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CIG e disoccupazione.

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Fissati i massimali mensili per CIG e disoccupazione


Con la recente circolare n. 19/2018, l’INPS ha comunicato gli importi massimi mensili, validi per l’anno 2018, relativi ai trattamenti di integrazione salariale, agli assegni ordinario ed emergenziale erogati dai Fondi di solidarietà per il settore del credito, alle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola. 

In via preliminare, l’Istituto previdenziale ricorda come l’art. 3 comma 6 del DL.gs. 148/2015, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, prescriva la rivalutazione dei c.d. “tetti” nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, risultata pari, nel periodo tra il 2016 e il 2017, all’1,1%.           

Con particolare riferimento ai trattamenti di integrazione salariale (CIG), nella circolare vengono riportati gli importi massimi mensili – soggetti alla riduzione, attualmente pari al 5,84%, prevista dall’art. 26 della L. 41/86 – suddivisi secondo due soglie di reddito.           

In sintesi, in caso di retribuzione pari o inferiore a 2.125,36 euro, l’importo lordo mensile sarà pari a 982,40 euro (ossia a 925,03 euro al netto della riduzione del 5,84% ex L. 41/86), mentre laddove la retribuzione superi la predetta soglia, l’importo lordo sarà pari a 1.180,76 euro mensili (1.111,80 euro netti).

I valori dei massimali vanno poi incrementati del 20% ai sensi dell’art. 2 comma 17 della L. 549/1995, nel caso in cui i trattamenti vengano concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

In pratica, per la prima fascia reddituale, quindi fino a 2.125,36 euro mensili, l’importo lordo mensile è pari a 1.178,88 euro (1.110,03 euro al netto della riduzione del 5,84%), mentre in caso di superamento di tale soglia, l’importo sale a 1.416,91 euro (ovvero, 1.334,16 euro netti).

Per quanto riguarda invece le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del credito (non cooperativo), nella circolare n. 19/2018 si rende noto che, con riferimento all’assegno ordinario, i massimali previsti su base mensile sono così differenziati:

 

  • 1.167,55 euro se la retribuzione mensile lorda è inferiore al 2.149,72 euro;
  • 1.345,75 euro se l’importo della predetta retribuzione ha un valore compreso tra 2.149,72 e 3.398,18 euro;
  • 1.700,12 euro se l’importo della retribuzione supera i 3.398,18 euro.

 


Invece, per l’assegno emergenziale erogato dal medesimo fondo la retribuzione di riferimento è indicata su base annua.

Nel dettaglio, se la retribuzione tabellare annua lorda è inferiore a 41.168,37 euro, l’importo è pari a 2.404,74 euro (2.264,30 euro al netto della riduzione del 5,84% ex art. 26 della L. 41/86),

per poi salire a 2.708,92 se l’importo annuale della retribuzione è compreso tra i 41.168,37 e 54.168,10 euro e,

infine, a 3.791,46 in caso superi quest’ultima soglia.

Ancora, per quanto concerne l’assegno emergenziale garantito dal Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo, l’importo massimo mensile è pari a 2.306,41 euro (2.171,72 euro, al netto della riduzione del 5.84%)

se la retribuzione tabellare annua lorda non supera i 38.918,28 euro, ovvero pari a 3.102,19

qualora la retribuzione annua lorda sia compresa tra 38.918,28 e 54.280,76 euro, ovvero a 3.608,13 euro in caso di superamento di quest’ultima soglia. 

In relazione ai massimali mensili 2018 previsti per le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’INPS comunica invece che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo è fissata in misura pari a 1.208,15 euro, mentre l’importo massimo mensile dell’indennità, per cui non opera la riduzione del 5,84%, non può in ogni caso superare, per il 2018, 1.314,30 euro.

Con riferimento all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2018 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2017, nella circolare n. 19 si precisa che trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella precedente circolare n. 36/2017 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire pari a 1.167,91 euro per ciò che riguarda il massimale più alto e a 971,71 euro, per quanto concerne il massimale più basso.       

Infine, viene anche indicata la misura dell’importo mensile dell’assegno di sussidio per Attività socialmente utili (ASU), pari, con decorrenza 1.1.2018, a 586,82 euro.

7 febbraio 2018