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Calzature - PMI. Dal 1 aprile 2014 al

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Dal 1 aprile 2014

Qualificati

Livello Retribuzione minima contrattuale Totale
Minimo Ind. funzione €/mese
8 2.049,23 51,65 2.100,88
7 1.903,67 0,00 1.903,67
6 1.756,45 0,00 1.756,45
5 1.669,64 0,00 1.669,64
4 1.602,26 0,00 1.602,26
3S 1.566,29 0,00 1.566,29
3 1.530,83 0,00 1.530,83
2S 1.487,48 0,00 1.487,48
2 1.451,84 0,00 1.451,84
1 1.168,10 0,00 1.168,10

Fonti:

dal 1 novembre 2013

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) - Mancata adesione alla bilateralità

A decorrere dal 7 ottobre 2013 in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare ai lavoratori un elemento retributivo aggiuntivo (E.a.r.), pari a € 25 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r. ed è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità.

Per i lavoratori part-time tale importo è corrisposto in proporzione all'orario di lavoro mentre per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione

Fonti:

Ip acc. 7 ottobre 2013;


Calzature - PMI
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Dal 1 aprile 2011

Quadri - Impiegati - Intermedi - Operai

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Minimo

Contingenza

Ind. funzione

€/mese

8

1.908,56

0,00

51,65

1.960,21

7

1.772,74

0,00

0,00

1.772,74

6

1.631,73

0,00

0,00

1.631,73

5

1.552,01

0,00

0,00

1.552,01

4

1.489,85

0,00

0,00

1.489,85

3S

1.457,29

0,00

0,00

1.457,29

3

1.424,74

0,00

0,00

1.424,74

2S

1.386,07

0,00

0,00

1.386,07

2

1.353,50

0,00

0,00

1.353,50

1

1.106,31

0,00

0,00

1.106,31

Ip.acc. 22 luglio 2010

Aziende terziste nel Mezzogiorno

Per le imprese industriali contoterziste site nelle aree di cui all'Obiettivo 1 ed ex 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 (aree svantaggiate del Mezzogiorno), gli aumenti retributivi previsti in via ordinaria alle date del 1° luglio 2010, 1° aprile 2011 e 1° aprile 2012 sono differiti, rispettivamente, al 1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011 e 1° ottobre 2012.

 

Calzature - PMI
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

 

Apprendisti

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo (mesi)

Minimo

€/mese

7

0 - 24

1.577,74

1.577,74

7

25 - 48

1.613,19

1.613,19

6

0 - 24

1.452,24

1.452,24

6

25 - 48

1.484,87

1.484,87

5

0 - 24

1.381,29

1.381,29

5

25 - 48

1.412,33

1.412,33

4

0 - 24

1.325,97

1.325,97

4

25 - 48

1.355,76

1.355,76

3S

0 - 24

1.296,99

1.296,99

3S

25 - 48

1.326,13

1.326,13

3

0 - 24

1.268,02

1.268,02

3

25 - 48

1.296,51

1.296,51

2S

0 - 24

1.233,60

1.233,60

2S

25 - 48

1.261,32

1.261,32

2

0 - 15

1.204,62

1.204,62

2

16 - 30

1.231,69

1.231,69

Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula del Verb.acc. 24 giugno 2004. Tale accordo, in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposita sezione.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

C.C.N.L. 19 maggio 2000, art. 66; - Ip.acc. 22 luglio 2010

Calzature - PMI
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Apprendisti - Aree svantaggiate del Mezzogiorno (*)

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

€/mese

7

0 - 24

1.400,46

1.400,46

7

25 - 48

1.435,92

1.435,92

6

0 - 24

1.289,07

1.289,07

6

25 - 48

1.321,70

1.321,70

5

0 - 24

1.226,09

1.226,09

5

25 - 48

1.257,13

1.257,13

4

0 - 24

1.176,98

1.176,98

4

25 - 48

1.206,78

1.206,78

3S

0 - 24

1.151,26

1.151,26

3S

25 - 48

1.180,40

1.180,40

3

0 - 24

1.125,54

1.125,54

3

25 - 48

1.154,04

1.154,04

2S

0 - 24

1.095,00

1.095,00

2S

25 - 48

1.122,72

1.122,72

2

0 - 15

1.069,27

1.069,27

2

16 - 30

1.096,34

1.096,34

(*) Obiettivo 1 del regolamento 93/2081/CE del 20 luglio 1993

Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula del Verb.acc. 24 giugno 2004. Tale accordo, in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposita sezione.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

C.C.N.L. 19 maggio 2000, art. 66; - Ip.acc. 22 luglio 2010

Calzature - PMI
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2011

Apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 276/2003, "durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto".

In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha così definito la progressione di inquadramento applicabile al lavoratore con qualifica di apprendista.

La retribuzione, pertanto, è quella corrispondente al livello di inquadramento progressivamente raggiunto.

Apprendistato professionalizzante

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

8

0 - 20

6

 

21 - 40

7

 

41 - 72

8

7

0 - 20

5

 

21 - 40

6

 

41 - 72

7

6

0 - 20

4

 

21 - 40

5

 

41 - 72

6

5

0 - 20

3

21 - 40

4

41 - 66

5

4

0 - 18

2

19 - 36

3

37 - 60

4

3S

0 - 16

1

17 - 32

2

33 - 54

3S

3

0 - 16

1

17 - 32

2

33 - 54

3

2S

0 - 14

1

 

15 - 42

2S

2

0 - 14

1

 

15 - 42

2

Verb.acc. 13 aprile 2006.