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Appalto. In vigore dal 23 luglio 2016

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Articolo 29

Appalto

Testo in vigore dal 23 luglio 2016

 

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (1) (3)

3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. (4)

3 bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. (2)

3 ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. (2)

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(1) Il presente comma inserito dall'art. 6, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 con decorrenza 26.10.2004 è stato:

- sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251;
- sostituito dall'art. 1, comma 911, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007;
- sostituito dall'art.
21 D.L. 09.02.2012, n. 5 con decorrenza dal 10.02.2012 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 04.04.2012, n. 35 con decorrenza dal 07.04.2012;
- modificato prima dall'art. 4, comma 31, lett. a) e lett. b),
L. 28.06.2012, n. 92 con decorrenza dal 18.07.2012 e poi dall'art. 28, comma 2, L.D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 6, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 con decorrenza 26.10.2004.

(3) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano secondo quanto indicato nell'art. 9, comma 1, D.L.28.06.2013, n. 76, con decorrenza dal 28.06.2013.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 30, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016.