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Metalmeccanica - Aziende industriali. Dal 1 gennaio 2015

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Metalmeccanica - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2015

Dal 1 gennaio 2015

Qualificati

Livello Minimo Totale
8Q 2.333,17 2.333,17
7 2.278,56 2.278,56
6 2.040,98 2.040,98
5S 1.902,42 1.902,42
5 1.774,89 1.774,89
4 1.657,28 1.657,28
3S 1.622,96 1.622,96
3 1.588,63 1.588,63
2 1.432,58 1.432,58
1 1.297,81 1.297,81

 

Minimi di retribuzione - Livello 8Q e 7

Il minimo di retribuzione del livello 8Q e 7 è comprensivo rispettivamente dell'indennità di funzione e dell'elemento retributivo.

 

Differimento minimi Gennaio 2014 e Gennaio 2015

Per far fronte a situazioni di crisi e per agevolare gli start-up, si può stabilire, mediante accordo aziendale, una diversa decorrenza dei minimi di gennaio 2014 e gennaio 2015. Tali decorrenze possono

essere spostata in avanti fino ad un massimo di 12 mesi

 

Conglobamento dell'Edr confederale

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'E.d.r. confederale è stato conglobato nel minimo di retribuzione.

 

Applicazione del ccnl 5 dicembre 2012 alle aziende della Piccola e media industria

Con il protocollo di intesa 13 novembre 2013 le parti hanno concordato alcuni criteri di armonizzazione per favorire l'applicazione del ccnl della metalmeccanica industria alle aziende che applicavano il ccnl della piccola e media industria Confapi.

La confluenza ha effetto dal 1° gennaio 2014 oppure dal 1° gennaio 2015.

Si riporta la tabella di corrispondenza dei livelli per la corretta applicazione delle tabelle retributive:

Ccnl Unionmeccanica-Confapi Ccnl Federmeccanica - Assistal
Categorie
1 1
2 2
3 3
--- 3 S
4 4
5 5
6 5 S
7 6
8 7
9 7
8°Q 8 Q
9°Q 8 Q

Tale reinquadramento dei lavoratori non potrà comportare variazioni retributive: pertanto ai lavoratori inquadrati nella 1ª categoria ovvero già inquadrati nella 9ª categoria (impiegati e Quadri) verrà riconosciuto un apposito superminimo individuale mensile lordo per 13 mensilità corrispondente alla differenza retributiva tra il vecchio e il nuovo inquadramento.

Allo stesso modo in seguito all'applicazione ai dipendenti in forza già inquadrati nella 9ª categoria (impiegati e quadri) degli scatti di anzianità previsti per l'8ª categoria in base alla suddetta tabella di equiparazione, la differenza retributiva degli importi già maturati sarà garantita ad personam attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo individuale.

I superminimi individuali non sono assorbibili salvo in caso di passaggio a categoria superiore.

I rapporti di apprendistato professionalizzante già in atto sono disciplinati dal contratto di assunzione fino alla scadenza dello stesso. Laddove l'apprendista venga mantenuto in servizio al termine del contratto di apprendistato sarà reinquadrato secondo la suesposta tabella di equiparazione.

Aumenti periodici di anzianità

E' previsto un aumento pari al 5% del minimo di retribuzione per ciascuno dei primi 5 bienni di servizio prestato nel medesimo livello (*).

A decorrere dal 1.7.1999, sono previsti i seguenti importi:

Livelli Fino al 31.12.2000 (**) 1.1.2011
39,78 40,96
35,34 36,41
5° S 31,48 32,43
28,77 29,64
25,98 26,75
24,30 25,05
20,98 21,59
17,93 18,49

 

Livelli 1.1.2014
8Q 40,96
7 40,96
6 36,41
5S 32,43
5 29,64
4 26,75
3S 25,05
3 25,05
2 21,59
1 18,49

 

Dal 1.1.1980 è in vigore un regime transitorio per gli impiegati e intermedi in forza al 15.7.1979. In particolare, per gli impiegati e intermedi gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979 - fissati negli importi in atto al 31 dicembre 1998 fino alla data del 31 dicembre 2000 - vengono incrementati dei seguenti importi dal 1° gennaio 2001: liv. 7 € 1,17; liv. 6 € 1,07; liv. 5S € 0,96; liv. 5 € 0,88; liv. 4 € 0,77; liv. 3 € 0,75; liv. 2 € 0,61.

------------------

(*) Fino al 31 dicembre 1989 l'anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità decorreva dal compimento del 20° anno di età.

(**) Valori in essere al 31.12.1998.

Mensilità contrattuali

13.

 

Divisore per quota oraria

173.


Metalmeccanica - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2012

Dal 1 gennaio 2012

Quadri - Impiegati - Intermedi - Operai

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Minimo

E.d.r.

Elem.retrib.

Ind.funzione

€/mese

7Q quadri

2.038,21

10,33

0,00

114,00

2.162,54

7

2.038,21

10,33

59,39

0,00

2.107,93

6

1.876,27

10,33

0,00

0,00

1.886,60

5S

1.748,28

10,33

0,00

0,00

1.758,61

5

1.634,56

10,33

0,00

0,00

1.644,89

4

1.528,32

10,33

0,00

0,00

1.538,65

3

1.466,17

10,33

0,00

0,00

1.476,50

2

1.327,19

10,33

0,00

0,00

1.337,52

1

1.206,23

10,33

0,00

0,00

1.216,56

Elemento retributivo di professionalità

Agli operai di 5° livello rientranti in una delle seguenti figure professionali - aggiustatore stampista, modellista, montatore-installatore di grandi impianti, montatore-manutentore elettrico-elettronico, operatore specialista motorista, operatore specialista montatore areonautico, tracciatore-collaudatore, addetto macchine a controllo numerico - cui venga riconosciuto il possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico, spetta un elemento retributivo di professionalità di € 28,41 mensili, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.

Indennità di funzione - Aziende a partecipazione statale

Nelle aziende a partecipazione statale, ai lavoratori con qualifica di quadro alla data del 1° luglio 1999, viene garantita l'erogazione dell'indennità di funzione nella misura prevista dal c.c.n.l. 9 luglio 1994 (€ 108,46), attraverso l'attribuzione della differenza a titolo di superminimo individuale, riassorbibile soltanto in caso di futuri incrementi della stessa indennità previsti per l'industria privata.

Ip.acc. 15 ottobre 2009

Metalmeccanica - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2012

Apprendisti - Regime generale

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

E.d.r.

Elem.retrib.

Ind.funzione

€/mese

4

0-6 mesi

982,33

6,92

0,00

0,00

989,26

 

7-12 mesi

1.055,64

7,44

0,00

0,00

1.063,08

 

13-18 mesi

1.128,95

7,95

0,00

0,00

1.136,91

 

19-24 mesi

1.202,26

8,47

0,00

0,00

1.210,73

 

25-30 mesi

1.319,55

9,30

0,00

0,00

1.328,85

 

31-48 mesi

1.451,90

9,81

0,00

0,00

1.461,72

3

0-6 mesi

982,33

6,92

0,00

0,00

989,26

 

7-12 mesi

1.055,64

7,44

0,00

0,00

1.063,08

 

13-18 mesi

1.128,95

7,95

0,00

0,00

1.136,91

 

19-24 mesi

1.202,26

8,47

0,00

0,00

1.210,73

 

25-30 mesi

1.319,55

9,30

0,00

0,00

1.328,85

Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula dell'Acc. 19 gennaio 2006. Tale accordo, in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposito paragrafo.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

C.C.N.L. 7 maggio 2003

Metalmeccanica - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2012

Apprendisti con diploma di qualifica o di scuola media superiore

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

E.d.r.

Elem.retrib.

Ind.funzione

€/mese

4

0-6 mesi

1.055,64

7,44

0,00

0,00

1.063,08

 

7-12 mesi

1.128,95

7,95

0,00

0,00

1.136,91

 

13-18 mesi

1.202,26

8,47

0,00

0,00

1.210,73

 

19-24 mesi

1.319,55

9,30

0,00

0,00

1.328,85

 

25-30 mesi

1.392,86

9,81

0,00

0,00

1.402,68

3

0-6 mesi

1.055,64

7,44

0,00

0,00

1.063,08

 

7-12 mesi

1.128,95

7,95

0,00

0,00

1.136,91

 

13-18 mesi

1.202,26

8,47

0,00

0,00

1.210,73

 

19-24 mesi

1.319,55

9,30

0,00

0,00

1.328,85

 

31/36 mesi

1.451,90

9,81

0,00

0,00

1.461,72

Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula dell'Acc. 19 gennaio 2006. Tale accordo, in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposito paragrafo.

Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.

C.C.N.L. 7 maggio 2003

Metalmeccanica - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2012

Apprendistato professionalizzante

Decorrenza dal: 1/03/2006

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 276 del 2003, "durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto".

In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha così definito la progressione di inquadramento applicabile al lavoratore con qualifica di apprendista.

Laurea inerente alla professionalità da conseguire

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

7

0 - 14

5

 

15 - 28

6

 

29 - 42

6 (*)

6

0 - 13

4

 

14 - 26

5

 

27 - 38

5 (*)

5

0 - 12

3

 

13 - 23

4

 

24 - 34

4 (*)

Diploma inerente alla professionalità da conseguire

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

5

0 - 18

3

 

19 - 36

4

 

37 - 54

4 (*)

4

0 - 16

2

 

17 - 31

3

 

32 - 46

3 (*)

3

0 - 12

1

 

13 - 24

2

 

25 - 36

2 (*)

Altro

Livello di destinazione finale

Periodo apprendistato (mesi)

Livello di inquadramento

5

0 - 20

3

 

21 - 40

4

 

41 - 60

4 (*)

4

0 - 18

2

 

19 - 35

3

 

36 - 52

3 (*)

3

0 - 14

1

 

15 - 28

2

 

29 - 42

2 (*)

3 (**)

0 - 8

1

 

9 - 16

2

 

17 - 24

2 (*)

(*) Durante il terzo periodo di apprendistato, la retribuzione è pari a quella prevista per il livello di destinazione.

(**) Addetti a produzioni in serie su linee a catena o di montaggio semplice, quando le mansioni sono caratterizzate da attività brevi, semplici o ripetitive non ricomprendibili nella declaratoria di 3ª categoria.

Acc. 19 gennaio 2006.