata in eccesso suddivisa in rate d'importo tale da non superare un arco temporale di 12 mesi dalla comunicazione della Sede. E' consentito recuperare in unica soluzione soltanto importi inferiori a  £ 1.000.000; in tal caso, qualora una sola denuncia o rata sia incapiente, il residuo potrà essere recuperato  in una o più denunce o rate successive.

Si illustrano di seguito le particolarità legate ai diversi sistemi contributivi.
Le aziende che versano con il sistema DM, dal mese in scadenza alla data dell’autorizzazione, devono  indicare  l’importo da conguagliare mensilmente in un rigo in bianco del quadro D del modello DM10/2, contrassegnato dal codice di nuova istituzione  “T400”, preceduto dalla dicitura “art.116 c18 L388/00” .
Tale codice potrà essere inserito anche nelle denunce che, per la presenza di altre partite a credito nel  quadro “D”, risultino  passive, purchè l'importo del codice T400 corrisponda alla quota rateale  da conguagliare.
Alle aziende autorizzate sarà attribuito il codice autorizzazione “1T”  avente validità di  dodici mesi ed il significato di "azienda autorizzata al conguaglio".
Ovviamente l'eventuale conguaglio effettuato in assenza del relativo codice di autorizzazione determinerà l'emissione di note di rettifica attive con l'addebito di sanzioni.

Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) che versano in quattro rate annuali, l'importo da conguagliare va suddiviso in quattro quote ed esposto a cura del contribuente nel mod. F24 nella colonna compensati, con un'apposita codifica che sarà comunicata unitamente all'autorizzazione al conguaglio, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla data dell'autorizzazione.

Anche le aziende agricole devono ripartire il credito contributivo in quattro rate, che  vanno utilizzate a scomputo dei contributi trimestrali in scadenza nei dodici mesi successivi all'insorgenza del credito. L'importo sarà esposto nel  modello F24 nella colonna compensati con apposita codifica da comunicare in fase di autorizzazione. Qualora nell'arco dei dodici mesi, le aziende non siano tenute al pagamento nelle quattro scadenze per mancata assunzione di manodopera oppure per incapienza negli importi, l'ulteriore credito potrà essere rimborsato a domanda  e a condizione che non sussistano altre pendenze.

L'Istituto comunque provvederà al rimborso su richiesta anche negli altri casi in cui non sarà possibile  effettuare il conguaglio nel corso dell'anno per incapienza o per sospensione di attività.

In caso di cessazione definitiva di attività l’Istituto procederà, su apposita istanza dell’azienda o del lavoratore autonomo, al calcolo della differenza tra quanto dovuto, rispettivamente, ai sensi dell’art.1, commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 244 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e quanto dovuto ai sensi dell’art.116, commi 8-17 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

In caso di saldo attivo per l’azienda, questo verrà considerato a credito dall’azienda che procederà pertanto al versamento dell’importo più favorevole; mentre in caso di saldo passivo, il maggior onere non dovrà gravare sull’azienda, in quanto la ratio della norma, dando per scontato che il calcolo secondo la  vecchia normativa sia superiore a quello introdotto dalla nuova, riconosce esclusivamente un credito contributivo e non un’ulteriore situazione debitoria qualora il nuovo calcolo sia superiore al vecchio.

Qualora si tratti di crediti oggetto di cessione, essendo gli stessi indisponibili per l’Istituto e dovendosi in ogni caso reintegrare la garanzia già data a fronte dell’operazione di cessione, garanzia costituita dal credito per contributi e per sanzioni calcolate secondo il regime vigente alla data del contratto, la minor somma versata (differenza fra quanto dovuto in base al vecchio regime sanzionatorio e quanto dovuto in base alla nuova normativa) per effetto dell’applicazione del regime più favorevole costituirà una integrazione a carico dell’Istituto con conseguente obbligo di riversamento alla S.C.C.I S.p.A..

Qualora il pagamento avvenga in forma rateizzata, considerato che al versamento di ogni rata corrisponde anche il versamento di una quota di sanzioni calcolate secondo la normativa precedente, si è dell’avviso che mensilmente venga a maturare a favore delle aziende il credito contributivo corrispondente all’importo delle maggiori sanzioni pagate.

Tale credito, che la procedura determinerà per ogni singola rata attraverso il confronto di due distinti piani di ammortamento (uno con le sanzioni calcolate con la vecchia normativa, l’altro con le nuove sanzioni) potrà essere usufruito, sempre a valere sui contributi correnti, per le aziende nel mese successivo al versamento della rata, e per i lavoratori autonomi e agricoli alla prima scadenza utile, cumulando il bonus relativo alle rate pagate.

Nel caso invece  in cui la richiesta di dilazione fosse avanzata da azienda o da lavoratore autonomo che avesse cessato la propria attività, per i motivi dianzi citati, si procederà alla formulazione del piano di ammortamento calcolando le sanzioni con i criteri sopra indicati.

1.10. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI  CONCERNENTI  LE  AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO GLI ENTI LOCALI E  GLI INTERESSI EX ART. 1282 COD.CIV. (commi 11 e 13)

A proposito delle disposizioni introdotte “ex novo” dalla legge Finanziaria 2001 in trattazione, che, sulla base di quanto prevede il comma 18, non hanno quindi un diretto, puntuale riscontro nella previgente normativa (v. comma 11 concernente le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed enti locali e comma 13 in materia di interessi) si precisa che le stesse – in base a quanto dispone il comma 3 dello articolo 158 della legge n. 388 in esame - entrano in vigore dal 1° gennaio 2001, e, quindi, trovano applicazione solo a far tempo dai periodi contributivi decorrenti dall’anzidetta data.

2. REGIME SPECIALE

Oltre alla disciplina di carattere generale sopra illustrata, in cui le sanzioni sono applicate nella misura ordinaria, la legge finanziaria in argomento contempla alcune fattispecie eccezionali in cui - fermo restando l’integrale pagamento dei  contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali - le sanzioni  possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali.

In sintesi, le particolari ipotesi in cui la legge demanda ai Consigli di Amministrazione degli Enti impositori  - sulla base di apposite direttive che dovranno essere emanate in proposito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica – di fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, sono le seguenti:

a)    rilevanti, oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (articolo 116, comma 15, lettera a);
b)   fatto doloso del terzo denunciato all’Autorità giudiziaria (articolo 116, comma 15, lettera a);
c)    aziende in crisi (articolo 116, comma 15, lettera b);
d)    procedure concorsuali (articolo 1, comma 220, della L. n. 662/1996);
e)   enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro (articolo 1, comma 221,  della  legge n. 662/1996).

2.1. FATTISPECIE CONTEMPLATE DAL COMMA 15

Per i casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), disciplinati dai commi  15, 16 e 17 dell’articolo 116 in argomento, si fa riserva di successive istruzioni non appena il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto - come previsto dalla legge - sulla base di apposite direttive ministeriali, avrà fissato criteri  e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui trattasi.

2.2. PROCEDURE CONCORSUALI (articolo 1, comma 220, della L. n. 662/1996); ENTI NON ECONOMICI; ENTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (articolo 1, comma 221, della L. n. 662/1996)

In virtù di quanto previsto dal secondo periodo dell’articolo 116,  comma 16, della L. n. 388/2000 resta fermo, sempre in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, quanto stabilito dall’articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in tema di riduzione delle sanzioni civili di cui al  comma 8 in trattazione, rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi  da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro.

Per tali aspetti, in attesa di un’eventuale diversa regolamentazione della materia da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, si fa rinvio alle istruzioni fornite in proposito - sulla base dei criteri applicativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 197 del 18 febbraio 1997 -  nella Parte Prima , punti 3.1. e 3.2. della circolare n. 65/1997.

PARTE SECONDA

1.    ABOLIZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ ART. 35, COMMI 2  E 3, DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981,N. 689, NONCHE’ RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME SUL COLLOCAMENTO DI CARATTERE FORMALE (articolo 116, comma 12)

Dispone il comma 12 dell’articolo 116 in esame che, ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o di premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Depenalizzazione dei reati in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie punite con la sola ammenda), nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

Un elenco esemplificativo delle più ricorrenti violazioni di disposizioni legislative in materia di assicurazioni generali obbligatorie, riferibili alle fattispecie di cui all’articolo 35, comma 2, della L. n. 689/1981, è riportato nell’allegato 2 della circolare n. 271 R.C.V. ed altri del 29 luglio 1983, cui si fa rinvio; mentre tra le violazioni dalle quali  “comunque” deriva l’omissione totale o parziale di contributi o premi (in proposito si veda l’allegato 5 della circolare n. 271/2 R.C.V. ed altri del 29.7.1983 sopra citata), si menzionano, a titolo di esempio, l’omessa od irregolare registrazione sul libro matricola e/o sul libro paga; l’omessa presentazione dei modelli DM 10M/2 , ecc..

Per quanto di tutta evidenza, si fa presente che l’abolizione delle sanzioni amministrative di cui trattasi non fa tuttavia venire meno gli obblighi la cui inosservanza veniva colpita appunto con l’applicazione delle sanzioni stesse  ( ad es. denuncia contributiva mensile ex  articolo 30 della  legge 21 dicembre 1978, n. 843 ). Tanto più che l’assolvimento di taluni  di tali obblighi assume rilievo ai fini della qualificazione o meno del comportamento come evasione ovvero per gli aspetti  penali ( v. art.37 della L. n. 689/1981).

Restano, invece, tuttora in vigore le sanzioni amministrative per tutte le violazioni non connesse all’omesso o ritardato pagamento di contributi o premi di cui al comma 7 dell’articolo 35 della L. n. 689/1981.

2. EFFICACIA DELLA NORMA

Per quanto attiene all’abolizione  delle sanzioni amministrative di cui ai commi,  2 e 3, dell’articolo 35 della L. n. 689/1981 si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale degli Affari generali e del personale – Divisione VII – Coordinamento Ispezione del lavoro, con circolare n. 12/2001 del 22 gennaio 2001 ha affermato che “ .. l’abrogazione delle sanzioni amministrative entra in vigore dal 1° gennaio 2001, con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000. Resta pertanto confermata la procedura sanzionatoria amministrativa per le violazioni antecedenti a tale  periodo per il principio “tempus regit actum” di cui all’articolo 1, 2° comma, della Legge n. 689/81.”

Si fa presente che su tale questione sono in corso approfondimenti, in attesa dell’esito dei quali, le Sedi dovranno comunque attenersi alle suesposte conclusioni ministeriali.

PARTE TERZA

IPOTESI DI REATO PER OMISSIONE O FALSITA’ DI REGISTRAZIONE O DENUNCIA OBBLIGATORIA: RIFORMULAZIONE  DELL’ ART. 37 DELLA LEGGE  N.  689/1981

1. LA FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTE: FISSAZIONE DI NUOVI PARAMETRI  DI RIFERIMENTO ( art.37, comma 1)

Il comma 19 dell’articolo 116 in esame ha sostituito l’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che nella nuova formulazione risulta meno rigido e penalizzante della  previgente disposizione.

In particolare, il comma 1 della norma novellata prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più  registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie  in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore  al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese.

Elementi essenziali,  costitutivi della fattispecie di reato in esame sono, quindi:

-    non deve trattarsi di un’ipotesi di reato più grave (ad es., associazione per delinquere, falso, truffa); a tale proposito si precisa, comunque, che spetterà all’autorità  giudiziaria - cui i fatti vanno riferiti nella loro compiutezza - valutare se ricorrano gli estremi di un  reato più grave;

-    il datore di lavoro deve non aver effettuato una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero deve aver eseguito una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero;

-    dall’anzidetta condotta deve derivare l’omesso versamento dei contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie per un importo non inferiore al maggior importo fra 5 milioni e il 50 per cento dei contributi complessivamente dovuti nel mese di riferimento (compresi, quindi, quelli omessi).

Per quanto attiene al limite fissato dalla legge per la realizzazione dell’ipotesi di reato in argomento si fa presente che mentre il testo originario dell’articolo 37  lo stabiliva  in 5 milioni, il nuovo testo aggiunge a tale necessario elemento l’ulteriore parametro in base al quale l’irregolarità deve comunque essere pari o superiore alla metà dei contributi dovuti nel mese di riferimento.

Per una migliore comprensione del nuovo criterio disposto dalla legge valga il seguente esempio. Se il datore di lavoro, compiendo omissioni o falsità di registrazioni, evade una somma mensile pari a 10 milioni su 30 milioni di contributi (risultanti dal saldo di 20 milioni più 10 milioni evasi ), che sarebbero stati dovuti nel mese, il comportamento dello stesso non assumerà rilevanza penale, atteso che l’evasione realizzata, pur superiore a 5 milioni, risulta però inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Per quanto concerne il limite fissato dalla legge si fa poi presente che  lo stesso deve riferirsi all’importo addebitato per ciascun mese contributivo, al netto delle somme eventualmente riconosciute a credito del datore di lavoro, nonché, ovviamente, delle somme accessorie dovute a titolo di sanzioni .

2. OBBLIGHI PER CHI RILEVA L’IRREGOLARITA’

Nel caso in cui  venga riscontrata la fattispecie penalmente rilevante sopra illustrata, l’organo di vigilanza (espressione questa prevista dal comma 12, ma da intendersi in senso lato) ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 331 del  codice di procedura penale, di dare senza ritardo – vale a dire nel più breve tempo possibile, tenendo conto del tempo necessario per acquisire elementi per le prove – notizia del reato all’ufficio del pubblico ministero, corredando la denuncia di tutti gli elementi di prova riscontrati ed acquisiti.

3. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE (articolo 37, comma 2)

Fermo restando l’obbligo di legge di cui al precedente punto, il comma 2 della disposizione in argomento prevede che qualora l’evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale rimane sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui allo articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell’organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

4. ESTINZIONE DEL REATO (articolo 37, comma 3 )

Stabilisce il comma 3 della disposizione in esame, che la regolarizzazione dell’inadempienza accertata, anche mediante dilazione, estingue il reato.

5. ADEMPIMENTI DELLE SEDI (articolo  37, comma 4)

Dispone il comma 4, sempre del riformulato articolo 37, che entro novanta giorni l’ente impositore è tenuto a dare comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta regolarizzazione o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario. In proposito si precisa che la comunicazione, ai fini dell’estinzione del reato, deve riguardare l’accoglimento del ricorso amministrativo o giudiziario di primo grado ovvero l’avvenuta regolarizzazione (nel caso di pagamento mediante dilazione la regolarizzazione si verifica quando la rateazione si è conclusa).
Al fine di poter disporre di un completo e costante monitoraggio delle pratiche in questione, finalizzato alla comunicazione di cui sopra, le Sedi dovranno provvedere all’istituzione di un apposito scadenzario e realizzare ogni opportuno coordinamento con tutti i settori interessati.
Nei verbale ispettivo o nella comunicazione da inviare al contravventore, qualora l’infrazione venga rilevata in fase amministrativa, dovranno, inoltre, essere richiamate le particolari procedure previste dall’articolo 37 in trattazione.

6. EFFICACIA DELLA NORMA

Per il principio del  “favor rei”, la disposizione di legge in argomento ha efficacia retroattiva  e si applica, pertanto,  ricorrendo gli elementi costitutivi del  reato., anche ai comportamenti riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2001. Le denunce non ancora trasmesse all’autorità giudiziaria, riguardanti periodi anteriori alla predetta data dovranno essere riconsiderate alla luce della nuova normativa. Del pari i verbali o le contestazioni  relativi  a periodi  antecedenti saranno anch’essi valutati secondo la nuova disposizione.

PARTE QUARTA

PAGAMENTO, IN BUONA FEDE, DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AD UN ENTE PREVIDENZIALE PUBBLICO  DIVERSO DAL TITOLARE (comma 20)

Dispone il comma 20 dell’articolo 116 in esame che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.

L’effetto liberatorio consegue ad un erroneo pagamento qualificato dalla buona fede ed effettuato ad un ente pubblico diverso da quello legittimato a ricevere. L’esistenza dell’obbligazione deve comunque essere certa e deve consistere nel pagamento di contributi di natura previdenziale. Il debitore deve agire nella ragionevole convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente e non rileva la circostanza che l’Ente non abbia avuto titolo alla riscossione dei contributi o l’abbia successivamente perduto per effetto di una norma sopravvenuta o diversamente interpretata per giurisprudenza consolidata.

Quanto alla natura degli Enti interessati, la norma prescrive che debba essere pubblica, ma l’adozione di un criterio eccessivamente rigido e strettamente legato alle caratteristiche di un ente pubblico non sarebbe sufficiente a consentire l’operatività della norma in tutti i casi in cui la contribuzione viene versata alle casse di categoria o ad Enti che non sono pubblici (ad es. INPGI). Considerato che è nello spirito della norma favorire il debitore ed evitargli l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con aggravio di sanzioni, si ritiene che la norma possa trovare applicazione anche in tutti i casi in cui il creditore apparente e quello effettivo siano entrambi deputati alla riscossione e gestione di contributi previdenziali obbligatori. In tale ipotesi il debitore è liberato dall’obbligazione contributiva, che si ritiene comunque soddisfatta, mentre l’Ente destinatario dell’indebito versamento ha lo obbligo di trasferire le somme incassate all’altro Ente titolare della contribuzione senza addebito di oneri accessori. Quale esempio di tale fattispecie può citarsi il caso in cui l’Istituto ha effettuato un inquadramento di azienda successivamente ritenuto erroneo ed in base al quale i contributi previdenziali avrebbero dovuto essere versati, ad esempio, all’E.N.P.A.L.S. o all’I.N.P.D.A.I., anziché  all’I.N.P.S.

Considerato che l’attuazione di tali disposizioni richiede intese tra Enti, si fa riserva di più complete istruzioni dopo la conclusione della riunione indetta sulla problematica dal Ministero del Lavoro, alla quale parteciperanno gli Enti interessati.

PARTE   QUINTA
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MEDIANTE CESSIONE  DI CREDITI (articolo 102, comma 3)

L’articolo 102, comma 3, della L. n. 388/2000 in esame, stabilisce che - a decorrere dal 1° gennaio 2001 - cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall’art.1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
Come è noto, il regime giuridico della “cessione di crediti”, disciplinato dall’articolo sopra richiamato, quale misura generalizzata di pagamento dei contributi dovuti all’Istituto, è stato successivamente abrogato dalla legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201 ed eccezionalmente ripristinato dall’articolo 3 della legge 30 dicembre 1991 n. 426 e dall’articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a favore di  istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle Regioni o dalle ASL.
Il comma 3 dell’articolo 102 in esame comporta, quindi, in primo luogo, che quanto disposto si applica solo a queste ultime cessioni di credito, e non comporta il ripristino delle cessioni  quale mezzo di pagamento generalizzato

Al riguardo, mentre si fa riserva di successive più dettagliate istruzioni unitamente al rilascio delle procedure automatizzate, si ricorda che la nuova disciplina delle cessioni sopra accennata non riguarda le cessioni di credito dell’Editoria di cui alla legge 22 dicembre 1989, n. 411, che – come è noto – hanno una particolare diversa regolamentazione (v . messaggio n. 11551 del 25 gennaio 1990).

PARTE   SESTA
VARIAZIONE, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2001, DELLA MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI  DI CUI ALL’ ART. 1284 COD. CIV. 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000, in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato pubblicato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 3,5 per cento annuo.

IL DIRETTORE GENERALETRIZZINO   

Allegato 1

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Sede di  ____________________________

Gestione      

Oggetto: Richiesta di autorizzazione al conguaglio rateale o al rimborso del credito contributivo (art.116 comma 18 L.23.12.2000 n.388)

Ditta   
Matricola   
Codice   
Codice fiscale ___________________________________________
Indirizzo         ___________________________________________
Telefono         ___________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________ dichiara di aver effettuato i sottoindicati versamenti riguardanti contributi e/o sanzioni calcolate ai sensi della legge n. 662/96 e precedenti.
IMPORTO VERSATO        PERIODO/RATA    CONTRIBUTI    SANZIONI    DATA VERSAMENTO (GG.MM.AAAA)    MODALITA' VERSAMENTO

Di conseguenza chiede:
-    la determinazione dell’importo a credito da conguagliare e l'autorizzazione a compensarlo con i contributi correnti;
-    il rimborso della somma versata.

A tal fine allega copia dei pagamenti effettuati.

Il titolare o il legale rappresentante

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

Alla voce periodo/data occorre indicare:
-    il numero dell'inadempienza o il periodo per la gestione DM;
-    l'emissione e il numero della o delle rate per le gestioni lavoratori autonomi (Artigiani Commercianti e Agricoli);
-    l'anno e il trimestre di competenza per le Aziende agricole.
Alla voce modalità di versamento, indicare se il versamento è avvenuto con un bollettino di conto corrente, con mod. F24, con conto corrente postale mod. F35 o con altri sistemi.