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Restituzione Indennità disoccupazione. INPS. Circolare n. 163 del 20 ottobre 2003

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Restituzione dell'indennità

Indennità di disoccupazione
Disoccupati per dimissioni, indennità su denuncia
Restituzione dell'indennità

L'aver percepito l'indennità di disoccupazione non mette il lavoratore al riparo dal rischio di restituzione dell'importo percepito, prima che si definisca l'esito della causa contro il datore di lavoro.

Il problema per il lavoratore sorge nel momento in cui l'esito della disputa giudiziaria con il datore sia nel senso che venga esclusa l'esistenza della giusta causa come motivo di dimissioni.
In questo caso il lavoratore che ha già percepito l'indennità di disoccupazione dovuta deve necessariamente restituire quanto percepito.

Il tutto dovrà avvenire nello stesso modo in cui avviene la restituzione della indennità di disoccupazione percepita da un lavoratore il cui licenziamento viene ritenuto illegittimo, in conseguenza del quale ottiene la reintegra nel posto di lavoro. La restituzione eventuale da parte del lavoratore della indennità di disoccupazione può avvenire in quanto il riconoscimento dell'indennità è provvisoria, poiché strettamente legata all'esito della controversia esistente tra il lavoratore e il datore di lavoro.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredata da tutta la documentazione idonea, in suo possesso, a dimostrare la propria volontà di difendersi, ovvero:

L'INPS nel testo della circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 ha chiarito che, fino a quando la modulistica per la presentazione della domanda di disoccupazione non sarà adeguata, spetterà all'operatore dell'istituto previdenziale che riceve l'istanza avvisare il lavoratore dell'eventuale rischio a cui va incontro qualora l'esito della controversia con il datore di lavoro dovesse essergli sfavorevole.

Autore: Giulio D'Imperio