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I permessi lavorativi: la cumulabilità. Decreto L. 151/2001

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Agevolazioni lavorative

Permessi lavorativi (art. 33 Legge 104/1992)

Permessi Legge 104/1992                                                                                                  Lavoratori con handicap grave - cumulabilità dei permessi

I permessi lavorativi: la cumulabilità

Se un lavoratore deve assistere due familiari disabili ha diritto a raddoppiare i permessi lavorativi? Può cioè godere di sei giorni di permesso mensile? La normativa vigente non ne parla. La questione della cumulabilità dei permessi lavorativi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 è stata affrontata già nel 1995 dal Consiglio di Stato (Parere 785 del 14 giugno 1995) che ha espresso parere favorevole circa la possibilità di cumulare in capo allo stesso lavoratore permessi lavorativi per diversi familiari con handicap grave. Sia l’INPS che l’INPDAP hanno recepito con proprie circolari l’indicazione del Consiglio di Stato. Per l’INPS il riferimento è la Circolare n. 211 del 31 ottobre 1996 (punto 1). Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato. Le condizioni sono che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. Tuttavia, dopo l’approvazione della Legge 53/2000 (articolo 20) che prevede la concessione dei permessi anche se l’altro genitore non ne abbia diritto, la valenza di quella circolare è parzialmente superata. Anche l’INPDAP ha recepito l’indicazione con Circolare n. 34 del 10 luglio 2000 (punto 5.1). La cumulabilità in capo allo stesso lavoratore è ammessa a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza o quando il lavoratore non sia in grado, nel limite di soli tre giorni mensili, di soddisfare le esigenze di più familiari handicappati, tenuto conto della natura dell’handicap. Una successiva precisazione del Dipartimento Funzione Pubblica ha, nella sostanza, superato – per i soli dipendenti pubblici – le indicazioni dell’INPDAP e dello stesso Consiglio di Stato. Nel Parere del 18 febbraio 2008, n. 13, il Dipartimento ha espresso un’indicazione diversa, motivata con il riferimento all’articolo 20 della Legge 53/2000, norma intervenuta successivamente al Parere del Consiglio di Stato del 1995. Quella norma precisa che i benefici possono essere fruiti anche in assenza di convivenza e quindi, a parere del Dipartimento, non avrebbe più senso l’eventuale raddoppio dei benefici in caso di pluralità di disabili da assistere: i permessi possono ora essere fruiti solo in riferimento ad un’unica persona disabile. Si spinge ad affermare inoltre che «un’assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona». Non sarebbe possibile assistere, secondo la Funzione Pubblica, due persone con continuità. Tuttavia, anche in questo caso, rimanda alla discrezionalità delle diverse amministrazioni la valutazione dei casi “eccezionali”.

Lavoratore che assiste un familiare che già fruisce dei permessi
Sulla possibilità di cumulare i permessi nel caso il disabile sia lavoratore e già ne fruisca in proprio si è espressa la Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37, la quale ammette che i giorni di permesso possano essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest’ultimo già fruisce dei permessi per se stesso. Vengono tuttavia poste due condizioni. La prima è che il lavoratore disabile, pur beneficiando dei propri permessi, abbia un’effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata del medico della Sede INPS anche in relazione alla gravità dell’handicap). La seconda condizione è che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza. I familiari non lavoratori studenti sono equiparati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alla Legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l’iscrizione all’università ma anche l’effettuazione di esami). La Circolare INPS 128 dell’11 luglio 2003 ha confermato tali indicazioni precisando però che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo, cioè negli stessi giorni. L’INPDAP, ente previdenziale di riferimento per buona parte dei lavoratori del settore pubblico, non ha contemplato l’ipotesi, pertanto non la esclude né la condiziona.

Lavoratore disabile che assiste un familiare
Per quanto concerne, infine, la possibilità di cumulare i permessi lavorativi in capo al lavoratore disabile che a sua volta assiste un familiare con handicap grave, la risposta, anche in questo caso, è diversa a seconda degli istituti previdenziali di riferimento. L’INPS inizialmente, con la Circolare 18 febbraio 1999, n. 37, escludeva che il lavoratore handicappato in situazione di gravità potesse fruire dei permessi concessi a titolo personale, e anche di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave. Tuttavia, successivamente, ha ammesso (Circolare 29 aprile 2008, n. 53, punto 6) questa possibilità, precisando che non è nemmeno necessaria la preventiva valutazione da parte del medico INPS circa la capacità di garantire l’assistenza oggetto dei permessi.

L’INPDAP, al contrario, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1), ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.

Cumulabilità fra permessi e congedi
Può accadere che un lavoratore per parte di un mese abbia fruito di una frazione del congedo retribuito previsto dall’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001. Nella parte rimanente del mese avrà diritto ai permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 194/1992? Per i dipendenti pubblici vige l’indicazione espressa dal Dipartimento Funzione Pubblica con Parere n. 1/2007.  Rifacendosi alle indicazioni dello stesso articolo 42 del Decreto 151, il Dipartimento ritiene che «durante il periodo di congedo usufruito da un genitore, in modo continuativo o frazionato, sia l’uno che l’altro genitore non possono beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992». L’INPS (Circolare 29 aprile 2008, n. 53) ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito. I giorni spettanti di permesso sono riparametrati sui giorni effettivamente lavorati. Tale indicazione è contenuta nella Circolare 11 luglio 2003, n. 128 (punto 3): «in caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i 3 giorni di permesso ai sensi della legge 104 spettanti al richiedente». La Circolare fornisce anche l’indicazione del calcolo da applicarsi: «quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso». Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della Legge 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale