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T.F.R. dal fondo di garanzia ..........

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PER OTTENERE IL PAGAMENTO DEL T.F.R. DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA NON E' NECESSARIO ULTIMARE LA PROCEDURA ESECUTIVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

In base alla legge n. 297 del 1982 (Cassazione Sezione Lavoro n. 23840 del 15 novembre 2011, Pres. Miani Canevari, Rel. Filabozzi).

Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro non è condizionato all'ultimazione della procedura esecutiva esperita dal lavoratore nei confronti dell'azienda. A norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, della legge n. 297 del 1982, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alla legge fallimentare, il lavoratore, per poter ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, ove non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del r.d. n. 267 del 1942, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore. Con riguardo a quest'ultimo requisito, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che è necessario (ma anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di aver proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale e che, in questo caso, la legge dispone che, ricorrendo tutte e quattro le condizioni previste, il Fondo di garanzia deve provvedere al pagamento del trattamento di fine rapporto, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, senza attendere il compimento della procedura esecutiva: è solo stabilito che il lavoratore deve fornire idonea dimostrazione di aver sottoposto ad esecuzione forzata il proprio debitore, pignorando (o tentando di pignorare) beni mobili o immobili o crediti appartenenti al medesimo (non importa se presso la casa di abitazione dell'esecutato o presso la sede dell'impresa o in un altro luogo che abbia un collegamento certo con lo stesso debitore e con il suo patrimonio), ma non anche di avere portato a termine il procedimento. Interpretazione, codesta, che deve trarsi, in primo luogo, dalla lettera della norma contenuta nel quinto comma dell'articolo, la quale parla di "esperimento" e non già di "compimento" dell'esecuzione forzata e, in secondo luogo, dalla disposizione inserita nel settimo comma la quale, riguardo al pagamento che deve essere eseguito dal Fondo di garanzia e al conseguente diritto di surroga, richiama i precedenti commi ivi compreso il quinto.