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Apprendistato e Contratto d'inserimento. Normativa.

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Apprendistato e contratto di inserimento
Contratto di inserimento o reinserimento


Si tratta di una nuova figura contrattuale che per certi aspetti sostituisce il contratto di formazione e lavoro la cui disciplina è interamente abrogata.La peculiarità di questo nuovo istituto è l'applicazione attraverso un progetto individuale elaborato appositamente in base alle caratteristiche di età, di percorso di istruzione e professionale del lavoratore interessato, finalizzato all'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.

Possono essere assunti con il contratto di inserimento o reinserimento i giovani tra i 18 e i 29 anni, i disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, coloro che hanno più di 45 anni e hanno perso il posto di lavoro o sono in procinto di perderlo, i soggetti inattivi da due anni che desiderano riprendere l'attività lavorativa, le donne residenti in zone svantaggiate e i portatori di handicap fisico, mentale o psichico.I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti di ricerca, pubblici e privati.

Non potranno procedere ad assunzioni con contratto di inserimento i datori di lavoro che nei 18 mesi precedenti non hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento, senza considerare nel calcolo i casi di dimissione, licenziamento per giusta causa, rifiuto della proposta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di rapporti terminati durante o al termine del periodo di prova e i contratti non trasformati a tempo indeterminato in numero non superiore a quattro. La limitazione non si applica nei casi in cui nei 18 mesi precedenti all'assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.Il contratto deve essere stipulato in forma scritta pena la nullità dello stesso. In mancanza di forma scritta il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto deve essere specificato il progetto individuale di inserimento.

Apprendistato e contratto di inserimento.

Si tratta di una nuova figura contrattuale che per certi aspetti sostituisce il contratto di formazione e lavoro la cui disciplina è interamente abrogata.

La peculiarità di questo nuovo istituto è l'applicazione attraverso un progetto individuale elaborato appositamente in base alle caratteristiche di età, di percorso di istruzione e professionale del lavoratore interessato, finalizzato all'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.Possono essere assunti con il contratto di inserimento o reinserimento i giovani tra i 18 e i 29 anni, i disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, coloro che hanno più di 45 anni e hanno perso il posto di lavoro o sono in procinto di perderlo, i soggetti inattivi da due anni che desiderano riprendere l'attività lavorativa, le donne residenti in zone svantaggiate e i portatori di handicap fisico, mentale o psichico.

I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti di ricerca, pubblici e privati.

Non potranno procedere ad assunzioni con contratto di inserimento i datori di lavoro che nei 18 mesi precedenti non hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento, senza considerare nel calcolo i casi di dimissione, licenziamento per giusta causa, rifiuto della proposta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di rapporti terminati durante o al termine del periodo di prova e i contratti non trasformati a tempo indeterminato in numero non superiore a quattro.

La limitazione non si applica nei casi in cui nei 18 mesi precedenti all'assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.Il contratto deve essere stipulato in forma scritta pena la nullità dello stesso.

In mancanza di forma scritta il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto deve essere specificato il progetto individuale di inserimento.

 

a cura di Fiammetta Caime