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Comporto malattia

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Periodo di comporto di malattia nei CCNL Commercio e Grafici Editoriali (industria) - Lavoro Malattia

Periodo di comporto di malattia nei CCNL Commercio e Grafici Editoriali (industria) 26/06/2007 12.21.33

Dipendenti a cui si il CCNL del Commercio ed altri a cui applichiamo il CCNL Grafici Editoriali (industria).

Volevamo sapere la differenza (un confronto) sul comporto della malattia: che differenze ci sonoro tra dipendenti a cui si applica il CCNL del Commercio e a quelli a cui si applica il CCNL dei Grafici Editoriali.

Per quanto attiene al CCNL del Alimentari, durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento.

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Per quanto invece attiene al CNL dei Grafici-Editoriali (Confindustria) la regolamentazione è diversa a seconda se trattasi di impiegati od operai:

OPERAI: l'operaio non in prova che è assente dal lavoro per malattia ha diritto al seguente trattamento:

1. Conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 12 mesi; in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.

Per anzianità di servizio fino a 6 anni, corresponsione da parte dell'azienda a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno, di una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera di fatto netta (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario), ragguagliata ad un sesto dell'orario contrattuale settimanale.

Per quanto concerne gli apprendisti agli stessi sarà corrisposto il 50% della normale retribuzione contrattuale. Per anzianità di servizio superiore a 6 anni, oltre al trattamento di cui sopra l'azienda

corrisponderà per i successivi 4 mesi il 50% della normale retribuzione di fatto netta come sopra definita.

Tale trattamento aggiuntivo non può sommarsi all'indennità INPS e pertanto opererà esclusivamente per i periodi, all'interno dei 4 mesi successivi al primo semestre, non coperti dall'intervento economico dell'INPS.

Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili all'operaio stesso.

IMPIEGATI: Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:

1) per anzianità di servizio fino a 6 anni:

conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi;

2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni:

conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi.

In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.

In caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione dal lavoro con intervento della CIG ordinaria o straordinaria il trattamento economico netto sarà ragguagliato a quello che l'impiegato avrebbe percepito dall'INPS per cassa integrazione.

Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.