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Nuove modalità di acquisto voucher

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Lavoro accessorio: nuove modalità di acquisto voucher

La circ. 12.8.2015 n. 149, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina del lavoro accessorio, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 48 e segg. del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81. In particolare, una delle innovazioni di maggior rilievo introdotte dal decreto consiste nell'innalzamento da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) del limite massimo del compenso che il prestatore può percepire con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile. Il singolo committente - imprenditore o professionista - non potrà, tuttavia, erogare compensi superiori a 2.020 euro netti. La novità normativa impatta anche sugli aspetti pratici delle gestione dei voucher, dal momento che i committenti imprenditori e i liberi professionisti possono utilizzare - solo ed esclusivamente - i voucher telematici, acquistandoli on line presso INPS oppure presso i tabaccai convenzionati e Banche popolari abilitate. Sul punto, si precisa che la procedura informatica per l'utilizzo dei voucher, presente nel sito dell'INPS, è accessibile tramite PIN. In sintesi, previo obbligo di registrazione per il committente e il prestatore, si prevede che il lavoratore maggiorenne riceva da Poste italiane una "INPS card" denominata Postepay virtual. Le prestazioni eseguite saranno accreditate su questo strumento di pagamento e il prestatore ne potrà fruire dopo aver attivato la card, altrimenti il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

Premessa

Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 -Supplemento ordinario n. 34) ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003, nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Osserva

Tale norma introduce importanti novità in ordine:

•           al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;

•           alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;

•           all'obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;

•           alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

 

A seguito delle suddette novità, l’INPS (Circolare n. 149 del 12 agosto 2015) ha fornito le proprie precisazioni, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti:

o          limiti economici;

o          modalità di acquisto dei voucher;

o          misura del voucher;

o          comunicazione telematica delle prestazioni di lavoro accessorio.

 

Osserva

Inoltre, sempre nel contesto della citata circolare, viene:

o   dedicato un paragrafo all’individuazione del concessionario del servizio che, secondo la norma (art. 49, commi 4, 5 e 7 del D.lgs. n. 81/2015), dovrà essere individuato da un apposito decreto ministeriale. Peraltro, in attesa dell’emanazione di detto decreto, il concessionario del servizio è individuato nell’INPS e nelle Agenzie per il lavoro di cui al D.lgs. n. 276/2003;

o   allegato un manuale per il corretto utilizzo delle “Procedure con voucher telematico”, inteso come tale il voucher acquistabile mediante la procedura prevista sul sito internet dell’Istituto.

 

Il lavoro accessorio: ambito di applicazione

Il lavoro accessorio è una peculiare forma di lavoro, consistente nello svolgimento di attività lavorative non riconducili a tipologie contrattuali subordinate, né autonome, che si caratterizza, oltre che per una gestione estremamente semplificata (esclusione degli obblighi di comunicazione al Centro per l'impiego, di registrazione sul LUL, di predisposizione e consegna di prospetti paga, di predisposizione e invio di documentazione previdenziale, ecc.), per il sistema di pagamento delle prestazioni, retribuite tramite buoni orari dal valore prefissato (voucher), entro determinati limiti di importo annuo complessivo.

Analogamente alla previgente disciplina, il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 mantiene l'impostazione - introdotta dalla L. 92/2012 - per cui, con l'eccezione del settore agricolo, il ricorso al lavoro accessorio non è subordinato a limiti di carattere soggettivo od oggettivo, potendo essere utilizzato da qualsiasi committente per lo svolgimento di qualsivoglia attività da parte di qualsiasi soggetto, purché vengano rispettati determinati limiti economici, cui è stata attribuita una vera e propria "valenza definitoria", quali criteri di ammissibilità dell'istituto. Ciò significa che il lavoro accessorio è identificato, a prescindere alla tipologia di attività, solo dai limiti di carattere economico.

•           Al riguardo, al fine di ampliare "moderatamente" l'ambito applicativo di quest'ultimo, in linea con le indicazioni della L. delega 183/2014, il D.Lgs. 81/2015 interviene sull'importo complessivo dei compensi per lavoro accessorio percepibili da ciascun prestatore, indipendentemente dal numero di committenti, in un anno:

•           innalzando a 7.000,00 euro l'importo stabilito dal previgente art. 70 del D.Lgs. 276/2003 in 5.000,00 euro, rivalutati per il 2015 con la fissazione di un ammontare pari a 5.060,00 euro netti (per un limite lordo di 6.746,00 euro).

 

Osserva

Secondo quanto precisato dalla circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 17.7.2015 n. 16, anche il nuovo limite deve essere inteso, per il lavoratore, al netto delle trattenute previdenziali e assicurative e del rimborso spese destinato al concessionario del servizio, per un corrispondente valore lordo pari a 9.211,00 euro.

o          modificando il parametro temporale per il calcolo del compenso, identificato non più, come in precedenza, nell'anno solare, bensì, in linea con le indicazioni della prassi, nell'"anno civile”.

Osserva

Più precisamente, tale modifica recepisce le indicazioni dell'INPS (Circolare 18.12.2013 n.176), secondo cui, ai fini del lavoro accessorio, l'espressione "anno solare" - contenuta nella norma previgente - doveva intendersi riferita al periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Resta, invece, fermo il limite annuo di 2.000,00 euro già in vigore (e in realtà rivalutato, per il 2015, a 2.020,00 euro netti, pari a 2.693,00 euro lordi) dei compensi per lavoro accessorio che possono essere corrisposti, nell'ambito del limite complessivo generale di 7.000,00 euro, da ciascun committente imprenditore o professionista. In altri termini, resta confermato che ciascuno dei suddetti committenti può acquisire con voucher le prestazioni di un lavoratore accessorio per non più di 2.000,00 euro annui.

 

 

LAVORO ACCESSORIO – LIMITI

 

Ante modifiche

Jobs act

Post modifiche

Jobs act

 

LAVORO ACCESSORIO

LIMITE NETTO

LIMITE LORDO

LIMITE NETTO

LIMITE LORDO

 

 

Limite massimo per lavoratore all’anno

 

 

5.060,00

 

6.746,00

 

7.000,00

 

9.211.00

 

Limite massimo percepito dal lavoratore per ogni singolo committente

2.020,00

2.693,00

2.020,00

2.693,00

 

 

·         Il D.lgs. 81/2015 rende strutturale, mettendola a regime, la possibilità - prevista in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 e non prorogata per il 2015 - di impiegare in prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori, nel limite complessivo di 3.000,00 euro di compensi per anno civile, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, con obbligo dell'INPS di sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.

L’INPS ha precisato che tale limite di 3.000 euro, per l’anno 2015, deve intendersi comprensivo delle eventuali prestazioni svolte nel periodo dal 1° gennaio al 24 giugno 2015 (giorno antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015).

Osserva

Sul punto, è bene rammentate che il D.lgs. n.22/2015 ha previsto la cumulabilità della prestazione NASpI con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Ne deriva che, per i compensi che superano il limite di 3.000 euro e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Sarà onere del beneficiario della NASpI comunicare all’INPS entro un mese, rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante da tale attività (circolare INPS n. 142 del 2015).

•           La norma introdotta con il D.lgs. n. 81/2015, inoltre, prevede che tutti i limiti economici sopra indicati siano soggetti a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Riassumendo, quindi, ad oggi, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese:

o   in tutti i settori produttivi e per qualsiasi tipo di attività (salvo l’ambito agricolo indicato in seguito), entro il limite massimo di euro 7.000, da computarsi nell’anno civile, con riferimento ai compensi percepiti dalla totalità dei committenti. Qualora la prestazione lavorativa venga svolta:

o   a favore di un imprenditore o professionista, il limite di compensi percepibile da ogni committente è pari ad euro 2.000 nell’anno civile (2.020 in base alla rivalutazione operata dall’INPS con Circolare n. 77/2015)

o   da parte di soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite complessivo di compensi è pari ad euro 3.000 per anno civile;

in ambito agricolo, nel limite di euro 7.000 per anno civile, nel caso di:

o   attività agricole stagionali, da parte di pensionati ovvero giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitario;

o   attività agricole svolte a favore dei “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro” (cioè dei soggetti di cui all’art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972);

o   nel caso di committente pubblico, nel limite di euro 7.000 per anno civile e nel rispetto dei vincoli previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica e del patto di stabilità interno.

Il lavoro accessorio: Caratteristiche e valore nominale

Quanto agli strumenti di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, è confermato l'uso di buoni lavoro (o voucher) prepagati:

•           orari, numerati progressivamente e datati;

•           atti a garantire al lavoratore, oltre al compenso, tutele minime di carattere previdenziale e assicurativo;

•           utili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ma esenti da imposizione fiscale e non incidenti sullo status di disoccupazione o inoccupazione.

La determinazione del valore nominale dei buoni orari è demandata ad un apposito DM, che dovrà tenere conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Tuttavia, nell'attesa di detto provvedimento, continuano a valere le medesime regole in vigenti, ovvero che ogni buono lavoro - pari ad Euro 10 - corrisponde ad una prestazione di lavoro di un’ora (60 minuti);

Ciascun prestatore potrà, pertanto, effettuare lavoro accessorio, nel limite delle seguenti ore:

 

 

Ore massime annue per lavoratore all’anno

921 ore di lavoro accessorio annuo ( 9.211.00/10)

 

Ore massime per lavoratore per ogni singolo committente

269 ore di lavoro accessorio per singolo committente (2.693,00/10)

 

 

Rammentiamo, inoltre, che il valore nominale del buono, pari ad Euro 10 è comprensivo della contribuzione alla gestione separata INPS e dei Premi INAIL nella seguente misura:

·         della contribuzione, pari al 13%, a favore della Gestione separata INPS che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del lavoratore;

·         di una quota, pari al 7%, in favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni;

·         di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio pari al 5%.

Quindi il valore netto del buono da Euro 10 in favore del lavoratore è pari ad Euro 7,50.

v  Sempre con riferimento all'ambito di operatività, recependo, anche sul punto, l'orientamento della prassi, viene poi espressamente sancito il divieto di utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, potendo le prestazioni di cui si tratta essere svolte esclusivamente a favore dell'utilizzatore delle stesse (il committente), senza il tramite di intermediari.

Osserva

Ne consegue che, ad oggi, a seguito dell'intervento del DLgs. 81/2015, l'esclusione della possibilità, per un'impresa (es. una cooperativa o un'Agenzia per il lavoro), di reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni di lavoro accessorio a favore di terzi, come avviene, appunto, nell'appalto o nella somministrazione, risulta, dunque, esclusa, in via definitiva, per espressa disposizione di legge. Ciò fatta eccezione per le attività individuate da un apposito DM, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DLgs. 81/2015. Al momento, una deroga al divieto di utilizzo dei voucher in attività in regime di appalto o somministrazione risulta ammessa esclusivamente in relazione all'attività di stewarding nelle manifestazioni sportive, come disciplinata DM 8.8.2007 (modificato dal DM 24.2.2010).

Il lavoro accessorio: modalità di acquisto voucher

Quanto alle modalità di acquisto dei buoni lavoro, al fine di dare attuazione alla delega di favorire la tracciabilità dei voucher, il D.Lgs. 81/2015 prevede:

§  l'obbligo, per i committenti imprenditori o professionisti, di procurarsi gli stessi (acquistando uno o più carnet di buoni) esclusivamente tramite modalità telematiche;

§  la possibilità, solo per i committenti non imprenditori e non professionisti, di continuare a rivolgersi anche alle prevendite autorizzate (es. sedi territoriali INPS, uffici postali, banche popolari abilitate)

Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

§  la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico).

§  Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT;

§  tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;

§  Banche Popolari abilitate.

Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

 

 

Modalità di acquisto voucher

Committenti imprenditori e liberi professionisti

Potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico).

Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT

tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo

Banche Popolari abilitate

Committenti non imprenditori o professionisti

Potranno acquistare i buoni attraverso:

la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico)

Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT

tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo

Banche Popolari abilitate

presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale

 

Osserva

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione e, comunque, fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 - 2015. Per tale fattispecie, l’INPS (Circolare 169 del 16/12/2014) prevede che i buoni lavoro consegnati dall'INPS alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.

Procedura di acquisto voucher telematici

La procedura di acquisto dei voucher tramite INPS (voucher telematico) si articola in 2 fasi.

La prima prevede la registrazione presso l’INPS del Committente (direttamente o per il tramite dell’associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità:

·         Sportelli INPS;

·         Sito internet www.inps.it , nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio (se già in possesso del PIN);

·         Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

·       Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Una volta registrato, il committente dovrà versare, prima dell’inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalità:

v  tramite modello F24, indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale – la causale LACC appositamente istituita; Si precisa che in caso di committente persona giuridica, nel campo “matricola INPS” del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate - o il cap. dell’azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice: 66666666666666491;

v  tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10;

v  tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio, in corrispondenza dei link:

1.      Entra nel servizio committente/datore di lavoro;

2.      Entra nel servizio consulente/associato/delegato.

Osserva

Dopo essersi autenticati con PIN, si può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento:

addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) ;

carta prepagata Postepay;

carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard

 

Procedura di riscossione voucher telematici

Circa le modalità di riscossione dei voucher telematici, è disposto che il prestatore di lavoro accessorio riceva il proprio compenso:

·         successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione (e non più, come sinora previsto, "all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario");

·         dal concessionario del servizio, il quale (nell'attesa del nuovo DM cui rinvia il DLgs. 81/2015 sia per l'individuazione del concessionario che per la regolamentazione dei criteri e delle modalità di versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali):

1.      continua ad essere individuato nell'INPS e nelle Agenzie per il lavoro (in possesso di determinati requisiti);

2.      provvede al pagamento delle spettanze al lavoratore ed effettua, per suo conto, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, trattenendo altresì l'importo attualmente autorizzato a titolo di rimborso spese, nelle percentuali sopra indicate.

Ad ogni modo, per ottenere il pagamento dei voucher, il prestatore è tenuto a registrarsi presso l’INPS attraverso una delle seguenti modalità:

Sportelli INPS;

Sito internet www.inps.it, nella sezione:

·         Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio;

·         Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali);

·         Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi;

·         Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

Osserva

La registrazione dei prestatori – se effettuata tramite accesso al sito - richiede una attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che 'contatta' i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni.

Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste, che provvederà – entro circa 25 giorni lavorativi - ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card (Postepay).

In caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l’Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione. Ad ogni modo, per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, è necessario recarsi presso la Sede INPS provinciale, per la sostituzione in archivio e l’automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.

Osserva

La fase di registrazione si chiude con:

la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta da parte del prestatore;

l’attivazione della carta presso un ufficio postale.

Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione).

In caso di impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, è necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la “reimmissione”.

Il prestatore minorenne, che in quanto tale non può ricevere la INPSCard, riceverà da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie.

Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

Sempre al fine di agevolare la tracciabilità dei voucher ed evitarne un uso improprio, viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in capo ai committenti imprenditori o professionisti nei confronti della DTL competente da assolvere:

1.      prima dell'inizio della prestazione;

2.      attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica;

3.      indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

Osserva

Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione, per ora, sarà effettuata secondo le attuali procedure.