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Prescrizione dei diritti del lavoratore:

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Prescrizione dei diritti del lavoratore: decorrenza
Categorie, qualifiche e mansioni


La prescrizione estintiva, quale istituto giuridico, si configura come una causa di estinzione dei rapporti giuridici, fondata sull'inerzia del titolare del diritto, che non lo esercita per un certo arco temporale.

Conseguentemente, il decorso di tale periodo stabilito dalla legge impedisce al titolare del diritto di poter farlo valere, precludendogli la facoltà e possibilità di agire in giudizio.In particolare, l'istituto della prescrizione viene regolato nel Libro sesto del codice civile, sezione II, intitolato "Della sospensione, della prescrizione".

L'art. 2946 c.c. dispone, in generale, che "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni". A tal riguardo si precisa che sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale, tutti i diritti non retributivi, quale ad esempio il diritto alla qualifica superiore.

L'art. 2948 c.c. dispone inoltre "si prescrivono in cinque anni :

(...) 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro".

Tale norma contiene una nozione molto ampia di tutto quello che deve pagarsi al lavoratore, ivi inclusi i crediti periodici del prestatore di lavoro.Per quanto concerne la decorrenza della prescrizione, occorre richiamare sul tema le note sentenze della Corte Costituzionale (del 1966 e del 1972), le quali hanno in sostanza stabilito che se il rapporto di lavoro risulta essere stabile, ossia garantito (i) dalla tutela reale ex art. 18 Statuto Lavoratori, ovvero (ii) da altre norme di legge o di contratto, la prescrizione dei crediti retributivi comincia a decorrere durante il corso del rapporto di lavoro stesso.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia, invece, garantito da alcuna stabilità, la prescrizione dei crediti retributivi rimane sospesa, cominciando a decorrere solamente alla cessazione del rapporto stesso.

Alla luce delle norme ora richiamate e in riferimento al quesito posto, trattandosi nel caso di specie di un rapporto non "stabile", in quanto non garantito dalla tutela reale ex art. 18 legge 300/1970 ovvero da altre norme di legge o di contratto, la prescrizione dei diritti del lavoratore (10 anni per la richiesta di una qualifica superiore e 5 anni per i crediti retributivi) inizierà a decorrere solo al momento della cessazione del rapporto lavorativo stesso essendo sospesa in corso di rapporto.

di Giampaolo Furlan