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Scuole private religiose. Dal 1 settembre 2011

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Scuole private religiose
Retribuzioni minime mensili - 1 settembre 2011

Dal 1 settembre 2011

Categoria unica

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Minimo

€/mese

6

1.746,49

1.746,49

5

1.574,80

1.574,80

4

1.501,70

1.501,70

3

1.457,58

1.457,58

2

1.417,86

1.417,86

1

1.379,74

1.379,74

Ip acc. 28 ottobre 2010, art. 29

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Retribuzioni minime mensili - 1 settembre 2011

Categorie ex I - ex II - ex III - Superminimi ad personam

Ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, già appartenenti alle categorie ex I, ex II ed ex III, sono erogati i seguenti importi mensili, non riassorbibili, a titolo di superminimi "ad personam":

Livello

Ex cat. I

Ex cat. II

Ex cat. III

6

396,07

309,12

151,07

5

273,61

198,75

100,36

4

214,72

150,85

72,21

3

207,64

165,61

75,98

2

153,51

122,57

72,88

1

125,88

93,39

58,55

Al personale docente in forza al 30 settembre 1981 presso Istituti di prima categoria super spetta, a titolo di superminimo non riassorbibile, un importo mensile di € 30,99 per i docenti laureati, e € 25,82 per i docenti diplomati del 4° e 5° livello. Tali somme - da computarsi a tutti gli effetti retributivi e previdenziali - sono congelate e mantenute ad personam fino alla risoluzione del rapporto.

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Retribuzioni minime mensili - 1 settembre 2011

Apprendisti ex D.Lgs. n. 276/2003.

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Periodo

Minimo

€/mese

4

0-12 mesi

1.351,53

1.351,53

13-48 mesi

1.501,70

1.501,70

3

0-12 mesi

1.311,82

1.311,82

13-36 mesi

1.457,58

1.457,58

2

0-12 mesi

1.276,07

1.276,07

13-36 mesi

1.417,86

1.417,86

1

0-12 mesi

1.241,77

1.241,77

13-24 mesi

1.379,74

1.379,74

Il trattamento economico riportato in tabella è quello previsto dal CCNL 4 giugno 2007 che, in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il c.d. "apprendistato professionalizzante".

Ai rapporti di apprendistato instaurati in precedenza continua ad applicarsi, sino ad esaurimento, la previgente normativa sino alla loro naturale scadenza.

CCNL 17 ottobre 2002; CCNL 4 giugno 2007; Ip. Acc. 28 ottobre 1010, art. 29.

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Retribuzioni minime mensili - 1 settembre 2011

Apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003.

Il c.c.n.l., nell'introdurre la disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 276/2003, ha previsto che la retribuzione degli apprendisti è ridotta in percentuale rispetto a quella dei qualificati, e ha definito pertanto una specifica progressione retributiva per la quale si veda quanto sviluppato nelle tabelle a partire dal 1° giugno 2007 e successive decorrenze.