D.g.r.IX/1534. Regolamenti REACH e CPL. D- Lgs 133/2009.
Controlli REACH e CLP, linee guida Regione Lombardia
MILANO – La Direzione generale sanità della Regione Lombardia con decreto n. 10009 ha approvato le “Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia”.
Le linee guida sono pubblicate in attuazione di quanto stabilito con accordo Stato regioni 181/CSR del 29/10/2009 per l’applicazione del regolamento CE 1907/2006, recepiti dalla Regione stessa con D.g.r.IX/1534. Regolamenti in base ai quali la regione:
Con le nuove Linee guida la Direzione sanità fornisce al personale DPM delle ASL le indicazioni operative per l’effettuazioni dei controlli previsti dal regolamento REACH e CLP,con la finalità di “garantire che i controli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza e efficacia. I controlli, così come descritti, consentono alle aziende di misurarsi, in un confronto dialettico e trasparente, con l’organo di vigilanza nell’esecuzione dell’ispezione/audit REACH e CLP.”
Le attività di controllo sono programmate in accordo agli indirizzi del “Piano controlli 2011? per cui la Regione Lombardia garantisce l’effettuazione di almeno un’ispezione per l’anno 2011.
Nel documento la Direzione sanità individua uno specifico gruppo di utilizzatori a valle di sostanze chimiche pericolose presso cui effettuare i controlli. “Il target group selezionato per questo progetto è costituito da utilizzatori a valle che agiscono in quanto responsabili della formulazione di miscele destinate all’utilizzo finale – sia professionale che al consumatore – o da utilizzare in lavorazioni industriali.” Nello specifico il target è individuato nelle aziende classificate con ATECO primario 2002 cod.24.3 “Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici”.
Il documento illustra poi le modalità di effettuazione del controllo, che avrà lo scopo di verificare :
- “L’avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze in regime transitorio, della pre-registrazione;
- l’esistenza e l’efficacia di un sistema di gestione e controllo delle sostanze, delle miscele e degli articoli;
- la presenza e la conformità, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento REACH, delle SDS;
- la presenza, ove previsto, degli allegati tecnici alla SDS con la sintesi degli scenari di esposizione;
- il rispetto degli usi identificati e delle relative precauzioni, nonché delle misure per il controllo dell’esposizione, come riferite nelle specifiche sottosezioni della SDS;
- l’idoneità e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali previsti per gli usi identificati delle sostanze o miscele;
- l’avvenuta comunicazione lungo la catena di approvvigionamento;
- la corretta classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP e dal D.Lgs 65/2003;
- l’avvenuta presentazione della notifica di cui agli artt. 40 e 49 del Regolamento CLP.
Il controllo dovrà altresì verificare l’esistenza di un sistema di gestione delle informazioni, accessibile ed efficace, che contenga una serie di informazioni per le sostanze, le miscele e i prodotti fabbricati e acquistati, e in merito alla loro legal entity.
In attesa di apposito decreto legislativo le aziende che abbiano violato l’applicazione dei regolamenti REACH e CPL sono soggette al rispetto del D- Lgs 133/2009.
Le ASL rendiconteranno annualmente alla Direzione generale sulle attività di controllo inviando i pertinenti questionari allegati al “Manuale Reach en force 1 o 2?. Infine , a livello organizzativo, si auspica che i controlli siano effettuati da personale con competenze diverse e apposita formazione in materia afferenti ai DPM delle ASL che possano costituire una rete tecnico specialistica degli operatori della vigilanza in materia di REACH.


