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Informativa. Infortunio INAIL

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Infortunio INAIL

Denuncia a fini statistici e informativi

Previsto dal Testo unico l'obbligo di denuncia per infortuni di almeno un giorno escluso quello dell'infortunio stesso.

Il TU 81/08 prevede l’obbligo della segnalazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno – escluso quello dell’infortunio. Questo adempimento è stato previsto ai fini statistici e informativi. La segnalazione deve essere effettuata con fax o per posta ordinaria, inviando alla sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto.

Nel sito INAIL, è disponibile il modulo per la comunicazione d’infortunio a fini statistici informativi.

Sull’argomento, ecco l’estratto del TU 81/08.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, c.1. “ Il datore di lavoro… e i dirigenti  che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: … r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze

  • A fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
  • a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL entro due giorni da quello in cui  il datore di lavoro ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.

Il datore di lavoro:

  • Non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;
  • è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico, qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica;
  • se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
  • in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un  telegramma entro 24 ore.

Le sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l’utilizzo del modulo di comunicazione predisposto e presente sul sito dell’INAIL, purché riportino la seguente dicitura: “Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi – Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) – T.U. Sicurezza”.

La denuncia di infortunio viene effettuata online, solo per  finalità assicurative.

Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco.