Comunicati Milano
CLO USI. 50 anni della nostra attività.
Riceviamo e pubblichiamo.
Effetti di un buon lavoro sindacale!
Dopo 50 anni che i locali sotto i portici del S.Carlo sono ad uso sindacale il Direttore M. Stocco vuole affittarli per fini commerciali .
---- Dal 1991 locali sono gestiti dall'Organizzazione Sindacale USI Sanità, dopo due ricorsi al giudice del lavoro venivano riconosciute tutte le prerogative sindacali tra cui anche la sede (legge 700 statuto dei lavoratori). ---- Nel 1998 l' USI Sanita' vince le prime elezioni RSU risultando il primo sindacato. Ad oggi mantiene delegati sindacali RSU delegati RLS e segreteria aziendale. ---- L'attuale Direttore Generale della ASST Matteo Stocco, in carica dal gennaio 2019, da tale data ha iniziato in modo autoritario un sistematico attacco ai diritti dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali che non aderivano al suo modus operandi. Inviando sotto consiglio di disciplina sindacalisti e lavoratori, disconoscendo la maggioranza rappresentativa della RSU, che è contraria ai suoi modi, attuando così contro i sindacati la rappresaglia come facevano i fascisti.
Eliminando gli RLS (Rappresentanti sulla Sicurezza dei Lavoratori), deliberando un nuovo regolamento RLS nella ASST che riduce in modo considerevole i rappresentanti sulla sicurezza (da 18 a 6) proprio nel momento della pandemia covid 19, i lavoratori non sapevano a chi rivolgersi e anche le informazioni sono state segregate.
Il direttore M. Stocco con la minoranza dei sindacati amici ha approvato un Contratto integrativo aziendale peggiorativo rispetto il precedente a danno di tutti i lavoratori della ASST, ricompensando poi con promozioni e benefit i sindacalisti firmatari CISL, UIL, FSI, FIALS che lo hanno aiutato in meschine operazioni autoritarie.
Nel corso del 2019-2020 abbiamo presentato come USI S. Paolo S. Carlo diversi esposti sia all'ATS, nel caso della scabbia all'ospedale S. Paolo, che ha poi multato Stocco e la dirigenza per gli spogliatoi non a norma;
- dossier sulla malgestione degli appalti sull'informatica;
- esposti alla regione Lombardia e Procura della Repubblica sulla libera professione al S. Paolo insieme al comitato difesa ospedali s.Carlo S.Paolo e Medicina Democratica;
- esposti, insieme ad altri sindacati, su mancanza di braccialetti identificativi per i donatori di sangue come previsto dalla legge nazionale e posizioni organizzative.
Le cronache dei giornali, descrivono le attività e le compagnie di frequentazione del Dottor Stocco, ai tempi direttore all'ospedale di Monza, tra condannati per corruzione e mafia.
Di pochi giorni fa l'articolo su quotidiano il giorno cronache Monza Brianza, in cui si riporta la notizia che Stocco fu interrogato come testimone nel processo per corruzione.
Al giudice che gli chiede cosa voleva da lui un imputato che continuava a telefonargli e che aveva visto nel suo studio quando era DIRETTORE GENERALE a Monza la risposta di Matteo Stocco è stata , NON RICORDO. Facendo così lo smemorato.
Questo sistema ha affossato la Sanità Pubblica.
Il Clo USI
All'USI-CIT CLO la solidarietà della nostra O.S.
I diritti acquisiti sono inalienabili!
Sentenza lavaggio tuta.
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con ricorsi depositati in via telematica in data 21 febbraio 2020 e 11 marzo 2020
da
......................................., ...................................., ................................................, .................................., .................................., ................................, ..............................................,
,.....................
e da
...........................................................,
tutti elettivamente domiciliati in Milano, via B. Cellini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Catapano, che li rappresenta e difende, per procura in calce ai ricorsi introduttivi;
ricorrenti
contro
ROMEO GESTIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, piazza S. Maria Beltrade, presso lo studio degli Avv.ti ..........................., ..............................e ..............................., che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno (lavaggio DPI) i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1. accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo del datore di lavoro ROMEO GESTIONI S.p.A. di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro di cui è causa, ex art. 32 Cost., 2087 c.c. e art. 77 D.Lgs. 81/2008;
2. per l'effetto, ordinare alla ROMEO GESTIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione degli indumenti di lavoro di cui è causa, in maniera da assicurarne l'igiene ed evitare conseguenti rischi per la salute dei lavoratori ricorrenti;
3. Accertare e dichiarare che la ROMEO GESTIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti per l'attività di lavaggio degli indumenti di lavoro svolta dalla data dell'assunzione sino al deposito del ricorso, nella misura determinata equitativamente di €5,00.= a settimana per 48 settimane all'anno ovvero in misura pari ad 1 ora di retribuzione alla settimana per 48 settimane all'anno ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di Giustizia.
4. per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti gli importi come sopra riconosciuti dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.
5. con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
PER LA CONVENUTA:
il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi depositati in via telematica nelle date sopra indicate, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.
Riferivano di essere dipendenti della società convenuta dal 1° giugno 2015, a eccezione di FOUAD KAMAL il cui rapporto di lavoro decorreva dal 1° maggio 2015 (cfr. docc. 1-6 ric.). Precisavano di essere addetti alla pulizia delle stazioni della linea 1 della metropolitana di Milano, prestando la propria attività nell'ambito dell'appalto di servizi in essere tra la ricorrente e A.T.M. s.p.a., con orari compresi tra le 22 e le 6. A causa del costante contatto con agenti biologici, chimici e meccanici potenzialmente dannosi per la loro salute, tutti i dipendenti della convenuta addetti alle pulizie erano tenuti a indossare gli indumenti forniti dalla medesima. Pur mettendo a disposizione appositi locali spogliatoio, muniti di docce, la società non provvedeva, tuttavia, al lavaggio degli indumenti da lavoro.
Tale incombente era lasciato ai lavoratori, i quali dovevano provvedervi a casa propria, almeno una volta alla settimana, con l'utilizzo della lavatrice domestica, avviando un ciclo della durata di almeno un'ora.
Pertanto, attraverso il sindacato U.S.I.-C.T.&S., avevano richiesto alla società di provvedere al lavaggio di tali indumenti, nonché al risarcimento di costi sostenuti in proprio a tale fine, ma le loro richieste non erano state accolte da parte datoriale. I ricorrenti fondavano, in particolare, le loro domande in questa sede sugli obblighi incombenti sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 77 d.lgs. n. 81/2008. A loro avviso, gli indumenti in questione avevano una specifica finalità di proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute derivanti dal contatto con i menzionati agenti chimici e biologici durante le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti nelle stazioni della metropolitana. Chiedevano, pertanto, di essere risarciti dei costi derivanti dall'impiego di tempo, detersivi, energia e acqua per lavare da sé gli indumenti da lavoro. Ai fini della liquidazione, proponevano come criteri di equità l'attribuzione in via alternativa di 5 euro o di un'ora di retribuzione alla settimana per 48 settimane all'anno.
Si costituiva ROMEO GESTIONI s.p.a. con memorie depositate in via telematica il 30 giugno e il 28 settembre 2020.
La convenuta negava che gli indumenti in questione fossero da classificare come d.p.i.: in quest'ultima categoria, infatti, rientravano esclusivamente le calzature, i gilet ad alta visibilità, i guanti, le mascherine, gli occhiali di protezione e gli elmetti. Ne erano esclusi i pantaloni, le felpe e le magliette, trattandosi di "semplici divise distintive, con le caratteristiche di capi comuni di abbigliamento". Questi ultimi non erano stati classificati come d.p.i. nel D.V.R. del cantiere, né nell'opuscolo sulla sicurezza sul lavoro consegnato ai lavoratori. Peraltro, l'art. 26 del c.c.n.l. applicato onerava i lavoratori della buona conservazione degli indumenti loro affidati. Secondo la Società, non vi sarebbe stato il contatto con gli agenti biologici e chimici lamentato dai ricorrenti. Infatti, le attività dei ricorrenti consistevano in spazzatura e spolveratura delle superfici, lavaggio della pavimentazione, saltuaria ceratura (con appositi d.p.i. quali le tute monouso), pulizia dei c.d. tronchini senza idranti. La rimozione di fluidi biologici avveniva soltanto con apposite macchine lavasciuga, che impedivano il contatto dell'operatore con il materiale organico. La pulizia dei servizi igienici aperti al pubblico era onere dei soli lavoratori del turno diurno, con esclusione dei ricorrenti.
Secondo parte convenuta, gli indumenti di cui alla domanda dei lavoratori non potevano essere classificati come d.p.i., in quanto non specificamente destinati a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore ai sensi dell'art. 74, d. lgs. n. 81/2008. Né gli indumenti forniti ai ricorrenti erano classificabili come d.p.i. in quanto non erano stati pensati come indumenti da lavoro e forniti di marcatura CE. Essi assolvevano solo a una funzione identificativa, essendo esclusa la necessità di proteggere i lavoratori da rischi chimici e biologici.
Questi ultimi erano esclusi dalle stesse modalità di lavoro, le quali prevedevano il solo contatto con la scopa o il c.d. mocio o con i macchinari, sempre con l'uso di guanti, senza rischio di contaminazione.
La convenuta escludeva, pertanto, di essere tenuta alla pulizia degli indumenti medesimi. Al contrario, tale obbligo incombeva ai soli lavoratori ai sensi dell'art. 26 del c.c.n.l. applicato.
In subordine, contestava la proposta di quantificazione dei ricorrenti, poiché il costo del lavaggio in lavanderia sarebbe stato pari a 3 euro circa, quello del lavaggio domestico a 0,60 euro e 20 minuti di tempo. Il lavaggio, inoltre, sarebbe potuto avvenire ogni due settimane. Infine, dal risarcimento del danno la convenuta chiedeva detrarsi i periodi in cui l'attività lavorativa non era stata effettivamente prestata.
Nella causa r.g. n. 1832/2020, alle udienze del 10 e 24 luglio veniva esperito il tentativo di conciliazione, nel corso del quale la convenuta offriva l'applicazione di un accordo già raggiunto in sede sindacale con altri lavoratori. I ricorrenti rifiutavano la proposta, riferendo di avere altre pendenze con la convenuta a cui non intendevano rinunciare.
Chiamata la causa r.g. n. 2513/2020 all'udienza dell'8 ottobre 2020, venivano ivi conciliate le posizioni di GALLI PIERA NADIA, TAFERE FEREDE NIGUSSE, TECLEMICAEL YOHANNES E ZOUAHIRI FOUAD, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente a tali ricorrenti. Alla stessa udienza, i Difensori davano atto che la posizione di HUERTA CACERES RAUL AURELIO era già stata conciliata in sede sindacale e chiedevano per essa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, pronunciata con ordinanza in esito all'udienza.
Le due cause venivano, quindi, chiamate congiuntamente (la seconda, limitatamente alla residuale posizione di BOTROS MILAD) all'udienza del 19 ottobre 2020, nella quale, disposta la riunione ed omessa ogni attività istruttoria, venivano poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza ha - a più riprese - riconosciuto che gli indumenti forniti ai lavoratori addetti alle pulizie su treni e stazioni devono essere considerati alla stregua di d.p.i. e che, pertanto, il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo di assicurare il mantenimento dei medesimi in condizione di efficienza e di igiene, ai sensi dell'art. 77, quarto comma, d. lgs. n. 81/2008 (cfr. Corte d'appello di Milano, sez. lav., sent. n. 809/2019). Ciò in quanto "l'attività di pulizia di cose e spazi particolarmente esposti ad afflusso di persone comporta(va) l'inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici" e che, pertanto, "per i lavori di pulizia di ambienti, treni, ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo alla funzione" (Cass., sez. lav., sent. n. 18674/2015). Tali principi devono trovare applicazione nel caso di specie. Infatti, la stessa Difesa di parte convenuta ha riconosciuto che, tra le altre cose, i ricorrenti svolgono le seguenti attività all'interno delle stazioni della linea 1 della metropolitana di Milano (p. 8 memoria difensiva):
"- spazzatura a secco della pavimentazione e delle scale di stazione con specifiche attrezzature (scopa, radazza, bandiere, ecc.), sia con l'ausilio di macchinari, quali aspirapolvere e macchine spazzatrici;
- pulizia di superfici vetrate (altezza uomo);
- spolveratura a secco e a umido degli arredi di stazione (panchine, corrimano, balaustre, scale mobili, tornelli) e delle cabine degli A.S. (agenti di stazione);
- lavaggio della pavimentazione e delle scale di stazioni sia manualmente sia con macchinari, quali lavasciuga uomo a bordo/uomo a terra".
Trattasi, secondo comune esperienza, di luoghi caratterizzati dalla frequentazione di un elevatissimo numero di persone e anche di animali da assistenza o da compagnia. Le operazioni di pulizia sopra descritte comportano inevitabilmente il sollevamento di polveri - potenzialmente contenenti agenti patogeni e/o residui biologici - e il contatto con i liquidi derivanti e prodotti nella pulizia. Se i restanti d.p.i. elencati dalla convenuta (quali guanti, occhiali e mascherine) consentono di proteggere le zone più sensibili ed esposte del corpo quali naso, bocca, occhi e mani, una necessità protettiva sussiste anche per le restanti parti.
Ciò induce il Tribunale a non condividere la prospettazione di parte convenuta, secondo la quale gli indumenti da essa forniti avrebbero una mera funzione distintiva. A essi, al contrario, va riconosciuta una specifica funzione di protezione della pelle da polveri e liquidi sollevati nelle operazioni di pulizia. A tal fine, non può essere riconosciuto alcun valore probatorio a documenti interni all'azienda, ancorché obbligatori per legge, quali il d.v.r. e il materiale di informazione ai lavoratori in materia di sicurezza. In definitiva, deve ritenersi accertato l'obbligo datoriale di mantenere anche gli indumenti quali magliette, felpe e pantaloni in adeguate condizioni igieniche, provvedendo al loro lavaggio.
Ai ricorrenti deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno loro derivato dalla necessità di prestare, a propria cura e con proprie spese, un'attività che spettava alla società convenuta.
2. La liquidazione del danno deve essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. Risulta, infatti, pienamente provata la sussistenza del diritto dei ricorrenti a ottenere il ristoro per il tempo impiegato e le spese sostenute per igienizzare gli indumenti da lavoro. D'altro canto, non è possible determinare con esattezza la somma dovuta, che dipende anche da fattori indipendenti dalla volontà delle parti e variabili in ragione di tempo e condizioni personali dei singoli lavoratori (quali il modello di lavatrice utilizzata e i costi del detersivo e dell'energia). Il tempo necessario per introdurre un paio di pantaloni, una maglietta e/o una felpa nella lavatrice, avviare il ciclo e, completato questo, stendere gli indumenti ad asciugare è quantificabile in pochi minuti. Tale tempo va equitativamente incrementato al fine di indennizzare forfettariamente i costi vivi sostenuti dai lavoratori. Il risarcimento richiesto va, quindi, liquidato in complessivi 3 euro alla settimana, pari a circa 20 minuti di retribuzione netta.
Come chiesto dagli stessi ricorrenti, l'anno lavorativo deve essere considerato di 48 settimane, con esclusione del mese di ferie. La convenuta ha genericamente chiesto di escludere dal computo "i periodi in cui non è stata prestata attività lavorativa per qualsiasi motivo (ferie, malattia, infortunio, permessi, ecc.)". L'assoluta genericità dell'eccezione impedisce che essa possa essere presa in esame dal Tribunale se non per il periodo feriale, la cui durata è evincibile dagli atti delle Parti.
Dalle buste paga prodotte in giudizio (docc. 1-6 ric.), risulta che tutti i lavoratori abbiano iniziato l'attività a favore della convenuta il 1° giugno 2015, a eccezione di FOUAD KAMAL, che risulta assunto dal 1° maggio 2015. Per quest'ultimo vanno, quindi, computate, dall'assunzione alla presente decisione, 254 settimane, mentre per gli altri lavoratori 250.
Ne consegue la condanna della convenuta a risarcire i ricorrenti nella misura di 750 euro ciascuno, a eccezione di FOUAD KAMAL, a cui spettano 762 euro.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale e della limitata complessità della stessa. L'importo base, pari a euro 2.008,00 complessivi, va aumentato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014, considerato il numero di parti assistite e l'identità delle loro posizioni processuali, per giungere a una liquidazione finale pari a euro 4.016,00 complessivi, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge. Le spese suddette vanno distratte in favore dell'avv. Giuseppe Catapano, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'obbligo del datore di lavoro ROMEO GESTIONI S.p.A. di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro forniti ai ricorrenti;
2) condanna la ROMEO GESTIONI S.p.A. a provvedere al lavaggio e alla manutenzione degli indumenti di lavoro forniti ai ricorrenti, mantenendo i medesimi in condizione di efficienza e di igiene;
3) condanna ROMEO GESTIONI s.p.a. al risarcimento del danno, in favore di .............................., nella misura di euro 762,00, e in favore di ........................, ............................, ......................., ......................................., ..................................., .................................................., ........................................e ................................. nella misura di euro 750,00 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna la parte soccombente ROMEO GESTIONI s.p.a. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.016,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie 15%, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Catapano.
Così deciso il 19 ottobre 2020.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
INPS. Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia
Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 23/09/2020Circolare n. 106Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio diIndirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio deiSindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune.Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilitàSOMMARIO:Con la presente circolare si comunica che è disponibile, mediante il portaleweb dell’Istituto, un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per lacomunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento dimalattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica dicontrollo domiciliare.
INDICE:
1. Premessa
2. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”3.
Destinatari del servizio1.
PremessaNell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazionedel processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è statorilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte deilavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto aquello precedentemente indicato.
Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione,se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità didisporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimentiper l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione dellasua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare.
Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi inuso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza ocomunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi diindisponibilità del servizio telematico.
Con l’occasione, si ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante dirichiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzodi reperibilità in esso riportato.
Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico,allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e dellepolitiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato èrichiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro terminitemporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.
2. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”
Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo deiservizi telematici INPS[1], può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezionededicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”.
Il servizio consente,attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e lagestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quellacomunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche conaltra comunicazione.
“Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette lacomunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllodomiciliare.
Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilitàsuccessive.
Sul punto si precisa quanto segue:
• ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso divalidità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamenteal periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
• ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possonoessere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare,esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi,mediante i seguenti campi:Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che vieneconsiderata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenutacomunicazione;Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicatiall’Istituto.
3. Destinatari del servizioIl nuovo servizio è disponibile, come specificato in premessa, per tutti i lavoratori dei settoriprivato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazioneda parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.Lavoratori privati indennizzatiPer i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’oneredi comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza etempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di nonincorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC perindirizzo errato del lavoratore.
Con l’occasione, si evidenzia anche la necessità che l’indirizzo sia comunicato correttamente evengano altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico dicontrollo di reperire l’abitazione. Come precisato più volte dall’Istituto (cfr. le circolari n.129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012), in caso di mancata esecuzione dellavisita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, il lavoratoreperde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.Nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicatoall’Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto ecompleto in tutte le sue parti, si precisa che, qualora egli si renda conto tardivamente di uneventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediantel’applicativo in argomento, l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento dellaVMC.
Lavoratori pubblici afferenti al Polo unicoPer i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente (cfr. l’articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre2017, n. 206) prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazionedi appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo diprognosi.
L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delleVMC datoriali e d’ufficio (in caso di lavoratore rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Polo unico per le visite fiscali”, che hamodificato l’articolo 55-septies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo diottimizzare il flusso comunicativo e offrire, come già chiarito in premessa, maggiori garanzie dicorrettezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.
Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti di cuiall’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’articolo18,comma 1, lett. d), del citato D.lgs n. 75/2017, relativi alla comunicazione del soloallontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche,accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi.
In tali fattispecie, infatti, non si configuraun cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio cherimane invece confermato.Datori di lavoro privati e pubbliciIn tutti i casi, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilitàcomunicato dal lavoratore:in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima dellarichiesta di visita;al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato unavariazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito –spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dallavoratore.
Si ribadisce che, come già specificato nella presente circolare, tale servizio non esonera illavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base delcontratto di riferimento.
Il Direttore GeneraleGabriella Di Michele[1]
A tale proposito, si richiama la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, relativa al passaggio dalPIN Inps al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
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