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Il CCNL Servizi Fiduciari viene rigettato.

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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano

Udienza del 10/03/2022

N. 1485/2021

 

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

 

Il Giudice di Milano

Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

LODI GIOVANNI LDOGNN74R31F205I

PANETTA DAVIDE PNTDVD76R10F205Y, con l'Avv.to VILLARI ALESSANDRO

RICORRENTE

contro

DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211, con l'Avv.to .............................. e con l'Avv.to ........................................, elettivamente domiciliato in

VIALE ....................................., .......... ............................... MILANO;

 

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.2.2021 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere entrambi dipendenti di DUSSMANN SERVICE S.R.L. a decorrere dal 1.2.2020, con orario a tempo pieno per 40 ore settimanali, con qualifica di operai e l'inquadramento nel livello D del CCNL per i dipendenti degli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - Parte speciale Servizi fiduciari, con la mansione di addetti ai servizi di portineria, hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:

Accertare e dichiarare l'illegittimità degli artt. 23 e 24 del CCNL Istituti di vigilanza privata - Parte speciale Servizi fiduciari applicato ai rapporti di lavoro dei signori Giovanni Lodi e Davide Panetta.

2)   Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per gli operai inquadrati nel 2° livello del CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati / Multiservizi, ovvero il diverso trattamento retributivo che sia considerato sufficiente e proporzionato ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

3)   Condannare altresì Dussmann Service s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti le differenze economiche maturate nel periodo dal giorno 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 nella misura lorda di Euro 3.635,58 in favore del signor Giovanni Lodi e di Euro 5.459,51 in favore del signor Davide Panetta, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo effettivo.

4)   Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

I ricorrenti lamentano che i minimi salariali previsti dal CCNL Istituti di vigilanza - Parte speciale Servizi fiduciari, così come a loro in concreto applicati, non siano adeguati ai sensi del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione.

In particolare osservano che la retribuzione prevista dall'art. 24 della Parte speciale del CCNL per i dipendenti inquadrati nel livello D al quale appartengono, ai sensi dell'art. 6 della medesima Parte speciale, "i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite" tra i quali figurano "addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti e immobili", "addetto all'attività di controllo degli accessi", "addetto all'attività di reception", sarebbe inferiore a quanto previsto dal CCNL Multiservizi, in precedenza applicato nello stesso appalto da altri datori di lavoro per le stesse mansioni, pertanto il trattamento retributivo riconosciuto dall'attuale datore di lavoro non sarebbe certamente proporzionato alla quantità e alla qualità del loro lavoro e non sarebbe minimamente sufficiente ad assicurare loro un'esistenza libera e dignitosa, in violazione del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione.

Alla luce di queste considerazioni hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

Con memoria in data 1.6.2021 si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

Dopo alcuni rinvii al fine di trovare una soluzione concordata alla vertenza, che tuttavia, non hanno dato esito positivo, il giudice ha rinviato la causa per discussione. All'udienza del 10.3.2021 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce riportato del quale è stata data lettura.

***

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Con note difensive depositate in data 15.12.2021 parte ricorrente ha depositato conteggi riformulati tenendo conto anche delle osservazioni dalla parte resistente e dunque il confronto è stato effettuato con la retribuzione erogata da Dussmann Service s.r.l. di € 967,00 (importo dal quale devono essere trattenute le ritenute contributive (9,19%) e fiscali , con l'aliquota minima del 23% salve eventuali detrazioni) e quella derivante dall'applicazione del trattamento economico del CCNL Servizi fiduciari ed è risultato che la differenza mensile tabellare lorda fra i due trattamenti retributivi presi in considerazione ammonta dunque a € 282,70.

Dall'esame dei conteggi sopra riportati e delle buste in atti risulta che la retribuzione in concreto erogata a ciascuno dei ricorrenti è inferiore alla soglia di € 900,00 mensili e frequentemente inferiore alla soglia di povertà ISTAT (sia a quella indicata in ricorso pari a € 839,75, sia a quella assunta come riferimento da Dussmann pari a € 800,08).

È sempre inferiore a tale soglia, se si considera che nell'importo mensilmente versato a entrambi i ricorrenti rientra costantemente il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020, pari a € 100,00 mensili (fino al luglio 2020 veniva versato l'importo mensile di € 80,00, c.d. "bonus Renzi"), che non costituisce tuttavia retribuzione e la cui corresponsione è oltretutto prevista, allo stato, soltanto fino al 31.12.2021.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi che la suddetta retribuzione non è né proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai ricorrenti, né è sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Quanto alla proporzionalità, come ha avuto di chiarire la Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sulla retribuzione di un lavoratore con lo stesso livello di inquadramento dei ricorrenti, (livello D CCNL Servizi fiduciari):

"Sulla scorta di tali dati, calcolati applicando i criteri sopra enunciati, è agevole rilevare che il riconoscimento di retribuzione lorda annua pari a euro 12.090,00 (pari a euro 930 mensili lordi; ma, come già detto, il giudizio non muterebbe con una retribuzione di 1.004,00 mensili lordi) per lo svolgimento full time di attività di guardiano notturno di deposito di mezzi costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i "valori retributivi di mercato" fotografati dai CCNL Multiservizi, Commercio e Proprietari Fabbricati per attività analoghe risultano, come visto, tutti sensibilmente superiori." (Corte d'Appello di Milano, n. 696 del 9.8.2021).

E, quanto all'insufficienza della retribuzione, la sentenza qui citata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., ha osservato: "La retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, come è l'appellato, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni non di povertà (e detta valutazione non muta pur tenendo conto della retribuzione, lievemente superiore ai minimi, che sarebbe in concreto percepita da [...] secondo [...]); circostanza, questa, che -in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente ed autonomamente a fondare la declaratoria di nullità della clausola dell'art. 23 CCNL."

Nel caso di specie si ritiene che sia stata fornita la piena prova di entrambi i requisiti.

Quanto alla proporzionalità deve osservarsi che risulta pacifico in causa in quanto non contestato, che nello stesso appalto, per le stesse mansioni è sempre stato applicato in precedenza dagli altri datori di lavoro il CCNL Multiservizi con una retribuzione superiore a quella effettivamente erogata da Dussman di euro 287,70, somma che in relazione agli importi complessivamente erogati ai ricorrenti corrisponde ad oltre 25%.

Una retribuzione inferiore a più del 25% rispetto a quanto previsto dal Multiservizi e pari a più di un quarto della retribuzione erogata, costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato secondo i valori di mercato.

I ricorrenti poi hanno anche provato l'insufficienza di tale retribuzione facendo riferimento alla soglia di povertà Istat.

Tale prova si ritiene sia del tutto idonea a dimostrare il requisito della insufficienza, non essendo necessario, contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta,  allegare e successivamente provare,  elementi relativi  alla situazione patrimoniale del singolo lavoratore, in ordine ad esempio al numero dei componenti del nucleo familiare o alla esistenza di altri redditi in famiglia.

Ad avviso di questo Giudice tali elementi non devono entrare nel giudizio, in caso contrario verrebbero utilizzati dei parametri che sono del tutto estranei al rapporto di lavoro e non indicati dalla norma costituzionale.

Sul punto si condivide quanto osservato in dalla Corte di appello di Milano.

Si legge infatti che "la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2835/90 ha chiarito che "il dettato costituzionale (art. 36 Cost.) non consente all'interprete di tenere conto di fattori da questa (la retribuzione) diversi, quali altri redditi di cui il lavoratore sia eventualmente provvisto. D'altro canto è intuitivo che il tenerne conto comporta non soltanto valutazione di elementi patrimoniali assolutamente estranei al rapporto di lavoro, che la norma costituzionale chiaramente non consente, ma finisce per determinare una disparità di trattamento a parità di condizioni di prestazioni di attività lavorativa, che rivela tutta la sua assurdità, in quanto può comportare trattamenti diseguali per quantità e qualità di lavoro eguali, prestate da lavoratori diversi."

La specifica situazione patrimoniale degli odierni appellati appare perciò superflua al fine del vaglio di costituzionalità della retribuzione dagli stessi percepita, dovendo la congruità dalla retribuzione essere parametrata alla quantità e alla qualità del lavoro e non al numero di immobili o di altri beni eventualmente posseduti dagli stessi." (Corte d'Appello Milano sentenza n. 707/2021).

In conclusione la retribuzione base sancita dall'art. 23 del CCNL Vigilanza Servizi Fiduciari applicato dalla citata cooperativa ai ricorrenti, risulta non congrua alla luce del precetto costituzionale (art. 36 C.) sia perché inferiore a quella garantita da altri CCNL similari per i corrispondenti livelli di inquadramento e in particolare il CCNL Multiservizi in precedenza applicato ai lavoratori da altri datori di lavoro, sia perché inferiore al tasso soglia povertà stimato dall'Istat.

Pertanto si accerta e dichiara l'illegittimità degli artt. 23 e 24 del CCNL Istituti di vigilanza privata - Parte speciale Servizi fiduciari, applicato ai rapporti di lavoro dei signori Giovanni Lodi e Davide Panetta.

Quanto alle conseguenze va osservato che è principio di legittimità ripetutamente enunciato quello per cui il giudice può discostarsi in melius dai parametri collettivi applicati là dove riscontri che il trattamento economico (inteso come retribuzione base e non comprensivo degli altri istituti contrattuali, quali le mensilità aggiuntive) determinato dalle parti sociali sia in concreto contrastante con il precetto costituzionale sancito dall' art. 36 C. e può assumere come criterio orientativo un contratto collettivo nazionale (o aziendale) non vincolante per quel determinato rapporto di lavoro, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione utilizzati in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 20452/18; Cass. n. 19467/07).

Nel caso di specie parte ricorrente su richiesta del Giudice, ha formulato dei conteggi elaborando un confronto con riferimento a tutte le voci di retribuzione in concreto erogate dalla società datrice di lavoro, applicando in particolare per le ore di lavoro straordinario, festivo e nel sesto giorno le sole maggiorazioni previste dal CCNL Servizi fiduciari e non quelle superiori previste dal CCNL Multiservizi.

Le differenze sono inoltre calcolate unicamente sulle tredici mensilità annuali che costituiscono il "minimo costituzionale", senza considerare dunque la quattordicesima mensilità prevista dal CCN Multiservizi ma non dal CCNL Servizi fiduciari.

Tali conteggi in quanto coerentemente elaborati sui parametri del CCNL di riferimento vengono posti a fondamento della presente decisione.

In concreto, nel periodo in esame - da febbraio 2020 a gennaio 2021 - le differenze retributive maturate dal signor Lodi ammontano a € 2.865,44 lordi e quelle maturate dal signor Panetta a € 4.554,73 pertanto Dussmann Service deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze economiche maturate nel periodo dal giorno 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 nella misura lorda di Euro 2.865,44 in favore del signor Giovanni Lodi e di Euro 4.554,73 in favore del signor Davide Panetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 1485 2021 così provvede: - .Accerta e dichiara l'illegittimità degli artt. 23 e 24 del CCNL Istituti di vigilanza privata -Parte speciale Servizi fiduciari applicato ai rapporti di lavoro dei signori Giovanni Lodi e Davide Panetta per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per gli operai inquadrati nel 2° livello del CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati / Multiservizi condanna Dussmann Service a corrispondere ai ricorrenti le differenze economiche maturate nel periodo dal giorno 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 nella misura lorda di Euro 2.865,44 in favore del signor Giovanni Lodi e di Euro 4.554,73 in favore del signor Davide Panetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria

-   condanna la resistente a rifondere ai correnti le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 3.000,00 , oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario .

-   indica in 60 giorni il termine per il deposito della decisione. Milano, 10.3.2022

Il Giudice Francesca Capelli