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Milleproroghe: D. L. 30 dicembre 2009 , n. 194

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Milleproroghe: DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009 , n. 194

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(fonte normattiva.it - il testo non ha carattere di ufficialità)

Art. 1

Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

1.  Le  attività  finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere  rimpatriate  o  regolarizzate,  ai  sensi  dell'articolo  13-bis  del decreto-legge  1°  luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.

2.  Per  le  operazioni  di  rimpatrio  ovvero  di regolarizzazione perfezionate  successivamente  al  15  dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo   13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  si  applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:

a) con  un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di  rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio  2010;

b)  con  un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di  rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010. 2-bis.  Entro  il  15  giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze   comunica   al  Parlamento,  con  apposito  documento,  dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione  perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio  2010  e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo,  al  numero  dei  soggetti  coinvolti,  con  indicazione  dei Paesi di provenienza  delle  richieste  di  rimpatrio  e  regolarizzazione,  e l'ammontare  complessivo  delle  attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione.

3.  All'articolo  12  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis.  Per  l'accertamento  basato  sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  e all'articolo 57, primo e secondo comma,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del   decreto-legge   28   giugno   1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227, e successive modificazioni,  riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria  di  cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.".
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati,  in  deroga  all'articolo  1,  comma 1, secondo periodo, del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio  1999,  n.  195,  per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale  gli  studi  di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.

4-bis.   All'articolo  182  del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro  24 ottobre 2001, n. 420" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 luglio 2009";

b)  al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009".

5.  Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche   amministrazioni,   con   strumenti  diversi  dalla  carta d'identità  elettronica  e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo  64,  comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010.

5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".
5-ter.  E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui  al  primo  periodo  del  comma  8-quinquies  dell'articolo 6 del decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato  al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31  dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

5-quater.  Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo  onere,  pari  a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per  interventi strutturali  di  politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  le  parole:  "gennaio  2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"gennaio  2011  previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità  stabilite  di  concerto  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e l'Istituto nazionale della previdenza sociale".

7.  Il  termine  di  novanta  giorni  previsto  nei  casi di omessa presentazione   della   dichiarazione  dei  redditi  e  nei  casi  di dichiarazione  integrativa  relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile  2010  per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare   l'omessa   o   incompleta   presentazione   del  modulo  RW, relativamente  alle  disponibilità  finanziarie  derivanti da lavoro prestato  all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le  misure  ridotte  delle  sanzioni  previste  per  gli  adempimenti effettuati entro novanta giorni.

7-bis.  All'articolo  1,  comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  le  parole:  "e 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e  2011".

7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48   milioni   di   euro   per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2010,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze   è   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.

8.  Le  disposizioni  del  comma  1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre  1998,  n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli   esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,  sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.

9. La  durata  dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 26  ottobre  1972,  n. 650, per i componenti  delle  commissioni  censuarie  già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.

10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24 giugno 2009, n. 77, è disposta, nei confronti  dei  soggetti  comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati   ai  sensi  del  comma  2  del  citato  articolo  1  del decreto-legge  n.  39  del  2009,  la proroga della sospensione degli adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,  nonché  dei  contributi previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni  di  euro,  si  provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle  entrate  derivanti  dall'articolo  13-bis del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità  speciale  prevista  dal  comma  8  del  citato articolo 13-bis, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  le  parole:

"30  settembre  2007"  sono  sostituite  dalle seguenti:

"30  settembre 2008" e le parole: "30 settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011".

13.   All'articolo   36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,  del decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 settembre  2010",  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

"30  settembre  2011", le parole:

"30 settembre 2007" sono sostituite dalle  seguenti:

"30 settembre 2008" e le parole:

"1° ottobre 2010", sono sostituite dalle seguenti:

"1° ottobre 2011".

14. Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo 17 settembre  2007,  n.  164,  le  parole: "Fino alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  18-bis del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e comunque non oltre il 31
dicembre  2009,  la  riserva  di attività di cui all'articolo 18 del medesimo  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino  al  31 dicembre  2010,  la  riserva  di attività di cui all'articolo 18 del  testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,".

14-bis.  Per  assicurare  un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo  della  CONSOB,  i  contratti  a  tempo determinato dei dipendenti  in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.

14-ter.  Alla  copertura  degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede  secondo  i  criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo  40,  comma  3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive  modificazioni,  senza  alcun  onere a carico del bilancio dello Stato.

14. Le  somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei  residui  nell'ambito  della  missione "Fondi da ripartire" e del programma  "Fondi  da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3.

15. "Oneri  comuni  di  parte corrente", capitolo n. 3094, dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario  2009,  non  impegnate  al termine dell'esercizio stesso, sono  conservate  in  bilancio  per  essere utilizzate nell'esercizio successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

15-bis.  Le  somme  iscritte  in  bilancio nell'ambito della missione "Fondi  da  ripartire"  e  del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale  di  base  25.1.3,  "Oneri  comuni  di  parte corrente", capitolo  3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio   stesso,  sono  conservate  in  bilancio  per  essere utilizzate  nell'esercizio  successivo.  Il  Ministro dell'economia e delle  finanze  è  autorizzato  a  ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti   unità   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  le  somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.

16. Al  comma  3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  le  parole:  "Per  l'anno  2009" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  gli  anni 2009 e 2010" e dopo le parole: "liquido ed esigibile," è inserita la seguente: "anche".

17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296, è sostituito dal seguente: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione  per  il  regime  speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010  e  ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel  caso  in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine.".

17-bis.  Il  termine  di  un  anno  per  l'adempimento  del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-bis  del  decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo 41  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2009, n. 14, è differito al 31  dicembre  2011  per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati  dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del  limite  derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra  investitori,  fermo  restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a  regioni  ed  enti  locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché   alle   rispettive  norme  di  attuazione,  nelle  more  del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle   concessioni   di   beni  demaniali  marittimi  con  finalità turistico-ricreative,  da  realizzarsi,  quanto  ai criteri  e  alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede  di  Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di  libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio,  dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali  e  di tutela degli investimenti, nonché in funzione del  superamento  del  diritto  di insistenza di cui all'articolo 37, secondo  comma,  secondo  periodo,  del  codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore  del  presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è  prorogato  fino  a tale data , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  03,  comma  4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.

19. All'articolo  3,  comma  112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni, le parole: "Per l'anno 2008" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  l'anno  2010"  e  le  parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo  1,  comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  sono  mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

20-bis.  Ai  fini  della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei  contratti  collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa  riferimento  alla rappresentatività delle confederazioni e delle
organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio  contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica  della  sussistenza  delle condizioni previste dall'articolo  43,  comma  3,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la
sottoscrizione  dei  contratti,  la media tra dato associativo e dato elettorale è   rideterminata   nei   nuovi  comparti  ed  aree  di contrattazione  sulla  base  dei  dati  certificati  per  il  biennio contrattuale 2008-2009.

20-ter.  All'articolo  65,  comma  3,  del  decreto  legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b)   al   secondo  periodo,  la  parola:  "Conseguentemente,"  è soppressa.

21. Al  comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le  parole:  "Con  specifico  decreto  legislativo,  adottato",  sono sostituite  dalle  seguenti:  "Con  uno  o  più decreti legislativi, adottati".

22. Le  somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la   tutela   dell'ambiente   e  la  promozione  dello  sviluppo  del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto   2008,  n.  133,  sono  conservate  in  bilancio  per  essere utilizzate nell'anno 2010.

23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di  finanza  pubblica  recati  dal  comma  22,  si  provvede mediante corrispondente  utilizzo,  valutato  in 29 milioni di euro per l'anno 2010  e  14  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  del  fondo di cui all'articolo  6,  comma  2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 23-bis.  All'articolo  2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo";

b)  al  quarto  periodo  sono  premesse  le  seguenti  parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011,";
c)  al  decimo  periodo  sono  premesse  le  seguenti  parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2010," e le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente";
d) dopo  il  decimo  periodo  è  inserito  il  seguente:  "Gli stanziamenti  alle  singole  amministrazioni  per  gli  interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario   2011,   non  potranno  eccedere  gli  importi  spesi  e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

23-ter.  Per  consentire  la  prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco  1  allegato  alla  legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna  "Intervento",  dopo  la voce: "legge 31 gennaio 1994, n. 93" sono inserite le seguenti:

"legge 21 marzo 2001, n. 73; decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

“articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

“legge  15  luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri 8 aprile “2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004".

23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive  a  qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle  leggi  10  ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio  1997,  n.  249,  rispetto  a  quanto  precedentemente versato all'INPS,  è  prorogato  al  1°  luglio  2010, senza applicazione di interessi   o   sanzioni   per   il   periodo   pregresso.   Ciascuna amministrazione  provvede  al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.

23-quinquies.  Al   fine   di   assicurare   l'adeguamento   alle corrispondenti  norme  comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere  dal  1°  marzo  2010,  nel  testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e relative   sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  punto  12, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b)  al  punto  13, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
c)  al  punto  16-bis,  alla  voce:  "Carburanti  per motori", le parole:  "Gasolio  euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-sexies.  Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.

23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge  24  dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-octies.  Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge  24  dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-novies.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di  2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-decies.  All'onere  derivante  dai  commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000  a  decorrere  dall'anno  2011,  si provvede, quanto a euro 4.600.000  per  l'anno  2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2011,   mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti dall'applicazione  della  disposizione  di cui al comma 23 quinquies, lettera  c);  quanto  a  euro  2.000.000  per  l'anno  2010  e a euro 2.400.000  a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di  spesa  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni di cui al comma  23-quinquies,  lettere  a)  e  b).  A tal fine le dotazioni di bilancio  relative  al programma di spesa 1.5 "Regolazioni contabili, restituzioni  e  rimborsi  d'imposte"  dello  stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono ridotte dei  corrispondenti  importi.  All'onere residuo, pari a 1.000.000 di euro  annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma  3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,   e   per   l'anno   2012   mediante corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

23-undecies.  L'articolo  1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88,  relativamente  alla  direttiva  2008/118/CE,  relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta  nel  senso  che  il  termine  di scadenza della delega e' quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.

23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n.  146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle seguenti:

"per sei anni".

23-terdecies.  Ai  membri della Commissione sul diritto di sciopero di  cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai  sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.

23-quaterdecies.  Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure  di  riparto  delle  somme relative al 5 per mille inerenti agli  anni  finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:

a)  il  termine  per  l'integrazione  documentale  delle  domande regolarmente   presentate   dai   soggetti   interessati   ai   sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20  gennaio  2006,  dell'articolo  1  del  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;

b)   il   termine   per   la  presentazione  delle  dichiarazioni sostitutive,  ai  sensi  dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  2009,  per  le associazioni  sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  2  aprile  2009,  come  modificato dal decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

23-quinquiesdecies.   Fino  al  31  dicembre  2010  si  applica  la disciplina  previgente  all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero  2),  della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie  in  materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della presente disposizione, valutati  in  euro  800.000  per  l'anno  2010,  si provvede mediante riduzione  delle  risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui all'articolo  2,  comma  250,  della  legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia.

23-sexiesdecies.  All'articolo  1,  comma  17,  del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre  2006,  n.  286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e,  fino  al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio  e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate  nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre2009, n. 196".

23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  le parole:  "fino  al  31 dicembre 2005" sono inserite  le  seguenti:  "anche  a  seguito  di  accertamenti in sede contenziosa,  con  contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti".

23-octiesdecies.  Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

a)  l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione  civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio  1991,  n.  195,  per  la  tempestiva  adozione  delle  misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;

b)  la  prosecuzione  della  partecipazione  del CONI nonché del Comitato  italiano  paraolimpico  agli  eventi previsti dall'articolo 7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio 2009, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2009, n. 33, autorizzando    conseguentemente    la    spesa   per   l'anno   2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;

c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 285, delle occorrenti risorse,  pari  a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione;

d)  fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre  2005,  n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero     dell'economia    e    delle    finanze,    autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

e)  che  fino  all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per   le   nuove   tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico sostenibile  (ENEA),  istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23  luglio  2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di  garantire  il  controllo  sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento  delle  attività istituzionali, il collegio dei revisori dei  conti  già  operante  in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia  e  l'ambiente  -  ENEA,  soppresso  ai  sensi del medesimo articolo  37,  continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia; ((6))

f)    l'incremento    di   7.200.000   euro   per   l'anno   2010 dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 70, comma 2, del decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-noviesdecies.  All'onere  derivante  dal  comma 23-octiesdecies, pari  a  30.670.000  euro  per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante riduzione  del  Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle
leggi  permanenti  di  natura  corrente  e,  quanto a 70.000 euro per ciascuno  degli  anni  2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della  dotazione  del  Fondo  per  interventi strutturali di politica economica  di  cui  all'articolo  10,  comma  5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23-vicies.  Alla  legge  23  dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma  89,  la parola: "dodici", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "due".

AGGIORNAMENTO (6)

Il  D.L.  29 dicembre 2010, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1),  in  relazione  al comma 23-octiesdecies, lettera e) del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini  e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

Art. 2

Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale

1.  Al  fine  di  contribuire alle iniziative volte al mantenimento della   pace   ed  alla  realizzazione  di  azioni  di  comunicazione nell'ambito  delle  NATOS Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per l'informazione  e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e  la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio  della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.

2.  Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo  tra  la  Repubblica  italiana e la Repubblica di San Marino,  firmato  in  data  5  marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre  2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito  delle  risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  la  prosecuzione  della fornitura dei servizi     previsti   dalla    apposita    convenzione    con    la RAI-Radiotelevisione  Italiana  S.p.A.,  nel  limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

3.  E'  autorizzata  la  spesa  di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2010  e  2011  per  la  proroga della convenzione tra il Ministero  dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo   al   Ministero   dello  sviluppo  economico.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.  La  gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  22  ottobre  2001,  n.  381,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali  in  data  20  novembre  2009,  di garantire la continuità amministrativa  del  servizio  pubblico,  nonché  la  gestione  e la definizione   dei  rapporti  giuridici  pendenti  sino  all'effettivo trasferimento  delle  competenze al soggetto costituito o individuato con  provvedimento  delle  regioni  interessate, assicurando adeguata rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni  dello  Stato.  Al termine  della  procedura  liquidatoria,  il  Commissario è tenuto a presentare  il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività  svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della  gestione  liquidatoria  di  cui  al  periodo  precedente,  non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4-bis.  Al  fine  di  assicurare  le  agevolazioni  per  la piccola proprietà  contadina,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (( . . . )), gli atti di  trasferimento  a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati  agricoli  in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in  essere  a  favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali,  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale ed assistenziale,  nonché  le  operazioni  fondiarie operate attraverso l'Istituto  di  servizi  per  il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono  soggetti  alle  imposte  di registro ed ipotecaria nella misura fissa  ed  all'imposta  catastale  nella misura dell'1 per cento. Gli onorari  dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti  soggetti  decadono  dalle  agevolazioni se, prima che siano trascorsi   cinque   anni   dalla   stipula   degli   atti,  alienano volontariamente  i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.  Sono  fatte  salve le disposizioni di cui all'articolo 11,  commi  2  e  3,  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché  all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive  modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,  pari  a  40  milioni  di  euro  per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12  della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011".

6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del   decreto-legge   3   novembre  2008,  n.  171,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2010.

7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000  euro  per  l'anno  2010, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,  del  decreto-legge  1°  ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 2005, n. 244, e successive  modificazioni.

7-bis.  All'articolo  74  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: " ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, " sono soppresse;
b)  al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: " In considerazione  delle  esigenze  generali  di  compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura  il  conseguimento  delle  economie,  corrispondenti  a  una riduzione  degli  organici  dirigenziali  pari  al  7 per cento della dotazione  di  livello  dirigenziale  generale  e  al 15 per cento di quella  di  livello  non  generale,  con  l'adozione di provvedimenti
specifici  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ai sensi del decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive modificazioni,  che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo".

7-ter.  All'onere  conseguente  al  minor risparmio derivante dalle disposizioni  di  cui  al  comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di  pari  importo,  di  cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre  2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

8-bis.  In  considerazione  di  quanto  previsto  al  comma  8,  le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e  successive modificazioni, all'esito della riduzione  degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,  provvedono,  anche  con  le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a)ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli  uffici  dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni  organiche,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento di
quelli  risultanti  a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b)alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non  dirigenziale,  ad esclusione  di  quelle degli enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non  inferiore al 10 per cento della  spesa  complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale  personale  risultante  a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le  modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.

8-quater.  Alle  amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto  dal  comma  8 bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto,  a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad  essere  esclusi  dal  predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi  dell'articolo  19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei  provvedimenti  di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente  individuate  in  misura  pari ai posti coperti alla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto;  sono  fatte  salve  le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto  legislativo  n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater  le  amministrazioni  che abbiano subito una riduzione delle risorse  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 4, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e  del  comma 6 del medesimo articolo 17, il personale  amministrativo  operante  presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento  della  protezione  civile,  le  Autorità  di bacino di rilievo   nazionale,   il   Corpo   della  polizia  penitenziaria, i magistrati,  l'Agenzia  italiana  del  farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle  Forze  armate,  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, e quelle  del  personale  indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  165  del 2001. Restano altresì escluse dal divieto  di  cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7, del   decreto-legge   1o luglio   2009,   n.  78,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale   dirigenziale   reclutato  attraverso  il  corso  concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,  con  decreto  direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive   modificazioni,   da   effettuare   in   via  prioritaria nell'ambito  delle  ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di  cui  ai  commi  8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.

8-sexies.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e  9  dell'articolo  17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato  articolo  17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente.

8-octies.  All'articolo  42-bis,  comma  2,  penultimo periodo, del decreto-legge   30   dicembre 2008,   n.   207,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2010".

8-novies.  Per  le  sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto  continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del   decreto-legge   30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14;  per  tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al  30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.

8-decies.  All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146,  dopo le parole: "delle amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o di altri organismi di diritto pubblico".

Art. 3

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  le  parole:  "fino  al  31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2010".

((1-bis.  Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire,  nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto   2008,   n.   133,   la   prosecuzione   delle  attività  di infrastrutturazione  informatica occorrenti per le connesse attivita' degli  uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000  euro  per  l'anno 2010, si provvede mediante riduzione del Fondo   di  riserva  per  le  autorizzazioni  di  spesa  delle  leggi permanenti di natura corrente)).

2.  All'articolo  4,  comma  1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio  2009,  n.  3,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo  2009, n. 26, dopo le parole: "nell'anno 2009" sono inserite le seguenti: "e 2010".

3. All'articolo  3,  secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2011".

4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25))

5.  E'  prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino  al  31  dicembre  2011  il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo  6-bis  del  decreto-legge  28  dicembre  2006, n. 300, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per  il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi  11  giugno  2004,  nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici   periferici   dello  Stato  ed  assegnate  alle  contabilità speciali,  intestate  ai  commissari  delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati  di  completare  gli  interventi  relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

7.  Al  comma  4-bis  dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,  le parole: "si applicano alle promozioni da conferire con  decorrenza successiva al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti:  "si  applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012".
8.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi   delle  spese  per  le  consultazioni  elettorali  svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di  entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata  in  applicazione  del  presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del  predetto  termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

((8-bis.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e successive  modificazioni,  dopo  il  secondo  comma  è  inserito il seguente:

"La  carta  d'identità  può  altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte")).

Art. 4

Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, leparole: "2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "2011-2012".

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

4((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

5((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

Art. 5

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". ((6))

2. All'articolo  2,  comma  2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,  e  successive  modificazioni, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011".

3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2010".

4. All'articolo  29,  comma  1-quinquiesdecies,  lettera  a),  del decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2010"

5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14,  e  successive modificazioni, le parole: "Entro il termine di cui  al  primo  periodo" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2010".

6. All'articolo  21-bis,  comma  1,  del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le  parole:  "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2010"; ((6))

b)  è  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "L'aggiornamento della   misura   dei  diritti  decade  qualora  i  concessionari  non presentino  completa  istanza  di  stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.". ((6))

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre  2010"; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
"meccanismi  automatici,"  sono inserite le seguenti: "con esclusione della  regolazione  tariffaria  dei  servizi  aeroportuali offerti in regime  di  esclusiva,  nonché  dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti  a  regime  di obbligo di servizio pubblico, nonché delle tariffe postali agevolate,". ((6))

7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199,  in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole:  "al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre  2010".  Alle  minori  entrate derivanti dall'attuazione del presente  comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali di politica economica.

7-ter.  All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  le  parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b)  al  comma  2,  le  parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  dicembre  2013" e le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c)  al  comma  4,  le  parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
d) al comma 5, le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".

7-quater.  La  durata  in carica del commissario delegato di cui al comma  3  dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31,  è  prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000  euro  per  l'anno  2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi,  disposto  dall'articolo  5, comma 2, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005,  n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso  alla  professione  di  autotrasportatore per i veicoli al di sotto  di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere  dalla  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

7-sexies.  Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui  all'articolo  3,  comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  31  marzo  2009,  n. 55, in materia di personale  marittimo,  disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto di cui all'articolo 292-bis  del  codice  della  navigazione  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2010. ((6))

7-septies.   Per  l'anno  2010,  il  termine  di  cui  al  comma  5 dell'articolo  55  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  il versamento   dei   premi  assicurativi  da  parte  delle  imprese  di autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile.

7-octies.  Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi  per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano   essere  destinate  anche  ad  interventi  di  sostegno  del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese  di  autotrasporto  di  merci,  finalizzati  al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.

7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  11,  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,  in  materia  di  sicurezza degli impianti e sicurezza operativa  dell'ENAV,  la  disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.

7-decies.  Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui al decreto  legislativo  25  luglio 1997, n. 250, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7-undecies.  Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti  nazionali,  con  riguardo  anche  all'attività  prevalente di transhipment,  le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei  diritti  marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

7-duodecies.   Nel   rispetto  delle  finalità  di  cui  al  comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della  piena  attuazione  dell'autonomia  finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  alle  Autorità  portuali  è  altresì  consentito, nell'ambito   della   loro  autonomia  di  bilancio  e  nel  rispetto dell'equilibrio  di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un  tetto  massimo  pari  al  doppio  della  misura  delle  tasse  di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107,  nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

7-terdecies.  A  copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione   dei  commi  7-undecies  e  7-duodecies,  ciascuna Autorità  portuale  opera  una  corrispondente riduzione delle spese correnti  ovvero,  nell'ambito  della  propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione  nelle  relazioni  al bilancio di previsione e al conto consuntivo.  In  ogni  caso, dall'applicazione delle disposizioni dei commi  7-undecies  e  7-duodecies  e  del  presente  comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

AGGIORNAMENTO (6)

Il  D.L.  29 dicembre 2010, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1),  in  relazione  ai  commi  1,  7, 7-sexies, 6 lettere a) e b) del presente  articolo,  che  "E'  fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza  dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

Art. 6

Proroga di termini in materia sanitaria

1.  All'articolo  1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007,  n.  120,  le parole: "Fino al 31 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2011".

2.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le  modalità  di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo,  della  legge  13  novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31 dicembre 2010.

3. All'articolo 24 ((, comma 1,)) del decreto legislativo 6 aprile 2006,  n.  193,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre  2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

4.  All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n. 219, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012".

5.  La  disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del   decreto-legge   31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

6.  La  disposizione  di  cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  conseguentemente  a  quanto disposto al comma 5 ((del presente articolo)), è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

7.   Il   termine   per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui all'articolo  92,  comma  7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.

8.  Per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui  al  comma 7 è autorizzato   il   finanziamento  di  8  milioni  di  euro  a  favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.

9.  Agli  oneri  di  cui  al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione   di   spesa   ((del  Fondo  di  riserva  per  le autorizzazioni  di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)), come  determinata  dalla  tabella  C  allegata alla legge finanziaria 2010.

((9-bis.  E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum  professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008.  A  tali  fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  si  interpreta  nel  senso che gli atti di indirizzo ministeriale   ivi   richiamati   si   intendono   quelli  attestanti l'esposizione  all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni  e  ai  reparti  ed  aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.

9-ter.  All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81, e successive modificazioni, in materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di lavoro,  le  parole:  "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".

9-quater.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992,  n. 175, e' inserito il seguente: "1-bis. Fino al coordinamento legislativo  delle  norme  vigenti  in  materia  di  esercizio  della professione  di  odontoiatra,  la  sanzione  di cui al comma 1 non si applica  ai  medici  che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio  dell'odontoiatria  anche  prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri".

9-quinquies.   In   attesa   del  coordinamento  legislativo  delle disposizioni  già  vigenti  in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato  al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno  1967,  n.  458,  che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5 della  legge  6  marzo  2001,  n.  52,  con le modalità previste dal regolamento  di  cui  alla  medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori  oneri  derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10   milioni   di   euro   per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  del Fondo di riserva per le autorizzazioni di  spesa  delle  leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato  dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191)).

Art. 7

Proroga di termini in materia di istruzione

1.   Il   termine   di   cui  all'articolo  4-bis,  comma  18,  del decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle   procedure   occorrenti  a  rendere  effettivamente  operativa l'Agenzia  nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le  parole:  "31  dicembre  2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

3. All'articolo  37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  le  parole:  "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".4

4. Il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e musicale  (CNAM)  di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  è  prorogato  nella  composizione  esistente  alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al ((31 dicembre 2010)).

((4-bis.  Al  fine  di completare l'istituzione delle attività negli istituti  ad  ordinamento  speciale,  di  cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  8 luglio 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178 del 2 agosto 2005, 18 novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 279 del 30 novembre   2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive modificazioni,  fermo  restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di  spesa  ivi  indicati  con  riferimento  all'articolo  5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4-ter.  Le  disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del   decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.

4-quater.  In  attesa  della  costituzione  degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999,  n.  233,  e  successive  modificazioni, il Consiglio nazionale della  pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010)).

5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di  assistenza  culturale  e di ospitalità per il pubblico istituiti presso  gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117  del  ((codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio di cui al)) decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.  42,  e  successive  modificazioni,  e  di  consentire  il  completamento  della  relativa attività  istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e  le  attività  culturali,  i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi  servizi  restano  efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero,  se  scaduti,  fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

((5-bis.   Il  termine  di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  2,  del decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi  a  favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari  a  500.000  euro  annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

5-ter.  All'articolo  2  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, al comma  239,  le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2010".

5-quater.  Il  finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile 2008, previsto  per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010  nel  limite  di  spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui sono  state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   n.   86   dell'11  aprile  2008,  ed  hanno  ottenuto  il riconoscimento  dal  Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento.  Gli  istituti  tecnici  superiori  hanno personalità giuridica  ed  autonomia  amministrativa  ed  accorpano  gli istituti tecnici  e  professionali  che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del presente  comma,  pari  a  10  milioni  di  euro  per l'anno 2010, si provvede  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze,  come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5-quinquies.  All'articolo  1,  comma  1-bis,  del decreto-legge 10 novembre  2008,  n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio  2009,  n.  1,  le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010")).

Art. 8

Proroga di termini in materia ambientale

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio  2010.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

3. All'articolo  5,  comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".

((3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni")).

4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".

((4-bis.   All'articolo   4,  comma  1-bis,  del  testo  unico  delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011".

4-ter.  Il  termine  previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile2008, è prorogato al 30 giugno 2010)).

Art. 9

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1.  La  convenzione  di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto  1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,   n.  662,  può  essere  prorogata,  per  motivi  di  pubblico
interesse,  non  oltre  il  31  dicembre  2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.

2.  All'articolo  20,  comma  4,  del decreto legislativo 25 luglio 2005,  n.  151,  le  parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

3. All'articolo  354,  comma  4,  del  codice  delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102, le parole: "e comunque non oltre ventiquattro mesi  dopo  il  termine  previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite  dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".

((4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa")).

((4-bis.  Il  termine  del  31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma  4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010.

4-ter.  Al  comma  9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  277  del  26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  nonché  può avvalersi degli enti fieristici, senza  scopo  di  lucro,  con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli  enti  locali  interessati,  ovvero delle persone giuridiche da questi controllate")).

Art. 10

Istituti di cultura all'estero

1.  Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui  all'articolo  14,  comma  6,  della ((legge 22 dicembre 1990, n. 401)),  già  rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio  2010  ed  il  30  giugno  2010, possono essere rinnovati per ulteriori  due  anni,  anche  in  deroga  ai  limiti di età previsti dall'articolo  168  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 10-bis

Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"

1.  L'articolo  26,  comma  1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in  materia  di  procedimento  "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli  enti  pubblici  non  economici  con  dotazione  organica  pari o superiore   alle   50   unità,   con   esclusione  degli  enti  già espressamente  esclusi  dal  primo  periodo  del comma 1 ((nonché di quelli  comunque  non  inclusi  nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)).

All'articolo  26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in  materia  di  procedimento  "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a)dopo  il  secondo  periodo  é  inserito il seguente: "Gli enti confermati  ai  sensi  del  primo  periodo  possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b)  dopo  il terzo periodo é inserito il seguente: "Sono soppressi gli  enti  pubblici  non  economici  di  cui al secondo periodo i cui regolamenti  di  riordino,  approvati  in via preliminare entro il 31 ottobre  2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre  2010,  con  esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto di apposite  previsioni  legislative  di  riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".

3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo é soppresso.

4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in  materia  di  semplificazione  della legislazione, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente  prorogato,  senza che la Commissione abbia espresso il
parere,  i  decreti  legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo  dei  termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".

Art. 10-ter

((Modifiche all'articolo 3, comma 4,  del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998

1. All'articolo 3, comma 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono  sostituite dalle seguenti:  "entro  il  30  novembre,  nel  limite  delle  quote stabilite nell'ultimo decreto emanato"))
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Art. 10-quater

((Gestione dei libri genealogici

1. L'efficacia del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino  al 30 aprile 2011 e fino a  tale  data  sono  fatti  salvi  gli  effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici  ed  i registri anagrafici di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici  e, in tal senso, il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali può esercitare il potere sostitutivo)).

Art. 10 quinquies

((Proroga   del   finanziamento   delle   attività   di   formazione professionale dell'ISFOL
1.  E'  prorogato  al  2010  il  finanziamento  delle  attività di formazione   professionale   dell'Istituto   per  lo  sviluppo  della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni  di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2))
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Art. 10 sexies

Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria

1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a)  per  i  contributi  relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis,  2-ter  ((  .  .  .  )),  2-quater,  3  e 10 dell'articolo 3 e all'articolo  4  della  legge  7  agosto  1990,  n. 250, e successive modificazioni,  al  comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, ((all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,)) e al comma 5 dell'articolo 28 della legge 25  febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 62, della legge 23 dicembre  2009,  n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di  legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo  i  parametri  stabiliti  dalla  legislazione  vigente.  Tale importo  non  può  comunque  essere superiore a quello spettante per l'anno 2008;

b)  ai  soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.  230,  e  all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248, e successive modificazioni, per i contributi relativi all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza  dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo   calcolato   secondo   i   parametri   stabiliti  dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008;

c)  all'articolo  10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  e  successive  modificazioni, le parole: "2007 e 2008" sono sostituite  dalle  seguenti:  "2007,  2008  e 2009". All'articolo 39, comma  2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31, le parole: "all'annualità   2008"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "fino all'annualità  2009".  All'articolo  1,  comma  574,  della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  le parole: "aumentare su base annua di una percentuale  superiore  a  quella del tasso programmato di inflazione per  l'anno  di  riferimento  dei  contributi"  sono sostituite dalle seguenti:   "essere   superiori  a  quelli  ammessi  al  calcolo  dei contributi per l'anno 2008";
d)  per i contributi relativi all'anno 2009, previsti (( . . . )) dagli  articoli  137  e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, si applica  una  riduzione  del  50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e)  per  i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si  applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché  gli  articoli  4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni,  e  l'articolo  11 della legge 25 febbraio  1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i rimborsi  telefonici  erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per  i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di  cui  agli  articoli  11  della  citata  legge  n.  67 del 1987, e successive  modificazioni,  23  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive  modificazioni,  e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive   modificazioni,   sono   riconosciuti   esclusivamente  i contributi  erogati  dal  Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo   10   del   decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.   2.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e fermi restando  gli  stanziamenti  previsti per le provvidenze all'editoria come  determinati  dalla  Tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  un  importo  non  inferiore a 50 milioni di euro per l'anno  2010  è  destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali  del  settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50  milioni  di  euro per l'anno 2010 è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalità.

3.  All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "o vengano editate da altre società comunque costituite".

4.  Ai  sensi  dell'articolo  17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle spese  relative  alle  provvidenze  per l'editoria di cui al presente articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio  dei  Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel   caso   si  verifichino  o  siano  in  procinto  di  verificarsi scostamenti  rispetto  alle previsioni dello stanziamento di bilancio stabilito  a  legislazione  vigente,  tenuto  conto  anche  di quanto previsto  dal  presente  articolo,  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri  provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria autonomia  contabile  e  di  bilancio,  alla  riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria del maggior onere risultante dall'attività  di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente,  nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano