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L. 11 aprile 2000, n. 83. Diritto di Sciopero. Modifiche

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L. 11 aprile 2000, n. 83

Modifiche ed integrazioni della L. 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2000, n. 85.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'interno: Circ. 27 aprile 2000, n. 46; Circ. 14 giugno 2000, n. 66; Circ. 16 novembre 2000, n. 97; Circ. 4 ottobre 2000, n. 91.

1.   1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12».

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza» sono inserite le seguenti: «, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti».

3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» fino a: «sentite le organizzazioni degli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993».

4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «possono disporre forme di erogazione periodica» sono aggiunte le seguenti: «e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3».

5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» fino a: «di cui all'articolo 25 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge».

6. ... (3).

7. ... (4).

(3)  Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.

(4)  Aggiunge due periodi, dopo il terzo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.

2.   1. ... (5).

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.

(5)  Aggiunge l'art. 2-bis alla L. 12 giugno 1990, n. 146.

3.   1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «, primo periodo,» sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «, per la durata dell'azione stessa» fino a: «pubblici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.».

3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 é abrogato.

4. ... (6).
5. ... (7).

(6)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 4, L. 12 giugno 1990, n. 146.

(7)  Aggiunge i commi da 4-bis a 4-sexsies all'art. 4, L. 12 giugno 1990, n. 146.

4.   1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

5.   1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

6.   1. ... (8).

(8)  Aggiunge l'art. 7-bis alla L. 12 giugno 1990, n. 146.

7.   1. ... (9).

(9)  Sostituisce l'art. 8, L. 12 giugno 1990, n. 146.

8.   1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori».

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.».

9.   1. ... (10).

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(10)  Sostituisce con sei periodi gli originari periodi secondo e terzo del comma 2 dell'art. 12, L. 12 giugno 1990, n. 146, introdotti dall'art. 17, comma 13, L. 15 maggio 1997, n. 127.
10.   1. ... (11).
(11)  Sostituisce l'art. 13, L. 12 giugno 1990, n. 146.
11.   1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «può indire» sono sostituite dalla seguente: «indíce».

12.   1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, é abrogato.

13.   1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: «quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché».
14.   1. ... (12).
(12)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 20, L. 12 giugno 1990, n. 146.
15.   1. ... (13).
(13)  Aggiunge l'art. 20-bis alla L. 12 giugno 1990, n. 146.

(giurisprudenza di legittimità)

16.   1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.

2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.

3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese (14).

4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni (15).
(14)  La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «con compensazione delle spese».

(15)  La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma.