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Detassazione Artigianato. Salario Accessorio. A.I. 23-03-2011

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A.I. 23-03-2011
Modello di accordo-quadro territoriale in materia di detassazione del salario accessorio

Epigrafe

Verbale di stipula

Testo dell'A.I.

Accordo - quadro

A.I. 23 marzo 2011

Modello di accordo-quadro territoriale in materia di detassazione del salario accessorio

Parti stipulanti

Tra

Confartigianato imprese; CNA; Casartigiani; CLAAI.

e

CGIL; CISL; UIL.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

- le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono necessario favorire la definizione di accordi-quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti con riferimento agli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

Convengono che l'accordo-quadro territoriale allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei predetti contratti collettivi, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese di secondo livello, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.

Addì ..... ..... ...... in ..... ..... ...... ..... ..... ......

Confartigianato imprese; CNA; Casartigiani; CLAAI.

e

CGIL; CISL; UIL.

Premesso che:

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

Si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo valido per il territorio di ..... ..... ......:

- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi;

- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati da imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni artigiane firmatarie della presente intesa, a tutti i livelli;

- le disposizioni dei contratti collettivi applicati dalle Associazioni artigiane e dagli enti o dalle società da loro promossi, partecipati, o costituiti;

- ai sensi della citata circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011 sono recepiti dalla presente intesa, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turno, lavoro domenicale ordinario, festivo, lavoro notturno) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione di II livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

I datori di lavoro, informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Firme

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