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Malattia e Maternità . Circolare 22.7.2009 n. 94

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Circolare 22.7.2009 n. 94

Pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli: utilizzo delle informazioni integrate contenute nelle denunce retributive mensili (e-mens). Abolizione della dichiarazione dei dati salariali da parte del datore di lavoro (mod. ind.mal 1 e mod. ind.mal 2).

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

L’art. 44, comma 9, della legge 24. 11. 2003, n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens). Tale sistema dispensa le Aziende, come anche precisato dalla circolare n.152 del 2004, dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo.
A decorrere dal mese di luglio 2008 (cfr. messaggi n. 11037 del 14.5.2008 e n.12561 del 29.5.2008), il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni.
Si è quindi previsto l’inserimento di quattro nuove informazioni, relative a:
· orario contrattuale;
· retribuzione “teorica” del mese;
· numero di mensilità annue;
· percentuale part-time.

Il flusso retributivo così implementato consente la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito a pagamento diretto che fanno riferimento alla retribuzione percepita per la loro determinazione, nonché il relativo accredito figurativo, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.
Inoltre la maggiore precisione e puntualità offerta dal flusso e-mens per quanto attiene ai dati retributivi consente la rilevazione dei giorni lavorabili (feriali) di ogni singolo mese.
In questa prima fase tale rilevazione sarà limitata agli impiegati ed operai con rapporto di lavoro full-time mentre continuerà ad operare, per il momento, nei casi di rapporti di lavoro a part-time verticale il valore convenzionale “312” che, riferito ad un anno intero, presenta comunque un grado di approssimazione largamente accettabile.
Va, inoltre, considerato che l’integrazione delle basi di dati operata in attuazione del sesto comma dell’ articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dall’articolo unico, comma 1184, della legge n. 296/2006) rende disponibile agli operatori i dati riguardanti la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai “servizi competenti” con il modello UNIFICATO LAV (UNILAV).
Con la circolare n. 115 del 31.12.2008 sono state già fornite le indicazioni per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione non agricola e di mobilità mediante l’utilizzo delle informazioni contenute nel flusso e-mens.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alla liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli, mediante l’utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso e-mens, che dovranno trovare applicazione con effetto immediato.

2. AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA
La presenza nel flusso e-mens di tutte le informazioni necessarie per la liquidazione delle predette prestazioni consente di eliminare con effetto immediato i modelli ind.mal 1 e ind.mal 2 che, conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro.

3. INNOVAZIONI PROCEDURALI
Le procedure di liquidazione delle indennità di cui trattasi saranno implementate con l’automatico inserimento, negli appositi campi, dei dati necessari al calcolo degli importi da porre in pagamento.
La disponibilità della procedura aggiornata sarà comunicata con specifico messaggio.
Si indicano di seguito le modalità di determinazione della base di calcolo delle indennità di malattia, congedo di maternità e congedo parentale, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli, attraverso l’utilizzo delle nuove informazioni contenute nel flusso e-mens.
I dati retributivi di riferimento sono quelli riportati nella dichiarazione e-mens:
· del mese precedente la data di inizio del periodo da indennizzare, per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro;
· del mese precedente la data di cessazione o sospensione dal rapporto lavoro per i lavoratori disoccupati o sospesi.
A) Indennità di malattia e congedo di maternità: retribuzione media globale giornaliera
Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli operai è necessario:
1. individuare la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l’inizio del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente la data di cessazione/sospensione dal rapporto di lavoro;
2. determinare la base retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso e-mens il numero delle mensilità aggiuntive è espresso in millesimi);
3. dividere l'importo ottenuto per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.

Esempio:
- Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione teorica di febbraio 2009: € 1.200,00
- Giorni feriali di febbraio: 24
- numero mensilità annue: 13

Pertanto:
1. Retribuzione teorica = € 1.200,00
2. base retributiva di calcolo = € 1.200,00 x 13.000 : 12.000 = € 1.300,00
3. retribuzione media globale giornaliera (RMGG)= 1.300 : 24 = € 54,17
Nel caso in cui la dichiarazione e-mens da prendersi a riferimento sia relativa ad una frazione di mese, si continua ad utilizzare la stessa regola considerando retribuzione teorica e giorni feriali compresi nella frazione medesima.
Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario:
1. individuare la retribuzione teorica (vedi nota 2) del mese immediatamente precedente l’inizio del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente la data di cessazione/sospensione dal rapporto di lavoro;
2. determinare la base retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (vedi nota 3)
3. dividere l'importo ottenuto per 30.

Esempio:
- Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione teorica di gennaio 2009: € 1.500,00
- numero mensilità annue: 14

Pertanto:
1. Retribuzione teorica = € 1.500,00
2. base retributiva di calcolo = € 1.500,00 x 14.000 : 12.000 = € 1.750,00
3. € 1.750,00 : 30 = € 58,33
Considerato che per gli impiegati la retribuzione e’ mensilizzata, nel caso in cui si debbano utilizzare i dati e-mens relativi a frazioni di mese (mensilità con data di assunzione e/o di cessazione), occorre riparametrare la retribuzione teorica al mese intero per poi seguire le procedure di calcolo sopra descritte.
Per la determinazione della retribuzione teorica riparametrata ad un mese intero è necessario:
1. dividere la retribuzione teorica - vedi nota 2 - relativa alla frazione di mese per il numero dei giorni di calendario compresi tra la data di assunzione/inizio mese e la data di cessazione/fine mese;
2. moltiplicare l’importo giornaliero così ottenuto per il numero dei giorni del mese.

Esempio:

- Inizio del periodo di astensione obbligatoria (impiegata): 15.04.2009
- giorno di assunzione: 2 marzo 2009
- Retribuzione Teorica di marzo: € 1.400,00

Pertanto:
Calcolo della Retribuzione Teorica riparametrata al mese intero:
1. € 1.400,00 : 30 = € 46,67 per giorno
2. € 46,67 x 31 = € 1.446,77
B) Indennità di congedo parentale: retribuzione media globale giornaliera
Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli operai è necessario:
1. individuare la retribuzione teorica – vedi nota 2 - del mese immediatamente precedente l’inizio del periodo di congedo parentale;
2. dividere l'importo della retribuzione teorica per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.

Esempio:
- Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione Teorica di febbraio 2009: € 1.200,00
- Giorni feriali di febbraio: 24

Pertanto:
1. Retribuzione Teorica = € 1.200,00
2. € 1.200,00 : 24 = € 50
Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario:
1. individuare la retribuzione teorica - vedi nota 2 - del mese immediatamente precedente l’inizio del periodo di congedo parentale;
2. dividere l'importo della retribuzione teorica per 30.

Esempio:
- Inizio del periodo indennizzabile: 15.02.2009
- Retribuzione teorica di gennaio 2009 = € 1.200,00

Pertanto:
1. Retribuzione teorica = € 1.200,00
2. € 1.200,00 : 30 = € 40,00
Nel caso in cui si debbano utilizzare i dati e-mens relativi a frazioni di mese (mensilità con data di assunzione e/o di cessazione), occorre riparametrare la retribuzione teorica al mese intero, seguendo il procedimento descritto al precedente punto A, per poi seguire le procedure di calcolo sopra descritte.

4. ISTRUZIONI OPERATIVE
Al fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica, dovranno utilizzare esclusivamente i dati già presenti in e-mens, secondo i criteri di calcolo illustrati ai precedenti punti A e B, per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli.
Nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso e-mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con le stesse modalità indicate, per quanto attiene alla liquidazione delle prestazioni di DS e mobilità, nella circolare 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).
IL Direttore generale
Crecco
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[1] In precedenza per il calcolo della retribuzione media globale giornaliera erano assunti a riferimento valori convenzionali “26 e 25” per gli operai, “30” per gli impiegati (circ. 134382/82 punto 9).
[2] “orario contrattuale”, “retribuzione teorica”, “numero di mensilità annue”, “giorni retribuiti” e percentuale part-time sono informazioni contenute nel flusso e-mens e visualizzabili da Processo Soggetto Contribuente > Mensilizzazione denunce retributive > “E-Mens: Visualizzazione totale annuo”.
[3] Il numero delle mensilità aggiuntive è indicato in millesimi, vale a dire che nel caso di 13 mensilità sarà indicato il valore 13.000. Tale formulazione consente di rappresentare anche tipologie per le quali la determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino determinate da un calcolo più complesso. Ad esempio per quelle categorie per le quali la mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell’importo corrispondente a 200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore da indicare sarà uguale a 13.156 (12 mensilità + 200/173).