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Premi di produttività. Imposta sostitutiva del 10%.

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Premi di produttività.

Accordo quadro sottoscritto l'8 marzo 2011 da Confindustria, CGIL, CISL e UIL si fornisce alle sedi territoriali un modello da seguire per assicurare ai lavoratori l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle componenti accessorie della retribuzione, connesse ad incrementi di produttività.

Dal primo gennaio 2011 le quote di retribuzione riconducibili a incrementi di produttività, efficienza organizzativa, competitività, redditività, non possono essere assoggettate ad imposta del 10 per cento, sostitutiva di irpef ed addizionali, se non sono corrisposte a seguito della previsione di un contratto collettivo, aziendale o territoriale.

Il comma 47 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 attua, infatti, l'articolo 53 del D.L .78/2010 che ha esteso al 2011 l'applicazione di detta imposta, cambiando però le precedenti regole.

Il citato comma 47 richiama anche l'articolo 5 del decreto legge n. 185 del 2008 con ciò confermando, per l'anno 2011, l'aliquota del 10 per cento ed il tetto di 6.000 euro.

E’, invece aumentato il limite reddituale di riferimento: per fruire del beneficio fiscale, il lavoratore non deve aver percepito, nell'anno 2010, redditi di lavoro subordinato superiori a 40.000 euro, al lordo delle eventuali somme assoggettate, nello stesso anno, all'imposta sostitutiva.

La nuova disposizione ha, però, subordinato la concessione della agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo dal beneficio fiscale gli emolumenti aventi tale natura ma corrisposti sulla base di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro o a seguito di accordi o contratti collettivi nazionali.

Le nuove regole hanno provocato una situazione di stallo, che trova una prima risposta nell'accordo quadro sottoscritto l'8 marzo 2011 da Confindustria, CGIL, CISL e UIL (cfr.). Con questo accordo le parti forniscono alle sedi territoriali un modello da seguire per assicurare ai lavoratori l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle componenti accessorie della retribuzione, connesse ad incrementi di produttività.

L'Accordo territoriale recepisce i diversi contratti collettivi nazionali applicati, nella provincia o nel territorio interessato, presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria, con riferimento specifico alle disposizioni che regolano gli incrementi di "produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale".

L'ampiezza delle voci fa si che siano riconducibili all'intesa, secondo l'esperienza maturata negli anni dal 2008 al 2010, anche il lavoro straordinario, quello supplementare, in turni, notturno, festivo e domenicale.

A seguito dell'intesa territoriale, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali oltre che ai dipendenti impiegati in sedi sul territorio, anche a quelli che lavorano in sedi diverse.

Marzo 2011