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Lavori usuranti. Circolare Confindustria.

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Circolare 11 maggio 2011. - Confindustria.

Lavori usuranti - Decreto legislativo 21 aprile 2011, n° 67.

Il decreto legislativo

1. I precedenti

2. La delega (l. 247/2007 e l. 183/2010)

3. Ambito di applicazione soggettiva (lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti):

a. articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19

maggio 1999 (decreto Salvi)

b. lavoratori notturni

c. addetti alle lavorazioni su linea a catena

d. attività di trasporto pubblico

4. Le condizioni per l’accesso al beneficio (art. 1, commi 2-9)

5. Modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa

documentazione

6. Aspetti finanziari: il meccanismo di salvaguardia

7. Modalità attuative

8. Obblighi di comunicazione

9. Disposizioni sanzionatorie

10. Copertura finanziaria

1. I precedenti.

Una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 374/1993, in attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f), della L. 421/1992. Tale normativa era poi stata ampiamente rivisitata dalla L. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico (“Legge Dini”).

L'art. 1 del D.Lgs. 374/1993 considerava particolarmente usuranti i lavori "per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee" e distingueva due tipi di attività usuranti:

al primo periodo, quelle particolarmente usuranti elencate nella tabella A; nel secondo periodo,

sempre nell’ambito delle attività particolarmente usuranti, un sottoinsieme più ristretto di attività

considerate ancora più usuranti "anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità", prevedendo per tale sottoinsieme benefici ancora maggiori.

Il sottoinsieme è stato individuato espressamente dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999 (cd decreto Salvi).

L'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del D.Lgs. 374/1993, notevoli ritardi e non ha mai acquisito piena operatività (se non in via transitoria).

Difatti, non essendo stata completata la procedura di cui all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 2, comma 3 del D.M. 19 maggio 1999, non sono stati mai emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 e dall’articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995.

In considerazione di tale situazione, stante la mancata operatività della normativa di cui al più volte richiamato D.Lgs. 374/1993, “in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374”, la L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all’articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, aveva previsto una disciplina transitoria, consistente nella riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico secondo quanto già previsto dalla normativa in materia di lavori usuranti, i cui effetti si sono, però, già esauriti.

In base a tale disciplina, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva è stato riconosciuto ai lavoratori che:

a) per il periodo successivo all’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 374/1993), avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente usuranti individuate dal citato art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;

b) potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età pensionabile e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti.

In attuazione dell'articolo 78, comma 11, della citata L. 388/2000, è stato emanato il D.M. 17 aprile 2001 che detta le disposizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti.

Pertanto, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 hanno potuto avvalersi dei benefici previsti dal citato D.Lgs. 374/1993.

Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti di quella disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 e dall’articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995, i lavoratori interessati non possono concretamente godere dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti.

Su questo complesso panorama normativo sono intervenute le leggi n. 247/2007 e n. 183/2010 che hanno conferito delega al Governo per la disciplina dei benefici pensionistici per lo svolgimento di lavori usuranti.

L’unico collegamento con le disposizioni previgenti è il richiamo delle lavorazioni individuate nell’art. 2 del DM 19 maggio 1999.

2. La delega (l. 247/2007 e l. 183/2010)

Il Decreto legislativo n. 67/2011 attua le deleghe contenute nelle leggi 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1 e 4 novembre 2010, n. 183, art. 1.

I principi e criteri direttivi individuano il beneficio, i soggetti destinatari del beneficio, le condizioni per accedere allo stesso, la procedura per il riconoscimento, le sanzioni e le clausole finanziarie.

Particolare attenzione verrà dedicata alla platea dei soggetti destinatari del beneficio, fonte di particolari criticità interpretative ed applicative. A parte i lavoratori che hanno svolto le mansioni particolarmente usuranti indicate dall’art. 2 del cd decreto Salvi del 19 maggio 1999, la delega contempla, infatti, i lavoratori notturni “come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66” e quelli addetti alle lavorazioni su linea a catena.

3. Ambito di applicazione soggettiva

a. Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, art. 2.

Il legislatore delegante ha individuato le mansioni particolarmente usuranti facendo riferimento a quelle che l’art. 2 del decreto ministeriale del 19 maggio 19991 enucleava tra le attività particolarmente usuranti indicate nell’allegato A del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. Il riferimento per l’individuazione delle mansioni non è, quindi, l’allegato A del Dlgs n. 374/1993, ma il comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale.

Più in particolare, esse sono:

· "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

· "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

· "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

· "lavori in cassoni ad aria compressa";

· "lavori svolti dai palombari";

· "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

· "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

· "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

· "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

b. Lavoratori notturni

Tra i lavoratori ammessi a beneficiare del trattamento pensionistico anticipato sono compresi anche i lavoratori notturni, per i quali il decreto legislativo fornisce apposita definizione.

Ai soli fini dell’accesso ai benefici pensionistici sono, infatti, considerati lavoratori notturni:

1. i lavoratori a turni2 che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a:

a. 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999

2 La definizione di lavoratore a turni è mutuata dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 e pertanto si tratta di quei lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. Quest’ultimo è definito a sua volta dal decreto legislativo n. 66/2003 come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.

b. 64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.

2. i lavoratori, diversi da quelli di cui al numero 1, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

c. Addetti alle lavorazioni su linea a catena

Il legislatore delegante (L. n. 247/2007, art. 1, comma 3, lett. b) aveva fatto riferimento ai lavoratori addetti alle lavorazioni su linea a catena che, “all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità”.

Il Governo ha ritenuto di specificare la platea dei lavoratori interessati (in senso riduttivo) facendo riferimento, in aggiunta a quanto previsto dalla delega, alle imprese per le quali operano alcune voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicate in allegato al decreto legislativo.

Più in particolare, si tratta delle seguenti attività:

1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti 2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc. 6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi 6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento 6582 Elettrodomestici 6590 Altri strumenti ed apparecchi 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc. 8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Il testo di legge, nell’individuare i lavoratori, riprende i contenuti della legge delega.

Va, però, evidenziato che il testo non è perfettamente conforme. In particolare, il testo del decreto:

1. fa riferimento, come detto, ad alcune voci di tariffa Inail;

2. fa espresso riferimento a lavorazioni “cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile”: si tratta delle ipotesi di cottimo obbligatorio, relative ai casi in cui, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione;

3. esclude dal novero delle mansioni che danno diritto al beneficio quelle di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione, non previste dalla legge di delega.

Con riferimento alla platea soggettiva così definita, va evidenziato che la logica del legislatore delegato è quella di restringere il numero degli aventi diritto. Questo vale, innanzitutto, per il criterio di selezione che fa riferimento alle voci Inail.

La disposizione – che Confindustria ha ripetutamente chiesto di eliminare, nella certezza che avrebbe generato criticità interpretative - non intende far riferimento astratto alle attività svolte dalle aziende classificate nelle voci Inail richiamate, ma solamente alle attività che, svolte alle dipendenze di quelle aziende, sono retribuite nella forma del cottimo obbligatorio e con le modalità procedurali indicate dalla norma.

d. Attività di trasporto pubblico

La disposizione limita l’ambito applicativo ai conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Restano, dunque, escluse attività lavorative diverse che, seppure faticose, non rientrano nella definizione di legge. Il riferimento è, ad esempio, agli autisti di mezzi rotabili di superficie che, seppure previsti nell’allegato A del Dlgs n. 374/1993, non sono contemplati dall’art. 2 del DM 4 maggio 1999 (cd decreto Salvi), richiamato dalla legge che ha delegato al Governo l’adozione del provvedimento in esame.

4. Le condizioni per l’accesso al beneficio (art. 1, commi 2-9)

Requisiti oggettivi

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il comma 2 stabilisce che l’anticipo pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:

· 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore della legge ed entro il 31/12/2017;

· la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/2018.

Il comma 3 prevede che ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività usuranti (7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa complessiva) vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, ecc.).

Al riguardo, va evidenziato che ci sono titoli di assenza dal lavoro - nei quali, quindi, certamente non vi è effettivo svolgimento dell'attività usurante - per i quali l'azienda versa, ad integrazione di una contribuzione figurativa parziale, una contribuzione (ad esempio, per malattia e maternità).

Confindustria, pertanto, è più volte intervenuta al fine di confermare il concetto di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa quale presupposto per il computo dei periodi da prendere in considerazione, chiedendo la sostituzione della locuzione “totalmente” con la locuzione “anche parziale, purché non venga svolta alcuna attività lavorativa”. La richiesta non è stata accolta.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri sopraindicati possono accedere al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, restando comunque fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti.

La decorrenza di tutti i trattamenti pensionistici liquidati sulla base dei requisiti ridotti non può essere anteriore alla data di entrata in vigore del decreto ed in ogni caso successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: quindi l’applicazione dei benefici per il diritto al pensionamento anticipato non può comunque dare luogo ad arretrati.

Benefici

I commi 4, 5 e 6 stabiliscono la modulazione dell’anticipo della pensione di anzianità rispetto ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti nei vari periodi temporali.

Il beneficio in misura “piena”, come di seguito indicato, spetta:

· ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM del 19/5/1999;

· agli addetti a lavorazioni su linea a catena;

· ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

· ai lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo o per almeno 78 notti di lavoro all’anno.

Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno il beneficio pensionistico spetta in misura “ridotta”, come illustrato più avanti, ed è modulato in relazione al numero di notti lavorate.

- Benefici nel periodo transitorio

Per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione anticipata nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2012, l’anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria varia tra 1 e 3 anni in riferimento all’età anagrafica e tra 1 e 2 unità in relazione alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota).

- Benefici a regime

A partire dal 1° gennaio 2013, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipata si consegue con un’età anagrafica ridotta di 3 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota) ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti ordinari.

- Lavoratori notturni con benefici ridotti

Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno la riduzione dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità è modulata in ragione del numero di notti lavorate e spetta a decorrere dal 1° luglio 2009.

Per tali soggetti, il comma 6 prevede che la riduzione del requisito dell’età anagrafica non può superare i 2 anni per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77 ed 1 anno per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71.

-Lavoratori che hanno svolto attività usuranti di diverso tipo

Il comma 7 individua le modalità per definire il beneficio pensionistico da applicare nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo.

Il criterio da adottare è quello della prevalenza: va considerata l’attività usurante svolta in prevalenza nel periodo di riferimento. Questo periodo è pari a:

· 7 anni degli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

· la metà dell’intera vita lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018.

In caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti, va attribuito il beneficio più favorevole.

- Incumulabilità con altri tipi di benefici

Il comma 8, nel confermare le norme di miglior favore previste per particolari regimi rispetto a quelle previste nell’assicurazione generale obbligatoria, stabilisce la non cumulabilità e non integrabilità dei benefici previsti dal decreto con quelli dei particolari regimi pensionistici anticipati (es.: militari, polizia, vigili del fuoco).

Al riguardo stiamo verificando se in tale incumulabilità rientrino anche categorie di lavoratori del settore privato cui si applicano speciali regimi di anticipo rispetto all’ordinaria età di pensionamento.

Per le tabelle che schematizzano i requisiti di legge, si rinvia alla relazione tecnica elaborata dal Ministero del lavoro, reperibile su internet .

5. Modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione

La procedura delineata dal decreto legislativo prevede una istanza del lavoratore interessato, corredata di documentazione, diretta all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto.

La domanda ha due scadenze:

- 30 settembre 2011 per chi ha già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

- 1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

I termini non sono esplicitamente qualificati come perentori né è richiamato l’istituto della decadenza. Viene, invece, previsto che una domanda tardiva rispetto ai temini sopra indicati, e sempre che ricorrano i requisiti di legge, produce l’effetto di differire il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato (art. 2, comma 4).

La domanda deve essere corredata con documentazione dalla quale emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento.

Posto che si fa riferimento a periodi lavorativi pregressi, la documentazione da fornire potrà essere solamente quella che era obbligatoria al momento dello svolgimento delle attività lavorative prese in considerazione dal decreto legislativo.

Si tratta di una precisazione, chiesta appositamente da Confindustria, per evitare l’improprio obbligo di fornire una documentazione di cui non era obbligatoria la tenuta nel passato.

Di ciò è riprova nella disposizione del comma 6 dell’art. 2, secondo cui il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima. Viene, quindi, ribadito anche il limite temporale di conservazione, per evitare la impropria estensione di obblighi all’epoca vigenti.

La documentazione deve contenere elementi relativi alla qualità delle attività svolte, ai necessari periodi di espletamento, alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda, tali da consentire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per il beneficio.

Il decreto individua alcune ipotesi che hanno valenza di titolo esemplificativo, accogliendo una specifica richiesta di Confindustria in questo senso, finalizzata ad ampliare la documentazione cui l’azienda può ricorrere per sostenere la domanda del lavoratore.

A valle della domanda, l’istituto previdenziale emana un provvedimento positivo e indica la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico. Ovviamente, il lavoratore deve presentare, oltre alla domanda e alla documentazione ai fini del beneficio previdenziale, anche la domanda di pensionamento, a riprova della sussistenza dei requisiti di base per accedere al pensionamento privilegiato.

Il decreto legislativo, per il futuro, dispone l’individuazione (con le modalità e nei tempi indicati nel decreto richiamato all’art. 4) di modalità per l’accertamento dello svolgimento di tutte le attività cd usuranti richiamate dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo.

6. Aspetti finanziari: la clausola di salvaguardia

La legge delega n. 183/2010 prevede espressamente l’inserimento nel decreto attuativo di una clausola di salvaguardia volta a prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Il decreto precisa questo criterio per garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.

Nel caso di superamento delle richieste rispetto alle risorse disponibili, la decorrenza dei trattamenti è differita dando priorità alla data di maturazione dei requisiti agevolati. In caso di parità degli stessi, la selezione avviene in ragione della data di presentazione della domanda (art. 3).

7. Modalità attuative

Il decreto legislativo (art. 4) rinvia ad un successivo decreto interministeriale, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale, per la determinazione delle modalità attuative.

Il coinvolgimento delle parti sociali sostituisce l’istituzione di una apposita commissione, che era prevista nello schema di decreto approvato nel corso della precedente legislatura e mai emanato.

Il decreto conterrà precisazioni, tra l’altro, in ordine al monitoraggio sul rispetto della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 3 (che avverrà con lo strumento della conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/1990) e sulle modalità di accertamento della documentazione presentata dal lavoratore, con riferimento ai differenti presupposti che fondano il diritto al beneficio, anche in relazione ai dati già in possesso delle pubbliche amministrazioni (a questo proposito, la norma fa espresso riferimento ai dati Inail).

8. Obblighi di comunicazione

Il decreto legislativo introduce l’obbligo di comunicazione, con periodicità annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici nel caso in cui il datore di lavoro occupi dei lavoratori notturni come definiti dallo stesso decreto (cfr. supra paragrafo 2, lettera b.).

La comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nonché ai competenti istituti previdenziali dello svolgimento, anche per il tramite dell’associazione cui il datore aderisca o conferisca mandato ovvero per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 1979.

Una distinta comunicazione deve, invece, essere effettuata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, nonché ai competenti istituti previdenziali 30 giorni prima dell’inizio dello svolgimento di una delle lavorazioni su linea a catena (cfr. supra paragrafo 2, lettera c.).

In sede di prima applicazione, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione è sanzionato in via amministrativa (da 500 euro a 1.500 euro). Le sanzioni sono suscettibili di diffida (cfr. art. 13, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 124/2004).

9. Disposizioni sanzionatorie

Il decreto disciplina il regime sanzionatorio con riferimento all’avvenuto conseguimento dei benefici sulla base di documentazione non veritiera.

A questo proposito, conferma le sanzioni già previste da altre disposizioni legislative per il destinatario della prestazione indebita, che consistono nella revoca del trattamento pensionistico, nella ripetizione dell’indebito e nell’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Viene, poi, introdotta una sanzione per il datore di lavoro che ha fornito documentazione non veritiera, rappresentata dal pagamento di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione.

La verifica della veridicità della documentazione è attribuita al servizio ispezione del lavoro e agli enti previdenziali.

10. Copertura finanziaria

Gli oneri per la copertura dei benefici pensionistici sono posti integralmente a carico dello Stato.

Per l’anno 2011 essi sono pari a 312 milioni di euro, mentre ammontano a 350 milioni di euro per l’anno 2012 e, dal 2013, la disponibilità è pari a 383 milioni di euro. Le risorse sono a carico del Fondo istituito all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.