FINESTRA MOBILE:
FINESTRA MOBILE:
Per quanto riguarda la cosiddetta “finestra mobile” introdotta dalla legge 122/2010, la circolare precisa “che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal primo gennaio 2011; mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010”, anche se a tale data non siano ancora aperte le cosiddette “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi del 2004 e del 2007.
DECORRENZA PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA:
Dal 1° gennaio 2011, i lavoratori dipendenti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.
Per i lavoratori autonomi, la decorrenza è prevista dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La norma non riguarda i lavoratori che maturano i requisiti entro dicembre 2010.
FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA:
La nuova disciplina sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e di anzianità si applica anche agli iscritti ai Fondi Volo, Dazio e Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi e Autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi (Gas, Esattoriali, Porti di Genova e di Trieste) in quanto assicurati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Fanno eccezione gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero, in quanto non qualificabili come lavoratori dipendenti o autonomi.
RICONGIUNZIONE DI CONTRIBUTI:
Per le domande di ricongiunzione contributiva nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), presentate dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione avverrà a titolo oneroso, conformemente a quanto previsto per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO:
Alle prestazioni di invalidità civile e di invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, viene esteso l'istituto della ''rettifica''.
Ciò significa che, nel caso in cui siano state riscosse prestazioni non dovute, non saranno recuperate le somme corrisposte, a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Per il triennio 2010-2012 all'Inps è stato affidato il compito di effettuare altre 600mila verifiche straordinarie:
100 mila nel corso del 2010;
250 mila nel 2011;
250 mila nel 2012.
Il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali saranno determinate in riferimento ai limiti di reddito in vigore nell'anno solare in cui viene erogata la prestazione.
PENSIONATI A BASSO REDDITO, CANONE RAI A RATE:
Per i pensionati con reddito da pensione inferiore a 18mila euro annui per i quali, in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno, risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l'Inps effettuerà il recupero in undici rate, fino al mese di novembre dell'anno successivo.
La stessa possibilità è prevista per il canone Rai.