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Orario di Lavoro guardie giurate. D.M. 27-4-2006

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Ministero dell'interno
D.M. 27-4-2006
Deroga alle disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2006, n. 108.


Epigrafe
Premessa

1
2

D.M. 27 aprile 2006 (1).
Deroga alle disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate (2).

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2006, n. 108.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE ED IL MINISTRO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, ed il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, recanti norme, rispettivamente, sul servizio delle guardie particolari giurate e sugli istituti di vigilanza;

Visti l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, e l'art. 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente i servizi di sicurezza sussidiaria nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi;

Viste le richieste formulate congiuntamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali delle guardie particolari giurate firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria;
Considerato che i servizi di vigilanza attribuiti alle guardie particolari giurate a norma delle disposizioni delle leggi n. 217 del 1992, e n. 155 del 2005 sopra richiamate, ovvero dei regolamenti o provvedimenti amministrativi che vi hanno dato rispettiva attuazione, nonché quelli di scorta valori, quelli notturni e quelli di vigilanza e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili costituiscono servizi di sicurezza sussidiaria per i quali è ammissibile, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto, l'applicazione dell'art. 2, comma 2,  del decreto legislativo n. 66 del 2003,  sopra indicato, in quanto il loro svolgimento si inserisce in un quadro di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle autorità di pubblica sicurezza e richiede, di norma, una stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la loro contestuale presenza;

Ritenuto di dover consentire nello svolgimento dei predetti servizi di sicurezza sussidiaria una flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro delle guardie giurate coerente con il quadro normativo ed amministrativo sopra delineato e con le esigenze operative richieste;
Ritenuto altresì che debba spettare alla contrattazione nazionale di categoria ed agli altri strumenti contrattuali di assicurare il rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori;

Adotta il seguente decreto:
1. 1. Per quanto attiene ai servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,  finalizzata ad una più flessibile organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per il miglior perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza, è ammessa esclusivamente:

per i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;

per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;

per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.

2. Per i servizi di cui al comma 1, i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Alla medesima contrattazione nazionale ed agli strumenti contrattuali di gestione dell'orario di lavoro da questa previsti è, altresì, demandata, per la totalità dei servizi, la possibilità dell'applicazione delle deroghe di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.


2.  1. È fatta salva la facoltà della competente autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di prescrivere più favorevoli articolazioni del servizio delle guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza.

2. Le disposizioni del presente decreto e degli accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma 2, non possono, in ogni caso, costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'art. 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.