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Corte d'appeloo. Buste paga.

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Sentenza n. 140/2022 pubbl. il 19/04/2022 RG n. 1132/2021 N.R.G. 1132/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta da

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente

Dott.ssa Susanna Mantovani Giudice

Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario relatore

 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1749/2021 estensore Dott.ssa Maria Beatrice Gigli

promossa da

ROMEO GESTIONI S.P.A. (c.f. 05850080630), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Enrico Trombetta, rappresentata e difesa dall'avv. R................. F...................., dall'avv. P................ A............... (c.f. .............................) e dall'avv. P............. C................. M............  (c.f. ........................) elettivamente domiciliata in MILANO, LARGO AUGUSTO ....., presso i difensori

APPELLANTE

 

CONTRO

G................. N................ (C.F. .................................), V......................... S................... (C.F. ...................................), G.................. G................ (C.F. ..................), G................ C....... (C.F. ......................) C................ P.................... (C.F. ..............), rappresentate e difese dall'avv. CATAPANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliate in MILANO, VIA SAN SENATORE 5, presso il difensore

APPELLATE

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Nel merito, in via principale:

telematica, tramite l'utilizzo di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice personale.

Il Tribunale -ai fini dell'equivalenza fra la procedura informatica e quella tradizionale- ha però ritenuto necessario che la postazione per la stampa sia messa a disposizione del datore di lavoro, respingendo anche le giustificazioni avanzate dalla convenuta in merito all'impossibilità di tale adempimento per l'emergenza sanitaria in atto, posto che il nuovo sistema risale al 2019 e quindi prima della normativa emergenziale.

Con il primo motivo di appello la società lamenta la violazione da parte del Tribunale degli artt. 1 e ss., della l. n. 4/1953 e delle recenti interpretazioni applicative fornite dal Ministero del Lavoro, riguardo all'obbligo di consegna della busta paga.

Dopo una premessa sulla normativa e sulle disposizioni ministeriali, l'appellante espone il motivo di appello contestando che, per adempiere all'obbligo di legge, sia necessaria la messa a disposizione della postazione dotata di stampante, ciò perché tale attività non è prevista dalle disposizioni ministeriali come obbligatoria e perché l'imprenditore non può essere costretto a modificare i propri assetti organizzativi per venire incontro a pochi lavoratori che non sono in grado di utilizzare gli strumenti informatici In via di ipotesi, l'appellante censura la sentenza perché il Tribunale ha, a suo avviso erroneamente, condannato la società ad un facere infungibile che comporta l'adozione di un modello organizzativo diverso da quello stabilito, mentre è pacifico che il Giudice non possa sindacare nel merito le scelte imprenditoriali; qualora il modello organizzativo non fosse stato ritenuto rispettoso del precetto legale, il Tribunale avrebbe dovuto esclusivamente condannare alla consegna del prospetto paga in formato cartaceo, ovvero imporre un sistema che non incidesse sull'organizzazione aziendale in termini di costi e strutture (ad esempio consegna presso gli uffici della Romeo Gestioni oppure invio per email a persona delegata).

per tutti i motivi di cui al presente ricorso, in totale riforma sentenza n. 1749/2021 resa, inter E partes, dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano - G.L. Dott.ssa Maria Beatrice Gigli in data 24.06.2021 (RG n. 1771/2021) notificata il 7.09.2021:

1) respingere tutte le domande promosse dalle Sigg.re Piera N........ .......i, Susanna V............, Giuseppina G................, Carmela G............... e Patrizia C.......... in quanto inammissibili ed infondate per tutte le motivazioni convenute nel presente ricorso;

2) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda e conferma parziale della sentenza appellata, limitare la condanna alla sola consegna delle buste paga nelle modalità che la Società intenderà determinare;

3) riformare la sentenza dichiarando che nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese legali alle odierne appellate per il primo giudizio o, in via gradata e per l'ipotesi di soccombenza, riquantificarle secondo l'effettivo valore ed oggetto della causa.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del doppio grado di giudizio.

PER LE APPELLATE

1. Rigettare l'appello proposto da ROMEO GESTIONI S.p.A. avverso la Sentenza n. 1749/2021 del Tribunale del Lavoro di Milano in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e con conseguente conferma dell'impugnata Sentenza.

2. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del grado di Appello, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la sentenza n. 1749/2021 pubblicata il 24.6.2021 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso di Galli Piera Nadia e delle sue litisconsorti, ha condannato Romeo Gestioni spa a consegnare a ciascuna ricorrente le buste paga richieste e a predisporre presso il luogo di lavoro idonea postazione che consenta alle lavoratrici di ottenere la busta paga in formato cartaceo senza costi a loro carico; ha altresì condannato la resistente a rifondere alle ricorrenti le spese di lite nell'importo di euro 5.259,00 oltre accessori.

 

Le ricorrenti, addette alle pulizie presso la metropolitana di Milano entro l'appalto della Romeo Gestioni spa con ATM spa, lamentavano che la datrice di lavoro, dal gennaio 2019, non

riservata, alla quale i singoli lavoratori accedono con le proprie credenziali (username ID e password), per la consultazione e la stampa del prospetto paga; tali attività ed in particolare la stampa dei prospetti erano a cura e spese delle lavoratrici, le quali affermavano anche di non avere le competenze informatiche necessarie a tale adempimento. Sostenevano, quindi, che il sistema utilizzato dalla datrice di lavoro per la messa a disposizione dei prospetti paga fosse contrario alla norma in materia artt. 1 e 3 l. 4/1953.

Nel contraddittorio della società il Tribunale, richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 1092/2019 del Tribunale di Milano, confermato da questa Corte di Appello con sentenza n. 267/2020, ha valorizzato, nell'interpretazione della norma di cui all'art. 1 l. n. 4/1953, la prassi applicativa di cui agli interpelli ministeriali nn. 1/2008, 8/2020 e -da ultimo- 13/2012, che ha previsto che il datore di lavoro possa assolvere gli obblighi di consegna della busta paga in via

A tale proposito, anche l'appellante richiama il precedente giurisprudenziale specifico costituito dalla sentenza n. 1092/2019 ove il Tribunale di Milano, acquisita la manifestazione di disponibilità dell'azienda alla consegna cartacea, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Con il secondo motivo di appello Romeo Gestioni spa censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la società al pagamento della somma, a titolo di spese legali, di euro 5.259,00. Secondo l'appellante la quantificazione operata è del tutto indeterminata non avendo il Tribunale precisato i criteri e i parametri utilizzati; in particolare, circa il valore della causa, questo, secondo l'appellante, deve essere commisurato al pregiudizio economico che le ricorrenti hanno allegato e pertanto non può eccedere lo scaglione di valore minimo; inoltre, con riferimento alla pluralità di parti, secondo l'appellante non si può effettuare l'aumento percentuale del 30% poiché non vi è alcuna differenza fra le varie posizioni, trattandosi quindi di un'unica parte. L'appellante chiede quindi, in ipotesi, una riduzione della condanna alle spese.

Con memoria difensiva del 13.1.2022 le appellate contestano l'appello, ritenendo errata la lettura J 3 delle disposizioni ministeriali proposta dall'appellante, poiché, per ottemperare all'obbligo di legge, occorre mettere il lavoratore in condizione di acquisire il formato cartaceo senza oneri aggiuntivi; le modalità alternative, indicate dall'appellante, non potevano essere ordinate dal giudice in quanto non richieste dalle ricorrenti; ciò avrebbe costituito violazione dell'art. 112 c.p.c.. Contestano che la predisposizione di idonea postazione sia eccessivamente gravosa per l'organizzazione imprenditoriale della società, in quanto l'appellante ha già a propria disposizione dei locali presso la Stazione Duomo della M1 dove sono presenti almeno tre computer. Le appellanti rilevano inoltre, quanto all'esecuzione della sentenza, che le buste paga sono state consegnate in formato cartaceo fino al giugno 2021, riprendendo poi con il sistema precedente senza avere eseguito la sentenza quanto alla predisposizione di idonea postazione sul luogo di lavoro.

Sul secondo motivo di appello precisano che l'importo liquidato è di gran lunga inferiore al valore medio dello scaglione indeterminato basso e che il DM 55/14 a proposito delle maggiorazioni non parla di pluralità parti ma di soggetti assistiti.

***

Con decreto del 5.1.2022, in base alle disposizioni dell'art. 16 DL 30.12.2021 n. 228, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel permanere dell'emergenza sanitaria, è stata è stata disposta la trattazione della causa con il rito cd. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L.77/2020.

Depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

++++++

Circa il primo motivo di gravame, il Collegio osserva che la contestazione rivolta alla sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la società abbia violato la norma di cui all'art. 1 l. 4/1953 si risolve, in sostanza, nella contrapposizione dell'interpretazione della società alla lettura del Tribunale dell'interpello ministeriale del 2012, secondo cui la scelta della modalità informatica, da parte del datore di lavoro comporta la messa a disposizione dei lavoratori di specifici dispositivi al fine di scaricare e stampare le buste paga, senza costi aggiuntivi. La soluzione raggiunta dal primo Giudice, tuttavia, deriva non tanto dall'interpello ministeriale, non avente valore normativo, ma piuttosto dai principi generali in materia di contratto di lavoro, per cui, trattandosi -la consegna del prospetto paga- di un obbligo derivante dalla legge a carico del datore di lavoro, le eventuali modalità alternative rispetto alla consegna del documento cartaceo dettate dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione devono essere interamente organizzate, fino alla materiale apprensione del documento da parte del lavoratore, dal datore di lavoro medesimo. Ciò significa anche che, in difetto della previsione contrattuale di specifici rimborsi o indennità, il lavoratore non può essere costretto a svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all'oggetto del contratto, che non sarebbe preparatoria o accessoria allo svolgimento del lavoro, ma (sia pure in parte) sostitutiva di un'attività che la legge pone a carico della controparte datoriale.

Le parti hanno controbattuto sulle modalità "alternative" alla materiale consegna del documento cartaceo, ma tale aspetto travalica la cognizione della fattispecie, poiché non è compito del Giudice indagare su quale sia il più opportuno strumento sostitutivo della consegna cartacea: ciò < si risolverebbe in una valutazione non giuridica, ben potendosi osservare che la consegna sul posto di lavoro (soprattutto in casi di lavoro in appalto) o la spedizione per posta al domicilio dei lavoratori siano modalità ormai disagevoli, ma anche, d'altro canto, come non sia affatto scontato che chiunque abbia a propria disposizione un computer con connessione internet e una stampante; peraltro, seguendo il ragionamento delle appellate, anche la stampa della busta paga c.p.c.. Contestano che la predisposizione di idonea postazione sia eccessivamente gravosa per l'organizzazione imprenditoriale della società, in quanto l'appellante ha già a propria disposizione dei locali presso la Stazione Duomo della M1 dove sono presenti almeno tre computer. Le appellanti rilevano inoltre, quanto all'esecuzione della sentenza, che le buste paga sono state consegnate in formato cartaceo fino al giugno 2021, riprendendo poi con il sistema precedente senza avere eseguito la sentenza quanto alla predisposizione di idonea postazione sul luogo di lavoro.

Sul secondo motivo di appello precisano che l'importo liquidato è di gran lunga inferiore al valore medio dello scaglione indeterminato basso e che il DM 55/14 a proposito delle maggiorazioni non parla di pluralità parti ma di soggetti assistiti.

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Con decreto del 5.1.2022, in base alle disposizioni dell'art. 16 DL 30.12.2021 n. 228, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel permanere dell'emergenza sanitaria, è stata è stata disposta la trattazione della causa con il rito cd. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L.77/2020.

Depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

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Circa il primo motivo di gravame, il Collegio osserva che la contestazione rivolta alla sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la società abbia violato la norma di cui all'art. 1 l. 4/1953 si risolve, in sostanza, nella contrapposizione dell'interpretazione della società alla lettura del Tribunale dell'interpello ministeriale del 2012, secondo cui la scelta della modalità informatica, da parte del datore di lavoro comporta la messa a disposizione dei lavoratori di specifici dispositivi al fine di scaricare e stampare le buste paga, senza costi aggiuntivi. La soluzione raggiunta dal primo Giudice, tuttavia, deriva non tanto dall'interpello ministeriale, non avente valore normativo, ma piuttosto dai principi generali in materia di contratto di lavoro, per cui, trattandosi -la consegna del prospetto paga- di un obbligo derivante dalla legge a carico del datore di lavoro, le eventuali modalità alternative rispetto alla consegna del documento cartaceo dettate dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione devono essere interamente organizzate, fino alla materiale apprensione del documento da parte del lavoratore, dal datore di lavoro medesimo. Ciò significa anche che, in difetto della previsione contrattuale di specifici rimborsi o indennità, il lavoratore non può essere costretto a svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all'oggetto del contratto, che non sarebbe preparatoria o accessoria allo svolgimento del lavoro, ma (sia pure in parte) sostitutiva di un'attività che la legge pone a carico della controparte datoriale.

Le parti hanno controbattuto sulle modalità "alternative" alla materiale consegna del documento cartaceo, ma tale aspetto travalica la cognizione della fattispecie, poiché non è compito del Giudice indagare su quale sia il più opportuno strumento sostitutivo della consegna cartacea: ciò < si risolverebbe in una valutazione non giuridica, ben potendosi osservare che la consegna sul j 3

posto di lavoro (soprattutto in casi di lavoro in appalto) o la spedizione per posta al domicilio dei lavoratori siano modalità ormai disagevoli, ma anche, d'altro canto, come non sia affatto scontato che chiunque abbia a propria disposizione un computer con connessione internet e una stampante; peraltro, seguendo il ragionamento delle appellate, anche la stampa della busta paga nei locali della ATM tramite computer e stampante messi a disposizione da Romeo Gestioni spa E non risolverebbe il problema, se la lavoratrice non ha le conoscenze informatiche per provvedere da sola alle operazioni necessarie. Quindi, una volta accertato l'inadempimento della società alla consegna delle buste paga, il Tribunale ha correttamente condannato la società alla consegna delle buste paga non consegnate alle lavoratrici e richieste con il ricorso. Non è invece possibile, ad avviso del Collegio, pronunciare una condanna del datore di lavoro ad un facere specifico, non equivalente a quello previsto dalla legge; infatti il dispositivo della sentenza di primo grado, ove confermato, vincolerebbe il datore di lavoro ad uno specifico comportamento, mentre quello che deve essere adempiuto è l'obbligo di legge che comporta, come detto sopra, l'apprensione del documento da parte del lavoratore senza alcuna spesa o attività da svolgere fuori dall'orario di lavoro.

Si deve pertanto concludere che ove il datore di lavoro ritenga di optare per una modalità diversa da quella della consegna materiale della busta paga cartacea al domicilio del lavoratore ovvero sul posto di lavoro, sussiste l'obbligo di porre a disposizione del lavoratore medesimo gli strumenti tecnici per effettuare la stampa della busta paga medesima, raggiungendosi così un risultato equivalente a quello dell'adempimento previsto dalla legge.

La sentenza merita quindi una conferma sostanziale, ma con una parziale riforma nel dispositivo, con il rigetto della domanda di predisposizione di postazione informatica sul luogo di lavoro, nel senso di cui sopra.

 

Circa il secondo motivo di appello, questo è infondato, posto che il valore della domanda è chiaramente indeterminato, non potendosi apprezzare il medesimo soltanto in base al costo monetario che le lavoratrici subiscono a seguito dell'inadempimento del datore di lavoro (e che comunque l'appellante non ha precisamente individuato); infatti, la causa ha ad oggetto un obbligo legale destinato a protrarsi per tutto il rapporto di lavoro, non suscettibile di apprezzamento in termini monetari.

Riguardo all'aumento percentuale contestato dall'appellante, il DM n. 55/2014 non parta di parti ma di soggetti assistiti e pertanto il rilievo dell'appellante è infondato. Quanto all'indeterminatezza della quantificazione, lamentata dall'appellante, si osserva che ai sensi delle tabelle dei parametri allegate al DM 55/2014, il compenso medio per il valore indeterminato con complessità bassa è: fase di studio euro 3.090,00, fase introduttiva euro 1.195,00, fase decisoria euro 2.790,00 per cui anche senza le maggiorazioni per la pluralità di soggetti, il totale avrebbe ben potuto essere di euro 7.025,00, il che porta a concludere che, in ogni caso, la liquidazione operata dal primo Giudice, avuto riguardo ai criteri di determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 del decreto, è del tutto corretta formalmente e ragionevole in ogni caso, la liquidazione operata dal primo Giudice, avuto riguardo ai criteri di determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 del decreto, è del tutto corretta formalmente e ragionevole in termini di quantificazione.

 

Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza sostanziale dell'appellante, posto che la parziale riforma della sentenza attiene a un aspetto formale e processuale, relativo alle modalità esecutive della consegna dei prospetti paga; sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 tenendo conto del valore e della complessità della controversia nonché del numero di soggetti assistiti, con esclusione della fase istruttoria e con distrazione a favore del difensore antistatario come richiesto.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 1749/2021 del Tribunale di Milano, respinge la domanda di condanna, a carico di Romeo Gestioni spa, alla predisposizione di postazione informatica per la stampa dei prospetti paga.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 4.620,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario.

Milano, 23/02/2022

Il Giudice Ausiliario Relatore

Andrea Onesti

 

Il Presidente

Silvia Marina Ravazzoni