Studi Professionali. Dal 1° aprile 2013
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Studi professionali Retribuzioni minime mensili 1° aprile 2013 Qualificati Apprendistato ex D.Lgs. 167/2011 Apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003 Apprendistato ante ex D.Lgs. n. 276/2003 Retribuzioni
Livelli ex 1°, ex 2° e ex 3° - assunti fino al 30.06.2004 Il mino dei Livelli ex 1°, ex 2° e ex 3° - assunti fino al 30.06.2004 è comprensivo dell'importo dell'elemento nazionale di allineamento contrattuale. Tale voce è valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3° super, ai quali veniva applicato il c.c.n.l. stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate. L'elemento nazionale di allineamento contrattuale sopra indicato, viene determinato dall'eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti c.c.n.l. sottoscritti da Confedertecnica e CONSILP-Confprofessioni-CIPA. Le parti stabiliscono, inoltre, che per i nuovi assunti, a partire dal 1° luglio 2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l'esclusione della voce Elemento nazionale di allineamento contrattuale. Elemento economico di garanzia Con la retribuzione di ottobre 2013, qualora nonostante la presentazione della piattaforma non viene definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2013, è erogato ai lavoratori in forza da almeno 6 mesi alla data del 1° ottobre 2013, un importo una tantum a titolo di elemento economico di garanzia nelle seguenti misure, riproporzionate in caso di part-time:
L'elemento di garanzia - non utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, e non incidente sul t.f.r. - è assorbito da elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali. Apprendisti
Apprendistato ex D.Lgs. 167/2011 Il Testo Unico sull'apprendistato dà la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante al lavoratore con qualificazione corrispondente a quella al cui conseguimento è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio. In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha optato per il sistema della percentualizzazione definendo la seguente progressione, per i cui importi si veda quanto sviluppato nelle tabelle a partire dal 1° ottobre 2011 e successive decorrenze. Apprendisti assunti dal: 01/10/2011 Apprendistato professionalizzante
Fonti: CCNL 29 novembre 2011, art. 26 e seguenti Apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003 In base alla disciplina dell'apprendistato introdotta dall'art. 53, D.Lgs. n. 276/2003",durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto". In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha abbandonato il precedente sistema di calcolo della retribuzione degli apprendisti (in percentuale rispetto a quella dei qualificati), definendo per la qualifica in esame la seguente progressione di inquadramento. La retribuzione degli apprendisti, pertanto, è quella corrispondente al livello di inquadramento progressivamente raggiunto. Apprendisti assunti dal: 03/05/2006 Apprendistato professionalizzante
(*) Il ccnl stabilisce che per gli apprendisti destinati al 4° livello, l'inquadramento e il consegunete trattamento economico aono al 5° livello per la prima metà della durata del rapporto. Fonti: CCNL 3 maggio, art. 26 e seguenti Apprendistato ante ex D.Lgs. n. 276/2003 La retribuzione degli apprendisti è ridotta in percentuale rispetto a quella dei qualificati secondo le progressioni di seguito riportate. Apprendisti assunti dal: 01/07/2004
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